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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.09.2020 12.2020.72

22 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·599 parole·~3 min·5

Riassunto

Locazione - contestazione della disdetta - appello - ritiro del rimedio - stralcio

Testo integrale

Incarto n. 12.2020.72

Lugano 22 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.144 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 17 aprile 2019 da

AP 1  rappr. dallo studio legale PA 1   

contro

  AO 1    AO 2    AO 3  tutti rappr. dall’avv.  PA 2   

con cui l’attrice ha chiesto di accertare la nullità della disdetta del contratto di locazione significatale il 21 novembre (recte: dicembre) 2018;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 20 aprile 2020 ha respinto, accertando la validità della disdetta;

appellante l'attrice con appello 2 giugno 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni (recte: risposta) 6 luglio 2020 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con lettera 6 agosto 2020 il rappresentante degli appellati ha segnalato alla scrivente Camera che il 4/5 agosto 2020 l’appellante aveva provveduto alla riconsegna dell’ente locato oggetto della causa di contestazione della disdetta da lei promossa e qui pendente, che dunque non avrebbe avuto più ragione d’essere, ribadendo, stante la desistenza della controparte, la richiesta di attribuzione di spese e ripetibili;

che, a fronte di questa comunicazione, con scritto 26 agosto 2020 il rappresentante dell’appellante ha dichiarato di ritirare l’appello 2 giugno 2020, auspicando che “considerato il minimo intervento di controparte, … codesto lodevole Tribunale vorrà prescindere dal porre a carico della spettabile AP 1 spese e tassa di giustizia, compensate le ripetibili, quantificandole nella minor misura possibile”;

che il ritiro dell’appello da parte dell’appellante senza ulteriori spiegazioni, per altro riconducibile a una circostanza a lei stessa imputabile e meglio all’incontestata riconsegna da parte sua dell’ente locato oggetto della causa di contestazione della disdetta da lei promossa, va considerato un atto di desistenza e comporta lo stralcio del rimedio giuridico in applicazione dell’art. 241 CPC;

che in caso di desistenza le spese giudiziarie devono essere poste a carico della parte desistente (art. 106 cpv. 1 CPC), in concreto dunque dell’appellante;

che, tenuto conto che la causa termina senza una decisione, le spese processuali, da fissare in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG), possono essere contenute in fr. 200.-;

che, avendo gli appellati presentato una risposta all’appello protestando le ripetibili, l’indennità ripetibile a loro favore, calcolata in base al valore litigioso di almeno fr. 240'000.- indicato dal Pretore, deve essere quantificata in fr. 3'000.- (art. 11 e 13 RTar);

che, terminando la procedura con lo stralcio del gravame, il presente giudizio va reso da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).

Per questi motivi

decide:                       

                                   1.   L’appello 2 giugno 2020 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- studio legale    - avv.      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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