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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.10.2020 12.2020.62

23 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,195 parole·~16 min·3

Riassunto

Appalto - mercede - opere supplementari

Testo integrale

Incarto n. 12.2020.62

Lugano 23 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nelle due cause a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.403 e inc. n. SE.2019.64 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promosse con petizione 26 ottobre 2018 rispettivamente 14 febbraio 2019 da

AO 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

contro

 AP 1   

con cui l’attrice ha chiesto, nell’ambito del primo procedimento, di far ordine all’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo favore e a carico della part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del convenuto, un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 12'820.80, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'000.-, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, rispettivamente, nell’ambito del secondo, di condannare il convenuto al pagamento di fr. 12'820.80, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'000.-, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017;

domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione delle due petizioni, e che il Pretore con decisione 20 aprile 2020 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, somma per la quale ha pure ordinato l’iscrizione dell’ipoteca legale;

appellante il convenuto con ricorso (recte: appello) 19 maggio 2020, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio (recte: la sua riforma nel senso di respingere le due petizioni), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Tra il marzo e l’aprile 2017 AO 1 è stata incaricata da AP 1 di eseguire, per un importo preventivato in

fr. 12'653.- arrotondati (doc. C), delle opere di pavimentazione sul fondo sito sulla part. n. __________ RFD di __________, di sua proprietà.

                                         Al termine dei lavori, eseguiti tra l’aprile e il giugno 2017, l’11 luglio 2017 essa ha trasmesso la sua fattura finale (doc. H), di fr. 21'320.80, con un saldo a suo favore, tenuto conto dell’acconto di fr. 8'500.già incassato (doc. G), di fr. 12’820.80, che è poi stato a più riprese contestato dal committente (doc. 4, I e K).

                                   2.   Con petizione 26 ottobre 2018 (inc. n. SE.2018.403), non sottoposta all’esigenza di una preventiva procedura conciliativa, e con petizione 14 febbraio 2019 (inc. n. SE.2019.64), preceduta invece dalla necessaria e infruttuosa procedura di conciliazione, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo, nell’ambito del primo procedimento, di far ordine all’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo favore e a carico della particella oggetto degli interventi, un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari fr. 12'820.80 a fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, rispettivamente, nell’ambito del secondo, di condannare il convenuto al pagamento di un importo anch’esso poi ridotto in sede conclusionale dagli iniziali fr. 12'820.80 a fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017.

                                         Il convenuto si è opposto a entrambe le petizioni.

                                   3.   Congiunte le due cause, esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 20 aprile 2020, ha parzialmente accolto le petizioni, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, somma per la quale ha pure ordinato l’iscrizione dell’ipoteca legale; le spese processuali di complessivi fr. 840.- (fr. 470.- per la causa creditoria e fr. 370.- per la procedura d’ipoteca legale) sono state poste a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte complessivi fr. 3'500.- (fr. 1’700.- per la prima e fr. 1’800.- per la seconda) per ripetibili. Dalla somma residua inizialmente rivendicata dall’attore, di fr. 12'820.80, andava a suo dire dedotta unicamente la mercede per la posa erronea di un plinto, pari a fr. 594.-, ciò che comportava un saldo a suo favore di fr. 12'226.80 (che - si aggiunga qui - era dunque risultato superiore all’importo da lui ancora preteso in sede conclusionale, di fr. 12'000.-, che andava così confermato).

                                   4.   Con l’appello 19 maggio 2020, inoltrato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC) e con ciò tempestivo, il convenuto ha chiesto di riformare il primo giudizio nel senso di respingere le due petizioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle sue argomentazioni si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Nelle due cause il convenuto ha pacificamente dato atto che l’attrice poteva fatturargli quanto meno fr. 12'922.75 e meglio fr. 648.- per installazione cantiere (pos. 01 del doc. C), fr. 10'492.75 per esecuzione scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del relativo materiale di scavo, cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa di stuoia geotessile, fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura e posa di cordonetto in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e fornitura e messa in opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 12-13 del doc. C) e fr. 1'782.- per la formazione di tre plinti (pos. N.P 2 del doc. H), con un saldo, già dedotto l’acconto di fr. 8'500.- da lui versato nel frattempo (doc. G), di almeno fr. 4'422.75. A questo stadio della lite, essendo ormai incontestato che l’attrice aveva fatturato a torto fr. 594.- per la formazione del quarto plinto (pos. N.P 2 del doc. H), le posizioni delle parti si differenziano dunque solo in ragione di fr. 7'804.-, e meglio per gli ulteriori fr. 1’944.- esposti per installazione cantiere (pos. 01 del doc. H), per gli altri fr. 2'584.fatturati per esecuzione scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del relativo materiale di scavo, cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa di stuoia geotessile, fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura e posa di cordonetto in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e fornitura e messa in opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 09-10 del doc. H), per i fr. 1’061.30 esposti per fornitura e posa di mocca in porfido (pos. 08 del doc. H) e per i fr. 2’214.70 esposti per esecuzione di trincea drenante (pos. N.P 1 del doc. H). Il convenuto ha inoltre opposto in compensazione una sua pretesa risarcitoria.

                                   6.   È incontestabile che l’attrice possa pretendere i fr. 1’061.30 (fr. 982.70 + IVA) esposti per fornitura e posa di mocca in porfido (pos. 08 del doc. H). Negli allegati preliminari il convenuto aveva in effetti lamentato solo l’esecuzione di “alcuni” lavori svolti dall’attrice “senza autorizzazione, non previsti e non necessari” (petizioni p. 3), ma tra questi non aveva mai menzionato quello ora in discussione, per altro nemmeno evocato nella fase preprocessuale (doc. 4, I e K). La sua generica contestazione, per la prima volta solo con le conclusioni e poi ancora in questa sede, di “tutti” i lavori supplementari effettuati dalla controparte “senza autorizzazione e senza essere richiesti”, che per altro nemmeno parrebbe riferita all’opera qui in esame, invero neppure menzionata, sarebbe pertanto stata irricevibile (art. 229 cpv. 2 e contrario CPC, rispettivamente art. 317 cpv. 1 CPC).

                                   7.   Il convenuto ha ribadito che il costo per installazione cantiere, fatturatogli in fr. 2'592.- (fr. 2'400.- + IVA), non avrebbe in realtà dovuto essere superiore a fr. 648.- (fr. 600.- + IVA). A torto.

                                         Egli non ha innanzitutto provato che le parti si fossero a suo tempo accordate per una mercede di soli fr. 600.- + IVA, accordo che per altro è stato chiaramente smentito dal fatto che a tale proposito nell’offerta, da lui accettata (doc. D), era stato indicato un importo globale di fr. 1'200.- + IVA (pos. 01 del doc. C).

                                         Il giudice di prime cure ha in seguito spiegato che l’installazione di cantiere - dunque di fr. 1'200.- + IVA - aveva dovuto essere smontata e rimontata, con un raddoppio delle spese inizialmente prospettate, per un prolungato ritardo nella posa della pensilina non riconducibile all’attrice (interrogatorio A__________ __________ p. 2, teste G__________ __________ p. 3) bensì alla committenza. In questa sede il convenuto non ha censurato questo accertamento, che va con ciò considerato assodato, ma si è limitato ad evidenziare che il membro del consiglio d’amministrazione dell’attrice A__________ __________, a p. 3 del suo interrogatorio, avrebbe dichiarato che “non ho avvisato il signor AP 1 che vi sarebbero stati dei costi supplementari per una doppia installazione del cantiere”, circostanza questa che non è tuttavia determinante, essendo addirittura ovvio che il convenuto doveva essere cosciente che lo smontaggio e il successivo rimontaggio dell’impianto cantiere, inizialmente non previsto, avrebbe causato alla controparte un raddoppio del relativo costo, che, in quanto dovuto a circostanze a lui stesso imputabili, poteva conseguentemente essergli fatturato (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª, n. 904, 930 e 1337 seg.; TF 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

                                   8.   Con riferimento alla mercede supplementare di fr. 2’214.70 (fr. 2'050.65 + IVA) per l’esecuzione di una trincea drenante (pos. N.P 1 del doc. H), riconosciuta dal giudice di prime cure siccome indispensabile da un punto di vista tecnico (interrogatorio A__________ __________ p. 2) e in quanto la committenza, pur non avendo espressamente autorizzato quell’intervento (interrogatorio A__________ __________ p. 2), aveva dato il suo accordo almeno per atti concludenti alla sua esecuzione (doc. F e 3), il convenuto si è limitato qui ad obiettare che l’opera avrebbe sì dovuto essere eseguita ma da una terza persona. Il rilievo è infondato.

                                         È in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che il convenuto avesse dato il suo accordo quanto meno per atti concludenti all’esecuzione di quel lavoro. Dal fatto che quest’ultimo, confrontato con il messaggio e-mail 4 aprile 2017 (doc. F) con cui l’attrice gli aveva comunicato che “i lavori presso la sua proprietà non inizieranno fino a che non sarà chiarita la situazione per l’evacuazione delle acque meteoriche”, abbia risposto l’indomani che “l’Ufficio Tecnico di __________ con la Protezione Acque di __________ hanno trovato la soluzione per poter procedere alla pavimentazione piazzale casa. La prego di contattare l’Ufficio Tecnico e procedere con i lavori”, l’attrice poteva senz’altro ritenere in buona fede che l’esecuzione della trincea drenante, che era poi la soluzione concordata da questi tecnici, non solo dovesse essere eseguita, ma dovesse essere eseguita proprio da lei, per l’appunto invitata a “procedere con i lavori”, e non invece da altri, per altro neppure identificati.

                                   9.   Per quanto riguarda le posizioni esecuzione scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del relativo materiale di scavo, cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa di stuoia geotessile, fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura e posa di cordonetto in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e fornitura e messa in opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 12-13 del doc. C e pos. 02-07 e 09-10 del doc. H), per le quali l’attrice aveva fatturato al convenuto fr. 2'584.- in più di quanto preventivato (fr. 13'076.75 invece di fr. 10'492.75), quest’ultimo, pur non avendo censurato l’assunto pretorile secondo cui egli a tale proposito non aveva spiegato e dimostrato in cosa sarebbero consistiti i lavori supplementari svolti dall’attrice in contrasto con la licenza edilizia e/o i piani, ha unicamente fatto notare di non averli mai ordinati (interrogatorio A__________ __________ p. 2, teste G__________ M__________ p. 2) e di aver immediatamente contestato la fattura non appena l’aveva ricevuta. La censura non può trovare accoglimento.

                                         È incontestato che la maggior somma qui rivendicata dall’attrice sia perlopiù riconducibile (anche perché il convenuto non si è qui più lamentato del fatto che, alla pos. 07, relativa alla fornitura e posa di cordonetto in cemento, l’attrice gli avesse fatturato fr. 60.- al ml anziché fr. 55.- al ml come inizialmente preventivato) ai maggiori quantitativi a misura da lei impiegati rispetto a quanto indicato nell’offerta di cui al doc. C, ritenuto che le misure lineari oggetto degli interventi sono diminuite di circa il 3% (da 36 ml a 35.10 ml), mentre che le superficie sono aumentate di circa il 25% (da 75 m² a 96.4 m²) e i volumi sono aumentati tra il 20% e il 50% (da 30 rispettivamente 36 m³ a 45.5 m³). Ora, è evidente che la maggior fatturazione sia proprio dovuta al fatto che i quantitativi e le misure indicati solo in modo approssimativo nel doc. C (tutte le relative posizioni erano in effetti state indicate con “ca ml”, “ca m²” rispettivamente “ca m³”) sono poi stati fatturati dall’attrice in base all’effettivo dispendio, ciò che di per sé è corretto (art. 374 CO; Gauch, op. cit., n. 999; TF 4C.363/1996 del 9 ottobre 1997 consid. 2c; II CCA 18 giugno 1996 inc. n. 12.1996.64, 8 agosto 1996 inc. n. 12.1996.4). Non essendosi il convenuto più prevalso in questa sede del fatto che la somma preventivata (che ovviamente non può unicamente essere quella relativa alle posizioni ora in esame, ma è quella totale del doc. C, alla quale va però poi tolta la mercede per le opere non eseguite e aggiunta tra le altre cose quella per le modifiche di ordinazione, per le opere non previste poi rivelatesi necessarie o per quelle imputabili a inadempienze della committenza, cfr. TF 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.6, 4A_687/2014 del 17 marzo 2015 consid. 2.6) potesse eventualmente essere stata superata in modo sproporzionato ai sensi dell’art. 375 CO, la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita.

                                         Ma se anche per ipotesi così non fosse e l’attrice nell’occasione avesse invece effettuato dei lavori supplementari, resterebbe comunque il fatto che gli stessi, terminati il 9 giugno 2017, erano stati a suo tempo accettati per atti concludenti dal convenuto, a cui in effetti non sarebbe dovuto sfuggire che le superficie oggetto degli interventi, che a suo dire avrebbero persino invaso il giardino (cfr. infra consid. 10), erano state ampliate di circa il 25%: nel messaggio e-mail del 17 luglio 2017 egli non ha in effetti lamentato il mancato conferimento di questo maggior incarico (doc. 4); ed è solo per la prima volta nella lettera 13 settembre 2017 (doc. K), che, preso atto che la controparte aveva rilevato che quelle opere erano state eseguite “con il suo consenso e senza alcuna obiezione” (doc. J), ha obiettato che “non ho mai dato nessun consenso ad eseguire opere che eccedessero quanto previsto dal piano”.

                                10.   Il convenuto nemmeno può essere seguito laddove ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non si fosse espresso sulla sua richiesta di risarcimento del danno che l’attrice gli avrebbe arrecato per aver pavimentato una parte maggiore di giardino.

                                         Quand’anche si volesse ammettere che una tale contropretesa, in realtà mai quantificata in causa dal convenuto, ammontasse proprio ai fr. 8'500.- da lui rivendicati nella fase preprocessuale (doc. I), si osserva in effetti che la stessa non è stata per nulla dimostrata, segnatamente per quanto riguarda la sua concreta entità. Si aggiunga che a ben vedere neppure è evidente se quella contropretesa sia effettivamente stata fatta valere in giudizio, visto e considerato che il convenuto nell’ambito della causa creditoria aveva unicamente fatto notare che “tale esecuzione ha causato un danno, limitando maggiormente il giardino a favore di un orribile asfalto” (risposta p. 2) mentre che nella procedura d’ipoteca legale aveva persino dichiarato che “per questo motivo mi riservo anche il diritto di richiedere un risarcimento danni in altra sede” (risposta p. 3).

                                11.   In un ultimo capitolo il convenuto ha contestato siccome “assolutamente sproporzionate per un valore di causa come questo” le somme attribuite dal Pretore per spese e ripetibili.

                                         La censura è innanzitutto irricevibile, in quanto il convenuto non ha indicato, né nella sua domanda di giudizio né nella sua motivazione, l’entità della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili che a suo dire sarebbe stata congrua, il fatto di ritenere sproporzionato o eccessivo quanto attribuito nel querelato giudizio e di chiederne la modifica non costituendo ancora una sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati dall’istanza inferiore, TF 4D_44/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 4.2; II CCA 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7, 16 ottobre 2017 inc. n. 12.2017.164, 30 luglio 2018 inc. n. 12.2018.24, 10 maggio 2019 inc. n. 12.2018.17). In ogni caso la tassa di giustizia e le spese (di complessivi fr. 470.- per la causa creditoria e di complessivi fr. 370.- per la procedura d’ipoteca legale), come pure le ripetibili (di fr. 1’700.- per la prima e di fr. 1’800.- per la seconda) concretamente riconosciute nella sentenza pretorile, non eccedevano i limiti tariffari applicabili (che a fronte di un valore litigioso di fr. 12'820.80, per la tassa di giustizia, ammontavano a un massimo di fr. 4'000.- per ogni causa, cfr. art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LTG, e, per le ripetibili, erano di circa fr. 2'250.- per ogni causa, cfr. art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar), per cui, in base alla giurisprudenza (III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3; II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121), nemmeno avrebbero potuto essere ridotte.

                                12.   Ne discende che l’appello del convenuto, manifestamente improponibile e manifestamente infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC.

                                         Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 12'000.- (ancorché si sia in realtà confrontati con due cause ciascuna con un valore di fr. 12'000.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’attrice, che non è stata invitata a presentare una risposta all’appello.

                                13.   Atteso che le due procedure terminano con un giudizio di manifesta improponibilità e comunque non pongono questioni di principio o di rilevante importanza, la presente decisione viene resa da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

                                    I.   L’appello 19 maggio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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