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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.11.2020 12.2020.52

26 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,984 parole·~15 min·8

Riassunto

Contratto di lavoro - disdetta abusiva

Testo integrale

Incarto n. 12.2020.52

Lugano 26 novembre 2020/lk  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.203 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 giugno 2018 da

 AO 1  rappr. dall’avv.  PA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'000.- oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2018;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 2 marzo 2020 ha parzialmente accolto, condannando quella parte al pagamento di fr. 16'000.- lordi oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2018;

appellante la convenuta con appello 4 maggio 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni (recte: risposta) 15 maggio 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto 29 maggio 2017 (doc. B) l’allora quarantottenne AO 1 è stato assunto dalla società AP 1 in qualità di “responsabile amministrativo / contabile” con un salario lordo mensile, dovuto per 13 mensilità, di fr. 7’000.-, poi aumentato il 5 luglio 2017 a fr. 8’000.- (doc. 2).

                                         Il 23 ottobre 2017 (doc. E) la datrice di lavoro ha significato al lavoratore la disdetta ordinaria del contratto di lavoro per il 30 novembre 2017, termine poi prorogato al 31 dicembre 2017 a seguito di un suo infortunio (doc. I), rilevando che “il suo profilo professionale risulta essere più vicino ad un’impostazione quale lavoratore indipendente e mal si concilia con una struttura come la nostra, dove la capacità di lavorare in team, con persone attive in aree professionali diverse, risulta essere indispensabile”. Con e-mail di pari data (doc. C e D in basso) essa, per il tramite del suo amministratore D__________ __________, oltre ad aver precisato che “non è più possibile per me continuare un rapporto professionale con te caratterizzato da inutili ed incomprensibili tensioni” stante che “nemmeno un dialogo amichevole e costruttivo tra di noi è servito a riportare il giusto clima accettabile sia da parte mia che da parte di tutti i nostri colleghi”, lo ha pure liberato dai suoi obblighi di presenza.

                                         La disdetta è stata contestata il 30 novembre 2017 (doc. F).

                                   2.   Ritenendo che la disdetta del contratto fosse abusiva in quanto significatagli dalla datrice di lavoro per non dar seguito alla promessa di un ulteriore aumento salariale rispettivamente per non esser stata in grado di risolvere e disinnescare la situazione di conflittualità sul posto di lavoro in cui egli si era venuto a trovare, AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. L), con petizione 14 giugno 2018 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di un’indennità per licenziamento abusivo di fr. 24'000.- oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2018.

                                         La convenuta si è opposta alla petizione.

                                   3.   Con decisione 2 marzo 2020 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 16'000.- lordi oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2018, facendole altresì obbligo di rifondere all’attore fr. 2’400.a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la disdetta fosse effettivamente abusiva ai sensi dell’art. 336 CO, anche se non era stato provato che all’attore fosse stato a suo tempo promesso un ulteriore aumento salariale poi disatteso. La convenuta, a fronte del cattivo clima di lavoro creato dall’attore, che non andava d’accordo con diversi colleghi (cfr. doc. F e N; testi __________, __________, __________ e __________; deposizioni delle parti), non risultava in effetti aver adottato alcuna misura per tentare di risolvere la problematica o quanto meno di attenuarla, il fatto che costui fosse stato formalmente richiamato per il suo atteggiamento professionale nei confronti dei colleghi emergendo solo dalla deposizione di D__________ __________, in sé però non ancora sufficiente siccome non confermata da altre risultanze istruttorie. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ha concluso che all’attore potesse così essere riconosciuta unicamente un’indennità ex art. 336a CO pari a 2 dei 3 salari mensili da lui rivendicati in causa.

                                   4.   Con l’appello 4 maggio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 15 maggio 2020, la convenuta, ribadendo che la disdetta non era abusiva, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le ripetibili di entrambe le sedi (ritenuto che per la prima istanza le ha postulate in ragione di fr. 2'400.-).

                                         A suo dire, a fronte di un lavoratore - l’attore - appena assunto, che da una parte era subito entrato in conflitto non solo con buona parte dei suoi colleghi, ma a anche con la direzione (cfr. testi __________; deposizioni D__________ __________ e A__________ __________) e con i clienti (cfr. testi __________, __________ e __________; deposizione A__________ __________), e che dall’altra a causa del suo smisurato ego e della sua conclamata incapacità di lavorare in team si era subito immischiato nella gestione delle società del Gruppo senza limitarsi al lavoro di contabile per il quale era stato assunto (teste __________; deposizioni D__________ __________ e A__________ __________) e, fondandosi per altro su informazioni riservate illecitamente raccolte da alcuni clienti (cfr. testi __________, __________ e __________), aveva avuto atteggiamenti ricattatori nei suoi confronti (cfr. deposizione D__________ __________), essa aveva correttamente provveduto a richiamarlo in più occasioni dandogli delle chiare istruzioni di non intromettersi in questioni che esulavano dalle sue competenze (cfr. deposizioni D__________ __________ e A__________ __________). Invano.

                                   5.   Nell'art. 336 CO vengono elencati alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta del contratto di lavoro ma la caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia. Per giurisprudenza invalsa, l’elencazione dei motivi menzionati nella disposizione non è esaustiva (DTF 136 III 513 consid. 2.3).

                                         Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO la disdetta è in particolare abusiva se data per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda. Nell’ambito di questa norma, la giurisprudenza ha, tra le altre cose, già avuto modo di stabilire che, in presenza una situazione conflittuale sul posto di lavoro causata dal carattere difficile di un lavoratore, la disdetta del contratto non è abusiva, quando quella situazione è pregiudizievole per l’intero decorso lavorativo e in precedenza il datore di lavoro ha fatto tutto quanto poteva essere preteso da lui per disinnescare il conflitto, mentre che, inversamente, è abusiva, quando il datore di lavoro non si è occupato o si è impiegato troppo poco per trovare una soluzione al conflitto (DTF 132 III 115 consid. 2.2). Rimane riservato il caso in cui la disdetta sia riconducibile anche ad altre ragioni, segnatamente alla violazione da parte del lavoratore di altri suoi obblighi derivanti dal contratto di lavoro, in particolare dell’obbligo di lavorare e dell’obbligo di fedeltà (DTF 127 III 86 consid. 2c; TF 4C.73/2006 del 22 dicembre 2006 consid. 2.3)

                                   6.   Nel caso di specie, come si dirà qui di seguito, il giudizio con cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la disdetta significata all’attore fosse abusiva non può essere confermato.

                               6.1.   In questa sede la convenuta ha innanzitutto evidenziato che il licenziamento dell’attore non sarebbe stato deciso solo per il fatto che quest’ultimo, a seguito del suo particolare carattere, aveva reso cattivo il clima di lavoro tra lo stesso e diversi suoi colleghi, ma anche e soprattutto a causa di altre sue manchevolezze o violazioni contrattuali. Il rilievo è fondato.

                                         Essa non può invero essere seguita laddove ha preteso che l’attore avrebbe illecitamente raccolto informazioni riservate da alcuni clienti e avrebbe avuto atteggiamenti ricattatori nei suoi confronti, questi aspetti essendo stati evocati per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in appello.

                                         È invece a ragione che essa ha rimproverato all’attore, che all’interno della convenuta rivestiva una certa funzione di responsabilità, di aver violato il suo obbligo di fedeltà e di diligenza (art. 321a CO) per aver tenuto a più riprese comportamenti “sopra le righe” e irrispettosi nei confronti dei colleghi, dei superiori e dei clienti, rispettivamente di essersi immischiato in aspetti che esulavano dalle attività per le quali era stato assunto (art. 321d CO). Tali aspetti, che contrariamente a quanto preteso dall’attore erano già stati tematizzati nella risposta di causa (a p. 3 “AO 1 si è comportato in modo disdicevole, rendendo l’ambiente di lavoro insopportabile per i suoi colleghi”, a p. 3 “l’inserimento del signor AO 1 nella struttura della convenuta si è subito rivelato difficoltoso per limitata capacità dell’attore di interagire con le persone, il tutto condito da un carattere, per usare un eufemismo, non dei più facili”, a p. 3 “la situazione non è migliorata neppure nei mesi successivi, appunto per la sua incapacità di interagire con i suoi colleghi e superiori a causa di un suo egocentrismo smisurato, basti pensare che si permetteva commenti negativi e comportamenti poco educati anche nei confronti dei dirigenti della __________, addirittura redarguendoli sul modo di condurre l’attività … e criticando persino i “risultati” ottenuti!”, a p. 3 “in __________ … AO 1 senza alcuna autorizzazione né competenze si permetteva di esprimere assurdi giudizi sulla direzione della società”, a p. 3 “non ha fatto altro che generare una serie di tensioni all’interno della convenuta e delle società collegate”, a p. 5 “si permetteva di sentenziare a destra e a manca”, a p. 6 “si era recato presso una società del Gruppo e si era messo a sentenziare, per la qual cosa era stato gentilmente messo alla porta; ma è stato lui a proferire minacce ed insulti non gli altri!”, a p. 6 “ha ragione il signor AO 1, quando afferma che i dipendenti erano esasperati: dimentica però di dire che l’esasperazione era dovuta al di lui comportamento non proprio da lord inglese” e a p. 7 “l’attore è stato licenziato perché era persona totalmente incapace di interagire con i suoi colleghi e i suoi superiori, mancandogli assolutamente il ben che minimo equilibrio e capacità di capire i suoi limiti; il tutto condito da una educazione claudicante”), hanno in effetti trovato puntuale conferma nell’istruttoria (cfr. testi __________ “so che l’attore ha avuto una lite con la sig.ra __________ di __________ … Dai miei collaboratori mi è stato inoltre riportato che l’attore aveva dei modi bruschi con loro … Mi risulta che oltre alla sig.ra __________ l’attore abbia avuto screzi con altri colleghi del palazzo”, __________ “ricordo di aver avuto un paio di scontri con AO 1: ricordo che una volta gli chiesi dei dati contabili e lui non voleva fornirmeli, non so esattamente per quale motivo, credo che lui mettesse in discussione le mia posizione e la mia facoltà di richiedere questi documenti … Posso comunque dire che nel palazzo si diceva che l’attore era un po’ una testa calda”, __________ “riassumendo posso dire che in questi tre incontri [il cui contenuto va pure qui dato per riprodotto] l’attore mi ha chiesto informazioni riguardanti cose che non c’entravano nulla con la sua funzione di contabile all’interno dell’azienda” e __________ “conosco i motivi di questo licenziamento: si trattava di problemi caratteriali, il sig. AO 1 era poco avvezzo a lavorare in team, era più portato a lavorare individualmente; ha avuto diversi scontri con colleghi e con la direzione, la quale ha deciso alla fine di interrompere il rapporto di lavoro ... Per quanto riguarda gli scontri avuti dall’attore con la direzione, ricordo che egli era un po’ supponente e avanzava delle pretese salariali molto alte; in un’occasione ricordo che chiese in maniera brusca al sig. __________ un forte aumento di stipendio … Ricordo che il sig. AO 1 aveva anche dei rapporti tesi con i colleghi, ciò era dovuto al suo carattere focoso, era sufficiente che qualcuno gli dicesse qualcosa di sbagliato che lui esplodeva. Ho assistito personalmente ad alcuni di questi screzi avvenuti dall’attore con colleghi di lavoro … Posso dire che questo atteggiamento dell’attore di supponenza e al limite della maleducazione ha suscitato malumori nei colleghi e ciò ha indotto la direzione a licenziarlo … aveva un ego smisurato che lo portava ad avere conflitti con i colleghi e la direzione”; deposizioni D__________ __________ “l’attore doveva occuparsi della tenuta della contabilità di clienti della convenuta, principalmente di __________ e __________, tuttavia l’attore si immischiava nella gestione di queste società creando tensioni … ciò ha creato screzi con il personale e anche la direzione … posso dire che la presenza dell’attore ha creato tensioni e litigi all’interno dell’azienda convenuta. Questo modo di agire dell’attore è diventato vieppiù insopportabile sia per la convenuta che per altre società parti del Gruppo, ciò che ha condotto al licenziamento dell’attore stesso” e A__________ __________ “il suo modo di porsi, che andava oltre i mandati che gli erano assegnati e arrivava a dare indicazioni e consigli in aree non di sua competenza, destabilizzava l’intero settore del personale e creava difficoltà. L’attore durante il suo rapporto di lavoro ha avuto delle liti con altri dipendenti della struttura e anche con clienti della convenuta, creando a quest’ultima non poche difficoltà … La situazione che ho descritto sopra è divenuta insostenibile e ha condotto al licenziamento dell’attore, anche perché c’era un clima di esasperazione tra il personale della convenuta”). Il licenziamento dell’attore, che per altro - come si vedrà - era già stato oggetto di richiami, si è in definitiva reso necessario anche per proteggere la personalità degli altri dipendenti della convenuta, rispettivamente i clienti.

                               6.2.   Ma se anche, per ipotesi, così non fosse e il licenziamento fosse stato dunque deciso solo a seguito del cattivo clima di lavoro creato dall’attore, l’esito non sarebbe stato diverso, l’istruttoria avendo confermato che la convenuta lo aveva in precedenza richiamato in più occasioni dandogli delle chiare istruzioni di non intromettersi in questioni che esulavano dalle sue competenze. L’attore ha invero contestato la valenza delle deposizioni rese in tal senso da D__________ __________ (secondo cui “l’attore è stato richiamato sia da me che da altri funzionari della convenuta ad attenersi alle sue funzioni senza immischiarsi in altre questioni che non erano di sua competenza”) e da A__________ __________ (secondo cui “da parte mia ho più volte detto al sig. AO 1 di limitarsi al suo settore della contabilità e di non invadere altri settori non di sua competenza”), in quanto si trattava in entrambi i casi di organi della convenuta di modo che le loro dichiarazioni avevano una forza probatoria ridotta (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2): sennonché, alla luce del fatto che in questa sede egli ha pacificamente ammesso la correttezza di quanto contenuto nell’e-mail di cui ai doc. C e D in basso (appello p. 9 seg.), ovvero che, prima del licenziamento, tra l’attore e D__________ __________ vi era effettivamente stato un “dialogo amichevole e costruttivo” che però non “è servito a riportare il giusto clima accettabile sia da parte mia che da parte di tutti i nostri colleghi” (e ciò smentendo oltretutto quanto da lui stesso dichiarato nella sua deposizione secondo cui “mi viene mostrato il doc. C: contrariamente a quanto è indicato in questo documento non vi è mai stato alcun dialogo amichevole tra me ed il sig. D__________ __________ riguardante le tensioni che io avevo con i colleghi sul lavoro”), è incontestabile che almeno la deposizione di quest’ultimo, per altro corroborata dalla deposizione di A__________ __________, possa essere considerata veritiera e che la convenuta abbia in tal modo fatto il possibile, tenuto conto delle particolarità del caso e segnatamente della breve durata del rapporto contrattuale (durato meno di 5 mesi), per disinnescare il conflitto.

                                   7.   Ne discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che la petizione deve essere respinta con accollo all’attore delle ripetibili di fr. 2'400.- qui rivendicate dalla controparte.

                                         Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado sono state calcolate sul valore litigioso di fr. 16’000.- lordi.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 4 maggio 2020 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione 2 marzo 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

                                         1.     La petizione è respinta.

                                         2.     Non si prelevano né tasse né spese. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’400.a titolo di ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese. L’appellato rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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