Incarto n. 12.2020.39
Lugano 23 giugno 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 12 marzo 2020 presentato da
AP 1
contro
la decisione 10 febbraio 2020 del Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona nella causa OR.2016.8 promossa nei suoi
confronti in data 16 marzo 2016 da
AO 1 patrocinata da PA 1
ritenuto
in fatto e in diritto che con decisione 10 febbraio 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione 16 marzo 2016 promossa da AO 1, chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2015;
che con appello 12 marzo 2020 AP 1 chiede l'annullamento della decisione pretorile e il riconoscimento in compensazione delle sue pretese sulla scorta del contratto di locazione e dei documenti prodotti agli atti;
che l’appellante è stato invitato il 22 aprile 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 3’000.- entro il 22 maggio 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 27 maggio 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 15 giugno 2020 per versare l’anticipo di fr. 3’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che entro detto termine è stata versata solo la cifra parziale di fr. 1000.-;
che la richiesta di dilazione trasmessa via fax, e quindi in maniera irrita, alla Camera il 15 giugno 2020, oltre a essere intempestiva è priva di motivazioni, così come lo è l’ivi asserita assenza “per malattia”, nemmeno giustificata da un certificato medico;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
che, in ogni caso, l’appello sarebbe stato irricevibile, dovendo esso contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC): l’appellante deve dimostrare l’erroneità della decisione impugnata mediante una motivazione sufficientemente esplicita, che possa essere facilmente compresa dall’autorità superiore, designando in maniera precisa i passaggi contestati e le prove sulle quali fonda le critiche (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Egli, in altri termini, deve spiegare non perché le sue argomentazioni sarebbero fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili quelle del Pretore. Cosa che nella fattispecie non è stata fatta: l’appellante non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l’autorità di appello deve essere messa in condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena la loro irricevibilità (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1);
che a sostegno dell’irricevibilità dell’appello va aggiunto che non basta rinviare alle allegazioni proposte davanti alla prima istanza né tanto meno procedere alla riproduzione letterale e la ripresa degli allegati di primo grado, poiché ciò non adempie, per consolidata giurisprudenza, le esigenze di motivazione imposte dalla legge (STF 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.2; 4A_101/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3);
che le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate, ma le circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;
che non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;
che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30’000.-.
decreta 1. L'appello 12 marzo 2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice delegato
Damiano Stefani
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).