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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.08.2020 12.2020.35

24 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,389 parole·~17 min·2

Riassunto

Prestazione di servizi in ambito automobilistico, provvedimenti cautelari, divieto di iscrizione e partecipazione a una gara

Testo integrale

Incarto n. 12.2020.35

Lugano 24 agosto 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.504 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 23 dicembre 2019 da

 AP 1  patrocinata dall’avv. dott.  PA 1   

  contro  

AO 1  patrocinata dagli avv.  PA 2   

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare divieto alla

convenuta, per il tramite dei suoi organi ____________________, D__________ e L__________,

di iscriversi, quale “Team __________”, alla gara automobilistica __________ del

giugno 2020 facendo uso dell’invito accordato dall’organizzatore della competizione in

base all’allegato 8 del “Reglément Particulier __________”, con la

comminatoria dell’art. 292 CP;

richiesta respinta dal Pretore aggiunto in via supercautelare lo stesso giorno (inc.

CA.2019.505), e che la convenuta ha contestato con osservazioni 16 gennaio 2020;

considerato che in sede di replica, a fronte dell’avvenuta iscrizione alla gara da parte di

AO 1, l’istante ha modificato la propria istanza nel senso di ingiungere alla

controparte di ritirare la sua iscrizione della vettura o subordinatamente di farle divieto di

partecipare alla gara sulla base dell’invito in questione, richieste pure contestate della

convenuta;

vista la decisione 24 febbraio 2020 con cui il Pretore ha respinto l’istanza;

appellante l’istante, che con appello 6 marzo 2020 ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza o subordinatamente di annullare la

sentenza impugnata e ritornare l’incarto al primo giudice per una nuova decisione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 11 maggio 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

considerate la replica spontanea 22 maggio 2020 dell’appellante e la duplica spontanea

3 giugno 2020 dell’appellata;

tenuto pure conto degli scritti 6 luglio e 3 agosto 2020 dell’appellante e 20 luglio 2020

dell’appellata, con i quali entrambe le parti hanno prodotto nuovi mezzi di prova, e

dell’ulteriore scritto 10 agosto 2020 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Fra il 2016 e il 2019 AP 1 si è avvalsa dei servizi di AO 1 (società con sede a __________ avente quale scopo, fra le altre cose, l'elaborazione e la riparazione di motori e in generale meccanica di automobili, la gestione di una scuderia corse e l'organizzazione di eventi legati al mondo delle corse, v. estratto RC e doc. T, p. 2), al fine di partecipare a gare automobilistiche (v. doc. L-P).

B.        Nel 2018 la medesima ha partecipato con AO 1 (qui di seguito anche “Team __________l” o “__________ Racing”) alla “__________ 2018”, gestita dall’associazione francese __________, pure organizzatrice della prestigiosa competizione “__________”, accessibile unicamente su invito a dipendenza di determinati risultati sportivi o rigoroso esame delle candidature inoltrate (doc. S, punto 3.1.2, 3.17, 3.1.8 e 3.1.9). Il Team si è aggiudicato il primo posto assoluto nella categoria GT3 (doc. G), guadagnando un premio in denaro di € 115'000.- e l’invito a partecipare all’edizione 2019 della __________ (doc. I e J). AP 1 ha quindi partecipato, sempre per il tramite di __________ Racing (doc. K), alla suddetta gara, sfruttando l’invito e riuscendo altresì a far ammettere un secondo equipaggio (doc. L e M).

C.        Nel 2019 AP 1 ha partecipato nuovamente alla “__________” con il supporto e per il tramite del Team __________, sottoscrivendo con esso il contratto di gestione della vettura 29 marzo 2019 (“CAR MANAGEMENT AGREEMENT”) di cui al doc. N, che prevedeva la fornitura di una serie di servizi da parte di AO 1 (quali ad esempio assistenza tecnica, trasporto del veicolo e ammissione al circuito di gara) per un onorario di € 240'000.-. Non inclusi nell’onorario erano una serie di spese quali la quota di iscrizione al campionato, le assicurazioni o il costo degli pneumatici e della benzina (a carico della cliente). Il contratto inoltre non regolava le questioni della scelta dei piloti o la loro remunerazione, e con riferimento alla vettura di gara, una __________ (numero di telaio #__________), stabiliva unicamente che il suo utilizzo sarebbe stato regolato mediante contratto separato.

D.        Anche l’edizione 2019 della "__________” è stata vinta dall’equipaggio finanziato dall’istante (doc. G e R), composto dei piloti __________ e __________. Oltre al premio in denaro, __________ Racing è stata nuovamente invitata a partecipare all’edizione 2020 della __________, prevista per il __________ giugno 2020 (v. doc. S - Reglément Particulier __________”, allegato 8). Avendo tuttavia AP 1 deciso, per le attività agonistiche dal 2020 in avanti, di appoggiarsi a una propria scuderia (la “__________”), la medesima ha manifestato l’intenzione di partecipare con la suddetta scuderia alla __________ 2020, e meglio iscrivendo una vettura con equipaggio femminile (“__________”) per le vie ordinarie (candidatura) e usufruendo dello “slot” attribuito tramite invito a __________ Racing per una seconda vettura, con equipaggio maschile. La controparte si è tuttavia opposta a tale proposito, rivendicando il diritto di utilizzare essa medesima l’invito.

E.        Con istanza supercautelare e cautelare 23 dicembre 2019 AP 1 ha chiesto al Pretore di fare divieto alla convenuta, per il tramite dei suoi organi R__________, D__________ e L__________, di iscriversi, quale “Team __________”, alla __________ del giugno 2020 facendo uso dell’invito accordato dall’organizzatore della competizione in base all’allegato 8 del “Reglément Particulier __________”, con la comminatoria dell’art. 292 CP.

A mente dell’istante, fra le parti sarebbe stato sottoscritto un contratto con preponderanti elementi riconducibili al mandato, per cui essa avrebbe il diritto, ai sensi dell’art. 401 CO, di beneficiare dell’invito quale diritto acquisito dalla mandataria per suo conto. L’iscrizione alla gara da parte della convenuta tramite l’invito la priverebbe per contro della possibilità di parteciparvi lei medesima con due equipaggi, ritenuto altresì che malgrado l’invito (per regolamento) non sia trasferibile, il direttore sportivo dell’__________, __________, le avrebbe indicato che una rinuncia della convenuta sarebbe stata sufficiente, avendo il comitato di selezione lasciato intendere la sua volontà di attribuire il relativo “slot” a una vettura di “__________”.

F.        La richiesta supercautelare è stata respinta dal Pretore il medesimo giorno.

G.       Con osservazioni 16 gennaio 2020 AO 1 si è opposta all’istanza, contestando le argomentazioni giuridiche della controparte ed evidenziando in special modo che è stato il team “__________ Racing”, entità autonoma con un proprio nome, struttura, peso e prestigio nel mondo delle corse, ad aggiudicarsi il primo posto alla __________ e il relativo invito, che a fronte della mancata trasferibilità dello stesso, anche in caso di sua rinuncia la controparte non avrebbe comunque alcuna garanzia di poter partecipare alla gara, e che quest’ultima avrebbe in ogni caso un debito scoperto nei suoi confronti pari a più di 1 milione di Euro relativo alla stagione 2019. Il 22 gennaio 2020 la medesima ha pure comunicato di essersi nel frattempo iscritta alla __________ facendo uso dell’invito ricevuto, chiedendo lo stralcio della causa in quanto priva d’oggetto.

H.        In occasione dell’udienza 27 gennaio 2020, l’istante ha prodotto un allegato di replica in cui ha in particolare modificato le proprie richieste cautelari, postulando in via principale di fare ordine alla convenuta, per il tramite dei suoi organi, di ritirare la suddetta iscrizione della vettura alla gara e in via subordinata di farle divieto di partecipare alla gara facendo uso dell’invito, sempre con la comminatoria dell’art. 292 CP.

Con duplica 11 febbraio 2020, la convenuta ha contestato le

nuove richieste cautelari.

I.          Con decisione 24 febbraio 2020 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo le spese processuali, di fr. 1'000.-, a carico dell’istante, pure condannata a versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.

J.         Con appello 6 marzo 2020 l’istante è insorta contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere l’istanza o subordinatamente il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con il gravame, la medesima ha altresì prodotto nuovi documenti e osservato che secondo la lista di vetture ammesse alla gara, definita dal comitato organizzatore il 28 febbraio 2020, la vettura della controparte è stata ammessa in virtù dell’invito, così come è stata ammessa, per le vie ordinarie, la vettura dell’appellante con equipaggio femminile (“__________”), mentre la seconda vettura da lei annunciata (equipaggio maschile) è finita al settimo posto della lista di attesa (v. doc. 3 prodotto con l’appello). Con risposta 11 maggio 2020 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

K.        Con replica spontanea 22 maggio 2020 l’appellante ha ulteriormente approfondito le proprie posizioni e ha informato questa Camera che a seguito dell’emergenza Covid-19, la __________, edizione 2020, è stata rinviata al fine settimana del __________ settembre 2020, e che a fronte di cinque defezioni di equipaggi precedentemente iscritti alla gara, il suo equipaggio maschile è passato dal settimo al secondo posto sulla lista d’attesa, producendo i relativi nuovi mezzi di prova (v. doc. 6-8). Con duplica spontanea 3 giugno 2020 l’appellata ha nuovamente contestato le tesi avverse, riconfermandosi nelle proprie.

L.        Con scritto 6 luglio 2020 l’appellante ha chiesto l’ammissione di un nuovo mezzo di prova (doc. 9), da cui si evincerebbe che la sua vettura con equipaggio maschile è passata dal secondo al primo posto della lista d’attesa. Il ritiro della vettura della controparte, rispettivamente un divieto di partecipazione alla gara, sarebbe dunque una misura idonea e atta a evitare il suo pregiudizio difficilmente riparabile, poiché la sua seconda vettura verrebbe automaticamente ammessa nel novero dei partecipanti.

M.       Con scritto 20 luglio 2020 l’appellata si è riconfermata nelle proprie posizioni, contestando quelle avverse e osservando che secondo la lista aggiornata al 16 luglio 2020, fra i partecipanti ammessi alla __________ (edizione 2020) figura ora anche la seconda vettura della controparte (v. doc. B e C prodotti con tale scritto). Essendo le misure cautelari di quest’ultima volte a ottenere questo risultato, le stesse sarebbero pertanto oramai del tutto inutili.

N.        Con scritto 3 agosto 2020 l’appellante ha contestato che sia venuto meno l’interesse alla causa in oggetto, poiché essa disporrebbe dei mezzi per partecipare alla gara con tre differenti vetture, qualora la controparte fosse costretta a rinunciarvi (v. nuovi doc. 10 e 11), ritenuto che l’ammissione del suo secondo equipaggio è avvenuto per una circostanza fortuita e straordinaria dovuta all’emergenza Covid-19 e che la misura cautelare richiesta avrebbe ancora un senso nella misura in cui impedirebbe all’appellata di usurpare un diritto che non le spetterebbe. Nella denegata ipotesi di uno stralcio, l’appellante chiede di porre tutte le spese a carico della controparte.

O.       Con scritto 10 agosto 2020 l’appellata ha da parte sua ribadito la perdita di oggetto della causa e postulato l’aggravio di ogni spesa a carico dell’appellante.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la risposta dell’appellata sono tempestivi. Parimenti tempestivi sono tutti i successivi scritti delle parti.

2.         Giusta l’art. 242 CPC, la perdita dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo

(Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242). Quanto alle spese giudiziarie, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e ripartire le spese giudiziarie secondo equità. Il disposto apre dunque dei margini di apprezzamento al giudice, ritenuto in ogni caso che questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatto salvo casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione dall’esito del processo (cfr. DTF 139 III 358, consid 3; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017, consid. 4.2.5). Il giudice dovrà in particolare considerare chi ha agito in giudizio e provocato dei costi, le possibilità di successo dell’appello e i motivi dello stralcio (DTF 139 III 358, consid. 3; DTF 142 V 551 consid. 8.2; Gschwend/Steck, op. cit., n. 19 ad art. 242 CPC);

3.         Nel presente caso, le allegazioni dell’appellante contenute nello scritto 3 agosto 2020 in merito a una sua possibilità di partecipare alla gara con tre diverse vetture, come pure i relativi documenti, sono inammissibili in questa sede: una simile intenzione avrebbe potuto essere esposta già dinanzi al primo giudice e non può essere introdotta in questa sede mediante il semplice ausilio di documenti attestanti la proprietà di diverse vetture sportive, ritenuto che la medesima ha sin dall’inizio della controversia evidenziato la sua volontà di partecipare alla gara con due equipaggi. Le nuove allegazioni costituiscono invero un mero pretesto volto a giustificare un residuo interesse alla lite. Abbondanzialmente si può comunque rilevare che l’appellante nemmeno spiega o sostanzia la sua concreta possibilità di fare iscrivere un terzo equipaggio. I nuovi mezzi di prova prodotti dalle parti relativamente alle aggiornate liste dei partecipanti alla competizione sono per contro ammissibili in questa sede alla luce dell’art. 317 CPC. Da essi si evince che entrambe le vetture dell’appellante (compreso dunque l’equipaggio maschile) sono ora ammesse alla gara. Essendo ciò proprio lo scopo delle postulate misure, una rinuncia o un divieto all’appellata di partecipare alla gara con una propria vettura non sono più sorretti da un interesse degno di protezione dell’istante cautelare e non sono più atti a tutelare un suo pregiudizio. Ne discende che la causa va stralciata dal ruolo in applicazione dell’art. 242 CPC.

4.         Quanto alla prognosi sul verosimile esito dell’appello, e meglio alla sommaria analisi delle sue probabilità di successo, si deve innanzitutto precisare che un provvedimento anticipatorio del merito e suscettibile di avere un effetto definitivo mal si concilia con la natura celere, sommaria e temporanea della procedura cautelare, per cui esso è di regola inammissibile, rispettivamente il suo accoglimento è subordinato alla presenza di circostanze eccezionali e a un rigore accresciuto nella valutazione dei presupposti di cui all’art. 261 CPC. In particolare il pregiudizio in capo all’istante dev’essere qualificato, di difficile riparabilità e del tutto sproporzionato agli inconvenienti che il provvedimento potrebbe generare al convenuto. La parvenza di buon fondamento della causa di merito può invece essere considerata soltanto quando essa si impone con la sufficiente chiarezza, dovendo al contrario incertezze o perplessità (di natura fattuale o giuridica) imporre al giudice un grande riserbo, poiché i necessari chiarimenti saranno da effettuare in quella procedura (v. IICCA del 7 marzo 2019, inc. 12.2018.92, consid. 3 e 4; IICCA dell’11 novembre 2016, inc. 12.2016.46; IICCA del 14 dicembre 2015, inc. 12.2015.52; DTF 131 III 473, consid. 2.3 e 3.2; Trezzini, op. cit., n. 68 e 75 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269).

5.         Ora, anche in assenza dei concreti sviluppi della fattispecie di cui si è appena riferito, la conferma della decisione pretorile avrebbe mantenuto intatta la (seppur limitata) possibilità dell’appellante di partecipare all’evento anche con la sua seconda vettura mediante la via ordinaria della candidatura, mentre un accoglimento delle sue richieste cautelari avrebbe comportato la perdita definitiva di tale opportunità da parte dell’appellata, considerata pure la presumibile impossibilità, per l’istante cautelare, di ottenere un giudizio definitivo sul suo eventuale diritto di partecipazione prima dell’evento in questione. Quanto al fumus boni iuris, l’appellante ha preteso l’applicazione delle norme sul mandato e in particolare dell’art. 401 cpv. 1 CO (secondo cui i crediti che il mandatario ha acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante passano a quest’ultimo tosto che egli abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato), rispettivamente degli art. 397 e 400 CO e del principio del divieto di arricchimento del mandatario. La natura del contratto concluso fra le parti non è comunque di immediata identificazione, ritenuto altresì che lo stesso è del tutto silente sulla sorte dei guadagni e sui diritti scaturenti dall’eventuale vittoria delle corse in questione. Esso, in una vertenza di merito, dovrebbe pertanto essere interpretato per determinarne gli elementi fondamentali, gli scopi e la portata (ad esempio se la partecipazione alle corse da parte di __________ Racing avvenisse per conto proprio, per conto di AP 1 o per conto di entrambi), il diritto applicabile e più in generale i reciproci diritti e doveri delle parti. Anche in caso di applicazione delle norme sul mandato, vi sarebbe da verificare se AP 1 possa avvalersi della pretesa di restituzione di cui all’art. 400 CO o della cessione legale ex art. 401 CO, ritenuto che l’invito in questione, per regolamento, non è trasferibile, né acquisibile per conto di terzi, né cedibile ex art. 164 CO (come già osservato dal primo giudice), e che AO 1 ha contestato che la controparte abbia adempiuto tutti i propri obblighi pecuniari (v. osservazioni 16 gennaio 2020, p. 4 e doc. V, W e 3). Alla luce di queste circostanze e di quanto esposto al precedente considerando, non si può ritenere che il rischio di pregiudizio in capo all’istante cautelare fosse notevolmente maggiore rispetto a quello della convenuta, né che la parvenza di buon fondamento della sua pretesa emergesse con la sufficiente chiarezza. Un esame sommario conduce pertanto a una prognosi di esito negativo dell’appello.

6.         Tenuto conto di ciò e dell’esito della procedura (stralcio), si giustifica in concreto di porre le spese giudiziarie a carico dell’istante cautelare.

7.         Secondo l’art. 21 LTG, se la causa diviene priva d’oggetto, le spese processuali sono fissate in base alla tariffa applicabile e in proporzione degli atti compiuti. Nella quantificazione delle ripetibili torna invece applicabile l’art. 13 cpv. 2 RTar, il quale prevede che se la causa non termina con un giudizio di merito, esse possono essere ridotte in misura adeguata. Nella fattispecie la tassa di giustizia può essere quantificata in fr. 1’000.- (v. anche art. 10 e 13 LTG), mentre le ripetibili ammontano, tenuto conto dell’esito della causa, dell’importanza della lite e delle sue difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dall’avvocato, a fr. 2'500.- (art. 12 e 13 RTar).

8.         La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale Federale (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018, consid. 1.1 e riferimenti ivi citati).

Il valore litigioso della presente procedura, tenuto conto dei possibili profitti economici derivanti da una partecipazione alla competizione in questione, supera i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

9.         Terminando la presente procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 6 marzo 2020 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede.

                                  III.   Notificazione:

-       -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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