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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.04.2020 12.2020.25

27 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,032 parole·~5 min·3

Riassunto

Casi manifesti: espulsione

Testo integrale

Incarto n. 12.2020.25

Lugano 27 aprile 2020/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello  

composta del giudice:

Fiscalini, presidente  

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.58 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con istanza 2 gennaio 2020 da

 AO 1   AO 2  tutti rappr. da:  RA 1   

contro

 AP 1   

chiedente l’espulsione immediata del convenuto, domanda alla quale quest’ ultimo si è opposto, e che il Pretore ha accolto con decisione 28 gennaio 2020;

appellante il convenuto con appello 17 febbraio 2020 con cui chiede una “proroga di 45 giorni”;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 e AO 2 hanno concesso in locazione a partire dal 1° luglio 2019 a AP 1 l’appartamento di 3 ½ locali al 1° piano, interno n. __________, nell’immobile sito in via Mera 2a a Caslano, per una pigione mensile complessiva di fr. 1’550.-, oltre le spese accessorie (doc. A);

                                         che con scritto 5 ottobre 2019 i locatori hanno regolarmente diffidato il conduttore a voler versare entro 30 giorni le pigioni scoperte per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2019, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto anticipatamente (doc. B);

che con raccomandata e modulo ufficiale 10 novembre 2019 i locatori hanno notificato al conduttore la disdetta straordinaria del contratto per il 31 dicembre 2019 (doc. C);

                                         che non avendo il convenuto provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato entro tale scadenza, con istanza 2 gennaio 2020, nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, i locatori hanno chiesto alla Pretura di ordinare l’immediata espulsione del conduttore dai locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;

che in occasione dell’udienza del 27 gennaio 2020 gli istanti si sono riconfermati nella domanda, mentre il convenuto, senza contestare la mora, ha rilevato che sarebbe stato in grado di provvedere al pagamento degli scoperti entro 15 giorni;

che con giudizio 28 gennaio 2020 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto ordine al conduttore di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, con le comminatorie di rito;

                                         che con appello 17 febbraio 2020 il convenuto è insorto contro la decisione pretorile, chiedendo una proroga di 45 giorni del termine per “ripristinare la situazione” finanziaria;

che l’appello non è stato intimato ai locatori per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti il cui valore è di almeno fr. 55’800.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

                                         che la decisione 28 gennaio 2020 è stata notificata alle parti il giorno successivo e ritirata dall’appellante il 6 febbraio 2020, come da lui ammesso con il gravame;

                                         che l’appello 17 febbraio 2020, inoltrato oltre il termine di 10 giorni, è pertanto tardivo e deve essere dichiarato irricevibile;

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che nel caso concreto AP 1 ha presentato un breve testo di appello con il quale non contesta le circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, rispettivamente che il contratto di locazione è stato validamente disdetto dai locatori con effetto al 31 dicembre 2019 e che entro tale termine i locali non sono stati riconsegnati, limitandosi a esporre i motivi a fondamento della richiesta di proroga di 45 giorni per ripristinare la sua situazione finanziaria;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il giudizio impugnato, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

                                         che abbondanzialmente va pure rilevato come la valida disdetta straordinaria per mora nel pagamento delle pigioni precluda la facoltà di richiedere una protrazione della locazione per tenere conto delle difficoltà economiche dell’appellante e permettergli di “ripristinare la situazione” finanziaria (art. 272a cpv. 1 lett. a CO); la domanda di proroga va pertanto respinta;

                                         che in ogni modo i tempi millantati dall’appellante per ripristinare la sua situazione finanziaria sono ampiamente trascorsi, senza alcun riscontro in merito;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) dell’appellante e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 55’800.-, come indicato dal Pretore;

                                         che a AO 1 e AO 2, a cui non è stato notificato l’appello, non si assegnano ripetibili;

                                         che, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, la procedura può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 17 febbraio 2020 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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