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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2020 12.2020.141

24 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,300 parole·~7 min·8

Riassunto

Istanza di restituzione del termine per appellare

Testo integrale

Incarto n. 12.2020.141

Lugano 24 novembre 2020/lk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.114 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 giugno 2016 da

IS 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

contro  

CO 1  patrocinata dall’ avv.  PA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36'471.60 oltre interessi legali dal 4 dicembre 2015;

pretesa a cui si è opposta la controparte e che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza 17 settembre 2020;

ed ora sull’istanza 12 novembre 2020 con cui l’attrice chiede la restituzione del termine per appellare;

considerato che la domanda non è stata intimata alla convenuta per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:     che con sentenza 17 settembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione 17 giugno 2016 con cui IS 1 aveva chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 36'471.60 oltre interessi legali dal 4 dicembre 2015, ponendo a carico della prima gli oneri processuali di fr. 2'850.- e obbligandola altresì a rifondere alla controparte fr. 3'700.- a titolo di ripetibili;

                                        che la predetta decisione è stata notificata il 17 settembre 2020 e recapitata all’allora patrocinatore dell’attrice il 21 settembre 2020 (vedi tracciamento dell’invio n. __________ agli atti);

                                        che nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) la citata decisione non è stata impugnata, passando pertanto in giudicato;

                                        che con istanza 12 novembre 2020 l’attrice, per il tramite di un nuovo patrocinatore, ha presentato a questa Camera un’istanza di restituzione del termine in cui chiede la fissazione di una nuova scadenza per presentare appello, adducendo che il precedente rappresentante legale, avv. __________ C__________ con studio legale anche in Italia, “appena dopo” la notifica della menzionata decisione, avrebbe “scoperto di essere entrato in contatto con persone potenzialmente portatori di COVID” e “per sua spontanea iniziativa ed a tutela anche del primario principio di salute pubblica” avrebbe pertanto deciso di “mettersi in autoisolamento”; ciò gli avrebbe oggettivamente impedito di presentare l’atto di appello;

                                        che giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura; la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC);

                                        che per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II 86 consid. 2a);

                                        che trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata restrittivamente, dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo tale da salvaguardare i termini anche in caso di impedimento (Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);

                                        che l’istanza di restituzione del termine deve essere motivata, ossia deve indicare, oltre il motivo dell’impedimento, anche le conseguenze e l’incidenza sull’impossibilità di agire in tempo nonché essere sorretta dai relativi mezzi di prova (Gozzi, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);

                                        che in concreto l’istante, venendo meno al suo onere, non ha prodotto alcuna prova atta a suffragare l’esistenza dell’asserito impedimento del suo legale;

                                        che l’istante, a sostegno della richiesta, si è limitata ad affermare che il suo patrocinatore si sarebbe posto in autoisolamento “a causa del contatto con persone potenzialmente portatori di COVID”, senza spiegare in modo dettagliato le ragioni che avrebbero impedito al suo legale di rispettare il termine per l’inoltro dell’appello entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero permesso, entro quel termine, di prendere le necessarie misure atte a salvaguardarlo;

                                        che, in ogni caso, un “autoisolamento” non limita in alcun modo l’attività di redazione di un appello né lo scambio di corrispondenza o i contatti con terze persone, soprattutto con i mezzi informatici e tecnologici oggi esistenti;

                                        che l’istante non ha per altro nemmeno precisato quando sarebbe intervenuto l’asserito impedimento né addotto alcunché in merito al tempo che sarebbe rimasto a disposizione del legale per redigere l’appello o per prendere le opportune misure per salvaguardare il termine per il suo inoltro;

                                        che, in tali circostanze, l’asserito “autoisolamento” del legale, non meglio motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC e l’istanza deve essere respinta;

                                        che, di transenna, va altresì rilevato che l’istanza è pure silente in merito alla durata dell’impedimento, di modo che non risulta possibile verificare se il termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC è rispettato oppure no;

                                        che ad ogni modo se, come preteso ma non dimostrato dall’istante, l’”autoisolamento” a seguito dell’asserito contatto con persone “potenzialmente portatori di COVID” è avvenuto “appena dopo la notificazione della sentenza”, appare poco verosimile che esso sia perdurato o abbia dovuto durare per oltre due mesi (ossia fino a 10 giorni prima della data di inoltro della presente istanza), di modo che l’istanza di restituzione del termine è pure tardiva (art. 148 cpv. 2 CPC);

                                        che l’istanza non è stata intimata alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);

                                        che la domanda di restituzione del termine, per quanto ricevibile, deve pertanto essere respinta, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla controparte a cui l’istanza non è stata intimata;

                                        che il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   L’istanza 12 novembre 2020 di restituzione del termine per appellare di IS 1, per quanto ricevibile, è respinta.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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