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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.11.2019 12.2019.80

4 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,478 parole·~7 min·3

Riassunto

Reclamo in relazione alla ripartizione di spese e ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.80

Lugano 4 novembre 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente  

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.24 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord - promossa con petizione del 31 ottobre 2017 da

 CO 1  rappr. dall’avv.  PA 2   

contro

RE 1  rappr.  dall’avv.  PA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 55'418.90, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio,

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione del 3 aprile 2019 condannando RE 1 al pagamento di fr. 2'289.40 nonché ordinando il rigetto del precitato PE per pari importo, e ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'700.- a carico dell’attore in ragione di 95% e a carico della convenuta in ragione del 5%; l’attore è stato altresì condannato a rifondere alla controparte fr. 1'800.- a titolo di parziali ripetibili,

reclamante la convenuta con reclamo di data 16 maggio 2019 con cui chiede la riforma del dispositivo n. 4 della precitata sentenza e che le vengano rifusi fr. 7'897.20 a titolo di ripetibili, fr. 316.- a titolo di spese nonché fr. 300.- per spese di trasferta, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

l’attore non ha presentato alcuna risposta,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                           che con petizione del 31 ottobre 2017 CO 1 ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 55'418.90, oltre interessi, per pretese salariali e rimborsi spese, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, sostenendo tra l’altro che, a ogni cambio di datore di lavoro, la nuova società aveva ripreso, ai sensi dell’art. 333 CO, il contratto di lavoro con il datore di lavoro precedente;

                                           che in sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione contestando l’asserita ripresa del contratto e la cessione d’azienda ex art. 333 CO, invocata dall’attore;

                                         che in sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni; al termine dell’istruttoria hanno rinunciato alle arringhe finali e hanno presentato dei memoriali conclusivi con cui hanno confermato le rispettive domande di causa;

                                         che con decisione del 3 aprile 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando RE 1 al pagamento di fr. 2'289.40 nonché ordinando il rigetto del precitato PE per pari importo e ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'700.- a carico dell’attore in ragione di 95% e a carico della convenuta in ragione del 5%; l’attore è stato altresì condannato a rifondere alla controparte fr. 1'800.- a titolo di ripetibili parziali;

che con il reclamo che qui ci occupa, avverso il quale l’attore non ha presentato alcuna risposta, RE 1 chiede la riforma del dispositivo n. 4 della decisione impugnata e che le vengano rifusi fr. 7'897.20 a titolo di ripetibili, fr. 316.- a titolo di spese nonché fr. 300.- per spese di trasferta, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

                                         che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., vol. 1, p. 565);

                                         che, in concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato tempestivamente dalla convenuta è senz’altro ricevibile;

                                         che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, cfr. II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);

                                         che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC);

                                         che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);

                                         che l’art. 11 cpv. 1 RTar dispone che in una causa con un valore tra i fr. 50'000.e i fr. 100’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 8% e il 15% del valore litigioso;

                                         che, su queste basi, l’importo minimo riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente in una causa come quella in esame con un valore litigioso di fr. 55'418.60 ammonterebbe a fr. 4'433.50 (8% di fr. 55'418.60) mentre l’importo massimo assommerebbe a fr. 8’132.80 (15% di fr. 55'418.90);

                                         che, nel concreto caso, pur tenendo conto del grado di soccombenza accertato dal Pretore nel proprio giudizio (sentenza cit., pag. 9), la riduzione, a meno della metà dell’importo minimo riconoscibile a titolo di ripetibili, operata dal Pretore - oltretutto non supportata da alcuna motivazione - non pare giustificata e non tiene adeguatamente conto del lavoro svolto dal legale della convenuta il quale oltre a redigere gli allegati di causa (risposta, duplica e conclusioni scritte) ha dovuto presenziare anche a quattro udienze e a un’ispezione presso l’ufficio esecuzioni di Mendrisio; 

                                         che in tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore si rivela manifestamente insufficiente e non può essere confermata, non rispettando le tariffe applicabili;

                                         che, applicando i criteri previsti dall’art. 11 cpv. 5 Rtar alla concreta fattispecie, si giustifica di attribuire a titolo di ripetibili fr. 5'700.-, importo che corrisponde al valore medio tra l’importo minimo e quello massimo sopraindicati e che tiene conto della parziale soccombenza;

                                         che le spese, di complessivi fr. 616.-, possono essere riconosciute, rientrando nei parametri dell’art. 6 cpv. 1 e 2 Rtar, di modo che l’importo complessivo a favore di RE 1 per le ripetibili di prima sede, comprensive dell’IVA (art. 14 cpv. 1 Rtar), ammonta a fr. 6'800.-;

                                         che, in considerazione di quanto sovraesposto, il reclamo viene parzialmente accolto;

                                         che, viste la particolarità del caso e l’assenza di una risposta non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

                                    I.   Il reclamo 16 maggio 2019 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 3 aprile 2019 della Pretura di Mendrisio Nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                          4.  La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 2'700.- (comprese la tassa e le spese di giustizia della procedura di conciliazione), sono poste a carico dell’attore in ragione del 95% e a carico della convenuta in ragione del 5%. L’attore rifonderà inoltre alla convenuta fr. 6'800.- a titolo di parziali ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-     ; -    .

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio- Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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