Incarto n. 12.2019.67
Lugano 16 luglio 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire sulla richiesta di annullamento di garanzia bancaria presentata il 26 marzo 2019 da
IS 1 rappr. dall’ PA 1
garanzia costituita a seguito della Decisione 14 giugno 2012 di questa Camera, inc. 12.2012.55, adita con reclamo 7 marzo 2012 da
CO 1 rappr. dall’ PA 2
viste le osservazioni 10 aprile 2019 di CO 1 che si oppone alla richiesta,
richiamate le prese di posizione 12 aprile 2019 di IS 1, 30 aprile 2019 di CO 1 e 7 maggio 2019 di IS 1;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con decreto ingiuntivo dell'8 febbraio 2011 il Tribunale __________ ha condannato RE 1 a pagare a CO 1 Trasporti Internazionali (in seguito: IS 1) nel termine di 60 giorni dalla sua notifica, la somma di € 143'472.81 oltre interessi di legge nonché € 2'614.- per i costi del procedimento oltre IVA, CPA e successive occorrenti. Con ordinanza 30 novembre 2011 (n. 2763/2011) al decreto ingiuntivo è stata concessa provvisoria esecuzione. Il giudice italiano aveva in sostanza considerato che la società CO 1, in veste di mandataria della società svizzera RE 1 ovvero di sua rappresentante fiscale, quale responsabile in solido in Italia in materia di imposta sul valore aggiunto aveva versato per suo conto € 143'472.81 e accessori, importo a cui ammontava la sanzione amministrativa pecuniaria (agevolata) emessa a suo carico per omessa fatturazione IVA.
2. Con istanza 30 gennaio 2012 CO 1ha convenuto in giudizio davanti al Pretore __________ la società RE 1 chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 del Tribunale __________. L'istanza è stata accolta con decisione 2 febbraio 2012.
3. Con reclamo del 7 marzo 2012 CO 1 ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la decisione 2 febbraio 2012 fosse sospesa fino a definizione della vertenza in corso davanti al Tribunale __________, rispettivamente che fosse annullata. In via subordinata, qualora dovesse essere confermata, ha chiesto di condizionarla alla prestazione di una garanzia di fr. 182'000.-, sottoforma di versamento in contanti o di garanzia bancaria.
4. Con decisione 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo e disposto che la prosecuzione dell’esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo fosse subordinata alla costituzione di una garanzia di fr. 182'000.-, importo da versare in contanti sul conto postale del Tribunale d’appello oppure consegnando al medesimo una garanzia bancaria. Questa decisione è cresciuta in giudicato. La ditta ha quindi consegnato in data 21 agosto 2012 l’originale di una garanzia di pagamento a prima richiesta emessa il 10 agosto precedente dalla banca __________ SA.
5. In data 26 marzo 2019 IS 1 ha chiesto l’annullamento della garanzia bancaria ritenuto che la Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana, con sentenza 29 gennaio 2019, allegata all’istanza, aveva rigettato il ricorso 18148-2016 interposto da CO 1 avverso la sentenza n. 2013/2016 della Corte D’Appello di __________, depositata il 25 maggio 2016, che a sua volta aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di __________ qui sopra ricordato, con conseguente conferma dello stesso. Per completezza si può aggiungere che CO 1, dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione, aveva unicamente riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, respinta dalla Corte D’Appello di __________.
6. Con scritto 10 aprile 2019 CO 1, nel rispetto del termine fissatole per formulare eventuali osservazioni, si è opposta alla richiesta. Essa ritiene che la decisione 14 giugno 2012 di questa Camera sospendeva la causa di riconoscimento promossa in Svizzera, quindi chiede che la controparte produca la decisione finale (rispettivamente il verbale di patteggiamento) relativa al credito riconosciuto all’Agenzia delle entrate, in subordine che indichi lo stadio dell’eventuale impugnativa.
7. Con scritto 12 aprile 2019 IS 1, a sua volta entro il termine fissatole per eventuali osservazioni, rinviando in particolare al considerando 9.3 della decisione 14 giugno 2012 della II CCA, ha precisato di aver potuto procedere nei confronti di CO 1 e incassare l’importo stabilito dal tribunale italiano, mentre lo scopo della garanzia era di tutelare la controparte nell’eventualità di un recupero di quanto pagato, nell’ipotesi in cui le sue iniziative giudiziarie presso le autorità italiane avessero trovato conforto, ciò che non è tuttavia avvenuto.
8. Della ulteriore presa di posizione di CO 1, datata 30 aprile 2019, nonché di quella del 7 maggio successivo di IS 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
9. Le obiezioni all’annullamento della garanzia proposte da CO 1 sono prive di fondamento. In primo luogo questa Camera non ha affatto sospeso “la presente causa di riconoscimento promossa in Svizzera” (v. osservazioni 10 aprile 2019, pt. 1), come emerge chiaramente dai considerandi da 5.1 a 5.3 della decisione 14 giugno 2012 nonché dal dispositivo della medesima. Non è quindi dato comprendere per quale motivo la controparte di CO 1 dovrebbe in questa sede “produrre agli atti la decisione finale (risp. verbale di patteggiamento) relativo al credito riconosciuto all’Agenzia delle Entrate, in subordine di indicare lo stadio dell’eventuale impugnativa.” (v. ancora osservazioni 10 aprile 2019, pt. 2). Giova infatti ricordare che l’importo di Euro 143'472.81 in linea capitale oltre interessi di cui al decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 del Tribunale di __________ si riferisce a una sanzione amministrativa agevolata che IS 1 ha provveduto a pagare (v. sopra considerando 1 i.f., v. anche sentenza 25 maggio 2016 della Corte D’Appello di __________, pag. 7, allegata allo scritto 7 maggio 2019 di IS 1). Alle luce di quanto precede anche le osservazioni 30 aprile 2019 di CO 1, per quanto comprensibili, risultano prive di fondamento. A prescindere dall’assenza di competenza a esprimersi al riguardo, la tesi degli eventuali rimborsi parziali di una sanzione amministrativa da parte dell’Agenzia delle entrate a favore di IS 1, oltre che estranea al tema in esame, appare fantasiosa.
10. In conclusione, a seguito della conferma del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 del Tribunale di __________ da parte della Corte D’Appello di __________, così come del rigetto del ricorso di CO 1 contro quest’ultimo giudizio da parte della Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana, il predetto decreto ingiuntivo è diventato definitivo, con conseguente suo pieno riconoscimento in Svizzera e annullamento della garanzia decisa in data 14 giugno 2012 da questa Camera.
11. La presente decisione, adottata in procedura sommaria, può essere presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG. Le spese processuali sono poste a carico di CO 1, che si è a torto opposta alla richiesta di annullamento della garanzia. Per il medesimo motivo CO 1 è tenuta a rifondere a IS 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 46 CLug, 95 e 106 CPC nonché la LTG e il RTar
decide:
1. L’istanza 26 marzo 2019 della ditta IS 1 è accolta.
§. Di conseguenza la garanzia di pagamento no. __________ emessa dalla banca __________ SA in data 10 agosto 2012 è annullata. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione l’originale della garanzia bancaria sarà restituita alla ditta IS 1.
2. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico di CO 1 che rifonderà a IS 1 identico importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).