Incarto n. 12.2019.63
Lugano 4 maggio 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.5 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 11 luglio 2017 da
AP 1 ) patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’avv. dott. PA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 143’300.- oltre interessi del 5% dal 12 settembre 2016, pretesa poi ridotta a fr. 123'940.-;
pretesa avversata dalla convenuta, e che il Pretore con Decisione 21 febbraio 2019 ha
respinto;
appellante l’attrice con ricorso (recte: appello) 26 marzo 2019, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 20 maggio 2019 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 12 settembre 2016 __________ R__________, amministratore unico di AP 1, ha partecipato a un evento automobilistico organizzato dal __________ per i suoi affiliati e tenutosi in __________, sul circuito di __________ (doc. E e F). In tale occasione, egli è incorso in un incidente stradale, perdendo il controllo del veicolo e urtando contro il guardavia. A seguito dell’urto, ha riportato alcuni traumi e ha dovuto essere ricoverato per alcuni giorni in ospedale (doc. M). Il veicolo da lui guidato, una __________ intestato allo studio d’ingegneria, ha subito danni importanti. Esso era assicurato presso la AO 1 (qui di seguito anche “AO 1”), con una copertura assicurativa RC, casco totale e infortuni secondo la polizza “__________” n. __________ del 23 febbraio 2016 con scadenza al 31 dicembre 2021 (doc. C) e le relative CGA “__________”, edizione aprile 2012.
L’art. 11 lett. c delle suddette CGA escludeva dalla copertura:
“danni in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre le corse su percorsi di gara, su terreni di allenamento, corse su circuiti, nonché in seguito a tutti i concorsi sul terreno. Le corse in occasione di allenamenti, manifestazioni e corsi di sicurezza di guida sono assicurate – indipendentemente dai luoghi sopra indicati – se esse:
- servono esclusivamente alla formazione di sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale e
- non rivestono carattere di competizione e
- avvengono senza cronometraggio e
- sono dirette e sorvegliate da istruttori.
Non sono assicurati in generale i danni che si verificano durante parti del corso che prevedono corse di guida libera.” (doc. D).
B. Lo stesso giorno dell’incidente, lo studio di ingegneria ha sottoscritto e trasmesso all’assicurazione l’“offerta/proposta n. __________” per la stipulazione di una nuova assicurazione veicoli con inizio al 2 settembre 2016 relativa alla __________ in questione e a un ulteriore veicolo. La compagnia assicurativa ha conseguentemente redatto una nuova polizza n. __________ sottoposta alle CGA “__________”, edizione aprile 2016 (doc. 3, 6 e 7). L’art. 11 lett. c delle nuove CGA escludeva dalla copertura assicurativa “danni in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre sono escluse dall’assicurazione tutte le corse su percorsi di gara, su circuiti e altre superfici di circolazione utilizzate a scopo simile. Questa regolamentazione vale per la Svizzera e per l’estero”.
C. Il 10 ottobre 2016 la AO 1ha preso posizione sull’annuncio di sinistro dello studio d’ingegneria, negando ogni prestazione in quanto l’evento realizzatosi non rientrerebbe nella copertura assicurativa, poiché escluso dall’art. 11 lett. c delle CGA (doc. G, v. anche doc. H e I).
D. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 11 luglio 2017 la AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 143’300.- oltre interessi del 5% dal 12 settembre 2016, e meglio fr. 221'600.- (valore dell’auto), fr. 2'760.- (valore accessori) e fr. 1'140.- (danno al guardavia), dedotti il ricavato della vendita della vettura incidentata (fr. 79'200.-) e la franchigia (fr. 3'000.-). In sostanza, l’attrice ha sostenuto che le CGA applicabili alla fattispecie fossero quelle del 2012 e che esse non escludessero la copertura per l’evento, ovvero un corso di guida avente lo scopo di migliorare le capacità dei partecipanti, seguito e monitorato da istruttori professionisti in tutta sicurezza. Le successive CGA del 2016, più restrittive, non sarebbero invece applicabili. Peraltro, la proposta assicurativa trasmessa alla AO 1 poche ore dopo l’incidente sarebbe il frutto di un’indicazione impartita telefonicamente da __________ R__________ alla sua segretaria mentre il primo si trovava in ospedale, in evidente stato confusionale e impaurito dall’eventualità di non essere assicurato.
E. Con risposta 13 settembre 2017 la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione. Essa ha in particolare rilevato la necessità di sostituire la vecchia polizza, che oltre al veicolo incidentato comprendeva pure un’__________ nel frattempo rimpiazzata da una __________, per poi evidenziare l’applicabilità delle CGA del 2016, che escluderebbero chiaramente l’evento in questione. Nella denegata ipotesi di un’applicabilità delle CGA del 2012, la convenuta ha osservato che la controparte non avrebbe comunque alcun diritto a prestazioni, non riguardando l’evento un’attività formativa avente quale oggetto la normale capacità di guida su strade aperte al pubblico nel senso inteso dalle suddette CGA, bensì la capacità di conduzione di veicoli di una certa potenza e dimensione su circuiti di gara. La convenuta ha altresì contestato il prezzo originario del veicolo incidentato (corrispondente a fr. 205'000.- e non a fr. 221'600.-) e il conseguente calcolo del danno effettuato dalla controparte.
F. Con replica 17 ottobre 2017 e duplica 14 novembre 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni, ritenuto che l’attrice ha ridotto la propria pretesa a fr. 123'940.-, indicando quale valore della vettura il prezzo effettivamente pagato.
G. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 21 febbraio 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 8’000.-, a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili.
H. Con ricorso (recte: appello) 26 marzo 2019 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 20 maggio 2019, la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 26 marzo 2019 contro la decisione 21 febbraio 2019, notificata il 25 febbraio 2019, è tempestiva, così come è tempestiva la risposta 20 maggio 2019 dell’appellata, tenuto conto delle ferie pasquali.
2. Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto esaminato quale polizza e quali CGA si applicassero alla fattispecie. Rilevando come, ai sensi dell’art. 1 LCA, il contratto viene concluso quando al contraente perviene l’accettazione della sua proposta da parte dell’assicuratore, ha osservato che nella fattispecie non solo la conclusione del contratto, ma anche la trasmissione, in data 12 settembre 2016, della proposta da parte dello studio d’ingegneria sono avvenute in un momento in cui il sinistro si era già verificato, di qui la nullità del contratto (polizza 16 settembre 2016) ai sensi dell’art. 9 LCA, di carattere imperativo (art. 97 LCA). Secondo quanto accertato dal primo giudice, nemmeno risulta dagli atti che al momento della sottoscrizione della proposta del 12 settembre 2016, la contraente fosse in possesso delle nuove CGA (edizione aprile 2016), dovesse conoscerle o fosse stata informata dei cambiamenti ivi apportati, rispettivamente che queste fossero ragionevolmente accessibili. Ne discende l’applicabilità alla fattispecie della polizza 23 febbraio 2016 e delle relative CGA, edizione aprile 2012. Detti accertamenti non sono più controversi. Nemmeno è contestata in seconda sede l’irrilevanza, nel caso concreto, delle circostanze esposte in prima sede dall’attrice in relazione a un incidente analogo subito da un altro assicurato della convenuta, __________ V__________i, e della liquidazione da questi ottenuta (v impugnata decisione, p. 11, consid. 3.4.3.1). Non occorre pertanto ritornare su tali aspetti.
3. Il Pretore ha nel seguito esaminato se il sinistro occorso rientrasse nella copertura assicurativa prevista dalle CGA, rispondendo negativamente al quesito.
3.1 Dopo aver ricordato i principi che reggono l’interpretazione dei contratti di assicurazione e delle CGA (v. sentenza, p. 6.7, consid. 3.2 seg., ai quali si rinvia), il giudice di prime cure ha esaminato se il sinistro in questione, causato da una corsa su un tracciato di gara, fosse escluso dalla copertura assicurativa giusta l’art. 11 lett. c delle CGA (v. sopra, consid. A), oppure adempisse le condizioni ivi menzionate e fosse dunque assicurato. A tal proposito, ha citato le testimonianze di __________ F__________, __________ R__________ e __________ , persone partecipanti all’evento e peraltro non estranee all’amministratore unico dell’attrice, dalle quali si evince che lo scopo dell’evento automobilistico non fosse né esclusivamente, né in maniera preponderante quello della sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale, osservando che quest’ultimo concetto è evidentemente riferito alle norme vigenti in Svizzera, essendo l’assicurazione, secondo le CGA (doc. D, p. 7, punto 2), prevista essenzialmente per persone domiciliate in Svizzera, laddove entrambe le parti contraenti sono società svizzere con sede in Svizzera.
Il Pretore ha altresì evidenziato che sulle piste come quella di __________ si circola a velocità ben superiori al massimo consentito in Svizzera (ciò che è avvenuto anche nel caso concreto, ove secondo i testi sono state raggiunte velocità oscillanti fra i 150 e i 250 km/h), e sono permessi i sorpassi a destra, per cui la partecipazione a queste corse non può servire esclusivamente alla formazione di sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale. Giusta quanto osservato dal primo giudice, l’estraneità dell’evento alla normale circolazione stradale è peraltro deducibile dall’abbigliamento dei partecipanti, i quali oltre al casco obbligatorio indossavano ad esempio guanti, tute ignifughe o scarpe da pilota.
3.2 Indipendentemente da tali questioni, il Pretore ha parimenti osservato che il sinistro sarebbe comunque escluso dalla copertura assicurativa, in quanto verificatosi in occasione di una corsa di guida libera (ovvero nella fase “open pit lane”, quando __________ R__________ si trovava solo al volante, ognuno poteva entrare e uscire liberamente dal circuito senza vincoli e gli istruttori erano nei box, pronti a intervenire su richiesta), attività espressamente esclusa dalle CGA anche se svolta in occasione di un corso.
3.3 Infine, il giudice di prima sede ha rilevato che __________ P__________, consulente assicurativo della convenuta, era al corrente della partecipazione di __________ R__________ a eventi del genere, ma che ciò non dimostra l’esistenza di una copertura per i suddetti eventi, non avendo nessuna delle parti mai allegato che detta copertura eccezionale derogante dalle CGA fosse stata concordata. Anzi, la stessa attrice ha ammesso il contrario nelle sue conclusioni, osservando che la convenuta avrebbe dovuto proporgli una polizza speciale.
4. Con il gravame, l’appellante critica il Pretore per aver osservato che i testi presenti sul circuito al momento dell’incidente, segnatamente __________ F__________, __________ R__________ e __________ T__________, fossero conoscenti di __________ R__________, sostenendo piuttosto che le loro audizioni avrebbero la stessa valenza probatoria di quella di un estraneo. La censura è palesemente inadatta a sovvertire il giudizio pretorile, a fronte del potere di apprezzamento del primo giudice di cui all’art. 157 CPC e del suo dovere di considerare, nell’ambito della valutazione delle prove, anche la vicinanza dei testi a una delle parti (nemmeno contestata con l’impugnativa), ritenuto che nella fattispecie l’audizione di conoscenti di lunga data di __________ R__________ dev’essere evidentemente valutata con prudenza.
5. L’appellante sostiene che lo scopo dell’art. 11 lett. c CGA sarebbe quello si escludere gli eventi caratterizzati da agonismo e assenza di istruttori, e quindi a rischio accresciuto, mentre i restanti eventi sarebbero compresi nella copertura assicurativa, considerato altresì che le CGA del 2016 hanno voluto escludere completamente la copertura assicurativa per eventi su circuito. Trattasi tuttavia di un’interpretazione di parte che estende eccessivamente la portata della copertura assicurativa e che non è conforme al tenore e al senso dell’art. 11 lett. c CGA. Detta norma prevede condizioni molto precise affinché le corse su circuiti, e meglio anche quelle avvenute nel contesto di eventi formativi, rientrino nella copertura assicurativa.
6. Per quanto riguarda la normale circolazione stradale, l’appellante rileva che questo concetto è menzionato nelle CGA per quattro volte (doc. D, p. 9, 12, 15 e 18), mentre non compare alla relativa p. 16, e sostiene che, nel dubbio, tale aggiunta dovrebbe avere un valore molto ridotto, anche in considerazione del principio “in dubio contra stipulatorem”. Peraltro, a suo dire il giudice di prime cure avrebbe attribuito un peso eccessivo alle norme svizzere della circolazione stradale, e in particolare ai limiti di velocità svizzeri, omettendo a torto di considerare che su strade estere (ad esempio sulle autostrade tedesche) possono sussistere regole diverse, che un automobilista assicurato in Svizzera ha diritto di percorrerle (essendo dunque nel suo interesse essere preparato ad affrontarle), e di venire risarcito in caso di incidente. L’appellante osserva altresì che le CGA permettono corsi di guida su circuiti e non impongono limiti di velocità o il rispetto di altre norme svizzere della circolazione stradale (come il divieto di sorpasso a destra). Del resto, in queste occasioni non vigono le normali regole della circolazione, essendo piuttosto il loro scopo la sicurezza e la padronanza del veicolo, rispettivamente la sperimentazione dei limiti che nella normale circolazione sarebbero proibiti. Lo dimostrerebbe il fatto che altri corsi di guida sicura, come quelli organizzati a __________, oppure per il tramite dell’__________ o del __________, prevedano testacoda voluti, circolazione su superfici ghiacciate e scivolose o il raggiungimento di velocità elevate per imparare a gestire in modo sicuro il proprio veicolo. Anche l’evento in questione, malgrado il raggiungimento di velocità elevate, non sarebbe dunque escluso dall’art. 11 lett. c CGA.
7. Tali censure sono infondate. In primo luogo, come osservato dal Pretore e non contestato con il gravame, il principio “in dubio contra stipulatorem” trova applicazione solamente se i dubbi relativi al significato di una o più clausole permangono anche dopo il tentativo d’interpretazione, che nel giudizio di prima sede ha invece condotto a un esito ben preciso. La stessa appellante evidenzia inoltre come il concetto di “normale circolazione stradale” ricorra frequentemente in tutte le CGA in questione. Esso è in particolare espressamente indicato nella sezione che disciplina l’assicurazione casco totale qui in oggetto, e meglio dal già menzionato art. 11 lett. c (doc. D, p. 12). In secondo luogo, le considerazioni dell’appellante non conducono alle conclusioni che essa pretende. Non può essere difatti decisivo che i corsi di guida contemplino deroghe alla circolazione stradale (in un ambiente controllato), o che un conducente possa circolare anche all’estero, oppure ancora che le CGA non menzionino esplicitamente le norme svizzere di circolazione, né può l’esistenza dei corsi nominati dall’appellante dimostrare che l’evento concretamente in esame sia coperto dall’assicurazione, dipendendo la copertura dal loro scopo e dalle loro caratteristiche. Determinante, ai fini del giudizio, è sapere se il corso in questione mirasse esclusivamente alla formazione dei conducenti nella normale circolazione stradale. Ora, la decisione del Pretore di esaminare la questione alla luce delle norme svizzere, in considerazione del contratto e della sede delle parti contraenti, è del tutto condivisibile, ed è del resto evidente che la guida ad alta velocità su tracciati di gara non corrisponda a una normale circolazione in ambito stradale.
8. Quanto allo scopo dell’evento, l’appellante rimprovera al primo giudice una considerazione eccessiva delle dichiarazioni (peraltro di carattere soggettivo) dei testi a lei sfavorevoli, e una trascuranza degli elementi oggettivi emersi dalle audizioni, che a suo dire confermerebbero la propria tesi, ovvero l’importanza del corso per la conoscenza del proprio veicolo e per l’apprendimento di tecniche di guida in sicurezza, fondamentali per la guida quotidiana, come evidenziato dai testi __________ T__________ e __________ R__________. L’appellante sottolinea come i suddetti testi abbiano rilevato che l’evento era essenzialmente un corso di guida sicura senza elementi di agonismo che poneva l’accento sulla sicurezza, la moderazione e la correttezza (pena l’allontanamento dal circuito), e vietava per contro i rilevamenti cronometrici. In particolare all’evento erano presenti degli istruttori professionisti (i quali frequentemente sedevano accanto al guidatore per consigliarlo oppure guidavano loro stessi le vetture). La giornata prevedeva una prima parte didattica e teorica, poi una ricognizione sul circuito (ove erano posati dei coni per indicare le traiettorie) con le relative spiegazioni sul modo di affrontare i vari tratti, giri della pista a velocità ridotta dietro alla vettura dell’istruttore, e infine una fase libera ove gli istruttori si trovavano nei box e intervenivano su richiesta. Tali sessioni erano d’altronde pensate per permettere ai partecipanti di sperimentare la guida su tracciati con aderenza normale, a differenza di altre piste per i corsi di guida spesso rese artificialmente scivolose. L’appellante sottolinea inoltre come in nessun corso di guida è prevista la presenza constante di un istruttore a bordo dei veicoli, né le CGA in questione lo pretendono, stabilendo unicamente che esso debba essere monitorato da istruttori. Ciò era il caso per l’evento in questione, non mirato alla formazione di piloti professionisti, mentre l’abbigliamento dei partecipanti sarebbe irrilevante e dimostrerebbe casomai l’attenzione dei partecipanti per la sicurezza.
9. Anche queste censure sono inadatte a sovvertire il giudizio impugnato. I riscontri istruttori e in special modo le testimonianze agli atti non dimostrano difatti che la sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale fosse lo scopo esclusivo dell’evento, quanto piuttosto una sua conseguenza o uno scopo concomitante. I testi hanno riferito che le istruzioni tecnico-teoriche ricevute e le corse avevano come obiettivo anche la sperimentazione dei propri limiti personali e di quelli delle vetture (prevalentemente di tipo sportivo e altamente performanti) su un circuito di gara, rispettivamente la guida in sicurezza ad alta velocità su tali tracciati (guida sportiva su pista), ritenuto che gli istruttori indicavano ai partecipanti il modo corretto di affrontare ogni tratta e il momento per iniziare una frenata e impostare una curva evitando di sbandare o uscire di pista. Inoltre, una rilevante parte della giornata era dedicata a corse libere a velocità comprese fra i 150 e i 250 km/h su un circuito utilizzato contemporaneamente da numerose vetture e con piena libertà di sorpasso in ogni momento e da ogni parte. I medesimi testi hanno altresì riferito i motivi per cui hanno organizzato o partecipato all’evento e le loro aspettative, menzionando non solo il miglioramento delle proprie competenze, ma anche il divertimento, il piacere della guida e la conduzione di vetture ad alta velocità su un prestigioso tracciato di gara (v. teste __________ T__________, verbale del 13 aprile 2018, p. 2; testi __________ F__________ e __________ R__________, verbale del 23 febbraio 2018, p. 4-5), laddove tali considerazioni possono e devono essere esaminate, come giustamente ha fatto il Pretore, per determinare quale fosse lo scopo della giornata, così come può essere considerato, quale ulteriore indizio, l’abbigliamento dei partecipanti all’evento. In tal senso, il fatto che la giornata fosse seguita da istruttori non può essere determinante, non bastando la loro presenza o l’attenzione alle regole della sicurezza e della prudenza (peraltro ovvie in un simile contesto) per adempiere alle condizioni poste dall’art. 11 lett. c CGA ed escludere il rischio accresciuto insito in tali corse. Anche sotto tali aspetti, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica.
10. L’appellante contesta pure che l’incidente sia avvenuto in una fase di guida libera (“open pit lane”). A suo dire, esso si è verificato nella fase mattutina (compresa fra le ore 10:00 e le ore 12:00). Dal doc. F (il cui contenuto è stato confermato dalla testimonianza del suo estensore __________ R__________) si evince che in tale fascia oraria era prevista la circolazione in gruppi sotto il controllo degli istruttori. La circolazione in gruppi e le precedenti indicazioni teoriche sono state altresì confermate dall’audizione di __________ T__________. L’appellante sottolinea pure che anche nella fase “open pit lane” i partecipanti non avevano assoluta libertà: gli istruttori erano sempre presenti nei punti di raccolta e nei punti di controllo del tracciato e salivano e scendevano dalle vetture, percorrendo dei giri a fianco dei conducenti o guidando loro stessi.
11. La censura non può essere seguita. Dalle informazioni presenti negli atti risulta che l’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno (v. teste __________ R__________, verbale del 23 febbraio 2018, p. 6). In effetti, secondo il doc. F, la fascia oraria fra le 10:00 e le 12:00 era dedicata alla fase di guida in gruppi. Nessun riscontro concreto permette tuttavia di confermare che l’incidente si sia concretamente verificato durante una simile fase. Come già rilevato dal giudice di prima sede, secondo __________ T__________ esso è avvenuto durante una fase “open pit lane” (verbale del 13 aprile 2018, p. 3). Ciò trova conferma anche nei doc. E e P/10 (p. 3), ovvero dei prospetti del circuito di __________ relativi all’evento (“__________”), attestanti lo svolgimento di una fase di guida libera anche nella suddetta fascia oraria. Del resto, l’appellante non contesta l’accertamento pretorile secondo cui __________ R__________, in quel frangente, fosse solo alla guida. Il sinistro, secondo la petizione (p. 2), è avvenuto nell’affrontare una curva, come confermato da __________ F__________ (verbale del 23 febbraio 2018, p. 3), secondo il quale vi erano numerose macchine in pista ed era possibile superarsi a vicenda. Infine, il doc. M indica che l’incidente si è verificato mentre __________ R__________ circolava a una velocità di 130-150 km/h. Ricordato che l’art. 11 lett. c CGA esclude dalla copertura anche i danni che si verificano durante parti del corso che prevedono sessioni di guida libera, e dunque indipendentemente dal fatto che in occasione di tali eventi vi siano istruttori e parti dedicate all’insegnamento, le circostanze del caso concreto e le caratteristiche della fase “open pit”, risultanti dal doc. 10, dall’audizione di __________ T__________ e già esposte dal primo giudice (impugnato giudizio, p. 10, consid. 3.4.2, al quale si rinvia), permettono di ritenere che il sinistro si sia verificato in una corsa di guida libera esclusa dalle CGA, per cui il relativo accertamento pretorile dev’essere confermato.
12. Con l’impugnativa l’appellante, dopo aver rilevato che la conclusione e la modifica di un contratto d’assicurazione non prevedano una forma particolare e possano avvenire anche in modo tacito, rispettivamente per atti concludenti, sostiene che ciò sia nel caso concreto avvenuto. Difatti, malgrado l’assicurazione (per il tramite del suo consulente __________ P__________) fosse a conoscenza della partecipazione di __________ R__________ a simili eventi, essa non ha reagito, ciò che comporterebbe un’estensione tacita della copertura. Ad ogni modo, a mente dell’appellante la controparte non avrebbe dimostrato che l’evento in questione rientrasse nella clausola di esclusione.
13. Negli allegati introduttivi di prima sede, l’attrice ha unicamente evidenziato come l’assicurazione fosse al corrente della passione di __________ R__________ per le corse su circuito (affermazione che già di per sé contraddice le altre tesi da essa avanzate), senza mai sostenere che un’estensione della polizza per atti concludenti sia mai intervenuta. Trattasi dunque di un irricevibile fatto nuovo ai sensi dell’art. 317 CPC. Comunque sia, secondo quanto appena accertato, l’art. 11 lett. c delle CGA esclude il sinistro in questione dalla copertura assicurativa, per cui incombeva all’attrice dimostrare la successiva estensione della polizza, ciò che non ha fatto. Come già accertato dal Pretore, e nemmeno opportunamente contestato nell’appello, la conoscenza da parte dell’assicuratore ancora non dimostra la sua volontà o il suo accordo a estendere la copertura, ritenuto che l’attrice sapeva dell’esistenza di un’apposita polizza addizionale, ma non ha mai dimostrato la sua stipulazione, limitandosi a osservare che la controparte non gliel’ha mai proposta. Del resto, che una persona abbia una notoria passione per le corse ancora nulla significa in merito al tipo di veicolo utilizzato per questo scopo. Anche su questo punto, il gravame si rivela dunque privo di fondamento.
14. In definitiva, l’appello 26 marzo 2019 di AP 1 dev’essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 123'940.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4’500.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 26 marzo 2019 di AP 1
è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).