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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.07.2019 12.2019.62

10 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·957 parole·~5 min·4

Riassunto

Società anonima - scioglimento per mancanza di recapito

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.62

Lugano 10 luglio 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato il 24/25 marzo 2019 da

RI 1   

contro la decisione 25 febbraio 2019 (inc. n. ____________________ - __________) con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

vista la risposta 15 aprile 2019 dell’Ufficio del registro di commercio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che a far tempo dal 26 gennaio 2015 il recapito (o domicilio legale) iscritto nel registro di commercio della società RI 1, __________, risulta essere presso A__________ __________, ____________________, __________; 

                                         che, rilevato che dal 29 agosto 2018 RI 1 era ormai priva di domicilio legale (doc. A), l’Ufficio del registro di commercio, con pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. B), ha assegnato ai suoi organi, in applicazione dell’art. 153 cpv. 1 ORC, un termine di 30 giorni, scadente dunque il 4 febbraio 2019, per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione;

                                         che, preso atto come il termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 25 febbraio 2019 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quali liquidatori il suo presidente __________ e il suo vicepresidente __________ (dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 395.- (dispositivo n. 3), a carico della società nonché del suo presidente e del suo vicepresidente in solido (dispositivo n. 5) ed ha posto l’ammenda, di fr. 500.- (dispositivo n. 4), sempre a carico del suo presidente e del suo vicepresidente (dispositivo n. 5);

                                         che con il ricorso 24/25 marzo 2019 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 15 aprile 2019 (ritenuto che la società, ancorché formalmente richiesta di prendere posizione su quest’ultimo memoriale con disposizione ordinatoria 17 aprile 2019, non ha provveduto a ritirare il relativo invio postale raccomandato - ritornato al tribunale con la menzione “non ritirato” - e con ciò ad introdurre l’allegato di replica), la società, rappresentata nell’occasione dal suo presidente, ha chiesto di annullare il querelato giudizio, evidenziando unicamente che “l’amministrazione precedente signore __________ dell’A__________ __________ __________ a __________ si è dimesso dalla sua carica senza avvisarmi tempestivamente” e che “io non ero al corrente della pubblicazione in merito del FUSC del 13 dicembre 2018 per cui non ho potuto intervenire”;

                                         che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile;

                                         che esso deve nondimeno essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 69 e 70 LPAmm, applicabili nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), atteso che la società, con la laconica motivazione da lei qui addotta e di cui si è detto, non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la decisione dell’Ufficio del registro di commercio sarebbe errata e con ciò da annullare;

                                         che ad ogni buon conto lo stesso sarebbe stato destinato all’insuccesso anche nel merito, essendo incontestabile che l’Ufficio del registro di commercio ha provveduto a ragione ad applicare nei suoi confronti la procedura di cui all’art. 153 ORC e che la società non ha provveduto a ripristinare la situazione legale nemmeno nelle more della causa;

                                         che le spese giudiziarie della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6), seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC);

                                         che, come già indicato nell’ambito della pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. B), alla società va nondimeno rammentato che, in applicazione dell’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni legali sono ripristinate mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento;

                                         che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:                       

                                   1.   Il ricorso 24/25 marzo 2019 di RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -     

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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