Incarto n. 12.2019.61
Lugano 9 giugno 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.11 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 11 settembre 2013 da:
AO 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 39'584.60 oltre interessi del
5% dal 17 dicembre 2012 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________
dell’UE di __________;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione 15 febbraio
2019;
appellante il convenuto con appello 20 marzo 2019, con cui ha chiesto in via
principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, e in via
subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per nuova
decisione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con risposta 22 maggio 2019 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. A partire dal mese di marzo 2012 AP 1 ha avviato con l’arch. AO 1 delle discussioni volte a definire il conferimento della progettazione relativa all’edificazione di uno stabile di appartamenti sul fondo part. n. __________ RFD di __________ (__________) di cui prospettava l’acquisto, da suddividere in proprietà per piani (PPP). Dopo un sopralluogo sul fondo, fra luglio e agosto 2012 l’architetto ha allestito lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, alcune varianti, la documentazione relativa alla presentazione del progetto per la ricerca di acquirenti e il preventivo di massima, attestante un costo presumibile complessivo di fr. 1'900'000.-, fra cui l’onorario dell’architetto pari a fr. 140'000.- (doc. B-E, doc. P). Egli ha altresì chiesto verbalmente ad AP 1 il versamento di un acconto di fr. 10'000.-, da questi solo parzialmente soluto nella misura di fr. 5'000.- (v. doc. Q). Malgrado ciò, l’architetto ha proseguito nei suoi incarichi, allestendo fra settembre e ottobre 2012 il progetto definitivo e la necessaria documentazione per l’inoltro della domanda di costruzione (doc. F), laddove l’Ufficio tecnico del Comune di __________ ha richiesto delle aggiunte e delle correzioni al progetto (doc. H e I). Il 9 novembre 2012 l’architetto ha allestito un nuovo preventivo attestante un suo modificato onorario pari a fr. 130'000.- (doc. J). In tale periodo, egli ha pure preparato i moduli d’offerta relativi a vari lavori da eseguire sul fondo, comprese le opere da impresario-costruttore (doc. K e M). Quale impresa generale è stata scelta la __________ SA, e nel relativo contratto di appalto l’arch. AO 1 risultava rappresentante del committente e direttore dei lavori (doc. L). Quest’ultimo il 21 novembre 2012 ha poi predisposto un “Contratto per le prestazioni nell’architettura”, che tuttavia non è mai stato sottoscritto dalla controparte (doc. N).
B. Con scritto 28 novembre 2012 AP 1 ha comunicato all’architetto una serie di lamentele riguardanti i lavori da questi svolti e la sua intenzione di non proseguire il rapporto di collaborazione, ritenendo di non dovergli versare alcunché in aggiunta ai fr. 5'000.- già pagati a titolo di acconto (doc. Q). Con scritto 17 dicembre 2012, l’architetto ha contestato la comunicazione della controparte, evidenziando tutti i lavori già svolti e la relativa nota d’onorario a saldo, per un totale di fr. 39'584.60 (doc. R). Dopo l’invio di ulteriori richiami e uno scambio di corrispondenza fra le parti (doc. S, T, U e V), con PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare il 20 marzo 2013 l’arch. AO 1 ha escusso AP 1 per il suddetto ammontare oltre interessi del 5% dal 17 dicembre 2012 (doc. W). Quest’ultimo da parte sua ha sollevato opposizione. Alcuni mesi più tardi, e meglio il 26 aprile 2013, il Comune di __________ ha rilasciato ad AP 1 la licenza edilizia per la prospettata edificazione (doc. O).
C. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 11 settembre 2013 l’arch. AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera, postulandone la condanna al pagamento di fr. 39'584.60 oltre interessi del 5% dal 17 dicembre 2012 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.
D. Il 24 ottobre 2013 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti dell’arch. AO 1 il PE n. __________ dell’UE di __________, escutendolo per l’importo di fr. 50'000.- oltre accessori a fronte di asseriti ritardi nell’esecuzione dell’incarico, danni morali e perdite finanziarie dovute a impedimento lavorativo, ritenuto che l’escusso ha interposto opposizione (doc. Y).
E. Con risposta 3 dicembre 2013 AP 1 si è poi opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando in particolare di aver confidato, in assenza di esplicite pattuizioni contrattuali, che l’onorario dell’architetto ammontasse a complessivi fr. 15'000.- conformemente al costo di precedenti servizi da questi forniti, lamentando carenze nel lavoro svolto (ritardi, errori progettuali, mancato rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni della committenza) e contestando di avere richiesto l’allestimento di nuove varianti, brochure di vendita e moduli d’offerta. Il convenuto ha altresì osservato che i fr. 5'000.- già versati sarebbero sufficienti per retribuire il lavoro svolto, che il preventivo doc. J sarebbe stato redatto a posteriori dall’architetto e non rispecchierebbe gli accordi raggiunti fra le parti, come pure che i ritardi, i ripetuti solleciti e le problematiche emerse, oltre a imporgli di fare capo a un diverso studio d’architettura per concludere il progetto e ottenere la licenza di costruzione, gli avrebbero causato ripercussioni psicofisiche (v. certificato medico di cui al doc. 1).
F. Con replica 24 gennaio 2014 l’attore si è riconfermato nelle proprie pretese, osservando di avere svolto diligentemente i lavori richiesti, contestando i presunti malesseri psicofisici e le asserite perdite di guadagno della parte avversa (non sostanziate, né dimostrate, né aventi nesso causale con la fattispecie) e postulando aggiuntivamente l’annullamento del PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare nei suoi confronti, in quanto nemmeno menzionato dalla controparte nella risposta (che neppure ha formulato una domanda riconvenzionale) e destituito di ogni fondamento.
G. Con duplica 26 febbraio 2014 il convenuto, oltre a riconfermarsi nelle proprie posizioni, ha rilevato i problemi di salute (esaurimento nervoso) e il mancato guadagno a suo dire causatigli dalla controparte (inabilità al lavoro, perdita di opportunità di lavoro e di opportunità di vendita degli appartamenti), come pure asserite perdite derivanti dal pagamento degli interessi ipotecari relativi al fondo per un periodo più lungo di quanto previsto a causa dei ritardi nel progetto (doc. 6), quantificando il danno (da accertare mediante l’acquisizione agli atti delle sue notifiche di tassazione dal 2012 e l’allestimento di una perizia) in fr. 50'000.- (v. anche doc. T), e ponendolo in compensazione con le pretese avverse. Contestualmente, il convenuto ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione al citato PE n. __________ e l’ammissione all’assistenza giudiziaria (quest’ultima domanda poi ritirata).
H. Esperita l’istruttoria (compreso l’allestimento della perizia giudiziaria 21 settembre 2015 dell’ing. __________) e raccolti gli allegati conclusivi scritti (ove in particolare il convenuto non ha più postulato il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ e ha limitato l’eccezione di compensazione a fr. 20'000.-), con decisione 15 febbraio 2019 il Pretore ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese di fr. 1'360.- a carico del convenuto, pure condannato a versare alla controparte fr. 6'413.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il Pretore ha accertato il buon fondamento della pretesa attorea e la mancata dimostrazione sia della carente esecuzione del contratto e del relativo minor valore, sia delle pretese compensatorie del convenuto.
I. Con appello 20 marzo 2019 il convenuto si è aggravato contro tale giudizio, chiedendo in via principale la sua riforma nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 22 maggio 2019 l’attore si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 20 marzo 2019 contro la decisione 15 febbraio 2019 (notificata il 18 febbraio 2019) è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 22 maggio 2019 dell’appellato (tenuto conto delle ferie giudiziarie).
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
3. Con il giudizio impugnato il Pretore ha osservato che sia l’attore, sia il convenuto hanno rinunciato, nelle loro conclusioni, alle loro aggiuntive richieste formulate in sede di replica e duplica, e meglio la richiesta dell’attore di annullare il PE n. __________ dell’UE di __________, rispettivamente quella del convenuto di rigettare definitivamente l’opposizione interposta dalla controparte al citato PE. In questa sede, tali questioni non sono controverse.
4. Il primo giudice ha anche accertato la stipulazione fra le parti di un contratto di progettazione a titolo oneroso, e che le prestazioni concretamente fatturate dall’attore (doc. R) e dunque da analizzare sono l’allestimento del progetto preliminare, del progetto definitivo e dei relativi preventivi, stime e dettagli, la procedura relativa alla domanda di costruzione e la preparazione dei moduli d’offerta per i vari appalti, e non l’allestimento dell’opuscolo informativo o la direzione lavori (non oggetto di fatturazione). Anche queste considerazioni non sono contestate con il gravame.
5. Nel seguito, il Pretore ha qualificato il contratto di architetto in questione quale negozio giuridico misto, ritenuto che tutte le prestazioni fatturate sono di principio assoggettate alle norme sull’appalto a eccezione di quelle relative all’allestimento dei moduli d’offerta per l’aggiudicazione delle opere agli artigiani, sottoposte alle norme del mandato, per poi esporre considerazioni giurisprudenziali e dottrinali riferite alla remunerazione, alla carente esecuzione e al risarcimento dei danni in connessione con i due tipi di contratto che qui non occorre ripetere (v. consid. 3, 6 e 7 della decisione impugnata). In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’allestimento dei preventivi è pure una mansione retta dalle regole sul mandato, e più in generale il contratto dell'architetto che allestisce piani e preventivi e pertanto svolge più mansioni di natura diversa è da sottoporre alle regole del mandato (DTF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2; DTF 134 III 361, consid. 6.2). Ad ogni modo, ai fini della determinazione dell’onorario per le prestazioni d’architetto in questione, qualora le parti non si siano accordate a tal proposito, la qualifica giuridica dei rapporti tra le parti non è in realtà decisiva. Difatti, a fronte della pacifica onerosità delle prestazioni, nel contratto di appalto la mercede dev’essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (art. 374 CO). Quanto al mandatario, egli ha diritto alla remunerazione usuale e, in assenza di un siffatto uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto, l’importanza e la difficoltà dell’affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (IICCA del 29 novembre 2018, inc. 12.2016.166, consid. 11; DTF 4C.158/2001 del 15 ottobre 2001, consid. 1b). In entrambi i casi, in virtù dell’art. 8 CC, l’architetto che procede in giudizio per ottenere l’adempimento della propria pretesa deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’esecuzione delle prestazioni pattuite e la congruità della remunerazione richiesta, mentre la sua controparte è gravata dall’onere di dimostrare eventuali carenze, la corrispondente riduzione dell’onorario o pretese di risarcimento dei danni.
6. Nella decisione impugnata il giudice di prima sede ha accertato che, sulla base dei documenti agli atti e delle ammissioni delle parti, le prestazioni fatturate dall’architetto sono state effettivamente richieste ed eseguite, segnatamente le valutazioni preliminari (quali lo studio delle possibili soluzioni), l’allestimento dei progetti, delle varianti, dei preventivi, della domanda di costruzione e dei successivi complementi e dei moduli d’offerta per la conclusione dei contratti di appalto (v. decisione pretorile, consid. 4). Il giudice di prima sede ha pure accertato che le prestazioni effettuate dall’architetto non sono state affatto inutilizzabili, come pretendeva il convenuto, poiché è sulla base dei suoi progetti (con alcune modifiche non significative) che è stata rilasciata la licenza edilizia (v. consid. S, T, U, X e 4), per cui egli ha diritto alla remunerazione del lavoro eseguito sino alla cessazione del contratto. Il Pretore ha poi osservato che le parti non hanno raggiunto alcun accordo preventivo riguardo al relativo ammontare, ai parametri di calcolo, a tariffe o all’applicazione delle norme SIA 102 (ciò che nemmeno è stato preteso dall’attore), ma che il convenuto non ha mosso la benché minima contestazione nei confronti della remunerazione esposta prima nel preventivo di massima del 6 agosto 2012 (doc. E/P) e poi nel preventivo del 9 novembre 2012 (doc. J). Il convenuto neppure ha accennato a un’errata quantificazione dell’onorario nei suoi scritti doc. Q, T o V (per cui l’attore poteva in buona fede ritenere che l’entità dell’onorario preventivato fosse stata accettata per atti concludenti), né è ammissibile la sua tesi secondo cui egli poteva confidare in una precedente fatturazione relativa a un altro progetto. Il Pretore ha in seguito osservato di poter fare validamente affidamento sulle norme SIA 102 quale punto di riferimento per analizzare la richiesta attorea, non essendovi agli atti altri elementi per determinare la congruità della mercede a favore del professionista. A tal proposito, il perito giudiziario ing. __________ ha esaminato la fattura doc. R sulla base della tariffa intera di cui alle norme SIA 102 (calcolo dell’onorario in percentuale del costo dell’opera) sulla base di un costo dell’opera di fr. 1'281'000.-, un dispendio orario di 680 ore fatturabili e una tariffa oraria di fr. 100.-/ora, ritenendo corrette le percentuali attribuite dall’attore alle singole fasi e quantificando l’onorario massimo per le prestazioni fatturate nel doc. R in fr. 68'000.- (IVA esclusa). Essendo l’importo preteso dall’attore nettamente inferiore, esso deve dunque essere riconosciuto. Il giudice di prime cure ha altresì accertato che il convenuto, gravato dall’onere della prova, non ha dimostrato né l’esecuzione negligente del lavoro commissionato, né la sussistenza di difetti dell’opera (v. giudizio impugnato, consid. 15).
7. Con l’impugnativa, l’appellante contesta il calcolo dell’onorario così come esposto dal perito e riconosciuto dal Pretore, lamentando una violazione dell’art. 8 CC (onere della prova) e dell’onere di allegazione in capo alla controparte (art. 55 CPC).
7.1 L’appellante contesta innanzitutto di avere accettato per atti concludenti la remunerazione esposta nei preventivi e che la controparte vi potesse fare affidamento. Il doc. P era un preventivo di massima destinato alla banca nell’ambito della richiesta di un credito di costruzione, mentre il doc. J è stato allestito a posteriori dalla parte avversa il 9 novembre 2012, quando le prestazioni erano ormai state effettuate. I preventivi erano peraltro palesemente sbagliati ove comprendevano la direzione lavori, incombenza che egli intendeva assumersi personalmente. L’appellante rileva parimenti di avere avuto quale base di riferimento l’onorario fatturato dalla stessa controparte per un precedente e analogo lavoro di progettazione, ammontante a fr. 15'000.-, di avere comunque esposto le proprie critiche nei confronti dell’architetto nel doc. Q e di avere contestato l’onorario nel doc. V, ove egli ha evidenziato come l’importo di fr. 5'000.- fosse più che sufficiente per remunerare il lavoro svolto. Inoltre, il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare che la mancata contestazione, per alcuni mesi, della fattura di un appaltatore non può essere considerata un’accettazione tacita della stessa (DTF 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006; DTF 112 II 500), per cui analogo ragionamento deve valere nel caso di mancata contestazione di un preventivo, tanto più che egli ha rifiutato di firmare la proposta di contratto doc. N.
7.2 Ora, come già osservato dal primo giudice, il semplice fatto che in un precedente progetto l’architetto avesse esposto un onorario di fr. 15'000.non dimostra alcunché con riferimento alla presente fattispecie (ritenuto altresì che tutto si ignora di questo progetto e delle prestazioni concretamente effettuate), né può una convinzione unilaterale del convenuto costituire un valido criterio per determinare la congruità dell’onorario in questione. Per il resto, il rilievo giurisprudenziale citato dall’appellante è pertinente (v. anche DTF 4a_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 4.2), ma la questione non necessita di essere approfondita, per i motivi che seguiranno.
7.3 L’appellante critica il primo giudice e la perizia giudiziaria per aver utilizzato, quale metro di paragone nel determinare la remunerazione dell’architetto, le tariffe e i metodi di calcolo di cui alle norme SIA 102. La decisione del Tribunale federale citata dal primo giudice (DTF 4C.336/2001) non stabilirebbe difatti l’utilizzo delle norme SIA 102 nell’ambito dell’art. 374 CO. Inoltre, dottrina e giurisprudenza evidenziano come tali norme siano condizioni generali che si applicano solo se le parti le integrano nei loro rapporti contrattuali e non costituiscano un fatto notorio, dovendo la parte che intende prevalersene allegarne il contenuto e non potendo il giudice applicarle d’ufficio sulla base del principio iura novit curia. Nel caso concreto, come già osservato dal Pretore, l’attore non ne ha preteso l’applicazione né le ha prodotte agli atti. Inoltre, a mente dell’appellante, le parti non hanno voluto integrarle nei propri accordi, tant’è che egli non ha controfirmato la proposta di contratto doc. N che vi faceva riferimento. La perizia giudiziaria, fondata esclusivamente sulle norme SIA 102, sarebbe pertanto completamente sbagliata e inutilizzabile. Anche i quesiti posti dall’attore al perito sarebbero sbagliati e fuorvianti laddove chiedevano la verifica della fatturazione di cui al doc. R sulla base delle norme SIA.
7.4 Per prima cosa, occorre precisare che l’appellante in prima sede non ha contestato i quesiti peritali proposti dall’attore, né ha presentato dei propri contro-quesiti (v. ordinanza 10 giugno 2015), e neppure ha successivamente richiesto complementi o delucidazioni (v. ordinanza 4 maggio 2016). In tal senso, le sue contestazioni sull’impostazione della perizia sono tardive e irricevibili. Peraltro, dalla decisione dell’Alta Corte citata dall’appellante non si deduce quanto egli pretende: la stessa si limita a osservare che le norme SIA non sono necessariamente determinanti, ma stabilisce pure che esse possono essere prese in considerazione per la determinazione della remunerazione usuale dell’architetto (DTF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002, consid. 3a), ciò che è conforme anche alla giurisprudenza di questa Camera, secondo la quale il giudice, una volta stabilito il principio dell’onerosità delle prestazioni, in caso di mancato accordo tra le parti su un determinato importo, determina la mercede secondo il suo prudente criterio (v. IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3). L’appellante nemmeno può essere seguito quando sostiene che le parti hanno voluto escludere l’applicazione delle norme SIA 102, non equivalendo l’assenza di qualsivoglia accordo al rifiuto di tali norme. Peraltro, già in prima sede l’appellante ha osservato come la mancata sottoscrizione della proposta di contratto doc. N fosse riconducibile non tanto ai criteri di remunerazione ivi previsti, bensì alla già intervenuta rottura del rapporto di fiducia fra le parti che avrebbe condotto, pochi giorni più tardi, all’interruzione del rapporto contrattuale (v. anche appello, p. 5 in fondo). Ne discende che, in assenza di ulteriori legittimi criteri di valutazione, usi o accordi, le norme SIA 102, pur non direttamente applicabili alla fattispecie ma rispecchianti ormai da anni una prassi consolidata nell’ambito dei contratti d’architetto, potevano e possono senz’altro essere considerate per determinare la congruità dell’importo preteso dall’attore.
7.5 Con il gravame, l’appellante osserva che la perizia giudiziaria ha effettuato un esame teorico e astratto e non riferito ai fatti di causa, siccome non ha verificato se l’architetto avesse effettivamente svolto, in modo più o meno corretto, il proprio incarico e le prestazioni indicate nella fattura, per cui essa non può essere determinante, accertando peraltro un dispendio orario di ben 680 ore. La controparte da parte sua non avrebbe fornito né dimostrato le ore di lavoro svolte, né la tariffa oraria applicabile, né i costi da lei sostenuti, e non avrebbe nemmeno prodotto documenti o prove atti a dimostrare il suo credito.
7.6 L’argomentazione appellatoria secondo cui il perito non ha verificato l’effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate nel doc. R non può mutare l’esito del giudizio, ritenuto che la questione è stata esaminata dal Pretore (v. sopra, consid. 6) e che l’appellante non muove a tal proposito alcuna valida censura. Aggiungasi che l’attore in prima sede ha evidenziato gli incarichi da lui assunti, ha prodotto svariati documenti attestanti il loro effettivo svolgimento (v. doc. da C a M, doc. P), come pure l’elenco delle prestazioni e la relativa fattura di cui al doc. R (che espone l’onorario in percentuale secondo i costi dell’opera sulla base di un metodo di calcolo riconosciuto dalle norme SIA 102) e ha poi chiesto l’assunzione di una perizia per determinare i tempi di esecuzione e l’ammontare delle prestazioni in questione, per cui egli ha sufficientemente allegato e sostanziato la propria pretesa. Quanto alla relativa dimostrazione, essa trova primario riscontro nella perizia giudiziaria. Già si è detto che quest’ultima poteva fondare la quantificazione della remunerazione usuale sui criteri e i metodi di calcolo stabiliti dalle norme SIA 102. Nella misura in cui l’appellante rileva l’eccessività del dispendio orario determinato dal perito, la censura è troppo generica e carente di motivazione, ed è pertanto irricevibile. Il perito ha poi esposto le ulteriori basi di calcolo ritenute congrue (costo dell’opera di fr. 1'281'000.-, tariffa oraria di fr. 100.-/ora, frazione percentuale della totalità delle prestazioni del 34.5%), come già evidenziato dal primo giudice (v. decisione impugnata, consid. AA e 9, e sopra, consid. 6) e l’onorario massimo esigibile per le prestazioni di cui al doc. R (fr. 68'000.- IVA esclusa), ben inferiore all’onorario calcolato dall’attore (fr. 41'292.- IVA esclusa), e l’appellante non si confronta con questi accertamenti né li contesta opportunamente. Incombeva d’altronde a quest’ultimo dimostrare eventuali riduzioni dell’onorario per asseriti difetti o carenze, presentando i relativi mezzi di prova o ponendo se del caso pertinenti domande al perito, ciò che non ha fatto, né l’appello contiene argomentazioni a tal proposito. Mancando ogni riscontro oggettivo sulla fondatezza e l’ampiezza di un’eventuale riduzione dell’onorario, ne discende che la decisione pretorile relativa al buon fondamento della pretesa attorea resiste alla critica e dev’essere confermata.
8. Infine, l’appellante ribadisce la pretesa da lui posta in compensazione, ammontante a fr. 20'000.- e derivante da un presunto mancato guadagno, a suo dire sufficientemente dimostrato dal certificato medico doc. 1 e dalle decisioni di tassazione agli atti. La censura è tuttavia irricevibile (art. 310 e 311 CPC) in quanto non si confronta con il giudizio pretorile, che ha negato il nesso di causalità fra l’agire dell’architetto e la malattia (rispettivamente l’incapacità al lavoro) del committente, che peraltro nemmeno emerge dal certificato medico prodotto. Risultano pertanto ininfluenti le lunghe citazioni dottrinali e giurisprudenziali dell’appellante relative alla quantificazione di una perdita di guadagno, come pure il suo riferimento all’art. 42 cpv. 2 CO. Per il resto, l’appellante in questa sede non rivendica più il risarcimento di ulteriori danni, rispettivamente di ulteriori perdite di guadagno derivanti dalla perdita di clienti o di opportunità di vendita degli appartamenti, già liquidate dal primo giudice (v. impugnato giudizio, consid. 14).
9. In conclusione, l’appello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 39'584.60 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3'000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 20 marzo 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- avv. - avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).