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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.07.2019 12.2019.54

23 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·557 parole·~3 min·4

Riassunto

Ricorso contro decisione URC - stralcio

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.54

Lugano 23 luglio 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio

chiamata a statuire sul ricorso presentato il 7 marzo 2019 da

 RI 1   

contro la bolletta di fr. 780.- (n. 7.2017.6.12084.2) emessa il 26 febbraio 2019 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento;

mentre l'Ufficio del registro di commercio, con risposta 13 marzo 2019, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:       che con istanza 25 ottobre 2017 RI 1, nella sua qualità di presidente della gerenza con firma individuale della società __________, e __________, gerente con diritto di firma collettiva con il presidente, hanno notificato all’Ufficio del registro di commercio l’iscrizione della menzionata società (doc. 1);

                                          che, per l’iscrizione, l'Ufficio del registro di commercio il 26 febbraio 2019 ha inviato a RI 1 una bolletta di fr. 780.- (n. __________);

                                          che il 7 marzo 2019 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la menzionata bolletta, non ritenendosi in sostanza responsabile del pagamento, non essendo più presidente della gerenza della società menzionata dal 16 ottobre 2018 e non avendo ricevuto alcuna richiesta o sollecito di pagamento nel periodo della sua gerenza; asserisce che in ogni caso la bolletta avrebbe dovuto essere pagata “d’ufficio dalla fiduciaria o dal notaio”;

                                          che l’Ufficio del registro di commercio, con risposta 13 marzo 2019, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

                                          che RI 1 non ha presentato una replica entro il termine assegnatogli né successivamente;

                                          che il 1° aprile 2019 RI 1 ha provveduto a saldare la bolletta di fr. 780.- (n. __________) (vedi comunicazione Ufficio del registro di commercio 9 luglio 2019), di modo che la causa è divenuta priva di oggetto;

                                          che il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli;

                                          che in concreto si può prescindere dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPamm);

                                          che all’Ufficio del registro di commercio non vengono assegnate ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il ricorso 7 marzo 2019 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -   ;  

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio di Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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