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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.10.2019 12.2019.49

22 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,240 parole·~16 min·4

Riassunto

Validità dell'autorizzazione ad agire

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.49 12.2019.59

Lugano 22 ottobre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. SE.2018.303 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 agosto 2018 da

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

 AP 1  HR patrocinata dall’  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta a pagarle fr. 17'987,05 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2017; domanda cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 11 gennaio 2019 con seguito di tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico della parte convenuta;

appellante la convenuta con atto di appello del 19 febbraio 2019 con cui chiede di accertare la nullità, subordinatamente di annullare il primo giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

preso atto dell’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata in data 14 marzo 2019 dall’appellante, completata in data 17 giugno 2019;

premesso che alla parte appellata non sono state richieste osservazioni all’appello né all’istanza di assistenza giudiziaria;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.      Il 20 ottobre 2017 AO 1 ha introdotto un’istanza per il tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1 in relazione alla rescissione di una polizza assicurativa casco totale e alla restituzione di un importo versato per la riparazione del veicolo assicurato. L’udienza di conciliazione si è tenuta il 14 marzo 2018 e in quell’occasione i comparenti, l’avv. PA 2 per AO 1 e l’avv. PA 1 per la madre AP 1, hanno concordato una sospensione della procedura per valutare una possibile soluzione della vertenza. Considerata l’impossibilità di addivenire a un accordo il Segretario assessore, così richiesto dal legale di AO 1, ha rilasciato a quest’ultima l’autorizzazione ad agire in data 15 giugno 2018.

2.      Il 20 agosto 2018 AO 1 ha presentato una petizione chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'987,05 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2017 a titolo di restituzione dell’importo anticipato per la riparazione del veicolo danneggiato in un incidente avvenuto nell’ottobre 2016, ritenuto che dopo il pagamento era stata appurata una reticenza, nel senso che erano emerse risposte non corrispondenti alla verità nella proposta per la polizza di assicurazione veicoli a motore sottoscritta nel 2015, con conseguente rescissione del contratto. Entro il termine fissato e poi prorogato dal Pretore per presentare osservazioni scritte, l’avv. PA 1 con lettera 2 novembre 2018 ha sollevato l’eccezione di difetto di competenza della giurisdizione adita, la madre essendosi trasferita in Croazia a far tempo dal 31 dicembre 2017. Al dibattimento del 7 gennaio 2019 la parte attrice in replica ha confermato la sua domanda e prodotto l’elenco delle prove. L’avv. PA 1 ha dal canto suo sollevato nuovamente l’eccezione del difetto di giurisdizione per il motivo indicato nella citata lettera del 2 novembre 2018 nonché con riferimento all’art. 32 cpv. 1 lett. a CPC; ha invocato il difetto di legittimazione passiva, l’incidente essendo stato causato da lei e non dalla madre, ciò che equivarrebbe a una “denuncia di lite della convenuta in favore di PA 1”; ha quindi chiesto di decidere l’eccezione del difetto di giurisdizione prima di entrare nel merito della petizione che contestava comunque in toto e di cui chiedeva la reiezione. La parte attrice ha contestato la bontà delle eccezioni sollevate opponendosi a limitare la discussione al tema della competenza territoriale.

3.      Con decisione 11 gennaio 2019 il Pretore ha respinto l’istanza della convenuta chiedente di limitare il processo al solo tema della competenza territoriale e ha accolto la petizione con seguito di tassa, spese e ripetibili a carico della parte soccombente. Nel suo giudizio il Pretore ha premesso che la legge non conferisce alcun diritto alle parti di ottenere una decisione preliminare riferita a un presupposto processuale aggiungendo che la sua competenza era data, la litispendenza essendo stata creata dall’inoltro dell’esperimento di conciliazione del 20 ottobre 2017, allorquando la convenuta era ancora domiciliata a __________, mentre l’applicazione dell’art. 32 CPC (quand’anche pertinente) non portava a diversa conclusione. Nel merito il primo giudice, riassunti i punti essenziali risultanti dalla petizione e dai documenti, ha rilevato che tornava applicabile l’art. 150 cpv. 1 CPC poiché non emergeva alcun notevole dubbio circa il buon fondamento dell’azione, cosicché i fatti allegati e dettagliati dall’attrice non andavano ulteriormente provati, non essendo stati contestati, con conseguente accoglimento della pretesa.

4.      Con appello datato 19 febbraio 2019, pervenuto via mail il giorno 21 e per posta il giorno 25 febbraio successivo, AP 1 chiede di accertare la nullità della sentenza impugnata, subordinatamente di annullarla con argomenti di cui si dirà nei considerandi che seguono. In data 26 febbraio 2019 è stato richiesto all’appellante il versamento di un anticipo di fr. 500.- entro il 14 marzo seguente. Con scritto 14 marzo 2019 la rappresentante dell’appellante ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria. Il Presidente di questa Camera ha assegnato all’istante il termine del 29 aprile 2019 per produrre la documentazione completa e aggiornata relativa alla situazione di reddito e di sostanza. Il termine è stato poi prorogato al 20 maggio successivo. Con lettera 17 giugno 2019 l’avv. PA 1 ha ribadito la richiesta di assistenza giudiziaria a favore della madre, subordinatamente ha chiesto di ridurre sensibilmente l’importo richiesto o, in ulteriore subordine, di decidere con la sentenza; allo scritto ha allegato il calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio esecuzione di Lugano e 2 lettere di quest’ultimo.

5.      Contro una sentenza emanata nella procedura semplificata con un valore litigioso di fr. 17'987,05 è dato il rimedio dell’appello da proporre entro il termine di 30 giorni (v. art. 308 e 311 CPC). Nella concreta fattispecie l’appello andrebbe dichiarato irricevibile già poiché tardivo. A fronte di una sentenza notificata il 22 gennaio 2019, l’appello doveva essere consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera, il più tardi il 21 febbraio 2019 (v. art. 143 cpv. 1 CPC). Ora, l’appello datato 19 febbraio 2019 è pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il giorno 25 successivo. Premesso che la comunicazione e-mail del 21 febbraio 2019 ore 20.00 è priva di validità, lo è altrettanto la dichiarazione manoscritta datata 21 febbraio 2019 ore 19.35, firmata da persona di cui nemmeno risulta facilmente leggibile il nome, giunta a questo tribunale sempre il 25 febbraio 2019 con un altro invio rispetto a quello dell’appello. È evidente che una persona può aver visto l’avv. PA 1 imbucare una busta indirizzata al Tribunale d’appello ma nulla dimostra che la stessa busta contenesse proprio l’appello di AP 1. In ogni modo, anche volendo prescindere dall’intempestività dell’appello, questo è da respingere siccome manifestamente infondato per i motivi di cui si dirà nei considerandi che seguono.

6.      L’appellante solleva avantutto la nullità del primo giudizio a causa dell’invalidità dell’autorizzazione ad agire in quanto AO 1 non è comparsa personalmente all’udienza di conciliazione, limitandosi a delegare il suo patrocinatore, in contrasto con quanto prescrive l’art. 204 cpv. 1 CPC. Ora, è vero che l’obbligo di comparsa personale all’udienza di conciliazione vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (v. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 9 ad art. 204) e, come sopra indicato, all’udienza del 14 marzo 2018 per l’istante è comparso il solo avv. PA 2. Vero anche che in quell’occasione il Segretario assessore avrebbe dovuto rilevare il difetto. Occorre però rimarcare che l’avv. PA 1 né in quell’occasione, ma neppure nel corso del procedimento di primo grado - ossia con la comparsa scritta del 2 novembre 2019 o al dibattimento del 7 gennaio 2019 – ha sollevato quel vizio procedurale. Il principio della buona fede processuale vieta quindi di esaminare un presupposto processuale fatto valere per la prima volta solo in sede di appello (v. Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 68 ad art. 59; per un caso in cui il Tribunale federale ha esaminato la validità dell’autorizzazione ad agire poiché già contestata in prima sede v. DTF 139 III 273, consid. 2.3 a pag. 277 i.f.). Giova aggiungere che l’appellante non ha sollevato alcun interesse degno di protezione all’annullamento dell’autorizzazione ad agire e con esso della decisione pretorile. Il comportamento processuale della convenuta, così come sopra riassunto, dimostra che una nuova procedura di conciliazione non avrebbe alcuna possibilità oggettiva di successo e quindi la censura sollevata si riduce a una strategia volta a ritardare l’esito della causa (in questo senso v. Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 197), ciò che nuovamente contrasta con l’esigenza della buona fede processuale (v. art. 52 CPC). Infine, non si vede quale senso avrebbe obbligare AO 1 a riproporre un’istanza di conciliazione alla quale potrebbe ora unilateralmente rinunciare essendo AP 1 domiciliata all’estero (v. art. 199 cpv. 2 lett. a CPC).

7.      L’appellante ripropone l’eccezione del difetto di competenza territoriale della Pretura di Lugano a dipendenza del suo trasferimento in Croazia al 31 dicembre 2017. Il Pretore ha considerato che la sua competenza territoriale era data dal fatto che la litispendenza si era creata con l’inoltro dell’istanza di conciliazione il 20 ottobre 2017, allorquando la convenuta aveva ancora il suo domicilio a Lugano, aggiungendo che anche volendo applicare l’art. 32 CPC (come invocato dalla convenuta nel corso del dibattimento del 7 gennaio 2019) nulla mutava al riguardo. La censura dell’appellante, sostanzialmente incentrata sull’importanza del foro del consumatore, risulta invero di difficile comprensione. Rilevante ai fini del giudizio è tuttavia il fatto che l’appellante non si confronta con quanto riportato nel primo giudizio e su questo punto l’appello dev’essere dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante non spiega infatti per quale motivo, a fronte di un tentativo di conciliazione introdotto prima della sua partenza per la Crozia, non si sarebbe creata la pendenza della causa (v. art. 62 cpv. 1 CPC) con conseguente fissazione del foro (v. art. 64 cpv. 1 CPC), in concreto quello di Lugano. Ciò posto, l’invocata applicazione dell’art. 32 CPC, che prevede sempre il foro del (consumatore) convenuto, non consente certo di derogare alle regole sulla pendenza della causa, come sembra intendere l’appellante.

8.      Nel prosieguo del suo appello AP 1 rimprovera al Pretore di aver negato alla sua patrocinatrice il diritto di duplicare, come si evincerebbe dal verbale del dibattimento del 7 gennaio 2019. Ricevuta la petizione 20 agosto 2018 il Pretore l’ha notificata alla convenuta assegnandole un termine per presentare osservazioni scritte. Queste sono state inviate in data 2 novembre 2018 ancorché limitate all’eccezione del difetto della competenza territoriale della Pretura di Lugano, non ritenendo invece la convenuta di esprimersi su altri punti, in particolare sul merito della petizione. All’udienza del 7 gennaio 2019 dopo che l’attrice si è limitata, in replica, a confermare la propria posizione e a produrre un elenco dei mezzi di prova, l’attrice ha riproposto l’eccezione sopra indicata e sollevato in aggiunta quella del difetto della legittimazione passiva (di cui si dirà al prossimo considerando), a quel punto la parte attrice ha contestato le due eccezioni. Da quanto precede emerge che la convenuta ha effettivamente avuto la possibilità di duplicare di modo che la sua censura riferita alla violazione del diritto di essere sentita va respinta. In ogni modo la critica si esaurisce in un’enunciazione teorica sulla violazione di quel diritto, senza spiegazione da parte dell’appellante su quale argomento il primo giudice le avrebbe impedito di prendere posizione, senza contare che dal suddetto verbale nulla emerge al riguardo. L’appellante sembra poi rimproverare al primo giudice di aver considerato non contestati i fatti della petizione ma non spiega per quale motivo ciò sarebbe errato. È peraltro evidente che, a fronte di una petizione di 11 pagine, affermare semplicemente che la medesima “viene comunque contestata in toto e se ne chiede la reiezione” (v. verbale citato, pag. 2, terzo periodo i.f.) non adempie l’onere di contestazione previsto all’art. 222 cpv. 2 seconda frase CPC (in concreto applicabile in virtù di quanto prevede l’art. 219 CPC). Sul tema basterà ricordare che più le allegazioni sono motivate, più sono elevate le esigenze della contestazione (v. DTF 144 III 519, consid. 5.2.2.3).

9.      Nell’ultimo punto del suo appello AP 1 rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato sull’eccezione del difetto di legittimazione passiva e sull’istanza di denuncia di lite, commettendo così un diniego di giustizia formale. L’obbligo di motivazione non significa che il giudice deve pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su ogni tema sollevato dalle parti ma può limitarsi a dare riscontro delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, ossia quelle atte a influire sulla decisione (per molte v. II CCA 16 agosto 2016, inc. 12.2015.150, consid. 6.2. con rinvii alla giurisprudenza federale).

In concreto la petizione è stata introdotta nei confronti di AP 1, quale contraente dell’assicurazione casco totale per l’autoveicolo Audi __________, targato TI __________, quale detentore del veicolo indicato e quale conducente principale (v. doc. A e B). Alla luce di questi dati non si vede chi altri che AP 1 avrebbe dovuto essere convenuto. Non può così essere rimproverato al primo giudice di aver dato per implicita la legittimazione passiva della convenuta. Il fatto che l’incidente all’origine della vertenza assicurativa sia stato causato dalla figlia PA 1 nulla muta in tema di legittimazione passiva. È ancora una volta evidente che l’assicurazione può rimproverare la reticenza e disdire il contratto concluso con il contraente, non certo con la persona che si trovava alla guida del veicolo al momento dell’incidente. In altri termini, la reticenza e la conseguente rescissione del contratto, che sono il fondamento della pretesa risarcitoria, non potevano certo essere fatte valere nei confronti della conducente. Nello scenario qui descritto non si vede pertanto quale spazio vi sia per una denuncia di lite, né la convenuta lo spiega, e ciò a prescindere da problemi deontologici dal momento che non possono certo convivere la posizione di rappresentante legale della convenuta litisdenunciante e quella di litisdenunciata. In ogni modo, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, una denuncia di lite non ha quale conseguenza la reintroduzione dell’azione nei confronti del(la) litisdenunciato(a) (v. art. 79 cpv. 1 CPC). Ne deriva che il fatto che il primo giudice non si sia espresso sulla denuncia di lite, così come formulata nel corso dell’udienza del 7 gennaio 2019, non configura in alcun modo un diniego di giustizia.

10.      In conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela manifestamente infondato, con conseguente sua reiezione e relativa conferma del giudizio impugnato. Per questa ragione, in base a quanto prevede l’art. 312 cpv. 1 CPC la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni.

11.      La parte appellante ha presentato un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria che dev’essere respinta già per l’assenza di probabilità di successo dell’appello (v. art 117 lett. b CPC), come emerge dai considerandi che precedono. La domanda di gratuito patrocinio è comunque da respingere anche per i seguenti motivi. Come esposto nei fatti l’appellante, rappresentata dalla figlia avvocato, ha inoltrato la domanda in data 14 marzo 2019 senza illustrare la sua situazione finanziaria. Il Presidente di questa Camera le ha assegnato un termine per produrre la documentazione completa e aggiornata relativa alla sua situazione di reddito e di sostanza. L’appellante ha prodotto alcuni documenti il 17 giugno 2019, a fronte di un termine prorogato che scadeva il 20 maggio precedente, ciò che già avrebbe quale conseguenza la reiezione dell’istanza. Ma soprattutto, i documenti prodotti si riferiscono al minimo d’esistenza calcolato dall’UE di Lugano e non alla situazione aggiornata, ossia successiva al trasferimento in Croazia. Anche questo difetto conduce alla reiezione dell’istanza. Questa non avrebbe avuto miglior sorte anche se si volessero considerare i dati citati dell’UE: in effetti, non può validamente rivendicare una situazione di indigenza, e quindi richiedere l’aiuto dello Stato per non dar seguito a una richiesta di anticipo di fr. 500.-, la persona sola che dispone di fr. 4'536,10 mensili. In particolare si osserva che non può pretendersi indigente chi, nelle attuali condizioni di mercato, paga un affitto di fr. 1'800.- mensili e si permette un leasing auto di fr. 777,65 (sul concetto di indigenza e la sua inconciliabilità con oneri personali eccessivi v. II CCA 20 aprile 2018, inc. 12.2018.2).

12.      Le spese giudiziarie della procedura di appello, limitate alle sole spese processuali, seguono la soccombenza e sono fissate in fr. 700.- in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 LTG, importo che l’appellante è perfettamente in grado di sopportare per i motivi esposti al considerando che precede. Non si assegnano ripetibili, l’appello non essendo stato notificato per osservazioni. Il valore litigioso, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 17'987,05.

Per la procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, salvo in caso di malafede o temerarietà (v. art. 119 cpv. 6 CPC). Nel presente caso la temerarietà è palese per tutti i motivi illustrati al considerando che precede e che dimostrano come quell’iniziativa sia stata promossa soltanto per ritardare il procedimento (v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 6675; Rüegg/Rüegg in Basler Kommentar ZPO, 3. ed., n. 10 ad art. 119). Ciò premesso, si impone di porre la tassa di giustizia per la procedura di gratuito patrocinio a carico dell’avv. PA 1 in applicazione dell’art. 108 CPC, disposizione secondo cui le spese giudiziarie inutili devono essere poste a carico di chi le ha causate (sull’attribuzione di spese giudiziarie a carico di rappresentanti di una parte v. sentenze TF 13 dicembre 2016, inc. 4A_ 370/2016, consid. 4.3; 3 marzo 2015, inc. 4A_612/2014, consid. 1.3; v. anche II CCA 2 marzo 2018, inc. 12.2015.215/216). Causa senza dubbio spese giudiziarie inutili l’avvocato che, oltre a presentare un’istanza del tutto carente, inoltra una documentazione nuovamente carente, in quanto non completa e non aggiornata, oltre 20 giorni dalla scadenza del termine prorogato dal giudice, e ciò anche senza considerare la manifesta infondatezza di quell’iniziativa processuale. L’impugnabilità del giudizio incidentale in materia di gratuito patrocinio segue la via dell’azione principale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 106, 108, 119 CPC e la LTG

decide:

1.        L’appello 19 febbraio 2019 di AP 1 nella misura in cui è ricevibile è respinto.

§ Di conseguenza è confermata la decisione 11 gennaio 2019, inc. SE.2018.303, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.

2.    Le spese processuali della procedura di appello, pari a fr. 700.-, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

3.    L’istanza 14 marzo/17 giugno 2019 di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4.    Le spese processuali della procedura di gratuito patrocinio, pari a fr. 300.-, sono poste a carico dell’avv. PA 1.

5.      Notificazione:

-       -       

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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