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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.11.2019 12.2019.43

18 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·7,376 parole·~37 min·4

Riassunto

Leasing, annullamento del contratto per vizio di volontà, errore essenziale

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.43

Lugano 18 novembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.13 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 9 agosto 2016 da

 AO 1  rappr. dall’  PA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto al giudice di dichiarare l’inefficacia per vizio di volontà del

contratto di leasing stipulato con la controparte, di condannare quest’ultima a versarle

fr. 12'223.80 oltre interessi e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n.

__________ del Betreibungsamt di __________;

domande avversate dalla convenuta, che con osservazioni 27 ottobre 2016 ha postulato

la reiezione della petizione o subordinatamente, nel caso di annullamento del contratto,

la corresponsione di fr. 10’933.85 oltre interessi e l’annullamento del PE n. __________

come pure, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 6’989.90

oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________;

ritenuto che il Pretore con decisione 14 gennaio 2019 ha parzialmente accolto sia la

petizione, sia la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta con appello 13 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere integralmente

l’azione riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 2 aprile 2019 ha postulato la reiezione del gravame nella

misura in cui ricevibile, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Il 20 settembre 2013 AO 1 ha stipulato con AP 1 un contratto di leasing avente per oggetto il veicolo di dimostrazione __________ __________ fornito dal garage __________, __________ (doc. B, C e D). Il contratto prevedeva rate mensili di fr. 389.- (IVA compresa) e una durata quadriennale, con scadenza al 19 settembre 2017. La vettura le è stata consegnata dietro pagamento di un anticipo di fr. 5’000.- e della prima rata (complessivi fr. 5’389.-, v. doc. F e H).

B.        Con comunicazione 29 ottobre 2015 __________ AG ha comunicato a AO 1 che il motore diesel del suo veicolo era “equipaggiato con un software che ottimizza i valori di ossido d’azoto (NOx) rilevati nei test sul banco di prova”, pur rimanendo il veicolo “sicuro dal punto di vista tecnico e idoneo alla circolazione stradale”, per cui a tempo debito esso avrebbe dovuto essere richiamato in officina per effettuare i necessari interventi, a carico del costruttore __________ AG, al fine di conformarlo alle norme relative ai gas di scarico (doc. K). In altre parole, la vettura era rimasta coinvolta nello scandalo “Dieselgate” relativo alla manipolazione, da parte del costruttore, dei valori relativi alle emissioni di gas di scarico (segnatamente gli ossidi di azoto, o NOx).

C.        Il 6 novembre 2015 __________, marito di AO 1, ha chiesto alla Sezione della circolazione di Camorino di annullare l’immatricolazione del veicolo __________, restituendo la relativa licenza di circolazione (doc. G e M). Successivamente, con raccomandata 9 novembre 2015, AO 1 ha comunicato a AP 1 la disdetta immediata del contratto di leasing ai sensi degli art. 23 seg. CO, osservando che se ella avesse conosciuto la reale quantità di gas tossici emessi dal veicolo e dissimulata mediante il software incriminato, non avrebbe mai stipulato il contratto (doc. L). La medesima ha pure chiesto alla società di leasing il risarcimento totale dei costi da lei sopportati, compreso il rimborso dell’anticipo (fr. 5'000.-) e delle 27 rate leasing da lei già pagate (da settembre 2013 a novembre 2015, per un totale di fr. 10'503.-, v. anche doc. I), dichiarando di assumersi per contro il costo per i 46'846 chilometri da lei percorsi con il veicolo (fr. 0.16/km più IVA all’8%, per un totale di fr. 8'095.-). AO 1 ha pertanto chiesto alla controparte il versamento del saldo di fr. 7'408.- (doc. L) e di ricevere conferma dell’avvenuto annullamento del contratto per procedere alla consegna del veicolo al garage __________. Nel frattempo, essa ha depositato la vettura presso la __________ SA di __________ e ha cessato di corrispondere alla controparte le rate di leasing contrattualmente pattuite.

D.        Con comunicazione 13 novembre 2015 AP 1 ha contestato lo scritto di parte avversa, rimarcando la sicurezza e l’idoneità alla circolazione del veicolo come pure che l’art. 7.2 delle Condizioni generali di leasing (CG, v. doc. D) escludeva la responsabilità della società di leasing per i difetti del veicolo e la possibilità di disdire il contratto per tale motivo.

E.        Con scritto 19 novembre 2015 AO 1 ha ribadito le proprie pretese, derivanti da un errore essenziale ex art. 23 seg. CO e non dalla garanzia per difetti di cui all’art. 7.2 CG (doc. O). Con scritto 23 novembre 2015 AP 1 le ha nuovamente contestate (doc. P). Con ulteriore comunicazione 15 dicembre 2015 AO 1 si è riconfermata nella sua posizione riducendo l’importo da lei offerto quale risarcimento dei chilometri percorsi (46'846 km a fr. 0.07/km), aumentando di conseguenza la propria pretesa a saldo a fr. 12'223.80 e chiedendo di comunicarle entro 5 giorni il luogo di riconsegna del veicolo (doc. Q). AP 1 manteneva tuttavia la propria posizione, inviando alla controparte due richiami di pagamento per le rate scadute di dicembre 2015 e gennaio 2016 (doc. R e T). AO 1 si è opposta ai richiami (doc. S e U) e ha escusso la controparte per l’importo di fr. 12'223.80 oltre accessori con PE n. __________ del Betreibungsamt di __________, contestato da quest’ultima mediante opposizione (doc. V e W).

F.        Il 25 febbraio 2016 AP 1 ha comunicato alla controparte la disdetta del contratto per la mora nel pagamento delle rate di leasing (scoperto pari a fr. 1'167.-) ai sensi dell’art. 14.1 CG, chiedendo la restituzione del veicolo presso il Garage __________ SA, __________, entro il 3 marzo 2016 (doc. X). In tale data, AO 1 si è recata presso il garage per procedere alla riconsegna, che tuttavia non è avvenuta, avendo il titolare del garage __________ K__________ rifiutato di allestire un verbale attestante le condizioni del veicolo (doc. Z). È seguita ulteriore corrispondenza fra le parti ove AP 1 ha impartito un ultimo termine per la restituzione, mentre AO 1 ha osservato che la vettura era sempre rimasta a disposizione e sarebbe stata riconsegnata dietro estensione di un verbale ex art. 15.2 CG (doc. AA e BB).

G.       Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 21 marzo 2016, AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi al Pretore del Distretto di Leventina per ottenere la restituzione del veicolo (inc. SO.2016.79). Avendo tuttavia AO 1 in data 28 aprile 2016 riconsegnato la vettura presso il Garage __________ SA dietro allestimento di una scheda di valutazione, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (doc. JJ e 2).

H.        Il 6 maggio 2016 __________ AG ha peritato il veicolo, accertando danni complessivi di fr. 880.- per sostituzione di pneumatici e fendinebbia, riparazione di un’ammaccatura della porta posteriore sinistra, “costi piccola attrezzatura/Carrozzeria” e “preparazione verniciatura” (doc. 3). Con scritto 19 maggio 2016, AP 1 ha trasmesso a AO 1 il conteggio finale per la risoluzione anticipata del contratto, ricalcolando (maggiorando) con effetto retroattivo le rate leasing dovute, chiedendo il pagamento dei citati costi di riparazione, di tasse e interessi e deducendo dagli importi dovuti quanto già pagato dall’assuntrice di leasing, per un totale a saldo di fr. 4'541.90 (doc. 4), procedendo in seguito a escuterla per tale cifra con PE n. __________ dell’UE di __________ avverso al quale AO 1 ha interposto opposizione (doc. 5).

I.          Dopo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 agosto 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di Leventina postulando l’annullamento del contratto di leasing per vizio di volontà (errore essenziale in merito alle caratteristiche del veicolo), la condanna della controparte al pagamento in suo favore di fr. 12'223.80 oltre interessi per l’anticipo e le rate sino a quel momento corrisposti e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ del Betreibungsamt di __________.

J.         Con osservazioni 27 ottobre 2016 AP 1 si è integralmente opposta alla petizione chiedendo l’annullamento della procedura esecutiva di cui al PE n. __________, contestando in sintesi la presenza di un errore essenziale della controparte e la sua possibilità di disdire il contratto e di ottenere la restituzione degli importi versati, dovendo ella indirizzare le sue pretese al fornitore del veicolo giusta la cessione dei diritti di garanzia di cui all’art. 7.1 CG, che per contro escludeva una sua responsabilità. Il contratto avrebbe dunque preso termine solo con la sua disdetta per mora. Subordinatamente, la convenuta ha preteso il pagamento di fr. 10’933.85 oltre interessi quale indennizzo per i chilometri percorsi (fr. 0.2334/km x km 46’846). In via riconvenzionale, AP 1 ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 6’989.90 oltre interessi, importo comprendente il saldo di cui al doc. 4 (v. sopra consid. H) e le spese legali di fr. 2’448.- oltre interessi sostenute nella procedura di cui all’inc. SO.2016.79 (v. sopra, consid. G), come pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.

K.        Con osservazioni 2 dicembre 2016 AO 1 si è opposta alla domanda riconvenzionale, riconfermandosi nella propria posizione. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 14 gennaio 2019 il Pretore ha da una parte parzialmente accolto la petizione, stabilendo l’invalidità del contratto ex nunc con effetto dal 13 novembre 2015, ma respingendo la pretesa creditoria dell’attrice, con conseguente annullamento della procedura esecutiva di cui al suo PE n. __________. Le spese processuali di fr. 1'700.- sono state poste a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna, compensate le ripetibili. D’altra parte, il Pretore ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale di AP 1 nella misura di fr. 211.65 oltre interessi, respingendo in tale misura l’opposizione di AO 1 al PE n. __________ e ponendo le spese processuali di fr. 1'100.- a carico di questa per 3/100, e a carico di AP 1 per 97/100, pure condannata a versare alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili parziali.

L.        Con appello 13 febbraio 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, con conseguente modifica del riparto delle spese di prima sede. Con risposta 2 aprile 2019 AO 1 ha per contro contestato il gravame, postulandone la reiezione nella misura in cui ricevibile con aggravio delle spese di appello a carico della controparte, da cui chiede il versamento di fr. 5'000.- per ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.         Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima accertato la sua competenza, e le caratteristiche del contratto di leasing. A tal proposito si precisa unicamente che, malgrado il doc. B sia intitolato “Contratto d’acquisto per il veicolo di dimostrazione…” e indichi AO 1 quale “acquirente”, lo stesso è un documento incompleto privo di firme. Entrambe le parti hanno sempre spiegato che la vettura è stata acquistata da AP 1 mediante contratto di compravendita con il garage __________ quale fornitore, e che nel seguito la prima società ha stipulato con AO 1 il contratto di leasing in questione (v. petizione 9 agosto 2016, p. 3; osservazioni e domanda riconvenzionale 27 ottobre 2016, p. 2-3; v. anche doc. D, art. 1.1 e doc. AA). Questa Camera non ha dunque motivo di discostarsi da quanto asserito da entrambe le parti.

4.         Il Pretore ha accertato la legittimazione passiva della convenuta, osservando non solo che la cessione - dalla società di leasing all’assuntore - dei diritti nei confronti del fornitore relativi ai difetti del veicolo (garanzia), prevista dall’art. 7 CG, è problematica laddove si tratti di diritti formatori quali la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, ma pure che nel caso concreto tale cessione non è rilevante. L’attrice infatti non ha mai invocato pretese di garanzia per difetti, quanto piuttosto l’annullamento del contratto per vizio di volontà, non oggetto di tale cessione e da rivolgere direttamente al suo partner contrattuale, ovvero la società di leasing. Inoltre, anche se la convenuta non è intervenuta nella scelta del veicolo, tale scelta e la stipulazione del contratto di leasing sono avvenute presso il garage fornitore, che ha agito quale diretto rappresentante di AP 1 (art. 32 seg. CO), per cui il suo comportamento le può essere imputato.

5.         L’appellante si oppone a tali accertamenti, osservando innanzitutto che la questione della rappresentanza non è mai stata allegata da nessuna delle parti, per cui il giudice l’avrebbe inserita nella sua decisione in maniera del tutto sorprendente e senza dare modo di esprimersi a tal proposito. Essa lamenta dunque una violazione del suo diritto di essere sentita, censura che va esaminata preliminarmente.

5.1    L’appellante non si confronta con dottrina e giurisprudenza relative alla legittimazione passiva già esposte dal primo giudice nell’impugnata decisione (p. 6). In ogni caso, si ribadisce che la legittimazione passiva è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio sulla base della fattispecie allegata e accertata, e che il giudice applica d’ufficio il diritto, ciò che include anche il costrutto giuridico della rappresentanza previsto dagli art. 32 seg. CO. Ora l’attrice, convenendo in causa AP 1 quale sua controparte contrattuale, ha esplicitamente rimarcato la legittimazione passiva di quest’ultima, derivante dal contratto di leasing sottoscritto per il tramite del garage dopo aver esplicitato le sue necessità (petizione, p. 10-11). La convenuta, da parte sua, ha rilevato che la controparte avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al fornitore e di non essere stata al corrente delle esigenze e dei motivi che hanno indotto AO 1 a scegliere la __________ in questione, poiché la sua scelta è avvenuta in modo autonomo presso il garage. AP 1 ha pertanto contestato la sua legittimazione passiva, rispettivamente l’imputazione a suo carico di conoscenze del garage. Il Pretore ha dovuto dunque chinarsi sulla questione in base ai fatti a sua disposizione, come correttamente ha fatto argomentando in base agli art. 32 seg. CO, che determina l’imputazione delle conoscenze (“Wissenszurechnung”) del rappresentante al rappresentato (v. Zäch/Künzler in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 133 seg. e 144 ad art. 32 CO; Watter in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 5 ad art. 32 CO; Gauch/Schluep/Rey/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10. ed., Band I, n. 1444; DTF 4A_303/2007, consid. 3.4.3; DTF 4A_19/2013 del 30 aprile 2013, consid. 3.1.1). L’agire del Pretore a tal riguardo è dunque esente da critica, e non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

5.2    L’appellante critica il Pretore per averle imputato le conoscenze del garage __________. Sostiene che il garage non dovrebbe essere considerato quale suo rappresentante nella fase di negoziazione e scelta del veicolo, siccome dalla testimonianza di __________ K__________ (dipendente di AP 1) emerge come il contratto sia stato stipulato fra le parti per posta in forma scritta, senza l’intervento del fornitore. La suddetta teste ha tuttavia dichiarato che la trasmissione della documentazione ad AP 1 è avvenuta tramite il fornitore (“über den Lieferanten”, v. verbale del 15 dicembre 2017, p. 3), per cui la censura è inadatta a sovvertire l’accertamento pretorile, che deve essere confermato. Dagli atti emerge peraltro che la scelta del veicolo e la richiesta di leasing sono avvenute presso il suddetto garage, ove AO 1 ha ricevuto la necessaria documentazione per la conclusione del contratto e lo ha poi sottoscritto (v. doc. C e Y), ritenuto che il garage ha poi trasmesso i relativi documenti alla società di leasing e consegnato il veicolo all’assuntrice dietro allestimento del protocollo di consegna. Il fornitore avrebbe avuto pure l’incarico di discutere, alla scadenza del contratto di leasing, le varie possibilità in capo all’assuntrice (v. doc. C, F e Y). AP 1 si è dunque limitata a verificare la documentazione trasmessale e a sottoscrivere a sua volta il contratto, ma si è pure avvalsa del fornitore già per la conduzione delle trattative. Ne discende che AO 1 poteva chiaramente ritenere l’esistenza di un rapporto di rappresentanza fra la società di leasing e il garage fornitore: il relativo accertamento pretorile, compresa la conseguente imputazione delle conoscenze, dev’essere confermato.

5.3    L’appellante sostiene altresì che, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, la cessione dei diritti di garanzia o la delega all’assuntore di leasing di esercitare tali diritti è generalmente ammessa da dottrina e giurisprudenza. Inoltre, l’art. 7 CG prevede pure un’esclusione di responsabilità e l’impossibilità di risolvere il contratto per questioni di garanzia, per cui vi è una valida rinuncia ad ogni azione verso la società di leasing. Qualora l’assuntore accetti, come nel presente caso, un’esclusione di garanzia, egli non può d’altronde appellarsi alle norme sull’errore essenziale (DTF 4A_492/2012 del 22 novembre 2012 e IICCA del 24 aprile 2012, inc. 12.2010.216), essendo egli del resto sufficientemente tutelato dalla possibilità di rivolgersi direttamente al fornitore. Inoltre, AO 1 avrebbe sempre sostenuto la presenza di un difetto. Il Pretore avrebbe pure trascurato la realtà economica, secondo la quale sono gli assuntori di leasing a scegliere e gestire i beni in questione, mentre la società di leasing interviene solamente a livello di finanziamento. Incombe dunque a essi di curare in prima persona eventuali questioni di garanzia, rivolgendosi ai fornitori. Conseguentemente, la legittimazione passiva di AP 1 dovrebbe essere negata.

5.4    Le censure appellatorie non possono essere seguite. Innanzitutto, la possibilità di cessione di diritti formatori (“Gestaltungsrechte”) relativi alla garanzia per difetti quali la risoluzione contrattuale (“Wandlung”) o la riduzione del prezzo (“Minderung”) è di principio esclusa dal Tribunale federale (v. DTF 114 II 239, consid. 5c aa; DTF 4A_71/2018 del 18 settembre 2018, consid. 3.2.2), ed è comunque ampiamente controversa in dottrina, per cui la posizione di un assuntore di leasing che valuti se rivolgersi direttamente al fornitore malgrado questi non sia una sua controparte contrattuale, è quantomeno incerta. L’appellante menziona poi la possibilità di delega di tali diritti, ma l’art. 7 CG menziona solo la cessione, non l’autorizzazione a farli valere per conto della società. Nel suo scritto doc. O, AO 1 ha osservato di non ritenere opportuno qualificare la problematica in questione quale difetto. In ogni caso, la base giuridica invocata da quest’ultima non è quella della garanzia per difetti, regolata dall’art. 7 CG, bensì quella del vizio di volontà e della validità contrattuale, che non concerne dunque tale norma. Quanto alla giurisprudenza menzionata dall’appellante per la prima volta in appello (v. consid. 5.3), che si può esaminare quale questione di diritto, le citate decisioni riguardano essenzialmente l’interpretazione, secondo il principio dell’affidamento, di una clausola di esclusione della garanzia per determinati difetti. Secondo il senso di tali decisioni, una parte non può invocare un vizio di volontà per un difetto che doveva ragionevolmente essere compreso nella clausola in questione, poiché con la sua sottoscrizione, essa ha accettato il rischio che il bene difettasse di alcune qualità, rispettivamente ha dichiarato di non ritenere tali qualità quali elementi fondamentali del contratto. Il ragionamento si inserisce in un’ottica di buona fede e di lealtà commerciale.

          Ora, nel caso di specie, non si può innanzitutto dire che l’art. 7 CG escluda determinati difetti dalla garanzia, rispettivamente escluda la presenza di alcune qualità, quanto piuttosto vuole regolare l’esercizio dei derivanti diritti nei confronti del fornitore. Indipendentemente dalla questione a sapere se la presenza del software possa essere considerata un difetto (questione sulla quale sorge più di un dubbio), nemmeno si può dire che l’assuntrice di leasing dovesse ragionevolmente e in buona fede aspettarsi che la presenza di un camuffamento delle reali emissioni di un veicolo fosse una problematica esclusa da un’eventuale garanzia. La giurisprudenza in questione non può dunque trovare applicazione nel caso concreto.

5.6    Per tutti questi motivi, la decisione del Pretore di ammettere la legittimazione passiva di AP 1 e la possibilità, per AO 1, di invocare un errore essenziale, dev’essere confermata.

6.      Per quanto concerne la questione dell’errore essenziale, il primo giudice ha osservato che la problematica “Dieselgate” ha avuto ampio risalto nei media, e che con comunicazione 2 ottobre 2015 l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha evidenziato la probabilità che le emissioni dei veicoli interessati fossero ampiamente superiori ai limiti consentiti, disponendo il provvisorio blocco delle immatricolazioni dei nuovi veicoli coinvolti nello scandalo (doc. LL). Il Pretore ha poi ripreso ampi estratti dell’interrogatorio di AO 1, ove questa spiegava di aver discusso con un venditore e con il titolare del garage __________ degli aspetti determinanti per la sua scelta e dell’importanza dell’impatto ambientale, anche alla luce dello scandalo emerso. Il primo giudice ha osservato che queste dichiarazioni trovavano perfetto riscontro sia nella documentazione agli atti, sia nel comportamento dell’attrice, sempre lineare e conseguente alla sua posizione. Pertanto, a livello soggettivo si poteva ragionevolmente ammettere che la medesima non avrebbe mai sottoscritto il contratto di leasing se avesse saputo che le emissioni effettive del veicolo erano mascherate dal software ed erano maggiori di quanto promesso al momento della relativa stipulazione, ciò che era riconoscibile per la società di leasing per il tramite del fornitore della vettura, suo rappresentante, in assenza di ulteriori elementi o indizi di segno contrario. Inoltre la questione poteva, secondo la buona fede nei rapporti di affari, essere ritenuta oggettivamente essenziale per la conclusione di un contratto. Il Pretore ha dunque accertato l’adempimento dei presupposti per ammettere un errore essenziale e ha stabilito un annullamento ex nunc del contratto, ovvero senza alcun effetto retroattivo, in considerazione della sua lunga durata, delle prestazioni già fornite e del principio della buona fede (v. art. 25 CO). Conseguentemente, ha respinto la pretesa creditoria di AO 1 vertente alla restituzione degli importi da lei pagati alla controparte, annullando la relativa procedura esecutiva a carico di AP 1.

7.      L’appellante critica questi accertamenti, sostenendo che i presupposti dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO non sono nella fattispecie adempiuti.

7.1    La decisione impugnata già contiene delle considerazioni dottrinali e giurisprudenziali relative all’errore essenziale (consid. 3.1 seg. ai quali si rinvia). Si può comunque osservare quanto segue.

          Per ammettere un errore essenziale, occorre che esso verta su una determinata circostanza di fatto, che in buona fede può essere ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente determinante, e che la persona in errore soggettivamente ha posto quale base fondamentale del contratto in maniera riconoscibile per la controparte.

          Innanzitutto, occorre di principio che vi sia stato un errore su una circostanza che per la parte in questione rappresentava una certezza.    L’essenzialità oggettiva è data quando la circostanza può essere considerata determinante dal punto di vista di un partner contrattuale standard secondo i principi della buona fede e della lealtà commerciale. Quanto all’essenzialità soggettiva, non occorre che la circostanza abbia positivamente determinato la conclusione del contratto quale motivazione esclusiva o principale. È piuttosto necessario che la parte in errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe concluso il contratto (conditio sine qua non, v. Schmidlin in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad art. 24 CO). La motivazione di una parte è evidentemente un fattore interno (dunque difficilmente dimostrabile mediante prova piena), che trova espressione nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale tende a valutare se la parte aveva plausibili ed evidenti aspettative, rispettivamente a negare l’essenzialità soggettiva qualora vi si oppongano risultanze contrastanti, quali un comportamento noncurante o indifferente in relazione alla caratteristica in questione, oppure contraddittorio e poco credibile al momento della stipulazione del contratto o nel seguito, oppure ancora la presenza di ulteriori motivi che spingono la persona a invalidare il contratto, per cui la circostanza fatta valere non può più essere considerata una conditio sine qua non (Schmidlin, op. cit., n. 167 seg. ad art. 24 CO).

          L’importanza della circostanza deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la buona fede, nel senso che per quest’ultima, la decisione della parte in errore di non ritenersi vincolata al contratto non deve essere inaspettata o sorprendente, laddove la riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza di una caratteristica del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o da particolari circostanze del caso concreto (Schmidlin, op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5; DTF 113 II 25, consid. 1a). Per contro, non è necessario che entrambe le parti siano state in errore, né che l’errore fosse conosciuto o riconoscibile anche per la controparte (DTF 113 II 25, consid. 1b).

7.2    L’appellante critica il primo giudice per avere osservato (a p. 9 in fondo e 10 della decisione) che l’errore dell’assuntrice di leasing riguardava una non conformità del bene al contratto e in particolare un maggior consumo di carburante della vettura, circostanza mai allegata né dimostrata dall’attrice e mai ammessa dalla convenuta. La censura non è tuttavia atta a sovvertire l’esito dell’impugnato giudizio poiché, al di là del termine utilizzato, attribuibile a una svista, la problematica sempre riconosciuta dal Pretore e posta alla base del giudizio è quella delle maggiori emissioni di gas di scarico (NOx) e non del maggiore consumo di carburante.

7.3    L’appellante in seguito, oltre a evidenziare che l’onere della prova gravava sulla controparte (art. 8 CC), osserva che l’errore è una falsa rappresentazione della realtà che deve sussistere già al momento della stipulazione del contratto (circostanza che la controparte non avrebbe né allegato, né dimostrato), mentre la presenza di semplici dubbi o aspetti ipotetici escludono la sussistenza di un errore. A tal proposito, l’appellante osserva che AO 1 non poteva affidarsi a contenuti pubblicitari o dichiarazioni promozionali non documentati in causa, siccome non vincolanti, anche in considerazione degli obblighi di prudenza. Ora, la censura non si confronta con la sentenza pretorile, che non accenna a contenuti pubblicitari, né spiega chiaramente quali fatti sarebbero stati meramente ipotetici o quali aspettative non sarebbero state presenti al momento della stipulazione del contratto, ciò che non è ammissibile (art. 311 CPC). Ad ogni modo, laddove l’appellante si riferisca a quanto evidenziato da AO 1 a p. 2-3 delle sue osservazioni 2 dicembre 2016, ovvero che la __________ __________ veniva pubblicizzata quale vettura dal buon impatto ecologico, sia dal punto di vista del consumo di carburante, sia da quello delle emissioni, si osserva in primo luogo che ciò non è stato contestato in prima sede, e in secondo luogo che l’esistenza di una falsa rappresentazione della realtà al momento della conclusione del contratto dev’essere pacificamente ammessa: in quel frangente l’assuntrice di leasing infatti ignorava che la sua macchina fosse fraudolentemente equipaggiata con un software in grado di manipolare le misurazioni relative all’emissione di sostanze inquinanti. Essa era convinta di aver scelto una vettura conforme a ogni norma e dalle caratteristiche effettive corrispondenti a quelle dichiarate, né ovviamente si può dire che ella dovesse attendersi delle irregolarità, o che il rispetto delle normative dovesse essere una semplice ipotesi.

7.4    L’appellante sostiene poi che la problematica relativa alla vettura riguardava solo il software, e non le sue funzionalità. A suo dire, anche il Pretore avrebbe riconosciuto l’assenza di un difetto, e dunque che il veicolo non presentava problematiche. Anche in questo caso, la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 CPC).

          Difatti, il Pretore non ha mai affermato che la vettura non presentasse problematiche, ed è incontestabile che una problematica vi fosse, ovvero quella relativa alle emissioni di gas di scarico. È peraltro irrilevante sapere se la stessa possa essere considerata o meno quale difetto. È invece determinante valutare se essa fosse fondamentale nell’ottica della stipulazione del contratto. Per il resto, l’appellante non muove ulteriori contestazioni in relazione alla rilevanza oggettiva dell’errore. In particolare, non contesta quanto affermato dal Pretore in relazione alla risonanza mediatica dello scandalo “Dieselgate” e alla comunicazione dell’USTRA (v. sopra consid. 6), né sostiene che malgrado la presenza del software, le reali emissioni del veicolo rispettassero comunque le normative applicabili, né che la differenza fra i dati dichiarati e quelli effettivi fosse di scarsa rilevanza. Le censure appellatorie sono dunque inadatte a sovvertire la decisione del Pretore di ritenere oggettivamente essenziale la problematica. Peraltro, la stessa AP 1 nella sua comunicazione doc. N annunciava l’elaborazione di misure “per la messa a norma del loro veicolo”, rispettivamente evidenziava con la sua risposta di causa 13 novembre 2015 (p. 5) che dopo l’adeguamento, i valori degli ossidi di azoto sarebbero rientrati nelle norme svizzere e europee. È dunque evidente che il veicolo non fosse a norma.

7.5    AP 1 evidenzia pure di non essere stata al corrente dell’esistenza del software, rispettivamente che AO 1, durante il periodo di utilizzo del veicolo non ha mai lamentato problemi in relazione alle emissioni o ai consumi di carburante (p. 11 appello), ma le censure sono prive di un opportuno confronto con la sentenza pretorile e sono dunque irricevibili, oltre che prive di fondamento. Come già detto, è difatti irrilevante che essa fosse all’oscuro della problematica, o che l’errore non fosse per lei riconoscibile (v. sopra consid. 7.1). È inoltre ovvio che AO 1, prima dello scoppio dello scandalo, non abbia mai sollevato proteste in relazione alle emissioni del veicolo, poiché in quel momento la presenza del software sulla sua vettura non le era nota.

7.6    Con il gravame, l’appellante contesta altresì l’importanza, per AO 1, degli aspetti energetici della sua vettura, a suo dire non dimostrata, e la riconoscibilità di tali aspetti. In particolare, AP 1 contesta la coscienza ecologica della controparte, ritenendola contraddetta già solo dalla sua scelta di guidare una vettura diesel, notoriamente più inquinante di un veicolo a benzina. Quest’ultima inoltre, in occasione del suo interrogatorio, non ha saputo indicare la cilindrata e il coefficiente energetico della sua nuova vettura __________.AO 1 non le avrebbe mai comunicato i suoi criteri di scelta, per cui essi non le erano noti. Gli stessi nemmeno sarebbero dimostrati, non potendo a tal proposito bastare quanto contenuto nei suoi allegati introduttivi e quanto dichiarato in sede di interrogatorio. A suo dire, dovendo il contratto di leasing essere interpretato secondo il principio dell’affidamento e non contenendo esso o le Condizioni generali alcun riferimento all’aspetto ambientale, questo aspetto non può essere considerato determinante.

7.7    Ora, come già esposto al consid. 5.2 (al quale si rinvia), ad AP 1 può essere imputato quanto appreso dal garage __________ in veste di suo rappresentante. Pertanto, il fatto che AO 1 abbia o non abbia espresso i suoi desideri o necessità direttamente nei confronti della società di leasing non è determinante. Il Pretore ha accertato l’importanza soggettiva, per l’attrice, della questione ambientale e la riconoscibilità di tale aspetto per la controparte non solo sulla base degli allegati di causa e dell’interrogatorio dell’attrice, ma anche sulla base delle sue comunicazioni antecedenti l’insorgere della controversia giudiziaria (doc. L, O, Q, S) e del suo comportamento lineare e coerente dal momento in cui ha saputo del coinvolgimento della sua vettura nello scandalo “Dieselgate”. In effetti, nei documenti agli atti e nel suo interrogatorio, AO 1 ha sempre manifestato la medesima posizione, ovvero di avere scelto la __________ poiché la stessa, dotata di motore diesel e dunque più costosa di un’equivalente a benzina, oltre a rispondere alle sue esigenze (segnatamente la necessità di possedere un veicolo 4x4 abitando a __________, ovvero una zona di montagna con inverni rigidi, accessi anche sterrati e un servizio pubblico carente) aveva anche un minor consumo di carburante e buon impatto ambientale a parità di caratteristiche con veicoli analoghi. La medesima ha pure osservato di avere discusso di ciò con il fornitore, e che se avesse saputo del problema relativo al software al momento della stipulazione del contratto di leasing, non lo avrebbe mai sottoscritto. Tali dichiarazioni hanno pure trovato un riscontro nel suo comportamento, e meglio nella sua decisione pressoché immediata di restituire la licenza di circolazione, non utilizzare più il veicolo e procurarsene uno sostitutivo.

7.8    Ora, il primo giudice ha giudicato tali circostanze, prese nel loro insieme, sufficienti per ritenere dimostrate l’essenzialità soggettiva della questione per AO 1 e la riconoscibilità di tale importanza per la controparte, per cui quest’ultima, per sovvertire tale apprezzamento in seconda sede, avrebbe dovuto allegare e sostanziare fondati elementi a sostegno del contrario, ciò che però ha omesso di fare. Difatti, che un motore diesel inquini più di un motore a benzina è una semplice allegazione che non è stata comprovata né può essere considerata un fatto notorio, dipendendo la questione da una miriade di fattori che qui non occorre approfondire. Peraltro, il semplice fatto di guidare una vettura diesel, o una vettura a benzina non basta per escludere una coscienza ecologica. Trattasi di una critica puramente soggettiva inadatta a sovvertire gli accertamenti pretorili. Nemmeno il silenzio del contratto di leasing e delle Condizioni generali su questioni ambientali soccorre la tesi appellatoria, trattandosi di contratti standardizzati che non menzionano criteri di scelta e esigenze degli utilizzatori. Nemmeno il fatto che AO 1, nel suo interrogatorio, non abbia saputo indicare cilindrata e coefficiente energetico della sua nuova vettura __________, può bastare in tal senso, laddove la medesima ha comunque dichiarato che “Se si intende le lettere A-G posso dire che si tratta dello stesso della __________, perché avevo proprio guardato” (verbale del 1. marzo 2018, p. 3). In sintesi, le censure sono generiche e insufficienti per sovvertire la decisione pretorile. In particolare, l’appellante non ha evidenziato elementi tali da far supporre che la controparte, anche qualora avesse saputo della presenza del software, della manipolazione dei dati sui gas di scarico e delle derivanti problematiche, avrebbe comunque sottoscritto il contratto (né può ritenersi sorpresa del contrario), e non ha nemmeno evidenziato la presenza di motivazioni alternative che avrebbero potuto indurre AO 1 a disdirlo (come ad esempio l’incapacità di pagare le rate o la cessata necessità di utilizzare il veicolo). Ne consegue che, anche su questo punto, la decisione del primo giudice dev’essere confermata.

8.      L’appellante sostiene altresì che la controparte, con la sua decisione di chiedere l’annullamento del contratto, ha commesso un abuso di diritto, poiché la problematica del software era facilmente risolvibile mediante il previsto richiamo gratuito in officina della vettura per l’aggiornamento del software (doc. J e K), ciò che AO 1 non ha contestato.

8.1    Nell’impugnata decisione la questione non è stata esaminata. Per confrontarsi adeguatamente con il giudizio impugnato e ottemperare al suo onere di motivazione, l’appellante avrebbe dunque dovuto indicare se e in che misura tali argomentazioni erano state già formulate in prima sede e se esse a torto non sono state vagliate dal primo giudice (Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 27 ad art. 311), ciò che ha omesso di fare, ritenuto in ogni caso che il primo giudice ha optato per un annullamento del contratto ex nunc anche in considerazione del principio della buona fede (impugnata decisione, consid. 4.2.2).

8.2    Volendo entrare nel merito della censura, l’art. 25 CO stabilisce che l’errore non può essere invocato in urto con la buona fede. Occorre dunque effettuare una ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, laddove il Tribunale federale si dimostra molto restrittivo e ammette una violazione della buona fede soltanto quando vi è una crassa sproporzione degli interessi in gioco o il comportamento della parte in questione risulta abusivo (DTF 123 III 200, consid. 2a e 2b; Schmidlin, op. cit., n. 5 seg. ad art. 25 CO). La valutazione dev’essere riferita al momento in cui l’errore è stato fatto valere (DTF 132 III 737, consid. 3.1).

8.3     Indipendentemente dalla presenza o assenza di particolari contestazioni da parte di AO 1, la circostanza sollevata dall’appellante risulta insufficiente per ritenere che l’annullamento del contratto per errore essenziale sia in contrasto con la buona fede. Determinante è difatti la situazione concreta che vigeva il 9 novembre 2015, ovvero quando AO 1 ha invocato per la prima volta l’errore (doc. L). Dagli atti, risulta che in quel frangente il richiamo delle vetture interessate dallo scandalo era stato annunciato in termini generici, che il produttore stava ancora elaborando le possibili soluzioni al problema e che esse avrebbero potuto essere implementate solo a partire dalla primavera 2016 (doc. K, v. anche doc. N), per cui AO 1 ancora non aveva in previsione un concreto appuntamento in officina a breve termine, né era in condizione di sapere che tipo di intervento sarebbe stato necessario per la sua vettura, e eventuali ulteriori ripercussioni. Il principio della buona fede non risulta dunque violato, ed esso, come già accennato, è stato comunque tenuto in considerazione dal primo giudice nel determinare gli effetti dell’annullamento (v. sopra consid. 6 e 8.1). Anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.

9.      Ne consegue che la decisione del Pretore di accertare l’annullamento del contratto di leasing per errore essenziale a partire dal 13 novembre 2015 con effetto ex nunc resiste alla critica, e dev’essere confermata.

10.    Quanto all’azione riconvenzionale di AP 1, il Pretore l’ha parzialmente accolta nella misura di fr. 211.65 oltre interessi. Ha avantutto osservato che, a fronte dell’annullamento del contratto, la società di leasing non poteva rivendicare le rate leasing a partire da dicembre 2015. Il primo giudice ha pure respinto la sua pretesa di risarcimento delle spese per la restituzione del veicolo (fr. 2’448.- oltre interessi), poiché AO 1 ha sempre manifestato la chiara volontà e disponibilità a riconsegnare la vettura, già stargata e inutilizzata, restituzione ostacolata da __________ K__________, rappresentante della società di leasing, che si è inspiegabilmente rifiutato di allestire un verbale di consegna del veicolo. Quanto alle spese di riparazione, il Pretore ha accertato il dovere di AO 1 di risarcire alla controparte quelle per la sostituzione della luce fendinebbia rotta (fr. 110.40) e per la riparazione della porta di entrata posteriore sinistra, risultata graffiata (fr. 94.50 + fr. 6.75 per le piccole attrezzature/carrozzeria), problemi accertati dal perito __________ K__________ e dal verbale di consegna doc. 2. Per contro, la sostituzione degli pneumatici consumati e la riverniciatura del veicolo erano interventi dovuti alla normale usura, per i quali l’assuntrice di leasing non era tenuta a rispondere.

10.1  Nella misura in cui l’appellante ancora rivendica le rate successive al novembre 2015 e le maggiorazioni dovute alla risoluzione anticipata del contratto (doc. 4), la censura deve essere respinta a seguito della conferma dell’annullamento del contratto di cui sopra. L’appellante sostiene altresì che le sarebbe dovuto il risarcimento dei costi per la sostituzione degli pneumatici, in quanto lo spessore era inferiore al minimo legale e dunque la vettura non era in uno stato ineccepibile così come previsto agli art. 6 e 15 CG, mentre nulla agli atti permetterebbe di ritenere che essa sarebbe stata riverniciata indipendentemente dalla presenza di danni. L’appellante critica pure il primo giudice per avere senza valido motivo rifiutato la richiesta perizia sui danni imputabili a AO 1, per cui ne postula l’allestimento in questa sede. Quanto alla reiezione della pretesa di risarcimento delle spese legate alla riconsegna del veicolo, sostiene che essa sarebbe fondata, poiché la controparte ha restituito la vettura solo il 28 aprile 2016, ritenuto pure che non vi era alcun obbligo di allestire un verbale (cfr. art. 15.4 CG).

10.2  La richiesta appellatoria relativa al nuovo mezzo di prova, ovvero alla perizia respinta dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC), è irricevibile per mancanza di motivazione, in quanto non si confronta con gli argomenti, esposti nell’ordinanza 22 gennaio 2018, con cui il Pretore ne aveva rifiutato l’assunzione, spiegando perché essa sarebbe errata e con ciò da riformare (art. 311 CPC). Parimenti, le contestazioni appellatorie relative alla riparazione dei danni non contengono un adeguato confronto con la decisione pretorile, rispettivamente sono troppo generiche e insufficienti per sovvertirla. L’appellante, gravata peraltro dall’onere della prova, non contesta difatti che l’assuntrice di leasing non deve rispondere dei danni derivanti dalla semplice usura (v. anche art. 15.2 CG), non contesta sufficientemente che la verniciatura del veicolo sarebbe stata effettuata comunque per sistemare i piccoli danni derivanti dall’usura (cfr. impugnata decisione, consid. 6.3) e perché dunque AO 1 dovrebbe sostenere tale costo, né sostiene o spiega perché gli pneumatici siano stati consumati oltre la normale usura. Pure su questi aspetti, il gravame si rivela dunque irricevibile e infondato nel merito. Anche in relazione alle spese di riconsegna, la censura appellatoria è irricevibile e destituita di fondamento. L’appellante si limita difatti a menzionare impropriamente l’art. 15.4 CG, quando l’art. 15.2 CG prevede espressamente che al momento della restituzione dev’essere steso un verbale scritto sullo stato del veicolo. I relativi accertamenti pretorili resistono dunque alla critica.

10.3  In sintesi, la decisione del Pretore di riconoscere ad AP 1, nel contesto della sua azione riconvenzionale, unicamente l’importo di fr. 211.65 oltre accessori, dev’essere confermata.

11.    Per tutti questi motivi, l’appello deve essere integralmente respinto, nella misura in cui ricevibile, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Al presente stadio della procedura, l’oggetto del litigio riguardava la validità dell’annullamento del contratto per errore essenziale da parte dell’assuntrice di leasing, rispettivamente della successiva disdetta per mora nel pagamento delle rate da parte della società di leasing corredata con il conseguente conteggio di cui al doc. 4 (fr. 4'541.90 – fr. 211.65 riconosciuti dal Pretore), pretese che si escludono a vicenda (cfr. art. 94 cpv. 2 CPC), come pure la pretesa di risarcimento di AP 1 relativa alle spese di restituzione del veicolo (fr. 2'448.-). Il valore litigioso, determinante sia per il calcolo delle spese giudiziarie, sia per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta pertanto a fr. 6'778.25. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG, ammontano a fr. 1’500.-. Quanto all’indennità per ripetibili di seconda sede, l’appellata chiede nella sua risposta all’appello la corresponsione di fr. 5'000.-, senza tuttavia motivare tale richiesta o produrre una nota d’onorario. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote massime previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, in considerazione delle censure sollevate cui la controparte ha dovuto confrontarsi, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, possono dunque essere determinate in fr. 1'500.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 13 febbraio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui ricevibile.

                                         § Di conseguenza, la decisione 14 gennaio 2019 del Pretore del Distretto di Leventina è confermata.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2019.43 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.11.2019 12.2019.43 — Swissrulings