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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.05.2020 12.2019.41

25 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,462 parole·~17 min·2

Riassunto

Competenza per territorio - proroga di foro - interpretazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.41

Lugano 25 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.105 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 23 maggio 2018 da

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata da  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di un danno di complessivi fr. 5'158'500.– per violazione di obblighi precontrattuali;

ed ora sull’eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, che il Pretore, con decisione 22 gennaio 2019, ha respinto, dichiarando ricevibile la petizione;

appellante la convenuta con appello 13 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e di respingere conseguentemente la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 25 marzo 2019 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie di seconda sede;

richieste confermate nelle osservazioni spontanee 3 aprile 2019 della convenuta e contro-osservazioni spontanee 6 aprile 2019 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con petizione 23 maggio 2018 AO 1__________, agenzia   attiva da 47 anni, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 1, __________, chiedendone la condanna al versamento di un risarcimento non ancora quantificato, ma indicativamente stimato in fr. 5'158'500.- a titolo di indennizzo del danno derivante dalla da lei inaspettata decisione di non sottoscrivere dei nuovi contratti di concessionario __________, di assistenza __________, di agenzia __________ e di officina autorizzata __________ e __________, dopo che quelli vecchi erano stati disdetti il 26 settembre 2016 con effetto al 30 settembre 2018 con, a suo dire, l’assicurazione che il rapporto d’affari tra le parti si sarebbe protratto.

                                         Fondamentalmente, l’attrice ha sostenuto d’aver effettuato importanti investimenti finanziari per essere in grado di far fronte all’impegno che la conclusione dei nuovi contratti quinquennali avrebbe comportato, in particolare procedendo a eseguire gli onerosi lavori di adeguamento dell’agenzia alle nuove linee guida di immagine della marca, potenziando l’organico, la logistica e la struttura della società.

                                         Con risposta 5 luglio 2018 limitata alla mera eccezione di incompetenza territoriale da lei avanzata (art. 125 lett. a CPC), la convenuta ha postulato, oltre alla limitazione del procedimento alla verifica di tale presupposto processuale e alla sospensione del termine per la risposta di merito, l’accoglimento della pregiudiziale e la conseguente reiezione della petizione.

                                         Con petizione 28 settembre 2018 presentata direttamente alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 10.2018.14), AO 1 ha chiesto che, sulla base delle disposizioni della legge sui cartelli, AP 1 sia obbligata a stipulare con lei un contratto di servizio dopovendita rispettivamente d’officina per i marchi __________ e __________, alle normali condizioni di mercato.

                                         Con le osservazioni 19 novembre 2018 di parte attrice all’eccezione di incompetenza territoriale nella presente causa, rispettivamente con la replica spontanea 4 dicembre 2018 e con la duplica spontanea 13 dicembre 2018 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni.

                                         Con decisione 22 gennaio 2019 il Pretore ha confermato la propria competenza territoriale a trattare la vertenza e ha dichiarato ricevibile la petizione, caricando la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- alla convenuta, condannata pure a versare all’attrice fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

                                   2.   Con appello 13 febbraio 2019 la convenuta è insorta contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e di respingere di conseguenza la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 25 marzo 2019 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame.

                                         Nei rispettivi allegati spontanei del 3 e 6 aprile 2019 le parti hanno approfondito alcune argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive antitetiche posizioni.

                                   3.   Chiamato a esprimersi preliminarmente in merito alla sua competenza territoriale, il Pretore l’ha confermata escludendo in primo luogo l’applicabilità della proroga di foro a favore della competente autorità giudiziaria di __________ (Canton __________) ove ha sede la convenuta, contenuta nei vari contratti di concessionario, agenzia e officina, rispettivamente di vendita e fornitura di veicoli nuovi e pezzi originali sottoscritti in precedenza tra le parti. A suo avviso, in effetti, il danno di cui l’attrice ha chiesto il risarcimento con la petizione in oggetto non è quello derivante dalla rescissione di tali contratti, bensì quello relativo ai costi sopportati per modificare e potenziare la propria struttura e il proprio organico in vista della conclusione dei nuovi contratti quinquennali validi dal 1. ottobre 2018. Si tratta dunque di pretese da culpa in contrahendo riferita a contratti mai perfezionati dalle parti e non invece a quelli validi sino al 30 settembre 2018. Di conseguenza le proroghe di foro contenute in questi ultimi non possono trovare applicazione (sentenza impugnata, pag. 5).

                                         Acclarato questo, il primo giudice ha poi approfondito la questione a sapere se fosse data la sua competenza in alternativa al foro generale della sede della società convenuta (art. 10 cpv. 1 lett. b CPC), giungendo alla conclusione che, in considerazione del legame cinquantennale che legava le parti, i fatti addotti dall’attrice giustificavano l’applicazione, per analogia e alternativamente all’art. 10 CPC, del foro per le azioni derivanti da contratto, dunque quello del domicilio o della sede del convenuto oppure quello del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione caratteristica (art. 31 CPC), che per i vari contratti previsti ha stabilito essere __________. Infine, ha aggiunto che allo stesso risultato si sarebbe arrivati applicando la competenza per azioni da atti illeciti che parte della dottrina ritiene determinante per le azioni da culpa in contrahendo, rispettivamente cui l’attrice si è richiamata ravvedendo nel caso di specie una lesione della legge sui cartelli, cioè quella del luogo di domicilio del danneggiato o del convenuto o quello del luogo dell’atto o dell’evento (art. 36 CPC).

                                         Appurata la propria competenza territoriale, il Pretore ha così decretato ammissibile la petizione.

                                   4.   L’appellante sostiene che la decisione impugnata non si sia confrontata con la clausola di proroga del foro sottoscritta dalle parti in tutti i contratti venuti a scadere a fine settembre 2018, in particolare con il suo campo di applicazione, omettendo di considerare che, in base all’art. 17 CPC, nella misura in cui sussiste un tale accordo non vi è spazio per altri fori del CPC, per cui egli sarebbe incorso in un errore concludendo a favore della propria competenza giurisdizionale ed escludendo quella del tribunale scelto dalle contraenti.

                                         A suo dire, il primo giudice avrebbe dovuto procedere a un’interpretazione di quanto pattuito in merito dalle parti nei contratti disdetti per il 30 settembre 2018. Già solo l’interpretazione grammaticale avrebbe infatti consentito di concludere a favore della sua tesi, risultando dal testo letterale che nell’accordo sul foro a favore di quello di __________ erano in particolare comprese le cause derivanti dalla risoluzione di uno di questi contratti, rispettivamente dalla non continuazione dello stesso.

                                         Gli investimenti per i quali AO 1 chiede ora un risarcimento sono stati effettuati per adeguarsi agli standard di vendita del 2015, non per quelli denominati 2018+ che a quel momento nemmeno erano ancora noti. Si tratta quindi di spese derivanti dai contratti allora vigenti sicché le pretese avanzate con la petizione sono manifestamente connesse con essi, rispettivamente con il loro termine o il loro mancato rinnovo.

                                         Identico risultato sarebbe raggiunto con l’interpretazione sistematica delle proroghe di foro che tiene conto delle relative disposizioni contenute negli allegati al contratto che, oltre a confermare la volontà di sottoporsi alla giurisdizione di __________, fanno esplicito riferimento anche alle vertenze relative a diritti strettamente connessi agli accordi ma non ancora insorti, recitando: “per tutti gli attuali e futuri diritti derivanti dalla relazione d’affari tra AP 1 e il concessionario, il foro competente esclusivo è __________”. Pur essendo state inserite nelle condizioni di vendita del contratto, queste clausole sono evidentemente strettamente connesse a quello principale, con il quale costituiscono un’unica entità e devono indurre a concludere che le parti hanno scelto e concordato il foro zurighese in tutti gli accordi da esse sottoscritti e per tutte le dispute tra loro.

                                         Allo stesso modo, secondo l’appellante, l’interpretazione teleologica conferma e rafforza questa conclusione, partendo dalla consolidata giurisprudenza per la quale si presume che, in presenza di una proroga di foro, le parti abbiano inteso regolare la competenza territoriale nel modo più completo possibile. Le clausole sul foro devono essere interpretate in senso lato, indipendentemente dalla causale delle pretese fatte valere dall’attore, ma basandosi sulla connessione con i rapporti tra le parti regolati nel contratto, nella misura in cui è dato un nesso causale. Facendo a suo dire AO 1 valere il mancato rinnovo dei rapporti d’affari, rispettivamente pretendendo, sulla scorta della disdetta degli accordi, il risarcimento del danno, si applica la proroga di foro. L’art. 17 CPC è di conseguenza stato violato dalla sentenza impugnata.

                               4.1.   In base a un principio generale di diritto processuale, l’esame da parte del giudice adito della sua competenza deve fondarsi unicamente sulle pretese azionate dall’attore e sulla loro motivazione, senza tuttavia alcun vincolo alla qualificazione giuridica da lui proposta (STF 4P.104/2006 del 25 settembre 2006 consid. 2.3). La competenza del tribunale dipende dalla questione posta e non dalla risposta a essa che deve essere data al termine dell'esame di merito (STF 4P.18/1999 del 22 marzo 1999 consid. 2c, in: JAR 2000, pag. 390): il giudice deve considerare veritieri i fatti determinanti che sono stati addotti dall’attore sia per la competenza sia per il buon fondamento dell’azione (fatti doppiamente rilevanti o fatti di doppia rilevanza) senza tener conto delle obiezioni della parte convenuta, da trattare una volta sciolte le questioni sui presupposti processuali. Un’eccezione è ammessa solo nel caso in cui la tesi fattuale dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita immediatamente, senza equivoci, con la risposta e i documenti prodotti dalla parte convenuta (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4). Quanto ai fatti determinanti solo per la competenza ma non per il fondamento dell’azione, gli stessi dovranno essere normalmente dimostrati, sempre che siano stati contestati (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4).

                                         Se la qualificazione giuridica proposta dall’attore risulta esclusa, il giudice non entra nel merito dell’azione (DTF 137 III 32 consid. 2.2.).

                                         Se quindi, come nella fattispecie, la competenza territoriale dipende dal fatto che le pretese avanzate da AO 1 siano state fatte valere sulla base dei contratti tra le parti validi sino al 30 settembre 2018 e sulle relative clausole di proroga del foro, come argomentato da AP 1, oppure, come sostiene l’attrice, su quella di una responsabilità extra-contrattuale, le domande di causa formulate con la petizione devono essere analizzate d'ufficio nell'ambito dell'esame della competenza territoriale per verificare quale delle due ipotesi sia fondata.

                               4.2.   Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il Pretore, prima di escluderne l’applicabilità, si è espressamente confrontato con le clausole di proroga del foro sottoscritte dalle parti e con il loro campo di applicazione, giungendo alla conclusione che esse erano riferite alla relazione in affari in essere tra le parti, ma non a quelle future basate su nuovi contratti.

                                         Il ragionamento del primo giudice è del tutto condivisibile.

                                         È infatti indubbio che i contratti che hanno legato le parti sino al 30 settembre 2018 siano stati validamente disdetti dalla convenuta con il preavviso di due anni da essi previsto. A partire da quella data le parti erano dunque liberate. Come specificato dai rappresentanti stessi di AP 1 nello scritto del 26 settembre 2016, all’attrice è stata prospettata la possibilità di continuare la collaborazione, ma sulla base di nuovi contratti che avrebbero dovuto contenere termini e condizioni uniformi a livello europeo e riferirsi agli standard di vendita denominati 2018+ (doc. L).

                                         Sull’altro fronte, con la sua petizione AO 1 ha chiesto esplicitamente alla convenuta la rifusione del danno cagionato con il suo comportamento lesivo del principio della buona fede precontrattuale consistente nell’averle lasciato credere di essere seriamente intenzionata a continuare il rapporto d’affari che le legava da decenni anche dopo il 30 settembre 2018 e stipulare i necessari nuovi contratti.

                                         In tal modo, essa non ha fondato le proprie domande di causa sui vecchi contratti e la loro eventuale intempestiva rescissione, ma su impegni assunti a parte, che solo in apparenza, per questioni temporali (le trattative per simili impegni si dovevano inevitabilmente avviare già tempo prima della scadenza) e d’oggetto, potevano apparire un tutt’uno.

                                         Rettamente, quindi, il Pretore ha giudicato la causa fondarsi sulla culpa in contrahendo e sulla violazione del principio della buona fede sancito dall'art. 2 CC, che impone alle parti l’obbligo di negoziare seriamente in base alle loro reali intenzioni, sebbene abbiano in linea di principio il diritto di interrompere le trattative in ogni tempo senza dovere fornire spiegazioni (DTF 125 III 86), evitando di creare nell’altra la speranza illusoria che un affare sarà concluso e indurla così a prendere disposizioni in vista di tale evento. Il comportamento contrario alle regole della buona fede, qui rimproverato dall’attrice alla convenuta, non consiste tanto nell’avere interrotto la negoziazione ma nell’avere continuato a lasciarle credere di voler stipulare i nuovi contratti, rispettivamente nel non avere fugato tale illusione tempestivamente (DTF 140 III 200 consid. 5.2 pag. 302 e riferimenti).

                               4.3.   Ciò posto, resta da esaminare se, in base a un’interpretazione della volontà delle parti ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO, il campo di applicazione delle proroghe di foro contenute nei contratti potesse essere esteso anche a tale fattispecie, ritenuto che in assenza di accertamenti a tale riguardo o a fronte di malintesi, occorre ricercare il senso ch'esse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento, DTF 133 III 675 consid. 3).

                                         Dall’esame degli atti è legittimo concludere che le clausole di proroga del foro (art. 17 CPC) contenute nei contratti stipulati tra le parti e validi sino al 30 settembre 2018 (doc. 2-7) hanno per oggetto unicamente le dispute derivanti dai contratti stessi, rispettivamente dalla loro risoluzione, mentre non estendono la loro applicazione in maniera generica a tutte le diatribe tra i contraenti. Le trattative per la conclusione di nuovi contratti, seppur analoghi, e le eventuali cause che ne sarebbero potute scaturire sono dunque escluse dal campo di applicazione di tali disposizioni.

                                         Un’interpretazione letteraria (grammaticale) delle disposizioni in oggetto conferma questa conclusione. Quelle dei contratti principali sono tutte uguali e recitano: “Foro competente esclusivo per le controversie relative all’origine e alla risoluzione del presente contratto, così come i diritti e doveri risultanti dal presente contratto è __________”, mentre quelle dei contratti, marginali e non decisivi per l’oggetto della vertenza, di vendita e fornitura di automobili e pezzi originali da AP 1 a AO 1 utilizzano un testo diverso: “Il luogo della prestazione e dell’adempimento è __________. Per tutti gli attuali e futuri diritti derivanti dalla relazione d’affari tra la AP 1 e il Concessionario, il foro competente esclusivo è __________”. In entrambe le versioni della clausola è prevista la facoltà per AP 1 di procedere contro il concessionario anche presso ogni altro tribunale competente.

                                         Dal contenuto del testo e dai termini usati nei contratti principali non si può che interpretare che a essere coperte dalle proroghe di foro sono le controversie derivanti dai contratti in cui esse sono contenute e quelle per la loro risoluzione, quindi quelle in diretta connessione fattuale con essi, fondate sui diritti e doveri da essi stabiliti o quelle scaturenti dalla loro disdetta. Non sono per contro coperte dispute o rivendicazioni relative alla conclusione o mancata conclusione di nuovi contratti, comprese quelle per una responsabilità precontrattuale.

                                         L’interpretazione sistematica non conduce a diversa soluzione. I contratti di vendita di veicoli e ricambi hanno una natura completamente diversa da quelli principali di agenzia, concessionaria e officina. Le formule delle rispettive proroghe non possono venire dunque accomunate e mischiate. Anzi, il fatto che su modelli standard redatti dalla stessa AP 1 siano stati utilizzati testi diversi, dei quali uno appare più ampio, significa proprio che sono state volute due cose differenti, dipendenti proprio dalla natura dissimile degli impegni con essi assunti. La competenza del foro di __________ “per tutti gli attuali e futuri diritti derivanti dalla relazione d’affari” contenuta nei contratti di vendita non è dunque estendibile anche agli altri accordi. Non risulta di riflesso necessario chinarsi sulla questione di cosa avessero con essa inteso le contraenti.

                                         Non può dunque essere seguita la sentenza del Presidente dell’Obergericht del Canton Obwaldo del 2 maggio 2018 sulle cui considerazioni l’appellante ha fondato in buona parte le proprie e che concerne una fattispecie non assimilabile a quella in disamina. Al proposito appare piuttosto interessante rinviare alla decisione del Kantonsgericht del Canton Lucerna del 29 ottobre 2019 (inc. 1F 19 2) e a quella bernese da essa richiamata, che, per casi più equiparabili al presente, dopo essersi dettagliatamente confrontata con le motivazioni di quella obwaldese, condividendone buona parte, è giunta alla conclusione che non si possa riconoscere una stretta connessione tra le pretese di contratti regolarmente disdetti e quelle per asserita violazione della legge sui cartelli derivanti dal rifiuto di concludere nuovi contratti di agenzia, servizio o officina per la marca di automobili in questione. In particolare è stato sottolineato che, esattamente come nel presente caso, non si debba confondere la contiguità temporale con quella contrattuale.

                                         Infine, neppure l’interpretazione teleologica dei contratti consente di discostarsi da quanto emerge dal testo delle proroghe, non emergendo dagli atti e non essendo stata dimostrata una volontà delle parti di perseguire altri scopi rispetto a quelli risultanti dal testo delle clausole citate e, dunque, non essendovi le basi per concludere che esse volessero sottoporre al foro di __________ tutte le vertenze che le avrebbero viste coinvolte, in particolare anche quelle future esulanti dal campo di applicazione dei contratti di agenzia, concessionaria e officina.

                                         In definitiva, pertanto, le parti non potevano che interpretare le clausole controverse come limitate al campo di applicazione dei contratti specifici nei quali sono state inserite, senza alcuna estensione a eventuali nuovi contratti e alle relative trattative.

                               4.4.   Circa l’applicazione del principio in dubio contra stipulatorem, sulla quale le parti si sono soffermate soprattutto negli allegati d’appello spontanei, ci si limita a costatare che nella fattispecie non risulta necessario farvi ricorso, trattandosi di un criterio interpretativo sussidiario (detto anche Unklarheitsregel) che entra in considerazione soltanto se rimangono dei dubbi dopo l'applicazione delle regole usuali dell'interpretazione oggettiva (DTF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; STF 4A_311/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 5).

                                   5.   La società appellante ha infine contestato l’applicabilità dell’art. 36 CPC e dell’art. 31 CPC così come quella della culpa in contrahendo, asserendo che le norme di legge sono sussidiarie rispetto alle clausole di proroga del foro, mentre che una responsabilità extracontrattuale può entrare in considerazione solo con un terzo che non ha alcun rapporto contrattuale con chi la solleva, quando non esiste tra loro alcun contratto.

                                         Della non applicabilità delle proroghe di foro si è già detto.

                                         La tematica dell’esistenza degli estremi per riconoscere l’esistenza di una culpa in contrahendo è una questione di merito che verrà analizzata dal Pretore con la relativa decisione. Come pure visto in precedenza, con la petizione sono state avanzate unicamente pretese di natura extracontrattuale e su tale base deve essere analizzata la competenza territoriale.

                                   6.   Alla luce di quanto esposto l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono determinate in funzione degli art. 2 cpv. 2, 7 e 10 LTG rispettivamente degli art. 7 e 11 Rtar. Il valore di causa determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

decide:                       

                                   1.   L’appello 13 febbraio 2019 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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