Incarto n. 12.2019.4
Lugano 26 luglio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera: Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 11 gennaio 2018 da
AO 1 rappr. dall’RA 1
contro
__________ AP 1, Lugano
con cui l’attrice ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta,
domanda avversata dalla convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;
preso atto della replica e osservazioni alla riconvenzionale presentate il 13 marzo dall’attrice, nonché della duplica e replica alla risposta riconvenzionale di data 27 aprile 2018 della convenuta;
su cui il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale;
statuendo ora sull’appello 10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 con cui chiede l’accertamento della nullità, subordinatamente l’annullamento dei dispositivi n. 3 e 4 della predetta decisione che respinge in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale con seguito di tassa, spese e indennità a favore della controparte;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 11 gennaio 2018 AO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore dell’__________ AP 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa;
che in data 5 marzo 2018 la convenuta ha presentato una risposta con cui ha fatto valere una serie di eccezioni preliminari e quindi si è opposta alla domanda di causa, e con il medesimo allegato ha formulato una domanda riconvenzionale di almeno fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni nei confronti della sua ex (sub)conduttrice;
che con replica e osservazioni alla riconvenzionale l’attrice principale ha chiesto di accogliere la sua petizione e di dichiarare la domanda riconvenzionale irricevibile, subordinatamente di respingerla;
che con la duplica la convenuta ha sostanzialmente confermato la sua risposta mentre con la replica riconvenzionale ha chiesto, in applicazione dell’art. 224 cpv. 2 CPC, di rimettere l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore;
che con scritto 6 novembre 2018 l’attrice ha comunicato di aver ottenuto dal nuovo locatore la liberazione integrale della cauzione, ha ritirato la petizione e chiesto lo stralcio della causa principale e di quella riconvenzionale;
che con decisione 16 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la petizione di AO 1 per ritiro, ha posto la tassa e le spese a carico di quest’ultima condannandola altresì a rifondere alla parte convenuta fr. 500.- a titolo di indennità; parallelamente ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale con seguito di tassa di giustizia, spese e indennità a carico dell’attrice riconvenzionale;
che avverso la predetta decisione è insorta l’__________ AP 1 con un reclamo e un appello del 10 gennaio 2019;
che il primo giudice, preso atto che all’azione principale con un valore litigioso di fr. 10'575.era applicabile la procedura semplificata, mentre alla domanda riconvenzionale con un valore litigioso di almeno fr. 50'000.- era applicabile quella ordinaria, in applicazione dell’art. 224 cpv. 1 CPC ha considerato quest’ultima irricevibile;
che l’appellante sostiene che il giudice adito avrebbe dovuto trattare l’azione principale e la domanda riconvenzionale quale giudice competente per il maggior valore; rileva inoltre che in applicazione dell’art. 243 cpv. 2 CPC avrebbe dovuto trattare entrambe le tematiche con la procedura semplificata essendo attinenti al diritto della locazione;
che in base all’art. 224 cpv. 1 CPC, come rettamente spiegato dal primo giudice, una domanda riconvenzionale è proponibile se può essere giudicata secondo la procedura applicabile all’azione principale;
che in altre parole a fronte di un’azione soggetta alla procedura semplificata, come è pacificamente quella promossa da AO 1, non può essere opposta un’azione soggetta alla procedura ordinaria, come è pacificamente quellla promossa in via riconvenzionale dall’__________ AP 1;
che l’art. 224 cpv. 2 CPC trova applicazione unicamente allorquando cambia la competenza materiale del giudice in ragione del valore più alto, non in caso di procedure differenti; non vanno confuse infatti l’esigenza della medesima procedura con quella della competenza del tribunale (v. Pahud in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed., Vol. 2, n. 16 ad art. 224; Hoffmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2a ed., pag. 203, 204; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., § 14 n. 33);
che l’appellante richiama a torto l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC: la pretesa fatta valere con la domanda riconvenzionale concerne l’accertamento di un credito relativo ai danni che avrebbe causato AO 1 in violazione degli accordi tra le parti (v. risposta con domande pregiudiziali e riconvenzionali 5 marzo 2018, pag. 9), ossia di tutta evidenza un’ipotesi estranea a quelle indicate nella norma citata;
che per i suesposti motivi l’appello dev’essere respinto con relativa conferma dei dispositivi 3 e 4 del giudizio impugnato;
che le spese processuali seguono la soccombenza; nella loro determinazione, in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG, si prescinde dall’applicazione dei parametri stabiliti dagli art. 7 e 13 LTG;
che non avendo postulato la reiezione dell’appello a AO 1 non possono essere riconosciute ripetibili, peraltro neppure richieste;
che la presente decisione può essere presa dalla Camera nella composizione a giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 contro i dispositivi n. 3 e 4 della decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7, del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).