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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.07.2020 12.2019.36

23 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·715 parole·~4 min·2

Riassunto

Lavoro - appello - fallimento, sospensione della procedura di fallimento e cancellazione da RC della società convenuta appellata - stralcio

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.36

Lugano 23 luglio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

   Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.293 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza (recte: petizione) 16 agosto 2018 da

AP 1   

contro  

AO 1 rappr. dall’    

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'668.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2018;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 7 gennaio 2019 ha respinto;

appellante l'attore con ricorso (recte: appello) 4 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta non ha presentato la risposta all’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 16 agosto 2018 AP 1, agente in qualità di cessionario delle pretese salariali di __________, ha convenuto in giudizio AO 1 - per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 13'668.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2018, domanda a cui la convenuta si è opposta;

                                         che con decisione 7 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, senza prelevare tasse e senza attribuire ripetibili;

                                         che con l’appello 4 febbraio 2019 che qui ci occupa, a cui la convenuta non ha presentato osservazioni, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

                                         che la convenuta è stata sciolta in seguito a fallimento a far tempo dal 25 ottobre 2019 (cfr. estratto RC);

                                         che il 14 novembre 2019 la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo (cfr. estratto RC);

                                         che il 17 luglio 2020 la convenuta è stata cancellata d’ufficio dal Registro di commercio conformemente all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC, non essendo stata inoltrata alcuna opposizione motivata alla cancellazione (cfr. estratto RC);

                                         che a seguito della sospensione del suo fallimento e della sua cancellazione dal Registro di commercio, la convenuta è ormai sprovvista di personalità giuridica, per cui la causa di cui all'appello dell’attore dev’essere stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 242 CPC (Graber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 48 ad art. 83 CPC; Gschwend/Steck, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 13 ad art. 242 CPC; TF 4A_580/2018 del 20 dicembre 2019; II CCA 16 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.42);

                                         che trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC);

                                         che non esistendo più la parte convenuta, non vi è nessuno che possa essere condannato a rifondere eventuali ripetibili all’attore né in primo né in secondo grado (TF 4A_580/2018 del 20 dicembre 2019; II CCA 16 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.42);

                                         che, terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio va reso da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   La causa di cui all’appello 4 febbraio 2019 de AP 1 è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    -   

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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