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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.12.2020 12.2019.35

2 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·849 parole·~4 min·3

Riassunto

Decesso dell'attore il giorno dell'emanazione della sentenza di primo grado; appello presentato dal suo patrocinatore; stralcio della procedura per ritiro dell'appello da parte dell'erede

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.35

Lugano 2 dicembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l’appello 4 febbraio 2019 presentato da

 AP 1 †   rappr. dall’avv.  PA 1

  contro la decisione 22 gennaio 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa CA.2018.336/337, da lui promossa con istanza 10 settembre 2018 nei confronti di  

 AO 1    AO 2    AO 3   AO 4  tutti già rappr. dall’avv.   e ora rappr. dall’avv.  PA 2,

considerato

in fatto e in diritto:

che AP 1 ha contestato la validità della donazione ai nipoti AO 2 e AO 3, figli di AO 1, dell’intera partecipazione del capitale sociale di AO 4 e invano chiesto la restituzione delle azioni;

che con decreto supercautelare 11 settembre 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza introdotta il 10 settembre precedente da AP 1 nei confronti di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, volta in sintesi a imporre ai primi tre convenuti e all’amministratore unico il divieto di disporre degli averi patrimoniali della citata società e delle sue azioni al portatore e l’obbligo di consegnare le medesime nelle mani del giudice adito, rispettivamente volta a ordinare all’amministratore unico di limitare le sue mansioni alla conservazione del patrimonio societario, impedire atti di disposizione di tale patrimonio e fornire al giudice adito un resoconto della sua attività e un bilancio della società;

che con decisione 22 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza e revocato il summenzionato provvedimento supercautelare;

che con atto di appello 4 febbraio 2019 l’avv. PA 1 ha comunicato il decesso di AP 1, avvenuto il 22 gennaio 2019, ha chiesto la sospensione della procedura d’appello e delle procedure di cui agli inc. CA.2019.25/26 della Pretura del Distretto di Lugano, come pure il mantenimento in vigore del provvedimento supercautelare 11 settembre 2018 nonché l’adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari in sede di appello analoghi a quelli richiesti in prima sede, ha quindi postulato la riforma del primo giudizio nel senso in particolare di accogliere l’istanza 10 settembre 2018;

che con decisione 7 febbraio 2019 il presidente della Camera adita ha sospeso fino al 31 maggio 2019 la procedura di appello fino alla decisione degli eredi sulla continuazione della procedura, per il resto ha respinto le richieste supercautelari e cautelari della parte appellante;

che, dopo aver ricevuto l’atto di deposito e di pubblicazione del testamento di AP 1 nonché l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dell’erede unica istituita D_____ _______, con decisione 17 giugno 2019 la sospensione della procedura d’appello è stata prorogata fino al 31 ottobre 2019;

che il termine della sospensione è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con decisione del 5 novembre precedente;

che con lettera 19 dicembre 2019 l’avv. PA 1 ha comunicato, con il supporto della documentazione ivi allegata, che D____ _______ rivestiva la posizione di unica erede universale di AP 1 e avrebbe quindi comunicato la propria intenzione circa il mantenimento o il ritiro dell’appello;

che con lettera 13 novembre 2020 l’avv. PA 1 ha comunicato la volontà di D_____ ________ di ritirare l’appello 4 febbraio 2019;

che il ritiro dell’appello configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno indotto l’appellante o, come in concreto il suo successore in diritto, a recedere dalla lite;

che in tali circostanze il giudice, previa riattivazione della procedura, prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC);

che le spese processuali sono di principio a carico di chi le ha provocate ma nel presente caso le circostanze inducono a non caricarle all’erede di AP 1 (v. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che l’atto di appello non essendo stato intimato alle controparti, non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

decide:              1.    La procedura di appello è riattivata.

2.    L’appello 4 febbraio 2019 dell’avv. PA 1 quale rappresentante di AP 1 †, è stralciato dai ruoli.

3.    Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

4.    Notificazione:

- avv.     - avv.     

                                     Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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