Incarto n. 12.2019.194
Lugano 11 febbraio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire sul ricorso 22 novembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione 19 novembre 2019 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della ditta individuale __________, __________, in applicazione dell’art. 152 ORC (inc. 198.184.148, 17597/2019);
viste la risposta 10 dicembre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio, la replica 27
dicembre 2019 della ricorrente e la duplica 7 gennaio 2020 dell’Ufficio del registro di
commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che sulla base di una segnalazione secondo cui la ditta individuale __________, __________, avrebbe cessato la sua attività, essendo del resto la titolare RI 1 partita per l’estero, con lettera raccomandata 25 settembre 2019 l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: URC) l’ha diffidata a provvedere entro 30 giorni alla notifica della sua cancellazione dal registro di commercio o a comprovare che l’iscrizione non è necessaria ai sensi dell’art. 152 ORC, preannunciando l’emanazione di una decisione formale (iscrizione d’ufficio) e la possibilità di incorrere in un’ammenda (art. 943 CO);
che, essendo lo scritto raccomandato stato ritornato al mittente con la dicitura “non ritirato”, con pubblicazione sul FUSC del 18 ottobre 2019 l'URC ha ripetuto la diffida di cui sopra (art. 152 cpv. 3bis ORC), menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione;
che, rilevato come anche quest’ultimo termine fosse decorso infruttuosamente, con decisione 19 novembre 2019 (notificata tramite pubblicazione sul FUSC del 22 novembre 2019 conformemente all’art. 152 cpv. 6 ORC), l’URC ha disposto la cancellazione d’ufficio della ditta individuale in applicazione dell’art. 152 ORC (dispositivi n. 1-2), ponendo le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 230.- (dispositivo n. 3) e l’ammenda, di fr. 150.- (dispositivo n. 4), personalmente a carico della titolare RI 1 (dispositivo n. 5);
che con ricorso 22 novembre 2019 RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, rilevando in particolare la sua difficile situazione economica, rispettivamente i suoi tentativi di trarre delle entrate dalla sua ditta individuale, tutt’ora attiva, e contestando gli importi posti a suo carico;
che con risposta 10 dicembre 2019 l’URC si è opposto al ricorso postulandone la reiezione, sottolineando in particolare la correttezza della procedura seguita e della decisione emanata a fronte della mancata tempestiva reazione della ricorrente alle diffide, e rilevando che quest’ultima, qualora non avesse voluto cancellare la sua ditta dal registro di commercio, avrebbe perlomeno dovuto notificare il suo mutato domicilio;
che con replica 27 dicembre 2019 RI 1 ha comunicato che, tramite uno scambio di corrispondenza con
l’URC (v. scritti 4 dicembre 2019, 13 dicembre 2019 e 27 dicembre 2019), essa ha provveduto a informare il suddetto Ufficio che la sua ditta individuale non ha cessato la propria attività, notificandone il suo nuovo domicilio legale (__________, __________ __________) e il proprio aggiornato recapito personale;
che con duplica 7 gennaio 2020 l’URC ha confermato che la documentazione trasmessagli dalla ricorrente, seppure tardiva, appare idonea per eseguire l’iscrizione nel registro di commercio delle modifiche relative ai suoi dati personali e al domicilio legale della ditta individuale;
che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;
che dalle suesposte circostanze emerge come la ricorrente abbia provveduto a ripristinare la situazione legale, seppure solamente nelle more di causa;
che sono conseguentemente venuti meno i motivi per decretare lo scioglimento della ditta individuale, che può essere dunque revocato (v. anche Gwelessiani/Schindler in: Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2. ed., n. 527a ad art. 152), per cui la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che i relativi dispositivi n. 1 e 2 vanno annullati;
che nel caso di specie è tuttavia incontestabile, e neppure è stato contestato con il gravame, che l’URC abbia provveduto a ragione ad applicare la procedura di cui all’art. 152 ORC e abbia deciso altrettanto a ragione per lo scioglimento d’ufficio della ditta individuale, per cui l’aggravio delle relative tasse e spese a carico della ricorrente era del tutto giustificato;
che peraltro, anche se la ricorrente non aveva alcuna intenzione di cessare l’attività della ditta e di cancellarla, essa non ha adempiuto al suo onere di notificare, per l’iscrizione, ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio (art. 937 CO e art. 27 ORC), per cui anche la comminazione di un’ammenda ai sensi dell’art. 943 CO era fondata;
che tuttavia, in considerazione delle spiegazioni addotte dalla ricorrente (segnatamente in relazione alle sue difficoltà economiche, al suo trasferimento all’estero e ai suoi sforzi per mantenere attiva la ditta) e della buona volontà da essa dimostrata nel ripristinare la situazione legale si giustifica di ridurre, laddove possibile, gli importi da lei dovuti;
che la tassa per l’iscrizione della cancellazione della ditta, di fr. 40.-, quella per la diffida scritta, di fr. 100.- (art. 8, 9 cpv. 1 lett. h e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio), e le spese amministrative di fr. 40.- rappresentano importi fissi che devono essere confermati;
che per quanto riguarda la tassa per l’iscrizione d’ufficio di cui all’art. 12 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, il suddetto ufficio ha già mantenuto l’importo al minimo legale previsto dalla norma (fr. 50.-);
che conseguentemente il dispositivo n. 3 della decisione impugnata dev’essere confermato, non essendo possibile una riduzione dei relativi importi;
che per contro, vista l’ammenda inflitta di fr. 150.- e ritenuto che, giusta l’art. 943 CO, essa ammonta da un minimo di fr. 10.- a un massimo di fr. 500.-, può essere ridotta a fr. 50.- per meglio tener conto delle suesposte circostanze e del principio della proporzionalità, in parziale riforma dei dispositivi n. 4 e 5 della decisione impugnata;
che in definitiva il ricorso deve essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono;
che le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (v. art. 47 LPAmm e art. 6 cpv. 2 LCRC), ricorrendo tuttavia nel caso di specie giusti motivi per derogare a questo principio;
che da una parte si deve considerare che la ricorrente ha ripristinato la situazione legale solo nelle more di causa e che
la presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se essa, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse provveduto tempestivamente, come suo dovere, alle notifiche d’iscrizione di cui sopra, per cui si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate (v. ad esempio DTF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012, consid. 3; DTF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.2 e 4; II CCA del 20 marzo 2019, inc. 12.2018.166);
che d’altra parte, in considerazione delle particolarità del caso, la tassa di giustizia per la procedura di seconda sede può essere mantenuta al minimo (fr. 100.-, v. art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che all’Ufficio del registro di commercio non possono venir attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
decide:
I. Il ricorso 22 novembre 2019 di RI 1 è parzialmente accolto.
§ Pertanto, la decisione 19 novembre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio, BIasca, è così riformata:
1. Annullato.
2. Annullato.
3. Invariato.
4. È inflitta un’ammenda di fr. 50.- a carico di __________ C__________.
5. Le tasse di iscrizione e di diffida e l’ammenda, pari a un totale di fr. 280.-, sono poste personalmente a carico di __________ C__________.
6. Invariato.
7. Invariato.
II. Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 100.- e già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Alla medesima verrà restituito l’importo versato in esubero pari a fr. 50.-. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).