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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.02.2020 12.2019.190

3 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,636 parole·~8 min·5

Riassunto

Istanza di ricusazione - ripetibili - reclamo

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.190

Lugano 3 febbraio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 27 marzo 2018 da

  CO 2   CO 3 tutti rappr. da  PA 2   

contro

 RE 1  rappr. da  PA 1   

nonché nella causa - inc. n. OR.2018.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 27 marzo 2018 da

  CO 1 rappr. da  PA 2   

contro

 RE 1  rappr. da  PA 1   

volte ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di vari importi per la difettosità di un immobile compravenduto;

e ora sulla domanda di ricusazione presentata da tutti gli attori il 21 ottobre 2019 nei confronti del Pretore della giurisdizione di __________ __________, domanda avversata da quest’ultimo e dalla convenuta, e che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord con decisione 6 novembre 2019 (inc. n. SO.2019.741) ha respinto, condannando altresì gli attori in solido a pagare le spese processuali di fr. 110.- e a rifondere sempre in solido alla controparte le ripetibili di fr. 150.-;

reclamante la convenuta con reclamo 14 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 1'367.80 le ripetibili a suo favore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con osservazioni (recte: risposta) 4 dicembre 2019 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con due separate petizioni datate 27 marzo 2018 CO 2 e CO 3 con la prima, rispettivamente CO 1 con la seconda, hanno convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di __________ per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 350'000.-rispettivamente di almeno fr. 230'000.-;

                                         che nelle more della causa, con istanza 21 ottobre 2019, tutti gli attori hanno chiesto la ricusazione del giudice adito, il Pretore __________, per la sua presunta prevenzione nei loro confronti, e il conseguente annullamento della decisione da lui resa in calce al verbale di udienza 17 ottobre 2019, con la quale, a seguito della mancata presentazione dei quesiti peritali, aveva dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale;

                                         che il Pretore si è opposto all'istanza con osservazioni 25 ottobre 2019 e la convenuta con osservazioni del 4 novembre seguente;

                                         che con decisione 6 novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha respinto l’istanza di ricusazione, condannando tra le altre cose gli attori in solido, “in base al principio della soccombenza”, a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 150.-;

                                         che con il reclamo 14 novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 4 dicembre 2019, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 1'367.80 le ripetibili dovute a suo favore, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha rilevato che l’istanza di ricusa, inoltrata nell’ambito di due importanti cause creditorie, aveva comportato per il suo patrocinatore un impegno di almeno 4 ore a fr. 280.l’una e spese di fr. 150.-, a cui doveva essere aggiunta l’IVA del 7.7%;

                                         che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

                                         che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo della convenuta, inoltrato tempestivamente;

                                         che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tante, II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80);

                                         che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);

                                         che, per le pratiche con un valore determinato o determinabile, l’art. 11 RTar dispone che in presenza di una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 500’000.le ripetibili devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso (cpv. 1), ritenuto che in presenza di una procedura civile speciale le stesse devono essere calcolate tra il 20% e il 70% di quanto risulta dal capoverso 1 (cpv. 2 lett. b); per le pratiche con un valore non determinato o non determinabile, l’art. 12 RTar dispone per contro che le ripetibili devono essere stabilite in base al tempo di lavoro applicando, per l’avvocato, una tariffa oraria di fr. 280.-;

                                         che, nel caso in esame, in cui sono in discussione le ripetibili da riconoscere per il patrocinio in una procedura di ricusazione innestata in una causa patrimoniale, ci si potrebbe invero chiedere se la problematica debba essere risolta in base all’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar o piuttosto in base all’art. 12 RTar;

                                         che il quesito può tutto sommato rimanere irrisolto, visto e considerato che la somma di fr. 1'367.80 rivendicata in questa sede della convenuta a titolo di ripetibili, calcolata già solo in virtù dell’art. 12 RTar, che è di gran lunga più favorevole per gli attori, si è rivelata persino contenuta: è in effetti incontestabile che la critica lettura dell’istanza di ricusazione, di 5 pagine e corredata da 8 documenti, ma soprattutto fondata su 3 argomentazioni distinte (l’immediata e non motivata chiusura dell’istruttoria senza aver lasciato trascorrere il termine di 10 giorni per eventualmente impugnare il giudizio con cui aveva dichiarato decaduta la prova peritale, la successiva fissazione alla controparte di un termine troppo lungo per esprimersi sulla loro istanza di concessione del termine suppletorio per presentare i quesiti peritali e la precedente gestione non corretta dell’istanza di edizione documenti dall’impresa __________) non immediatamente confutabili (tant’è che in questa sede gli attori hanno dovuto concedere che le “questioni” trattate nella ricusa, più che essere semplici, erano “non particolarmente complesse”, cfr. risposta p. 3), e il successivo allestimento, dopo una richiesta di proroga del termine per esprimersi, di un allegato scritto di osservazioni, di 5 pagine, costituivano attività senz’altro tali da comportare ragionevolmente, per un avvocato diligente, un impegno orario pari alle 4 ore esposte (con un onorario di almeno fr. 1'120.- e spese di fr. 150.-, il tutto oltre all’IVA del 7.7%), le 2 ore che gli attori hanno in questa sede ritenuto congrue risultando ampiamente insufficienti;

                                         che in tali circostanze, il reclamo della convenuta deve essere accolto, la somma di fr. 150.- attribuita dal Pretore - che invero, contrariamente a quanto ora preteso dagli attori, non poteva ovviamente tener conto del loro intento di ritirare l’istanza di ricusazione, che per loro stessa ammissione “non è stato possibile comunicare in tempo utile” (cfr. risposta p. 2) - risultando manifestamente non conforme alle norme tariffarie;

                                         che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 1'217.80 e, per le ripetibili, considerando pure l’art. 13 cpv. 1 RTar, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   Il reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 6 novembre 2019 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, per il resto invariato, è riformato nel senso che le ripetibili dovute in solido da CO 2, CO 3 e CO 1 a favore di RE 1 sono aumentate da fr. 150.- a fr. 1'367.80.

                                   2.   Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 150.- sono poste a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno alla reclamante, sempre in solido, fr. 270.- per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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