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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2020 12.2019.144

14 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,746 parole·~19 min·4

Riassunto

Compravendita di azioni, interpretazione delle dichiarazioni di volontà, consenso; mancata dimostrazione della stipulazione del contratto

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.144

Lugano 14 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.108 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 maggio 2017 da

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

 AO 1  patrocinato dall’  PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Euro 2'102'150.- oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2016, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che

il Pretore, con decisione 2 luglio 2019, ha respinto, caricando la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 35'500.- alla parte attrice, condannata pure a pagare al convenuto fr. 60'000.- a titolo di ripetibili;

appellante l’attore con appello 9 settembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e condannare AO 1 a pagare a AP 1 l’importo di Euro 2'102'150.- oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2016, con accollo della relativa tassa di giustizia e delle spese all’avversario in giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

mentre il convenuto con risposta 18 ottobre 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamate la replica spontanea 23 ottobre 2019 e la duplica spontanea 30 ottobre 2019;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.      A inizio 2016 AP 1 e AO 1 hanno intrattenuto delle discussioni, protrattesi per alcuni mesi, aventi per oggetto l’acquisto di una quota del pacchetto azionario della società immobiliare P__________ __________ AS di __________ (di seguito: P__________), __________, attiva nella promozione, costruzione e gestione di immobili in Estonia, Lettonia e Lituania, della quale il primo era co-fondatore e azionista di riferimento. Nonostante la sua quotazione in borsa (__________), l’operazione avrebbe dovuto avvenire al di fuori, ossia “ai blocchi”, in modo da non influenzare negativamente il valore delle azioni.

Malgrado lo scetticismo espresso da AO 1 (“ … non sono pronto a diventare azionista della società”: v. e-mail 28 gennaio 2016 di AO 1, doc. G, foglio 4), le trattative sono proseguite (v. ad es. e-mail di AP 1 del 29 gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 5 febbraio 2016: doc. G, fogli 5, 6, 8). Le parti si sono incontrate a __________ il 27 aprile 2016 (v. doc. G, foglio 17) e in quell’occasione AO 1 ha apposto la sua firma e la data “28/4/16”, nonché altre due indicazioni a mano, la data “30/4/16” e la dicitura “entro 30/5/16 Tutte”, oltre a due parentesi su un foglio dattiloscritto portato da AP 1 (v. petizione pag. 3), intitolato “AZIONI P__________ IN VENDITA”, comprendente delle cifre in colonna sotto le parole “Prezzo” e “quantità” (v. doc. D). In data 29 aprile 2016 AO 1 ha inviato una e-mail a P__________ M__________, amministratore delegato di P__________ G__________, comunicando tra l’altro: “Confermo di rinunciare definitivamente ad entrare in questa società e di rinunciare definitivamente ad acquistare partecipazioni P__________ __________.” (v. doc. G, foglio 23). Il 4 maggio successivo AP 1 esprimeva il suo dispiacere per questa posizione affermando che “……tu hai la possibilità di acquisire le azioni della società a prezzi assolutamente interessanti.” (v. doc. G, foglio 25). Dopo ulteriori contatti tra le parti AO 1 scriveva il 1° giugno 2016 a AP 1 “con la presente mi dispiace doverti comunicare che devo purtroppo rinunciare definitivamente all’acquisto di una partecipazione nel centro commerciale di __________, nonché all’acquisto delle azioni P__________ __________ …” (v. doc. G, foglio 36).

In data 7 giugno 2016 AP 1 reagiva all’attenzione di AO 1 significandogli “… sembra che tu ti sia dimenticato che tra noi è venuto in essere un accordo, a comprova del quale tu hai voluto sottoscrivere gli elementi essenziali dello stesso (prezzo, quantità, scadenze).” (v. doc. G, foglio 37). Il giorno successivo AO 1 ribadiva all’attenzione di AP 1 i motivi della sua rinuncia ad acquistare azioni della P__________ __________ (v. doc. G, foglio 38).

Il 1° settembre 2016 l’avv. PA 1, a nome e per conto di AP 1, inviava una lettera a AO 1 con la quale, dopo aver ricordato a quest’ultimo l’impegno di acquistare 4'024'000 azioni della P__________ per Euro 9'768'700.-, gli chiedeva il risarcimento dell’asserito danno subito, pari a Euro 2'102'150.-, asserendo che il suo mandante per assecondare la volontà di alcuni altri azionisti a vendere il pacchetto azionario in questione e quindi in funzione di individuare un terzo acquirente, si era fatto concedere un’opzione d’acquisto sul medesimo per un prezzo di Euro 7'666'550.- (v. doc. E). 

A questa lettera AO 1 rispondeva di non aver mai sottoscritto un impegno di acquisto delle azioni di P__________ (v. doc. F).

2.      Esperito il tentativo di conciliazione, con petizione 15 maggio 2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 2'102'150.- oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2016.

Egli ha, in estrema sintesi, giustificato la propria pretesa asserendo che il fatto che il convenuto, dopo essersi impegnato ad acquistare le azioni P__________ indicate in dettaglio sia per quanto concerne i quantitativi che i prezzi nel documento sottoscritto il 27 aprile 2016, lo avesse unilateralmente revocato, gli avrebbe creato un danno patrimoniale, consistente nella differenza tra quei prezzi e quello da lui concordato con altri azionisti con l’opzione di acquisto, di Euro 2'102'150.- inferiore.

Il convenuto, con risposta 8 settembre 2017, si è integralmente opposto alla petizione.

Al termine dell’istruttoria, le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e domande.

3.    Con decisione 2 luglio 2019 il Pretore ha respinto la petizione e posto le spese processuali, pari a fr. 35'500.- a carico di AO 1, condannandolo a rifondere alla controparte fr. 60'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha individuato il tema centrale della causa nel quesito a sapere se il doc. D costituisse un formale impegno d’acquisto delle azioni P__________ oppure un semplice impegno da parte del convenuto a ragguagliare l’attore entro le date indicate nel testo in merito all’acquisto o meno delle azioni. Il primo giudice ha dapprima osservato, in particolare alla luce delle testimonianze di P__________ M__________ e dell’avv. __________ C__________, che in base all’interpretazione soggettiva non sussisteva tra le parti alcun consenso effettivo in merito al significato dello scritto in esame. Sulla base dell’interpretazione oggettiva della volontà delle parti il Pretore ha considerato che l’attore non poteva in buona fede pensare che il doc. D rappresentasse un impegno d’acquisto in capo al convenuto. In effetti, tra uomini d’affari esperti, quali l’attore e il convenuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita non era probabile la conclusione dell’affare mediante l’apposizione di una firma su un documento estremamente sintetico quale il doc. D, come dimostrato anche dal fatto che in precedenza era stata preparata una bozza di contratto molto più dettagliata (v. doc. 7). Il giudice ha poi ritenuto indicativo il fatto che alla e-mail del convenuto del 29 aprile 2016 non era seguita alcuna reazione dell’attore in merito al preteso accordo, che è stato da lui nominato solo il 7 giugno successivo, la sua prima reazione essendo invece stata quella di dirsi dispiaciuto e ribadire a AO 1 la possibilità di acquistare azioni P__________ a buon prezzo, ciò che collideva frontalmente con la teoria attorea mentre collimava con la tesi difensiva. In aggiunta il primo giudice ha precisato: (i) che non è corretto l’assioma dell’attore per cui il doc. D sarebbe stato il coronamento di una trattativa durata mesi; (ii) che inutilmente l’attore fa leva sul contenuto del proprio interrogatorio in quanto privo di supporti a livello documentale e testimoniale; (iii) che proprio in base all’interpretazione oggettiva è scorretta la conclusione che ne vuole trarre l’attore, non potendo egli in buona fede comprendere nel doc. D un impegno contrattuale del convenuto, mentre la sua e-mail del 4 maggio 2016 (v. doc. 9 = doc. G, foglio 25) dimostra che neppure lui l’ha inteso in tal senso.

4.    Con l’appello 9 settembre 2019 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 17 ottobre 2019, AP 1 ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e caricare la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede a AO 1.

5.      L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Con questa premessa, il punto 1 dell’appello risulta sostanzialmente irricevibile poiché, come si vedrà nei prossimi considerandi, si limita a criticare alcuni passaggi del primo giudizio tentando invano di farli apparire errati alla luce di un’interpretazione in larga misura soggettiva dei fatti. Al punto 2 del gravame l’appellante solleva alcuni argomenti con la premessa che il primo giudice non li avrebbe esaminati: su questo secondo punto si dirà nella parte finale di questa sentenza.

6.    Il Pretore ha a giusta ragione posto l’accento sull’interpretazione oggettiva della volontà delle parti.

In virtù dell’art. 1 cpv. 1 CO il contratto è perfetto quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà, ossia quando vi è un reale consenso (tatsächlicher Konsens). Può accadere tuttavia che una parte non abbia compreso la reale volontà dell’altra oppure che questa sia incerta. In questo caso entra in considerazione il principio dell’affidamento (o della fiducia) secondo il quale la dichiarazione dell’altra parte dev’essere interpretata come l’avrebbe dovuta e potuta comprendere una persona corretta e ragionevole secondo la buona fede. Tramite questa interpretazione viene stabilito il senso oggettivo della dichiarazione in esame (i.c. quella di AO 1), che deve corrispondere a una soluzione adeguata, poiché non è accettabile che le parti abbiano voluto una soluzione inadeguata (v. STF 5A_109/2018 del 20 aprile 2020, consid. 7.1, citata dal primo giudice).

7.    L’appellante critica (v. appello, pag. 4 seg., lett. b) avantutto il Pretore per aver sostenuto che il doc. D non è il coronamento di una trattativa durata mesi e che in realtà sarebbe più corretto parlare “d’inseguimento durato mesi”. Non è dato comprendere per quale motivo l’appellante censura per iniziare quanto affermato dal primo giudice alla pagina 5 sub (i), che corrisponde come sopra rilevato a una motivazione abbondanziale (v. consid. 3), invece di confrontarsi con la motivazione principale esposta alle pagine 4 e 5 primo capoverso della decisione impugnata. In ogni caso, l’appellante evidenzia gli aspetti della trattativa che ritiene importanti, citando documenti, testimonianze ed eventi, per concludere che il convenuto completando e firmando il doc. D avrebbe accettato l’offerta fattagli. Il tutto si esaurisce però in una personale e soggettiva lettura dei fatti, non in un esame oggettivo della volontà delle parti. D’altronde a leggere il doc. G, e si può rinviare anche solo agli estratti qui riportati al considerando 1, non è certo errato parlare di inseguimento durato mesi da parte di AP 1, con l’evidente intenzione di concludere un affare di grosse dimensioni. Comunque sia il primo giudice ha precisato, sempre a pagina 5 sub (i), che il convenuto aveva sì mostrato interesse chiedendo dati e informazioni sul prodotto che l’attore gli sottoponeva, ma non risulta che abbia mai accondisceso a vincolarsi a un acquisto di sorta né l’attore avrebbe potuto comprendere diversamente questo comportamento. Ora, queste considerazioni sono rimaste prive di censura. In definitiva il punto 1b dell’appello risulta irricevibile.

8.    L’appellante considera poco pertinente (v. appello, pag. 7, lett. c) la tesi del Pretore secondo il quale, premesso come le parti siano uomini d’affari esperti, “Nell’ambito di una compravendita di questo tipo non è probabile, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, che le parti avrebbero concluso l’affare apponendo la propria firma su di un documento così sintetico come quello di cui al doc. D.” (v. sentenza impugnata pag. 4, secondo capoverso). L’appellante spiega che la contrattazione era prevista fuori borsa (ossia “ai blocchi”), quindi senza obbligo di formalità, e che il doc. D non sarebbe neppure stato necessario per perfezionare la contrattazione. Ora, quanto precede sarà anche corretto, ma di certo non implica che la considerazione del Pretore non sia pertinente (che peraltro ancora non significa errata). L’assenza di una forma particolare per la validità della transazione non fa certo apparire un valido contratto il doc. D, proprio secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita. In base ai principi interpretativi sopra ricordati, per una persona corretta e ragionevole, in difetto di migliori informazioni rispetto a quelle disponibili agli atti, due parentesi e due date su un foglio contenente due elenchi, oltre beninteso a una firma e una data (sbagliata), non possono certo apparire quale volontà di acquisto di azioni per un importo di Euro 9'768'700.-. Il fatto che le parti siano due uomini d’affari abituati a questo genere di trattative non porta certo a una diversa conclusione. Non è infatti stato né preteso né dimostrato che per i protagonisti sia uso contrarre per simili importi con documenti analoghi al doc. D. D’altronde, il comportamento di AO 1 prima del 27 aprile 2016, ossia l’attenzione e i dubbi espressi (v. ad es. doc. G, fogli 3, 7, 8), mal si concilierebbe con la formalizzazione di un acquisto mediante detto documento e, si può aggiungere, a maggior ragione dopo aver discusso, e non firmato, il doc. 7. Questo punto dell’appello va pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile.

9.    Nel prosieguo (v. appello pag. 8, lett. d) l’appellante rimprovera al primo giudice di aver considerato la sua e-mail del 7 giugno 2016 (v. doc. G, foglio 37) quale prima reazione alla e-mail del convenuto del 29 aprile 2016 (v. doc. 8 = doc. G, foglio 23). AP 1 precisa che già nella sua e-mail del 28 aprile 2016 (doc. G, foglio 20) aveva fatto riferimento “al nostro accordo di ieri”, mentre il 4 maggio 2016 confermava a AO 1 che “… tu hai la possibilità di acquisire le azioni della società a prezzi assolutamente interessanti”. (v. doc. 9 = doc. G, foglio 25). La comunicazione del 7 giugno 2016 non sarebbe quindi la prima volta in cui egli avrebbe fatto presente a AO 1 l’esistenza dell’accordo formalizzatosi secondo la sua convinzione con il doc. D. Occorre premettere che l’appellante confonde nuovamente la sua personale convinzione con le deduzioni oggettive che possono e devono essere tratte dal citato documento e dalle circostanze che lo hanno generato. Si rileva comunque che quella del 7 giugno 2016 è effettivamente la prima reazione di disappunto di AP 1 all’ennesima comunicazione di AO 1 di non voler acquistare azioni P__________ __________ (v. doc. G, foglio 36). Inoltre, il fatto che il 28 aprile 2016 l’attore abbia fatto riferimento “al nostro accordo di ieri” non significa evidentemente che un accordo fosse effettivamente intervenuto, rispettivamente fosse intervenuto con il contenuto e nelle forme pretese in questa causa. La prima reazione di AP 1 è stata invece quella del 4 maggio 2016 in cui manifestava il suo dispiacere e ribadiva a AO 1 la possibilità di acquistare delle azioni ciò che, come in modo pertinente rilevato dal Pretore, collide con la tesi proposta dal primo e collima con quella del secondo (v. sentenza impugnata, pag. 4, secondo paragrafo in fine). In effetti, se davvero il 27 aprile 2016 fosse stata conclusa una compravendita la reazione di dispiacere sarebbe incomprensibile, e ancora più incomprensibile sarebbe l’accenno alla possibilità di acquisire azioni a prezzi assolutamente interessanti. Infine, per completezza si dirà che l’e-mail 19 maggio 2016 di AP 1 a AO 1 (v. doc. G, foglio 30), citato alla pagina 9 dell’appello in alto, propende per l’esistenza di trattative ancora in essere ma non certo per l’esistenza di un accordo già concluso. Anche sul citato punto l’appello nella limitata misura in cui è ricevibile dev’essere respinto.

10.    L’appellante considera immotivato e comunque errato quanto esposto dal primo giudice alla pagina 5 in fine della sua decisione con riferimento al doc. 9 (= doc. G, foglio 25, ossia l’e-mail 4 maggio 2016 di AP 1 a AO 1) (v. appello, pag. 9, lett. e). In merito basterà osservare che sul contenuto della citata comunicazione già si è detto al considerando che precede e che il senso attribuitogli dal Pretore risulta corretto. Comunque sia, sostenere che AP 1 scrivendo “tu hai la possibilità di acquisire le azioni della società a prezzi assolutamente interessanti” si riferisse al negozio obbligatorio e intendesse dire a AO 1 che sarebbe diventato proprietario delle azioni di cui al doc. D dopo averne pagato il prezzo, è un’evidente forzatura. Di qui l’irricevibilità dell’appello su questo punto.

11.    L’appellante rimprovera al Pretore di non essersi confrontato con alcune sue argomentazioni, che riprende pertanto in questa sede (v. appello, pt. 2). Non è tuttavia dato comprendere in che misura il fatto che AP 1 non abbia agito quale mediatore o rappresentante, bensì quale portatore di un interesse proprio, possa modificare la conclusione cui è giunto il primo giudice, e l’appellante al pt. 2a del gravame neanche lo spiega. In ogni modo, il fatto che AP 1 agisse a titolo personale risulta implicito in base al primo giudizio, nulla indicando il contrario. Al pt. 2b l’appellante si china nuovamente sul contenuto del doc. D, senza però spiegare quale elemento esposto in prima sede non sarebbe stato considerato dal Pretore e per quale motivo questa mancanza porterebbe a un esito diverso della causa. L’appellante aggiunge che in concreto non si realizzerebbe l’ipotesi del dissenso latente mentre si sarebbe realizzato un consenso normativo, e questo poiché “… la manifestazione/ dichiarazione di volontà del convenuto espressa nel doc. D, interpretata in senso oggettivo-concreto e come tale accettata dall’attore come volontà di acquisto delle azioni P__________ e su cui l’attore ha fatto affidamento, è chiara e non ambigua, …”. (v. appello, pag. 11 i.f, 12 all’inizio). Sennonché il Pretore proprio in base all’interpretazione oggettiva è giunto alla conclusione contraria e l’ennesima presentazione dei contenuti del doc. D e di alcuni avvenimenti precedenti non consente certo di giungere a un risultato differente. Il consenso normativo, o giuridico, non è dato, vale la pena di ribadirlo, proprio perché “ein objektiv eindeutiger Vertragssinn”, per riprendere i termini di un contributo dottrinale citato dall’appellante, non può essere rilevato, contrariamente all’opinione, puramente soggettiva, di quest’ultimo. La realtà è in definitiva molto semplice: all’offerta di acquisto (effettivamente sintetica come l’ha descritta il Pretore, anche se sarebbe meglio definirla superficiale al di là della possibilità di concludere l’auspicato negozio giuridico senza particolari formalità) di AP 1 ha fatto seguito la dichiarazione di AO 1, che non costituisce un’accettazione esplicita né alla stessa può essere attribuito dal punto di vista oggettivo il senso di un’accettazione (che il tal caso sarebbe definita normativa e giuridica), mentre ciò che soggettivamente può aver pensato l’offerente è invece irrilevante alla luce delle circostanze. Ancorché ininfluente ai fini del giudizio, si può osservare che a ragione l’appellante esclude le ipotesi del dissenso latente (il quale presuppone che le parti ritengano di aver trovato un accordo benché ciò in realtà non sia il caso) e del consenso apparente (il quale presuppone la presenza di dichiarazioni che in apparenza inducono a considerare concluso un contratto mentre ciò non è il caso). Al pt. 2c l’appellante costruisce la sua tesi su un presupposto errato, ossia che “il convenuto, come risulta dal suo IF, completando e firmando il doc. D ha avuto di mira nella sua volontà interna una disposizione diversa da quella che per il principio dell’affidamento l’attore poteva e doveva in buona fede e in concreto capire e ritenere”. AO 1 nel suo interrogatorio ha tra l’altro dichiarato che “Rispondo che ho detto a __________ (recte: AP 1) che gli avrei dato una risposta entro il 30 aprile 2016 se ero interessato ad acquistare direttamente dagli azionisti (ossia dai venditori coi quali mi avrebbe messo in contatto) le azioni, per quanto riguarda le due prime tranches; per quanto riguarda le altre tranches dissi a AP 1 che gli avrei comunicato se ero interessato o meno ad acquistarle, entro il 30 maggio 2016”. (v. verbale interrogatorio 14 giugno 2018, pag. 8 i.f, 9 all’inizio). Ora, da quanto riportato non risulta affatto ciò che vorrebbe dedurne AP 1, ossia che la volontà interna di AO 1 fosse diversa da quella che lui poteva e doveva in buona fede capire. In conclusione, non essendoci stato contratto, non vi è spazio per una rinuncia al medesimo da parte di AO 1, come a torto preteso dall’appellante (v. appello, pag. 13, pt. 2c in fine). Il pt. 2d dell’appello non dev’essere esaminato, ritenuto che in assenza di contratto non può esserci risarcimento del danno per inadempimento. In conclusione, a torto l’appellante ha rimproverato al Pretore di non aver considerato argomenti da lui sollevati.

12.    Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 2'102’150.- (pari a circa fr. 2'270'000.-) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 9 settembre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 36’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 30’000.per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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