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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.04.2020 12.2019.13

9 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,147 parole·~21 min·6

Riassunto

Contratto di appalto - resciaaione del contratto da parte dell'appaltatore

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.13

Lugano 9 aprile 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.730 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 novembre 2008 da

 AP 1   AP 2  tutti patrocinati dall’ avv.  PA 1   

contro  

 AO 1  patrocinato dall’ avv.  PA 2  

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Euro 88'492.- oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006, pretesa ridotta con le conclusioni a Euro 52'650.- a titolo di onorari oltre a Euro 3'292.- (recte: Euro 3'592.-) a titolo di rimborso spese;

domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore ha integralmente respinto con sentenza 6 dicembre 2018, ponendo le spese giudiziarie a carico degli attori in solido, con l’obbligo di versare al convenuto fr. 8'500.- a titolo di ripetibili;

appellanti gli attori con appello 28 gennaio 2019 con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 11 marzo 2019 il convenuto postula, in via principale l’irricevibilità dell’appello e in via subordinata la sua reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 è il titolare del centro di terapia non tradizionale “Centro M__________” a __________ e della ditta individuale N__________, attiva, tra altro, nella fabbricazione di prodotti e integratori alimentari, fitoterapeutici e cosmetici, nonché nella vendita e nell’esportazione di tali prodotti (doc. A).

                                  B.   Il 21 gennaio 2005 AO 1, nella sua veste di titolare della menzionata ditta e del “Centro M__________” (indicato come “società”), ha sottoscritto con AP 1 e AP 2, costituiti in un “Team di progetto” (unitamente a tale __________, poi ritiratosi dall’iniziativa), una “dichiarazione di intenti” avente per oggetto la “disponibilità a dare mandato per la realizzazione di un progetto di comunicazione, marketing e distribuzione on-line e off-line dei prodotti (integratori alimentari e cosmetici) della società”, allo scopo di promuoverli “presso categorie di consumatori non raggiungibili attraverso l’attuale struttura commerciale e distributiva”. Premesso che la “società” intendeva “promuovere i propri prodotti presso categorie di consumatori non raggiungibili attraverso l’attuale struttura commerciale e distributiva”, essa si è dichiarata disponibile a fornire a AP 1 e AP 2 tutte le informazioni necessarie per l’implementazione del “Progetto”. Il “Team” si è da parte sua impegnato a concordare con la prima gli obiettivi, i tempi e i costi delle singole fasi del progetto, a intraprendere quanto necessario per la realizzazione dello scopo, a fornire ampio rendiconto e a osservare l’obbligo di riservatezza. Le parti hanno altresì precisato che la dichiarazione d’intenti non avrebbe implicato “alcun obbligo o vincolo per nessuna delle due parti” (doc. B).

                                         Nel seguito AP 1 ha proceduto all’acquisto del dominio www.m__________.com, e dal 22 aprile 2005 ne risulta proprietario (doc. C).

                                  C.   Il 10 giugno 2005AO 1, da una parte, e AP 1 e AP 2 dall’altra, hanno sottoscritto una “scrittura privata”, in base alla quale il primo (nella sua veste di titolare del Centro M__________ e della ditta N__________ e indicato quale “società”) ha conferito mandato ai secondi (indicati come “team di progetto”) per la “realizzazione di un progetto di comunicazione e marketing finalizzato a promuovere la vendita on-line dei prodotti (integratori alimentari, cosmetici, alimenti bio-energetici) realizzati dalla società”. Invariate le premesse e gli impegni del team di progetto rispetto a quanto previsto nella dichiarazione di intenti, le parti hanno convenuto che i ricavi netti sarebbero stati ripartiti tra la società (45%) e il team di progetto (55%), che la riduzione dei ricavi relativa alle transazioni on-line oggetto di promozione o gli sconti, così come i costi di indicizzazione del sito internet ed eventuali spese pubblicitarie sarebbero state suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le spese per l’acquisto del modulo di commercio elettronico e per l’attivazione e gestione del POS (che consente le transazioni on-line con carte di credito) sarebbero state a carico della società (doc. C).

                                  D.   Nel mese di febbraio 2006 AO 1 ha incaricato __________ B__________ di curare per suo conto le relazioni con il “Team” allo scopo di formalizzare l’avvio della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti attraverso la costituzione di una società. Le parti non hanno raggiunto alcun accordo a seguito di divergenze in merito ai poteri di rappresentanza, all’intestazione delle quote e al riparto degli utili.

                                  E.   Con scritto 1° marzo 2006 AP 1 e AP 2 hanno intimato a AO 1 di fornire nel termine di quindici giorni tutta la documentazione mancante per la completazione del sito internet e di trasmettere i prodotti necessari per iniziare la loro commercializzazione on-line (doc. I). Non avendo AO 1 dato seguito alla richiesta, con scritto 9 giugno 2006 AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di rinunciare al “mandato” con effetto immediato e chiesto il pagamento delle loro prestazioni per complessivi Euro 88'492.- (Euro 84'900 per onorari e Euro 3'592.- per spese diverse; doc. J). 

                                  F.   Con petizione 12 novembre 2008 AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di Euro 88'492.-, oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006, con facoltà di pagare in franchi svizzeri al cambio al giorno della scadenza. In estrema sintesi, essi sostengono di avere rescisso il contratto, da qualificare come mandato, poiché il convenuto sarebbe venuto meno ai propri obblighi contrattuali, rifiutandosi senza una valida ragione di mettere a disposizione la documentazione, le informazioni e i prodotti necessari all’adempimento del mandato. Essi hanno pertanto chiesto il pagamento dell’onorario, calcolato sulla base del tempo impiegato (283 giorni di lavoro) alla tariffa di Euro 300.- al giorno, secondo le tariffe di categoria.

                                         Con risposta 2 gennaio 2009 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, con contestazioni che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi.

                                  G.   Esperita l’istruttoria di causa le parti hanno ribadito le rispettive e antitetiche argomentazioni con gli allegati conclusivi, gli attori riducendo la pretesa a Euro 52'650.- a titolo di onorari e a Euro 3'292.- (recte: Euro 3'592.-) a titolo di rimborso spese.

                                  H.   Il Pretore, con sentenza 6 dicembre 2018 qui impugnata, ha integralmente respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'500.- nonché le spese a carico degli attori in solido, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 8'500.- a titolo di ripetibili.

                                    I.   Con appello 28 gennaio 2019 gli attori hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per l’importo di Euro 52'650.- a titolo di onorario e di Euro 3'592.- a titolo di rimborso spese, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 11 marzo 2019 il convenuto si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto:                 1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                                   2.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 gennaio 2019, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo.

                                         Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera. 

                                   3.   Il Pretore, in sintesi, premesso che alla fattispecie tornavano applicabili le norme sul contratto di appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO e che esso era stato rescisso anzitempo, ha concluso che i motivi della sua interruzione non fossero imputabili al committente. Al riguardo il primo giudice ha accertato che la mancata trasmissione da parte di quest’ultimo dei documenti e delle informazioni asseritamente necessarie per portare a termine l’incarico era dovuta al fatto che gli attori (e in particolare AP 1), nell’ambito della costituzione di una società per la commercializzazione e la distribuzione in Italia dei prodotti del committente, avevano subordinato la continuazione del rapporto imprenditoriale con il convenuto a determinate condizioni non previste dal contratto, che non erano poi state accettate dal convenuto. I motivi che avevano portato all’interruzione della collaborazione non potevano pertanto essere imputati a quest’ultimo e a una sua asserita mancata trasmissione dei documenti e delle informazioni, avendo gli attori di fatto già rescisso il contratto ben prima di tale richiesta. Per quanto attiene le richieste di pagamento della mercede e di rimborso delle spese, il Pretore le ha integralmente respinte, avendo gli attori fallito nel loro onere probatorio circa una loro pattuizione e/o consegna dell’opera, alcune non essendo nemmeno state adeguatamente quantificate in causa.

                                   4.   Gli appellanti contestano la conclusione del Pretore secondo cui in concreto al rapporto contrattuale tra le parti vanno applicate le disposizioni sul contratto di appalto. Essi si limitano a sostenere che “la qualifica contrattuale corretta è quella di mandato o, subordinatamente, di contratto misto, con caratteristiche di altri contratti, quali il mandato e l’appalto” (appello, ad 5.1, pag. 6), senza addurre alcuna spiegazione e senza illustrare i motivi per cui la conclusione del Pretore sarebbe errata, di modo che la censura è irricevibile in ordine (art. 311 cpv. 1 CPC). 

                                   5.   Gli appellanti censurano poi, in maniera piuttosto confusa e contraddittoria con quanto sostenuto in prima sede, l’accertamento pretorile, secondo cui l’interruzione della collaborazione tra le parti sarebbe loro imputabile. Essi rimproverano al primo giudice di non avere tenuto conto del fatto che il progetto relativo alla commercializzazione e alla distribuzione off-line, ovvero per le vie tradizionali, in Italia dei prodotti dell’appellato, non era oggetto del contratto doc. D, che era invece limitato alla sola vendita on-line. Il mancato avvio del progetto in Italia, essendo distinto da quello di cui al doc. D, non potrebbe pertanto avere alcun influsso giuridico sul rapporto contrattuale oggetto di causa. Ad interrompere la relazione contrattuale sarebbe stato il convenuto per atti concludenti, non avendo dato seguito alla loro richiesta di ottenere i documenti e le informazioni necessarie per completare il sito internet. Le richieste dell’appellante AP 1 nell’ambito della nuova iniziativa sarebbero state inoltre legittime e in linea con quanto previsto al doc. D.

                                   6.   Nella misura in cui la contestazione si riferisce al fatto secondo cui a interrompere la relazione contrattuale sarebbe stato il convenuto, la stessa, proposta irritualmente per la prima volta in questa sede, risulta irricevibile (317 CPC). A sostegno della loro tesi gli appellanti davanti al Pretore hanno infatti sempre sostenuto di essere stati loro a rescindere il contratto con lo scritto 9 giugno 2006 (doc. J), dopo aver messo in mora il convenuto con lo scritto 1. marzo 2006 (doc. I; petizione, pag. 4; conclusioni, ad. 2.1, pag. 3).

                                   7.   Nella misura in cui la censura è da intendere quale critica all’accertamento pretorile concernente i motivi che hanno portato alla rescissione del rapporto tra le parti va rilevato che in concreto, come allegato dagli attori, essi con scritto 1° marzo 2006 hanno messo in mora il convenuto, invitandolo a volere trasmettere loro entro 15 giorni lavorativi “tutte le informazioni ancora mancanti e necessarie per il completamento del sito internet …nonché a rendere disponibili tutti i prodotti per dare inizio alla commercializzazione online” (doc. I). Con scritto 9 giugno 2006 essi hanno rescisso il contratto con effetto immediato e chiesto il pagamento delle prestazioni effettuate e il rimborso delle spese (doc. J).

                                7.1   Conformemente alle disposizioni sulla mora del creditore (art. 91 CO), dottrina e giurisprudenza riconoscono all’appaltatore la possibilità di recedere dal contratto nel caso in cui il committente non adempia il suo dovere di collaborazione, ad esempio non eseguendo gli atti preparatori che gli incombono (Gauch, Der Werkvertrag, 2a ed., n. 1342; decisione del TF 4C.196/1988 del 6 dicembre 1988 consid. 2 in: SJ 111/1989, p. 334). Secondo l’art. 91 CO il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli atti preparatori che gli incombono e senza i quali il debitore non può adempiere l’obbligazione. Se vi è mora del creditore ai sensi dell’art. 91 CO, e l’obbligazione, come nella specie, non riguarda la prestazione di una cosa, l’art. 95 CO stabilisce che il debitore può recedere dal contratto secondo gli art. 102 e segg. CO. Se l’appaltatore che risolve il contratto ha già iniziato a eseguire l’opera, egli ha, analogamente all’art. 378 cpv. 1 CO, diritto alla remunerazione per il lavoro svolto e al rimborso delle spese non incluse nel prezzo (Gauch, op. cit., n. 1342).

                                7.2   Per “legittimo motivo” giusta l’art. 91 CO si intende un motivo oggettivo (Weber, Berner Kommentar, n. 155 ad art. 91 CO), ovvero un fondato motivo non riconducibile alla sfera del creditore stesso (Weber, op. cit., n. 156 ad art. 91 CO). Affinché possa essere ritenuta la mora del creditore è inoltre necessario che il debitore abbia debitamente offerto la prestazione contrattuale, cioè che essa corrisponda quantitativamente e qualitativamente a quanto pattuito e non sia fatta dipendere da condizioni estranee al contratto. Il debitore deve inoltre manifestare la volontà di adempiere la prestazione. Spetta al debitore l’onere di provare di avere debitamente offerto la prestazione pattuita, la sua volontà di adempiere nonché l’assenza di collaborazione da parte del creditore (Mercier, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, n. 25 ad art. 91 CO; Weber, op. cit. n. 18 ad art. 95 CO).

                                7.3   Gli appellanti non possono essere seguiti laddove criticano il Pretore per non avere tenuto conto del fatto che il progetto relativo alla commercializzazione e alla distribuzione off-line, ovvero per le vie tradizionali, in Italia dei prodotti dell’appellato, non era oggetto del contratto doc. D, che era invece limitato alla sola vendita on-line. Nell’ambito della valutazione circa l’esistenza dell’asserita mora del convenuto ai sensi dell’art. 91 CO è in effetti a giusta ragione che il primo giudice ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto per valutare se la mancata trasmissione della documentazione asseritamente necessaria per il completamento del sito internet e la mancata messa a disposizione dei prodotti per iniziare la loro vendita on-line fosse imputabile al convenuto, oppure se quest’ultimo avesse un legittimo motivo per astenervisi senza incorrere nelle conseguenze della mora. Anche se è vero che oggetto della presente causa sono le pretese derivanti dal contratto di cui al doc. D, è altrettanto vero che esso costituisce la formalizzazione di una prima fase di una collaborazione più estesa che, secondo gli intendimenti delle parti (doc. B), avrebbe dovuto comprendere pure la commercializzazione off-line. È innegabile che avvenimenti o circostanze che si verificano nell’ambito di una fase del progetto potrebbero influenzare la realizzazione dell’altra parte e avere conseguenze sull’intera collaborazione. La valutazione globale dei motivi che hanno indotto l’appaltatore a non dare seguito allo scritto di cui al doc. I non può pertanto prescindere dall’esame di tutte le circostanze del caso concreto e quindi pure degli intendimenti alla base della collaborazione commerciale tra le parti derivanti dalla dichiarazione di intenti di cui al doc. B, che prevedeva pure la distribuzione dei prodotti off-line. Il fatto che la dichiarazione non implicava “alcun obbligo o vincolo per nessuna delle due parti” è irrilevante. Anche se le parti non sono obbligate a concludere il contratto e non possono vantare pretese reciproche, a differenza di quanto avviene in un precontratto o in un contratto, con la “dichiarazione di intenti” le parti segnalano una disponibilità a condurre seriamente delle trattative volte alla conclusione di un contratto. La rilevanza della “lettera di intenti” oltrepassa pertanto la sola fase precontrattuale. Essa riveste un ruolo importante nella definizione dell’oggetto e delle finalità su cui le parti hanno intenzione di negoziare e nella valutazione delle circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto rispettivamente il fallimento dell’accordo (Domeniconi, Letter of intent, n. 262 segg.; TF 15 marzo 2005 4C. 397/2004 e 4P.243/2004; TF 21 marzo 2006 4C.409/2005 in SJ 2006 I 433 consid. 2.3.1; II CCA 30 settembre 2014 inc. n. 12.2014.93). Ne discende che a giusta ragione il Pretore, nella valutazione dei motivi che hanno causato l’interruzione della collaborazione, ha tenuto conto anche delle circostanze che hanno portato al mancato accordo circa la formalizzazione dei rapporti in merito alla distribuzione off-line dei prodotti, come previsto nella dichiarazione d’intenti e la critica degli appellanti, già solo per questo motivo, risulta infondata.

                                7.4   Ad ogni modo in concreto la censura risulta infondata anche per il seguente motivo. Contrariamente a quanto vogliono far credere gli appellanti, il mancato accordo circa la costituzione della società non riguardava solo la distribuzione off-line dei prodotti del convenuto. Dagli atti emerge infatti che la costituzione della società era volta a formalizzare la commercializzazione dei prodotti del convenuto indipendentemente dalle modalità con cui la distribuzione o la vendita degli stessi sarebbe avvenuta. Ciò è confermato dal teste __________ B__________, il quale, dopo avere distinto i due aspetti della commercializzazione (off-line e on-line) ha dichiarato che le divergenze sorte tra le parti concernevano entrambe le questioni (“vi era per tutti e due gli aspetti una divergenza…”: verbale di audizione 14 settembre 2009, pag. 3). Pure il teste __________ Z__________, che si è occupato di alcune traduzioni per il sito internet nel dicembre 2005 quindi successivamente alla firma del contratto doc. D, ha confermato che il progetto era finalizzato alla distribuzione dei prodotti del convenuto “outside of Switzerland, locally in Italy and I think eventually worldwide via the website’s online store” (act. XIX, risposta n. 5). Del resto, come emerge dal chiaro testo del contratto doc. D, il progetto di “comunicazione e marketing” era “finalizzato a promuovere la vendita on-line dei prodotti”, di modo che, secondo la concorde volontà delle parti, il contratto, oltre l’allestimento di un sito internet, comprendeva pure la commercializzazione dei prodotti on-line. Non si spiega altrimenti la richiesta degli stessi attori al convenuto, contenuta nello scritto 1° marzo 2006 (doc. I), di volere mettere a disposizione i prodotti per la vendita on-line. Ne discende che le trattative concernenti la costituzione della società si prefiggevano di formalizzare i rapporti tra le parti in vista della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti. Ciò riguardava sia la distribuzione dei prodotti in Italia attraverso i canali tradizionali, come previsto dalla dichiarazione d’intenti, sia la vendita on-line degli stessi, secondo lo scopo del progetto di cui al contratto doc. D in conformità con gli intendimenti delle parti (doc. B).

                                7.5   L’istruttoria ha confermato che contestualmente alla formalizzazione per avviare la commercializzazione dei prodotti del convenuto attraverso l’allestimento di un contratto di società tra le parti sono sorte delle divergenze in merito ai poteri di rappresentanza, all’intestazione delle quote e al riparto degli utili (testi __________ B__________ e __________ S__________, verbale 14 settembre 2009). È proprio al termine di un incontro avvenuto nel mese di febbraio 2006 che AP 1 ha subordinato la continuazione della collaborazione tra le parti all’accettazione di condizioni non previste né nella dichiarazione di intenti né nel contratto di cui al doc. D. La censura formulata al riguardo dagli appellanti secondo cui le condizioni poste sarebbero “legittime e in linea con quanto pattuito nel doc. D” è, oltre che irricevibile poiché non motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), manifestamente infondata, atteso che nel doc. D si parla di ripartizione dei ricavi e non di quote di partecipazione. È solo nel mese di marzo 2006, a fronte della mancata accettazione da parte del convenuto delle condizioni imposte per la costituzione della società, che gli attori hanno inviato lo scritto doc. I, invitandolo a volere adempiere al proprio obbligo di collaborazione. A quel momento il convenuto poteva tuttavia in buona fede ritenere che l’intero progetto di collaborazione, quindi anche quello concernente la commercializzazione on-line, fosse stato interrotto. Ne discende che a giusta ragione il Pretore ha concluso che la mancata trasmissione della documentazione richiesta al convenuto per il completamento del sito internet e la mancata messa a disposizione dei prodotti per l’avvio della vendita on-line non poteva costituire un inadempimento dell’obbligo di collaborazione tale da giustificare una sua mora, tanto più che la continuazione della collaborazione era stata vincolata all’accettazione di condizioni estranee alla dichiarazione di intenti e a quanto previsto nel contratto doc. D. Ne discende che il recesso dal contratto notificato dagli attori (doc. J) è inefficace.

                                   8.   Nel prosieguo dell’appello gli attori contestano la conclusione del Pretore secondo cui non vi sarebbe stata alcuna consegna del sito internet. Al riguardo sostengono che essi non avevano alcun obbligo di consegnare l’opera, ritenuto che spettava semmai al convenuto richiederla. La censura, irricevibile in ordine poiché non si confronta con le argomentazioni esposte dal Pretore al riguardo (art. 311 cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata già solo per il fatto che la prestazione è stata adempiuta in maniera parziale e non poteva essere considerata finita, come giustamente ritenuto dal primo giudice e non contestato dagli appellanti. Il perito giudiziario ha in effetti stabilito nel 30% la percentuale di realizzazione del sito internet (perizia ad 7, pag. 18). Oltre a ciò, come ammesso dagli stessi appellanti, risulta che le credenziali di accesso al server che ospita la struttura del sito e il motore e-commerce non sono mai state consegnate al convenuto, di modo che egli non può né fruirne né apportare modifiche.

                                   9.   In merito alla richiesta di pagamento della mercede per le altre prestazioni azionate in causa, il Pretore, ritenuto che le stesse non risultavano essere oggetto del contratto doc. D e che dagli atti non poteva né essere dedotta una loro pattuizione né una consegna delle opere, ha respinto le pretese, gli attori avendo fallito nell’onere probatorio che loro incombeva. Gli appellanti contestano tale conclusione, limitandosi a ribadire le tesi già sostenute in prima sede e a ripetere la propria versione dei fatti, trascrivendo parola per parola interi paragrafi contenuti nelle conclusioni, in contrasto con quanto prevede l’art. 311 cpv. 1 CPC in merito all’obbligo di motivazione dell’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), di modo che le critiche su questo tema sono irricevibili.

                                10.   Per quanto attiene, infine, la censura in merito alla richiesta di rimborso delle spese, la stessa è irricevibile, atteso che si fonda sull’applicazione degli artt. 377 CO e 378 cpv. 2 CO, non applicati dal giudice di prime cure.

                                11.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Gli oneri processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di Euro 56'242.- sono poste interamente a carico degli appellanti in solido, risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC), che devono inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

                                         L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 28 gennaio 2019 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 2018 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

- avv.   ; - avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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