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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2019 12.2019.124

2 settembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,636 parole·~13 min·3

Riassunto

Reclamo contro una decisione che impone atti preparatori volti all'esecuzione di una decisione cautelare, assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.124

Lugano 2 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

Visto il reclamo 29 luglio 2019 presentato da

RE 1    rappr. dallo RA 1  

contro la disposizione emessa in data 16 luglio 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nelle cause CA.2019.191/195 (procedura sommaria, provvedimenti cautelari) che la oppongono a   1.   CO 1  2.   CO 2  (VE) 3.   CO 3  (VE) 4.   CO 4  (VE) 5.   CO 5  (VE) 6.   CO 6  7.   CO 7  (TV) 8.   CO 8        (TV) 9.   CO 9  (PN) 10. CO 10  (TV) 11. CO 11  (TV) 12. CO 12  (TV) 13. CO 13  (TV) 14. CO 14  (TV) 15. CO 15  (TV) 16. CO 16  (VI) 17. CO 17  (VI) 18. CO 18  (VE)   tutti rappr. dall’avv. RA 2 e dall’avv. RA 3 

preso atto delle domande contenute nel reclamo e volte all’annullamento della

disposizione pretorile 16 luglio 2019, previa concessione dell’effetto sospensivo, con

protesta di spese e ripetibili;

mentre i resistenti con risposta 13 agosto 2019 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Fra la società reclamante (qui di seguito chiamata “ZF”) e i summenzionati resistenti (qui di seguito chiamati gli “investitori”) vige una controversia inerente la titolarità di determinati titoli obbligazionari argentini in default di diversa valuta, ceduti dai secondi alla prima e nel frattempo da questa almeno in parte sostituiti con titoli in dollari, per i quali lo Stato argentino ha formulato pubblicamente una proposta transattiva di pagamento (Master Settlement Agreement - MSA).

B.        Accogliendo l’istanza cautelare 4 marzo 2016 degli investitori, con decisione 25 luglio 2016 passata in giudicato (inc. CA.2016.71/72 e inc. 12.2016.112) il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha disposto il blocco dei suddetti titoli e dei derivanti titoli sostitutivi in USD nella misura in cui depositati presso __________ SA, rispettivamente ha ordinato a ZF di disporre il trasferimento dei rimanenti titoli su una relazione bancaria intestata alla Pretura. Gli investitori hanno in seguito avviato innanzi al medesimo giudice la procedura di merito tendente alla restituzione delle obbligazioni (inc. OR.2016.201).

C.        Con due successive decisioni 31 maggio 2019 il Pretore ha da una parte respinto la richiesta di revoca del provvedimento avanzata da ZF (inc. CA.2019.195), e dall’altra ha accolto la nuova istanza cautelare degli investitori, chiedente la nomina dell’avv. __________ quale ausiliario di giustizia per procedere all’incasso delle obbligazioni mediante adesione congiunta alla proposta argentina (inc. CA.2019.191). Con questa seconda decisione il Pretore, oltre a imporre all’avv. __________ un termine per comunicare l’accettazione dell’incarico, lo ha munito dei più ampi poteri per procedere all'incasso e trasferire il derivante importo su una relazione bancaria vincolata fino a definitiva risoluzione della procedura di merito, previa indicazione del suo modus agendi, della fattibilità del prospettato incasso congiunto, delle relative conseguenze e dei possibili pregiudizi per ZF. Contestualmente, il Pretore ha fatto ordine alle parti di dare immediato seguito alle richieste dell'ausiliario, segnatamente di sottoscrivere ogni documento, procura e dichiarazione necessaria o utile per procedere all’incasso e al successivo deposito.

Entrambe le decisioni sono state impugnate da ZF con due separati appelli del 19 giugno 2019 (inc. 12.2019.108/109). In particolare, con riferimento alla nomina dell’ausiliario di giustizia e all’incasso congiunto, ZF ha contestato anche la proporzionalità della misura, a suo dire comportante irrimediabili pregiudizi per lei in assenza di rischi di pregiudizio per la controparte (inc. 12.2019.108).

D.        Con comunicazione 4 giugno 2019, l’avv. __________ ha declinato l’incarico conferitogli. Conseguentemente, con istanza 2 luglio 2019 avversata dalla controparte, gli investitori hanno chiesto al Pretore la modifica dell’assetto cautelare nel senso di nominare un nuovo ausiliario di giustizia.

E.        Con disposizione ordinatoria processuale 16 luglio 2019 il Pretore, senza ancora esprimersi su tale richiesta, ha ingiunto alle parti di compilare entro 20 giorni la documentazione necessaria per procedere all’adesione all’offerta argentina, e meglio compilando congiuntamente il Master Settlement Agreement (fornendo in particolare le necessarie indicazioni sui titoli da incassare) e allestendo un documento che risponda positivamente a tutte le richieste del citato MSA.

F.        Con reclamo 29 luglio 2019 ZF si è aggravata contro tale decisione, chiedendo preliminarmente il conferimento dell’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 325 cpv. 2 CPC e nel merito l’annullamento della disposizione pretorile per difetto di competenza del Pretore, subordinatamente in quanto pronunciata quale esecuzione di un provvedimento inesistente, e ancora più subordinatamente per applicazione errata del diritto e per illogicità della motivazione. Con risposta 13 agosto 2019, i resistenti si sono integralmente opposti al reclamo e alla concessione dell’effetto sospensivo.

G.       Nel frattempo, con decisione 13 agosto 2019, questa Camera ha respinto l’appello di ZF di cui all’inc. 12.2019.108, confermando la nomina dell’ausiliario di giustizia e gli incarichi a lui conferiti. Con ulteriore decisione 3 settembre 2019, questa Camera ha respinto anche l’altro appello di ZF relativo alla revoca della misura di blocco (inc. 12.2019.109).

E considerato

in diritto:

1.         La decisione impugnata, con la quale il primo giudice ha chiesto alle parti la compilazione congiunta della documentazione di cui sopra (cfr. consid. E), è volta a definire la procedura di esecuzione di quanto già sancito nella decisione cautelare 31 maggio 2019 (inc. CA.2019.191) e dunque a organizzare il seguito della procedura (non imponendo per contro una misura di coercizione), per cui è qualificabile quale disposizione ordinatoria processuale giusta l’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dell’art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni. Nel caso concreto, la decisione è pervenuta alla reclamante il 17 luglio 2019, sicché il reclamo 29 luglio 2019 è tempestivo.

2.         Per motivi di opportunità ed economia procedurale, il presente gravame viene trattato dalla Seconda Camera Civile, quale Camera competente per giudicare nel merito la controversia in esame e ove sono già pervenuti 3 appelli riguardanti la medesima fattispecie, invero piuttosto complessa e riferita a estesa documentazione (inc. 12.2016.112, 12.2019.108 e 12.2019.109).

3.         Il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Non prevedendo il CPC espressamente l’impugnabilità della decisione 16 luglio 2019 qui in esame, la reclamante deve pertanto sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile rendendolo perlomeno verosimile, ciò che presuppone un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti. Tale pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter (interamente o parzialmente) essere riparato neppure mediante una successiva decisione favorevole (IIICCA del 21 novembre 2012, inc. 13.2012.83, consid. 3).

4.         Per sostanziare il suddetto pregiudizio, la reclamante ha osservato che quanto ordinato dal Pretore non ha un semplice scopo “compilatorio” o preparatorio, bensì mira all’adesione coatta a un accordo transattivo che comporterebbe per lei irrimediabili rinunce a suoi diritti. La reclamante menziona poi parzialmente tali presunte rinunce (p. 8-13 reclamo), rinviando per il resto a quanto già contenuto negli appelli di cui agli inc. 12.2019.108/109, e in particolare al primo di essi, ove la questione è stata ampiamente tematizzata.

5.         Ora, come già accennato, con decisione 13 agosto 2019 questa Camera ha respinto l’appello di ZF di cui all’inc. 12.2019.108, osservando fra l’altro che i pregiudizi da lei lamentati non erano stati sufficientemente sostanziati (v. consid. 9 e 10, ai quali si rinvia). Ciò basterebbe per negare nella presente procedura il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per la reclamante.

Per completezza, qui di seguito si riassumono comunque le principali motivazioni già esposte nella suddetta decisione.

5.1    La reclamante innanzitutto non ha reso verosimile l’esistenza di migliori alternative di incasso dei titoli rispetto all’adesione all’accordo transattivo argentino. Essa si è difatti limitata genericamente a menzionare una possibile esecuzione di sentenze favorevoli ottenute contro lo Stato argentino, senza tuttavia spiegare come si propone di procedere e le prospettive di un tale agire. Peraltro, ha prodotto una sola di tali presunte sentenze (doc. 9), senza sostanziare se essa si riferisce ai medesimi bonds a lei ceduti dagli investitori o sostituiti, ritenuto che nemmeno si sa quali e quanti di essi sono stati convertiti in dollari e per quali di essi è stata promossa un’azione legale negli Stati Uniti.

5.2    Inoltre, la reclamante non ha reso verosimile di poter procedere unilateralmente all’adesione in presenza di una controversia sulla titolarità dei bonds ancora da giudicare, né che un’adesione congiunta non porterebbe risultati, rispettivamente porterebbe risultati inferiori a un’adesione unilaterale: l’asserita prescrizione dei diritti degli investitori, appena accennata nel reclamo, è lungi dall’essere dimostrata (cfr. IICCA del 13 agosto 2019, inc. 12.2019.108, consid. 9), e andrebbe in ogni caso eccepita dall’Argentina, la cui posizione al riguardo è del tutto sconosciuta. Del resto, più in generale, ciò che proporrà o non proporrà lo Stato argentino nel caso di un incasso congiunto è ancora da chiarire, per cui relative speculazioni prive di concreti fondamenti sono del tutto premature.

5.3    Aggiungasi che la reclamante, pur avendo più volte asserito che l’adesione all’accordo le imporrebbe di rinunciare definitivamente ad altri suoi diritti o beni, non ha fornito alcuna spiegazione o specificazione, per cui anche a tal proposito non può essere ammessa la verosimiglianza del pregiudizio.

6.      La compilazione del MSA, documento che a dire della reclamante è stato estratto dal Pretore di propria iniziativa, ma che in realtà era già stato prodotto dalla reclamante stessa quale doc. 20 ed era pure allegato al rapporto a suo tempo redatto dall’avv. __________, determina certamente dei concreti passi in prospettiva dell’incasso congiunto. L’adesione all’accordo transattivo presuppone tuttavia la trasmissione della relativa documentazione allo Stato argentino, che non è per il momento stata disposta. La decisione pretorile 31 maggio 2019 (inc. CA.2019.191) difatti chiarisce che prima dell’adesione, l’ausiliario dovrà compiere preliminari accertamenti (v. anche consid. C). Ciò comporta che, in virtù di tali verifiche e prima di procedere a un incasso, verranno raccolte informazioni supplementari, in base alle quali si potrà, se del caso, rivalutare la situazione. I provvedimenti cautelari e le disposizioni ordinatorie sono del resto provvisori rispettivamente modificabili e pertanto, laddove le circostanze del caso concreto dovessero mutare, segnatamente in relazione agli asseriti pregiudizi lamentati da ZF, quest’ultima potrà chiedere la modifica di quanto disposto dal Pretore.

7.      Da tutto ciò ne consegue che nella fattispecie non si realizza il presupposto del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, indipendentemente dalla possibilità per la reclamante di ottenere il risarcimento di un suo eventuale danno dagli investitori, questione che dunque non necessita di ulteriori approfondimenti. Costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è pertanto inammissibile.

8.      Comunque sia, le argomentazioni della reclamante relative all’impossibilità di una modifica del provvedimento cautelare da parte del Pretore (mancato adempimento dei presupposti dell’art. 268 CPC e competenza di questa Camera in seguito all’effetto devolutivo dell’appello) sono in casu del tutto inconferenti, poiché la modifica del provvedimento e la nomina di un nuovo ausiliario non sono oggetto della disposizione qui impugnata, che riguarda invece l’attuazione del provvedimento cautelare del 31 maggio 2019 (cfr. consid. C), il quale, benché impugnato, in assenza di concessione dell’effetto sospensivo, era esecutivo ed è stato nel frattempo confermato da questa Camera. Se da una parte, a fronte del rifiuto dell’incarico da parte dell’avv. __________ e dell’istanza di modifica 2 luglio 2019, le operazioni ordinate dal Pretore si inseriscono in circostanze tutt’ora incerte, dall’altra la particolare urgenza di un incasso dei bonds è palese a fronte della possibilità di revoca dell’offerta argentina e non è nemmeno contestata dalla reclamante (v. anche IICCA del 13 agosto 2019, inc. 12.2019.108, consid. 6 e 9.5). Quanto ordinato del resto permette al giudice di disporre di maggiori informazioni sui titoli destinati all’incasso. In quest’ottica, la disposizione 16 luglio 2019 qui impugnata, ritenuto il margine di apprezzamento del Pretore, è funzionale alla celere prosecuzione della procedura, celerità che attiene sia all’art. 124 CPC, sia alla natura dei provvedimenti cautelari.

9.      D’altra parte, il comportamento processuale della reclamante nelle varie procedure riguardanti la fattispecie è stato caratterizzato da ben poca trasparenza. Si ricorda difatti non solo che il destino dei titoli in questione, ad eccezione di quelli depositati presso __________ SA, è ancora sconosciuto (non si conosce segnatamente quanti di essi siano stati sostituiti, per quali di essi siano state avviate procedure legali, né il loro luogo di situazione), ma pure e soprattutto che ZF non ha ottemperato all’ordine di trasferimento dei titoli di cui alla decisione pretorile 25 luglio 2016 (CA.2016.71/72) cresciuta in giudicato, e ciò senza fornire opportune e specifiche giustificazioni. È dunque imprescindibile che sia posto un termine al persistente dispregio di un ordine giudiziale e che venga fatta la necessaria chiarezza.

10.    Alla luce di quanto precede, il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese processuali, disciplinate dalla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono fissate in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello varia tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto è fissata in complessivi fr. 1’000.- ed è posta a carico della reclamante soccombente. Avendo la controparte inoltrato una risposta al reclamo, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, e sono determinate in base all’importanza della lite (valore nominale dei bonds ammontante all’incirca a 20 mio. di franchi), le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar).

11.    La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   Il reclamo 29 luglio 2019 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico della

                                         reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di

                                         ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -          

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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