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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2019 12.2019.120

12 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,582 parole·~28 min·4

Riassunto

Ricusa pretore - reclamo

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.120

Lugano 12 dicembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nelle 22 cause - inc. n. OA.2009.192-196, 198, 199, 201, 203-212, 215-218 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promosse il 23 ottobre 2009 da

  RE 1      RE 2    RE 3    RE 4    RE 5    RE 6    RE 7     RE 9    RE 10       RE 12    RE 13    RE 14    RE 15    RE 16    RE 17    RE 18    RE 19   RE 20      RE 8   tutti rappr. dall’ PA 1, 

contro  

  CO 1   

nelle 7 cause - inc. n. OR.2011.15-18 e SE.2011.71-73 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promosse il 29 agosto 2011 da

    RE 23    RE 24    RE 25    RE 26    RE 27    RE 28    RE 29  tutti rappr. dall’ PA 1,    

contro  

  CO 1   

nonché nelle 4 cause - inc. n. OR.2012.29-31 e SE.2012.58 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promosse il 12 giugno 2012 da

  RE 30,    RE 31    RE 32    RE 33  tutti rappr. dall’ PA 1,    

contro  

  CO 1   

volte ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di vari importi a titolo di risarcimento del danno;

ed ora sulla domanda di ricusazione presentata dagli attori il 22 febbraio 2018 (con la relativa domanda complementare del 23 febbraio 2018) nei confronti del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona __________, domanda avversata da quest’ultimo e dal convenuto, e che il Pretore del Distretto di Riviera con decisione 28 giugno 2019 (inc. n. SO.2018.47) ha respinto;

reclamanti gli attori con reclamo 17 luglio 2019, con cui hanno chiesto, previa assegnazione di un termine per precisare e completare il rimedio giuridico, rispettivamente previa concessione dell’effetto sospensivo o ancora previa ammissione cautelare della ricusa, l’annullamento o in via subordinata la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di ricusazione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni (recte: risposta) 29 luglio 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, e il Pretore aggiunto non ha presentato osservazioni;

preso atto della replica spontanea 17 ottobre 2019 degli attori;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Tra il 2009 e il 2012 nei confronti dell’CO 1 sono state promosse, innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, 34 azioni giudiziarie di risarcimento del danno, 23 in data 23 ottobre 2009 - da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 21, RE 9, RE 10, RE 12, RE 13, RE 14, RE 15, RE 16, RE 17, RE 18, RE 19, D__________ __________, RE 22, RE 11, RE 20 e RE 8 (inc. n. OA.2009.192-196, 198, 199, 201, 203-213, 215-218) -, 7 in data 29 agosto 2011 - da RE 23, RE 24, RE 25, RE 26, RE 27, RE 28 e RE 29 (inc. n. OR.2011.15-18 e SE.2011.71-73) - e 4 in data 12 giugno 2012 - da RE 30, RE 31, RE 32 e RE 33 (inc. n. OR.2012.29-31 e SE.2012.58) -.

                                         Il convenuto si è integralmente opposto alle petizioni.

                                   2.   Il 17 dicembre 2013 le parti si sono sostanzialmente accordate di portare innanzitutto a giudizio unicamente la petizione promossa da D__________ __________ (inc. n. OA.2009.213), cosicché tutte le restanti 33 procedure contro il convenuto sono state sospese.

                                         Preso atto dell’esito di quella petizione (decisa in prima sede il 16 giugno 2015, in seconda istanza il 2 dicembre 2016 e in terzo grado il 19 luglio 2017), con 5 ordinanze del 14 settembre 2017 (doc. B1-B5) alle parti è stato comunicato che le rimanenti 33 procedure sarebbero state riattivate dal 1° dicembre 2017, data che, con ordinanza 30 novembre 2017 e 4 ordinanze del 1° dicembre 2017 (doc. D1-D5), su richiesta 30 novembre 2017 degli attori (doc. C), è stata inizialmente differita al 1° marzo 2018 e, con ordinanza 6 dicembre 2017 (doc. E), sulla base dello scritto 4 dicembre 2017 del convenuto, è stata successivamente anticipata, ma solo per le 22 procedure promosse il 23 ottobre 2009, al 3 gennaio 2018.

                                         Con ordinanza 6 febbraio 2018 (doc. H1), nonostante la richiesta 27 dicembre 2017 degli attori (doc. F) di mantenere per tutte e 33 le procedure la data di riattivazione del 1° marzo 2018 e preso atto delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto, le parti delle 22 procedure promosse il 23 ottobre 2009 sono state citate al dibattimento finale; con ordinanza sempre del 6 febbraio 2018 (doc. H2), dopo che con 3 decisioni di pari data (doc. H3-H5) era stata respinta l’istanza di assistenza giudiziaria di RE 2, RE 5 e RE 6, a quei 3 attori è stato ordinato di versare un anticipo; con altre 4 ordinanze sempre del 6 febbraio 2018 (doc. H6-H9), preso atto delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto, sono state riattivate anche le rimanenti 11 procedure e nel contempo a quegli 11 attori, tra cui anche RE 23, alla quale con decisione di pari data (doc. H10) era stata respinta l’istanza di gratuito patrocinio, è stato ordinato di versare un anticipo.

                                   3.   Con istanza 22 febbraio 2018, completata l’indomani, i 33 attori, prevalendosi dei motivi di cui agli art. 27 lett. b CPC/TI e 47 cpv. 1 lett. f CPC, hanno chiesto la ricusazione del giudice adito, il Pretore aggiunto __________, con conseguente annullamento di tutti gli atti di causa da lui effettuati e in particolare delle ordinanze/decisioni del 14 settembre 2017, 30 novembre 2017, 1° dicembre 2017, 6 dicembre 2017 e 6 febbraio 2018, nonché la sospensione di tutti i termini a quel momento impartiti.

                                         Con riferimento alle 22 procedure avviate prima del 1° gennaio 2011, e con ciò rette dal CPC/TI, con ordinanza 9 mar­zo 2018 il Pretore aggiunto, dopo aver confermato di non ravvisare in sé alcun motivo di esclusione o di ricusa ed aver raccolto le osservazioni 5 marzo 2018 del convenuto (art. 29 cpv. 2 e 3 CPC/TI), ha trasmesso per competenza gli atti alla scrivente Camera (art. 30 cpv. 1 e 3 CPC/TI), che con decisione 20 aprile 2018 (inc. n. 12.2018.43) ha deciso per la trasmissione dell’incarto al Pretore viciniore, il Pretore del Distretto di Riviera, rilevando come la disposizione cantonale che le attribuiva la competenza a statuire inappellabilmente su una domanda di ricusa non fosse ormai più conforme al diritto federale.

                                         Con riferimento alle 11 procedure avviate dopo il 1° gennaio 2011, e con ciò rette dal CPC, con ordinanza 9 mar­zo 2018 il Pretore aggiunto, dopo aver confermato di non ravvisare in sé alcun motivo di esclusione o di ricusa e aver raccolto le osservazioni 5 marzo 2018 del convenuto (art. 49 cpv. 1 e 2 CPC), ha direttamente trasmesso per competenza gli atti al Pretore viciniore, il Pretore del Distretto di Riviera (art. 50 cpv. 1 CPC).

                                         Il 22 marzo e il 1° ottobre 2018 gli attori, per tutte le procedure, hanno poi ulteriormente motivato la loro istanza.

                                   4.   Con decisione 28 giugno 2019 (inc. n. SO.2018.47) il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto, per tutte le procedure, l’istanza di ricusazione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 30.- a carico degli attori, senza attribuire ripetibili.

                                   5.   Con il reclamo 17 luglio 2019, che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 29 luglio 2019 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 17 ottobre 2019), gli attori hanno chiesto, previa assegnazione di un termine per precisare e completare il rimedio giuridico, rispettivamente previa concessione dell’effetto sospensivo o ancora previa ammissione cautelare della ricusa, di annullare o in via subordinata di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di ricusazione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                   6.   Preliminarmente è opportuno chiarire che gli istanti nell’istanza di ricusazione e nella conseguente procedura di reclamo sono proprio i 33 attori di cui si è detto. In tal senso va rettificato quanto indicato nell’istanza e nella decisione impugnata (che, tra i 33 istanti, menzionavano a torto D__________ __________ anziché RE 21, attrice nell’inc. n. OA.2009.201), rispettivamente quanto indicato nel reclamo (che, pur non menzionando più D__________ __________, riportava però quali reclamanti solo 32 attori, omettendo sempre di citare RE 21).

                                   7.   Secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione su una domanda di ricusazione notificata alle parti dopo il 1° gennaio 2011 è impugnabile mediante reclamo, anche laddove il procedimento sia stato avviato prima di quella data (DTF 138 I 1 consid. 2.1).

                                         Nel caso di specie il reclamo degli attori, inoltrato entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC; STF 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 3.4) dalla notificazione della decisione pretorile all’autorità giudiziaria cantonale competente (art. 48 lett. b cifra 2 LOG), è senz’altro ricevibile, almeno da questo punto di vista. I nuovi documenti allegati al reclamo e non già versati agli atti, segnatamente le note 25 giugno 2018 (doc. 7) e le note non datate (doc. 8), non possono tuttavia essere presi in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   8.   In questa sede gli attori hanno innanzitutto contestato le modalità con cui il Pretore ha trattato la procedura di ricusazione, da loro ritenute contrarie a una serie di principi giuridici.

                               8.1.   Essi hanno preliminarmente chiesto l’assegnazione di un termine per precisare e completare il reclamo, rilevando che la lentezza nell’emanazione del giudizio pretorile, la voluminosità degli incarti e la mancata dimestichezza della lingua italiana da parte del loro patrocinatore, oltretutto già confrontato con altri termini non prolungabili, non avevano permesso di inoltrare un rimedio giuridico completo nel termine legale di 10 giorni.

                                         La richiesta è infondata. Per giurisprudenza invalsa, l’art. 132 CPC permette in effetti di ottenere un termine supplementare unicamente per rettificare dei vizi di forma e non per rimediare all’insufficienza degli argomenti addotti in un rimedio giuridico (DTF 137 III 617 consid. 6.4; STF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 5, 4A_463/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 1).

                               8.2.   Essi hanno poi chiesto che il ritardo nell’evasione del procedimento, costitutivo di una ritardata giustizia, fosse preso in considerazione nella decisione sui costi, così da risarcirli.

                                         La richiesta è infondata. In caso di ritardo nell’emanazione di una decisione, la parte interessata ha diritto ad inoltrare un reclamo per denegata giustizia in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Nel caso di specie gli attori non hanno tuttavia ritenuto di procedere in tal senso, ma, pur avendo inoltrato dei solleciti scritti (il 20 febbraio e il 20 giugno 2019) e telefonici, si sono di fatto limitati ad attenderne l’emanazione. In tali circostanze, visto e considerato che la decisione è ormai stata resa, essi non hanno di regola più alcun pratico interesse giuridico a lamentare una violazione del principio di celerità (STF 2C_182/2014 del 26 luglio 2014 consid. 3.2, 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.6, 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6.1).

                                         Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che nelle particolari circostanze (ritenuto da una parte che 11 incarti sono stati trasmessi al Pretore il 12 marzo 2018 e gli altri 22 gli sono pervenuti l’11 giugno 2018 e dall’altra che il 22 marzo 2018 gli attori hanno completato una prima volta l’istanza e il 1° ottobre 2018 - successivamente alla consultazione degli atti, da loro richiesta per scritto il 5 giugno 2018 e ribadita il 23 agosto 2018, ma poi avvenuta solo il 25 settembre 2018 - l’hanno completata una seconda volta) l’emanazione di una tale decisione in data 28 giugno 2019, a distanza di circa 17 mesi dall’inoltro dell’istanza 22 febbraio 2018, nemmeno risulta essere costitutiva di una violazione del principio di celerità.

                               8.3.   Essi hanno quindi chiesto che la decisione pretorile fosse annullata per l’omessa notificazione al convenuto e al Pretore aggiunto dei loro memoriali del 22 marzo e 1° ottobre 2018.

                                         La censura è infondata. La circostanza evocata nell’occasione dagli attori non è in effetti tale da violare il loro diritto di essere sentiti, ma semmai quello del convenuto e del magistrato oggetto della ricusazione, che tuttavia non se ne sono mai lamentati.

                                   9.   Gli attori hanno in seguito rimproverato al Pretore di non aver ravvisato nel caso concreto gli estremi per la ricusazione del Pretore aggiunto giusta l’art. 27 lett. b CPC/TI (disposizione secondo cui le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi, come pure, in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni), rispettivamente giusta l’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (disposizione secondo cui chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se, per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa).

                                         Le due norme sono sostanzialmente analoghe, per cui la questione di sapere se le stesse siano state o meno violate può essere trattata, per entrambe, in modo congiunto.

                               9.1.   La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall’art. 30 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 n. 1 CEDU - che su questo punto hanno la medesima portata - permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità; essa mira a evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (DTF 138 I 1 consid. 2.2).

                                         La ricusa rimane tuttavia una misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev’essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi e oggettivi che permettono di dubitare dell’imparzialità del giudice. Non è necessario che venga accertata un’effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 138 I 1 consid. 2.2). In altre parole, la parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è unicamente sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (STF 1B_222/2007 del 29 novembre 2007 consid. 3.2.3, in RtiD 2008 II p. 23 segg).

                                         È inoltre opportuno rammentare che decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell’ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati. Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri di funzione e denotano l’intenzione di nuocere, possono avere per conseguenza la ricusazione (DTF 116 Ia 135 consid. 3a, 125 I 119 consid. 3e; STF 5D_77/2009 del 8 gennaio 2010 consid. 3.2). Ad ogni modo, errori di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 14 consid. 5b, 116 Ia 135 consid. 3a).

                               9.2.   Nel caso di specie le ragioni che a detta degli attori sarebbero state tali da giustificare la ricusazione del Pretore aggiunto sono state da loro esposte in tre diversi momenti.

                            9.2.1.   Nell’istanza 22 febbraio 2018 essi hanno evidenziato come il magistrato, in occasione delle ordinanze/decisioni rese il 6 febbraio 2018 (doc. H1-H10), avesse gravemente violato a loro sfavore le norme procedura, in modo tale da mettere in dubbio la sua imparzialità: egli aveva reso quelle ordinanze/decisioni senza aver notificato loro, nemmeno dopo la loro formale richiesta in tal senso del 16 febbraio 2018 (doc. A), le osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto; aveva disatteso, senza addurre alcuna motivazione, la loro richiesta del 27 dicembre 2017 (doc. F) di mantenere la data di riattivazione del 1° marzo 2018 per tutte e 33 le procedure, cioè anche per le 22, per le quali aveva in precedenza deciso una riattivazione già dal 3 gennaio 2018 (doc. E); aveva deciso, ancor prima della scadenza dei relativi termini, la riattivazione immediata delle 11 procedure per le quali aveva in precedenza deciso una riattivazione dal 1° marzo 2018 (doc. D2-D5); aveva in tal modo causato loro un giudizio irreparabile, vanificando in particolare la facoltà, concessa loro con le ordinanze 14 settembre 2017 (doc. B1-B5), di “potersi determinare sul prosieguo delle altre procedure”; aveva ordinato, per 14 incarti, il versamento di anticipi, per ogni singola causa, eccessivi; e, nell’ambito delle 4 decisioni sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio, aveva anticipato il suo giudizio, partendo dal presupposto, sul quale essi per altro non avevano potuto esprimersi e che era comunque errato, che le cause fossero identiche a quella promossa da D__________ __________; oltretutto il sospetto di parzialità del magistrato era già sorto in passato, in quest’ultima procedura, nella misura in cui aveva erroneamente considerato che il convenuto aveva a suo tempo agito in qualità di mero depositario (cfr. doc. M e N).

                         9.2.1.1.   Per il Pretore, questi motivi non erano ancora tali da giustificare la ricusazione del Pretore aggiunto: l’omessa notificazione da parte di quest’ultimo delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto, che per altro ribadivano sostanzialmente il tenore del suo precedente scritto 4 dicembre 2017, non era talmente grave da imporre l’adozione del provvedimento richiesto, anche perché in precedenza il magistrato aveva agito in modo analogo anche a sfavore del convenuto, omettendo di notificargli lo scritto 30 novembre 2017 (doc. C); la reiezione, il 6 febbraio 2018 (doc. H1), della richiesta del 27 dicembre 2017 (doc. F) di mantenere la data di riattivazione del 1° marzo 2018 anche per le 22 procedure per le quali era stata decisa una riattivazione già dal 3 gennaio 2018 (doc. E) e la riattivazione immediata, sempre ordinata il 6 febbraio 2018 (doc. H6-H9), delle altre 11 procedure per le quali era stata decisa una riattivazione dal 1° marzo 2018 (doc. D2-D5) non erano tali da causare un danno irrimediabile, non avendo impedito agli attori di far valere tutti i loro diritti, segnatamente di continuare le eventuali trattative per una soluzione transattiva; dal fatto che, nell’ambito delle 4 decisioni sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio del 6 febbraio 2018 (doc. H3-H5 e H10), che per altro avrebbero potuto essere impugnate ma neppure lo erano state, il magistrato avesse ritenuto, sia pure senza entrare nei dettagli dei singoli incarti, che quelle petizioni difettassero del necessario fumus boni iuris siccome quelle cause per stessa ammissione degli attori risultavano essere identiche in fatto e in diritto a quella promossa da D__________ __________, non poteva essere ravvisato alcun indizio di prevenzione (art. 47 cpv. 2 lett. a CPC, principio valido anche per il CPC/TI); la presunta erronea qualifica di mero depositario da lui attribuita al convenuto in quella causa (cfr. doc. M e N) non era pure costitutiva di un suo comportamento contraddittorio, essendo stata da lui espressa nell’ambito di un decreto e concernendo semmai il merito.

                         9.2.1.2.   In questa sede gli attori, dopo aver auspicato la correzione di un accertamento del Pretore e aver ritenuto arbitraria la sua conclusione secondo cui la riattivazione delle 11 procedure, decisa il 6 febbraio 2018, e la mancata accettazione, decisa sempre il 6 febbraio 2018, della loro richiesta di mantenere la data di riattivazione del 1° marzo 2018 anche per le altre 22 procedure non erano tali da causare un danno irrimediabile, hanno rilevato che i numerosi motivi da loro evocati nell’istanza 22 febbraio 2018, che non si riducevano a quelli oggetto di disamina nel querelato giudizio e ai quali hanno ora aggiunto il fatto che il magistrato ricusato nemmeno aveva notificato loro lo scritto 4 dicembre 2017 del convenuto, erano senz’altro atti a giustificare la ricusazione del Pretore aggiunto. Essi, a tale proposito, hanno tuttavia rinunciato a prevalersi del fatto che nell’ambito delle 4 decisioni sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio, il magistrato avesse anticipato il suo giudizio, partendo dall’erroneo presupposto che le cause fossero identiche a quella promossa da D__________ __________.

                         9.2.1.3.   Prima di poter esaminare il merito della censura, si osserva che è manifestamente a torto che gli attori hanno preteso che, contrariamente all’assunto dal Pretore, il differimento al 1° marzo 2018 della data di riattivazione decisa con ordinanza 30 novembre 2017 e con 4 ordinanze del 1° dicembre 2017 sarebbe stato riferito solo a 11 delle 33 procedure. Sono stati in effetti loro stessi, nell’ambito dell’istanza di ricusa, ad aver indicato che il differimento al 1° marzo 2018 deciso a quel momento riguardava tutte e 33 le procedure (pt. 8 a p. 3). La circostanza era stata oltretutto da loro provata documentalmente (cfr. doc. D, e in particolare, con riferimento alle altre 22 procedure, doc. D1).

                                         D’altro canto, essi nemmeno possono essere seguiti laddove, per censurare la decisione pretorile e per giustificare la ricusazione, si sono prevalsi del fatto che lo scritto 4 dicembre 2017 del convenuto non sarebbe mai stato a loro notificato. Questo fatto non era in effetti mai stato addotto in precedenza e non può essere qui considerato (art. 326 cpv. 1 CPC).

                         9.2.1.4.   Gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non hanno invero censurato l’assunto pretorile, del tutto ineccepibile, secondo cui la mancata notificazione delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto, pur essendo costitutiva di una violazione procedurale (cfr. sul tema DTF 137 I 195 consid. 2.3.1; STF 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid. 2.2 e 2.3), nelle particolari circostanze, atteso da una parte che quelle osservazioni ribadivano sostanzialmente il tenore del suo precedente scritto 4 dicembre 2017 e dall’altra che - come accertato nel giudizio impugnato e qui non censurato - il magistrato aveva in precedenza agito in modo analogo anche a sfavore del convenuto (con riferimento allo scritto 30 novembre 2017 di cui al doc. C), non era però talmente grave e, si aggiunga qui, non denotava l’intenzione di nuocere, sì da imporre una sua ricusazione. D’altronde, quella violazione procedurale non aveva pregiudicato in modo irrimediabile i diritti degli attori, di fatto avendo unicamente comportato che tutte e 33 le procedure, comprese le ultime 11, fossero riattivate 23 giorni prima di quanto previsto, il 6 febbraio anziché il 1° marzo 2018. Nulla avrebbe ciononostante impedito alle parti di “potersi determinare sul prosieguo delle altre procedure” (che era poi la finalità per cui le 33 cause erano state sospese il 14 settembre 2017, cfr. doc. B1-B5) o di chiedere un nuovo ulteriore differimento del termine di riattivazione entro quella data.

                                         I rimproveri mossi al magistrato di aver a quel momento disatteso, senza addurre alcuna motivazione, la richiesta degli attori del 27 dicembre 2017 di mantenere la data di riattivazione del 1° marzo 2018 per tutte e 33 le procedure, di aver deciso, ancor prima della scadenza dei relativi termini, la riattivazione immediata delle 11 procedure per le quali aveva in precedenza deciso una riattivazione dal 1° marzo 2018 e di aver in tal modo vanificato la già menzionata facoltà, concessa con le ordinanze 14 settembre 2017, di “potersi determinare sul prosieguo delle altre procedure”, sono invece infondati: l’ordinanza 6 febbraio 2018 (doc. H1) con cui era stata respinta la richiesta 27 dicembre 2017 (doc. F) degli attori di prolungare il termine di riattivazione per 22 procedure riportava in effetti una, ancorché succinta, motivazione sul tema (secondo cui “parte attrice non ha reso verosimili motivi sufficienti per procrastinare oltre la continuazione delle procedure”) e non concretizzava, anche alla luce delle ulteriori ordinanze di pari data relative agli altri 11 incarti (doc. H6-H9), una disparità di trattamento tra i vari attori; la decisione di riattivare anche queste ultime 11 procedure prima del termine inizialmente previsto era invece dovuta, come spiegato nelle relative ordinanze del 6 febbraio 2018 (doc. H6-H9), al tenore delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto, che facevano riferimento anche a quelle procedure.

                                         Il fatto che il magistrato, con 4 decisioni sempre del 6 febbraio 2018 (doc. H2 e H6-H9), nell’ambito di 14 incarti, dopo aver ordinato l’attivazione delle relative cause, abbia poi chiesto ad altrettanti attori il versamento di determinati anticipi, per ogni singola causa, non presta a sua volta il fianco a critiche (art. 147 CPC/TI e 9 vLTG rispettivamente art. 98 CPC). Gli attori non hanno del resto spiegato, né lo hanno dimostrato, per quali ragioni le “importanti” somme richieste a questo titolo, denominate erroneamente in questa sede come “cauzioni”, sarebbero state eccessive in considerazione del fatto che le cause erano identiche a quella promossa da D__________ __________.

                                         Gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non hanno infine censurato l’assunto pretorile secondo cui la presunta erronea qualifica di mero depositario da lui attribuita al convenuto in quella causa non sarebbe costitutiva di un suo comportamento contraddittorio, essendo stata da lui espressa nell’ambito di un decreto e concernendo semmai il merito. La questione non necessita di essere approfondita.

                            9.2.2.   Nel memoriale 22 marzo 2018 gli attori, a completazione della loro istanza, hanno rilevato che il Pretore aggiunto aveva finalmente provveduto a notificare loro le osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto, ma solo il 23 febbraio 2018 (doc. O), cioè dopo l’inoltro dell’istanza di ricusa; e hanno poi lamentato il fatto che il magistrato, con l’ordinanza 9 marzo 2018 (doc. P), non avesse trasmesso loro lo scritto 1° marzo 2018 con cui il convenuto aveva comunicato di aver personalmente assunto il proprio patrocinio, scritto che era poi stato a loro notificato solo in data 15 marzo 2018 (doc. Q), allegato a una copia della stessa ordinanza 9 marzo 2018, ora munita di un timbro “per conoscenza”, il cui tenore risultava però chiaramente contrario alla verità.

                         9.2.2.1.   Il Pretore ha escluso che questi motivi potessero a loro volta giustificare la ricusazione del Pretore aggiunto, l’omessa notificazione dello scritto 1° marzo 2018 del convenuto, con cui in sostanza veniva comunicata la sostituzione del suo patrocinatore, non costituendo una violazione procedurale talmente grave da comportare un tale provvedimento.

                         9.2.2.2.   In questa sede gli attori hanno ribadito che i motivi addotti nel loro memoriale del 22 marzo 2018, che non si limitavano a quello trattato nella decisione impugnata, erano a loro volta tali da giustificare la ricusazione del Pretore aggiunto.

                         9.2.2.3.   Gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non hanno invero censurato l’assunto pretorile, secondo cui neanche la mancata notificazione dello scritto 1° marzo 2018 del convenuto, pur essendo anche in questo caso costitutiva di una violazione procedurale, era talmente grave e, si aggiunga qui, denotava l’intenzione di nuocere, sì da imporre una ricusazione del magistrato: tale conclusione era per altro corretta, atteso che lo scritto in questione, volto a informare dell’avvenuto cambiamento di patrocinatore, non era atto a pregiudicare i diritti degli attori. Essi hanno piuttosto ritenuto grave il fatto che il giudice, per ovviare a quella violazione processuale, avesse allestito un documento “falso”, costituito da una copia dell’ordinanza 9 marzo 2018, ora munita di un timbro “per conoscenza”, e a cui era stato allegato quello scritto (doc. Q). A torto. Nonostante sia vero che il magistrato avrebbe potuto rimediare in ben altro modo all’omessa notificazione di quello scritto, è però altrettanto vero che, agendo con quelle particolari modalità, egli non ha tenuto un comportamento oggettivamente tale da farlo apparire prevenuto nei confronti degli attori.

                                         Contrariamente a quanto preteso dagli attori, il fatto che la notifica delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto sia poi stata effettuata solo il 23 febbraio 2018 (doc. O), e dunque dopo l’inoltro dell’istanza di ricusa, non appare invece particolarmente rilevante nell’ottica di quest’ultima, anche perché quella notificazione potrebbe essere anche avvenuta a seguito della loro precedente richiesta del 16 febbraio 2018 (doc. A).

                            9.2.3.   Nell’allegato 1° ottobre 2018 gli attori, ad ulteriore completazione della loro istanza, hanno contestato il trattamento, da parte del Pretore aggiunto, delle 4 buste, depositate presso la Pretura il 23 giugno 2010, che il convenuto aveva a suo tempo ricevuto da terze persone, contestando in particolare che il magistrato, dopo averle aperte il 18 dicembre 2013 e aver comunicato quello stesso giorno alle parti che al loro interno “vi sono unicamente fogli bianchi”, avesse stabilito che le buste e il loro contenuto sarebbero stati visibili in Pretura, ma non avrebbero potuto essere fotocopiati dalle parti e la loro visione avrebbe dovuto avvenire alla presenza di un funzionario della Pretura (doc. all. 2). Essi hanno lamentato il fatto, ritenuto sospetto di parzialità, che quell’ordinanza, oltre a non menzionare alcuna base legale, non fosse minimamente giustificata e che le loro ripetute richieste di consultare le buste e il loro contenuto nonché di estrarne delle fotocopie, formulate prima e dopo quella data, non siano mai state accolte (doc. all. 1 e 3), se non per la prima volta, da parte del giudice della ricusa, il 25 settembre 2018.

                         9.2.3.1.   Il Pretore ha ritenuto che anche in questo caso quanto addotto dagli attori non era sufficiente per ammettere la ricusazione del Pretore aggiunto, il rimprovero mossogli per le modalità di trattamento delle 4 buste del convenuto depositate presso la Pretura essendo irricevibile siccome tardivo ed essendo comunque infondato, siccome non risultava che fosse stato eccepito nell’ambito dell’appello di D__________ __________ e che il magistrato avesse rifiutato la loro consultazione.

                         9.2.3.2.   In questa sede gli attori, dopo aver contestato che il rimprovero mosso al magistrato per le modalità di trattamento delle 4 buste del convenuto depositate presso la Pretura potesse essere irricevibile siccome tardivo, hanno ribadito che lo stesso era senz’altro idoneo a comportare la sua ricusazione.

                         9.2.3.3.   Nel caso concreto la censura dev’essere respinta già per il fatto che non è stata provata l’erroneità dell’assunto pretorile, secondo cui il rimprovero mosso al magistrato per come aveva trattato le 4 buste del convenuto depositate presso la Pretura sarebbe stato addotto tardivamente: le circostanze alla base di quel rimprovero, risalenti agli anni 2011, 2012 e 2013 (doc. all. 1-4), erano in effetti note agli attori già da allora e non sono certo venute alla luce con la consultazione del 25 settembre 2018.

                                         Ad ogni buon conto gli attori nemmeno hanno dimostrato l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile secondo cui non risultava che il magistrato avesse a suo tempo effettivamente rifiutato loro la consultazione: nonostante agli atti vi siano alcune loro richieste in tal senso (datate 23 maggio 2011 e 13 marzo 2012, doc. all. 1 e all. 3), per altro tutte precedenti all’emanazione dell’ordinanza 18 dicembre 2013 (doc. all. 2), dalle stesse e dagli altri documenti da loro versati agli atti non erano in effetti evincibili le concrete ragioni che non l’avevano poi resa possibile e dunque non era stato confermato che ciò fosse proprio dovuto a motivi ingiustificati addotti dal giudice; e in ogni caso nemmeno risultava che le richieste siano state da loro reiterate dopo l’emanazione di quell’ordinanza, segnatamente prima dell’evasione della petizione promossa da D__________ __________.

                               9.3.   Alla luce di tutte queste considerazioni, si può senz’altro ritenere che il giudice di prime cure non ha dunque violato gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU respingendo la domanda di ricusazione. Questa conclusione si impone sia dal profilo di una puntuale verifica dei singoli casi, sia da quello di una valutazione globale dei pretesi errori e delle circostanze, che li avrebbero generati. D’altra parte, lo si ribadisce, eventuali omissioni o misure del Pretore aggiunto avrebbero potuto essere impugnate attraverso le normali vie ricorsuali previste dal CPC.

                                10.   Ne discende che il reclamo degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

                                11.   L’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo e/o di ammissione cautelare della ricusa ex art. 325 cpv. 2 CPC formulate con il reclamo (richieste che ad ogni buon conto sarebbero state da respingere, atteso che con 2 ordinanze del 13 mar­zo 2018 il Pretore aggiunto aveva già provveduto a sospendere tutte e 33 le procedure, ivi compresi i termini da lui impartiti fino ad allora, e ad annullare i dibattimenti finali, ciò che era tale da escludere qualsiasi pregiudizio alle parti).

Per questi motivi,

visti, per le spese, l’art. 106 CPC e il Rtar

decide:

                                    I.   Il reclamo 17 luglio 2019 di RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 21, RE 9, RE 10, RE 12, RE 13, RE 14, RE 15, RE 16, RE 17, RE 18, RE 19, RE 22, RE 11, RE 20, RE 8, RE 23, RE 24, RE 25, RE 26, RE 27, RE 28, RE 29, RE 30, RE 31, RE 32 e RE 33 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dei reclamanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 1’000.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-      -      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

12.2019.120 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2019 12.2019.120 — Swissrulings