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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.12.2019 12.2019.100

2 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·509 parole·~3 min·5

Riassunto

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Testo integrale

Incarto n. 12.2019.100

Lugano 2 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 12 giugno 2019 presentato da

AP 1 

  PA 1 Lugano;

contro

la decisione 15 maggio 2019 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura semplificata SE.2018.41 promossa nei suoi confronti da

AO 1    PA 2   

ritenuto

in fatto e in diritto       che con decisione 15 maggio 2019 il Pretore, ha accolto la petizione 16 ottobre 2018 promossa da AO 1 chiedente lo sgombero della particella n.  (fondo RFD ) di L occupata senza valido titolo;

                                         che con appello 12 giugno 2019 AP 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione;

che, contestualmente all’appello, AP 1) presenta un’istanza supercautelare e cautelare chiedente di riconoscerle il diritto d’accesso alla porzione del fondo oggetto di un comodato d’uso;              

                                         che l’appellante è stata invitata il 17 giugno 2019 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 2000.- entro il 3 luglio 2019 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 10 luglio 2019 è stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 27 agosto 2019 per versare l’anticipo di fr. 2000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

                                         che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

                                         che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e delle contestuali domande supercautelari e cautelari e deve dichiararli inammissibili;

                                         che le spese processuali sono poste a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

decreta                    1.   L'appello 12 giugno 2019 di AP 1  così come le contestuali domande supercautelari e cautelari, sono innammissibili per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

-       -     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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