Incarto n. 12.2018.86
Lugano 2 settembre 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.102 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 maggio 2013 da
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l'attore ha chiesto la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 50'080.oltre interessi e accessori; domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore, con decisione 11 maggio 2018, ha integralmente respinto;
appellante l'attore con appello 11 giugno 2018, con cui ha chiesto, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la riforma della decisione nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
richiamata la decisione 22 gennaio 2019 con cui questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante (inc. 12.2018.87);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 26 novembre 2008 IS 1 ha stipulato con la società CO 1 una polizza assicurativa per la vettura __________ targata TI __________, in leasing presso la __________, __________ (doc. 5), avente per oggetto la copertura dei rischi RC e il casco totale (doc. 8), compreso il furto (Condizioni generali per l’assicurazione veicoli, cifra G 3.6, doc. 9, pag. 9).
2. Il 21 gennaio 2012 IS 1 ha denunciato il furto dell’autovettura menzionata presso la stazione dei carabinieri di __________, Italia (doc. B), asserendo che lo stesso sarebbe avvenuto tra le 13.15 e le 14.15 nel parcheggio del centro commerciale “__________” a __________ (__________, Italia), dove si era recato unitamente a un amico (doc. B). Rientrato in Svizzera, egli, il 24 gennaio 2012, ha sporto denuncia presso la polizia cantonale (doc. D), specificando di avere chiamato il 112 e, visto che nessuno era intervenuto, di avere telefonato a suo cugino, il quale lo ha raggiunto e accompagnato alla stazione dei carabinieri di __________. Egli ha inoltre dichiarato che al momento dell’acquisto e del furto le chiavi originali erano 2. Il medesimo giorno ha pure annunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione CO 1 (doc. E), indicando che il numero delle chiavi al momento dell’acquisto e del furto erano 3. Con scritto 26 gennaio 2012 egli ha rettificato la dichiarazione resa ai carabinieri di __________, specificando che al momento del furto si trovava da solo (doc. C). Il 29 marzo 2012 AP 1 è stato sentito dalla compagnia di assicurazione. Durante il colloquio egli ha, tra altro, dichiarato di non avere chiamato il 112, bensì suo cugino, il quale lo ha accompagnato alla stazione dei carabinieri (doc. F).
3. Con scritto 16 aprile 2012, la compagnia di assicurazione CO 1, dopo aver fatto allestire una perizia sulle chiavi, dalla quale è risultato che una delle due chiavi consegnate dall’attore non poteva essere associata alla __________ targata TI __________ nel senso che non poteva avviarla poiché il supporto elettronico non era quello originale (doc. 16), ha rifiutato la copertura del sinistro ai sensi dell’art. 39 LCA, le dichiarazioni rese dall’assicurato non essendo convincenti e credibili (doc. I).
Con lettera 25 aprile 2012 la società __________ ha chiesto a IS 1 il rimborso delle rate scoperte del leasing (doc. H).
4. Con petizione 22 maggio 2013 IS 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2013.175), ha chiesto la condanna di CO 1 al versamento di fr. 50'080.-, oltre interessi e accessori, corrispondente al valore residuo dell’autovettura (doc. N). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione con risposta 25 giugno 2013, sostenendo che la tesi del furto non era credibile. La compagnia di assicurazione ha inoltre sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore, adducendo che con il contratto di leasing egli avrebbe ceduto le eventuali pretese assicurative alla società di leasing. Con la replica e la duplica le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande, l’attore contestando l’assenza di legittimazione attiva. Esperita l’istruttoria esse hanno nuovamente confermato le loro domande in sede di conclusioni scritte.
5. Con decisione 11 maggio 2018, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese processuali di
fr. 3'000.all'attore e obbligandolo a rifondere alla controparte fr. 5'800.- per ripetibili. Egli, in sintesi, respinta l’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla società finanziaria e proprietaria del leasing, ha ritenuto che l’appellante non aveva dimostrato, nemmeno con un grado di verosimiglianza preponderante, l’esistenza del furto: da una parte egli ha ritenuto divergenti e contraddittorie le sue dichiarazioni in merito alle circostanze in cui l’asserito furto sarebbe avvenuto; dall’altra essendo emerso, sia dalla perizia di parte sia da quella giudiziaria, come una delle chiavi elettroniche consegnate dall’attore alla compagnia d’assicurazione dopo il sinistro non poteva essere associata alla vettura asseritamente rubata, poiché il supporto elettronico incollato alla chiave (cosiddetto transponder) non era quello originale e non poteva pertanto avviarla.
6. Con appello 11 giugno 2018 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In sintesi, l’appellante rimprovera al Pretore una violazione del diritto e un’errata valutazione delle prove per non avere ritenuto verosimile l’esistenza del furto e per avere fondato la sua conclusione, secondo cui una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto avviare l’autovettura, unicamente sulla perizia di parte fatta allestire dall’assicurazione e sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta.
7. Con decisione 22 gennaio 2019 questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2018.87). Con risposta 25 aprile 2019 AO 1 si è integralmente opposta al gravame con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.
8. Nella risposta all’appello AO 1 contesta preliminarmente la legittimazione attiva di AP 1, poiché in concreto difetterebbe l’esistenza di una valida retrocessione. La contestazione può restare indecisa, dovendo comunque l’appello e conseguentemente la petizione essere respinti per i motivi di cui si dirà in seguito.
9. L’appellante rimprovera il Pretore per avere considerato le dichiarazioni da lui rese in merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il furto contraddittorie e discordanti. A suo dire, proprio il fatto di essere stato vittima di un furto relativizzerebbe le divergenze e le contraddizioni rilevate dal primo giudice, ritenuto che secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza della vita un comportamento contraddittorio e delle dichiarazioni divergenti sarebbero usuali in una situazione del genere, comportante stress e agitazione.
9.1 Le argomentazioni dell’appellante sono irricevibili ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CP, poiché formulate in maniera generica. Egli, a sostegno della sua tesi, si limita infatti a ribadire la propria versione dei fatti, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del Pretore, ciò che rende la censura irricevibile. La stessa è comunque pure infondata per i motivi esposti di seguito.
9.2 In concreto gli elementi a favore della tesi del furto sono in sostanza limitati alle dichiarazioni dell’attore. Agli atti vi sono la denuncia di furto del veicolo ai Carabinieri di __________ del 21 gennaio 2012 delle ore 14.46 (doc. B), quella del 24 gennaio 2012 alla Polizia cantonale (doc. D), l’annuncio del sinistro alla convenuta di medesima data (doc. E), la lettera del 26 gennaio 2012, con la quale l’attore ha rettificato il verbale di cui al doc. B (doc. C), il protocollo di sinistro del 29 marzo 2012 (doc. F) e la deposizione dell’attore del 14 gennaio 2016. Agli atti non vi è per contro alcun indizio, e nemmeno l’appellante lo evidenzia nel suo appello, atto a confermare o perlomeno a rendere verosimile la versione dei fatti da lui fornita. A ciò aggiungasi che, come rilevato dal Pretore e nemmeno contestato dall’appellante, le dichiarazioni sono divergenti su diversi punti, ciò che contribuisce a rendere meno credibile la sua versione dei fatti e di certo non rafforza la tesi della fondatezza del furto, nemmeno tenendo conto del motivo addotto in questa sede dall’appellante, secondo cui le contraddizioni nella versione dei fatti sarebbero giustificate dal fatto di avere subito un furto, poiché in base al normale andamento delle cose e alla comune esperienza della vita queste situazioni generano stress e agitazione. Ammesso per ipotesi che un furto possa creare uno stato di agitazione e di stress, in concreto ciò non è ancora sufficiente per rendere plausibile l’esistenza del furto, vista l’assenza di riscontri oggettivi a conferma delle circostanze evocate dall’appellante a sostegno della sua tesi. Anzi, dall’istruttoria sono emersi elementi che smentiscono o che rendono poco plausibile la sua versione dei fatti. Contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, dai tabulati telefonici non risulta alcuna chiamata ad un numero di telefono italiano riconducibile a suo cugino o al 112, mentre risultano diverse chiamate ad altre utenze (doc. 11, in cui sono rilevate, oltre le chiamate da e verso la Svizzera, anche quelle effettuate all’estero a utenza estera). Anomalo risulta pure il fatto che il cugino, sentito dal __________ su incarico della convenuta (doc. 12), ha dichiarato di avere ricevuto l’asserita telefonata alle 13.40, quindi prima di quando l’attore dichiara di essersi reso conto dell’asserito furto (14.00/14.15, doc. B, C, E). In tali circostanze, l’asserito stato d’animo agitato non è certo sufficiente per giustificare le numerose divergenze riscontrate dal primo giudice nelle dichiarazioni fornite dall’appellante in momenti diversi, alle quali si rimanda.
10. Il Pretore ha poi considerato il fatto che una delle chiavi elettroniche consegnate dall’attore alla compagnia di assicurazione dopo il sinistro non poteva essere associata alla vettura asseritamente rubata quale ulteriore elemento atto a indebolire ulteriormente la verosimiglianza preponderante necessaria all’ammissione del furto. L’appellante rimprovera il primo giudice di avere fondato tale conclusione unicamente sulla perizia di parte fatta allestire dalla convenuta e sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta, ciò che a suo dire non costituirebbe una prova. La censura è infondata. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, infatti, il primo giudice ha basato il suo accertamento, oltre che sulla perizia di parte e sulle deposizioni degli esperti, anche sulla perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo) e il perito giudiziario ha confermato quanto contenuto nella perizia di parte, ovvero che una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto avviare l’autovettura (perizia giudiziaria, risposta 1.5).
11. In considerazione di quanto esposto è dunque a giusta ragione che il giudice di prime cure ha considerato che simili circostanze, prese nel loro insieme, suscitano notevoli dubbi sulla versione (contraddittoria) fornita dall’attore circa l’esistenza del furto, tanto da impedire che la stessa possa essere considerata come preponderatamente verosimile ai sensi dell’art. 8 CC e 39 LCA.
12. Ne discende che l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'080.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 11 giugno 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 3'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).