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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.11.2019 12.2018.74

13 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,077 parole·~15 min·3

Riassunto

Appalto - modifica di ordinazione - mercede

Testo integrale

Incarto n. 12.2018.74

Lugano 13 novembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.1 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 5 gennaio 2016 da

AO 1 rappr. da  PA 2   

contro

 AP 1  rappr. da  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 196'037.95 oltre interessi al 5% dal 16 luglio 2013;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 12 aprile 2018 ha parzialmente accolto, condannandolo al pagamento di fr. 129'115.35 oltre interessi al 5% dal 16 luglio 2013;

appellante il convenuto con appello 14 maggio 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 27 giugno 2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell’autunno 2011 AO 1 è stata incaricata da AP 1, sulla base dell’accordo 3 ottobre 2011 (doc. C1), che per le prestazioni oggetto della relativa offerta, inizialmente preventivate in fr. 309'243.95, prevedeva una mercede forfetaria di fr. 285'000.-, rispettivamente sulla base del contratto di appalto per opere supplementari 18 novembre 2011 (doc. C2), che, accanto ad alcune prestazioni da remunerare a misura, prevedeva, per diverse altre prestazioni, una mercede a corpo di fr. 20'700.-, di eseguire delle opere da giardiniere e altri lavori sulla part. n. __________ RFD di __________.

                                         Al termine dei lavori, l’appaltatrice ha trasmesso al committente il consuntivo (doc. A inc. n. CM.2014.225), di complessivi fr. 681'037.95 (= fr. 663'779.70 “lordi” ./. sconto del 5% + IVA all’8%), con un saldo a suo favore, tenuto conto degli acconti di fr. 485'000.- già incassati, di fr. 196'037.95.

                                   2.   Con petizione 5 gennaio 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, per ottenere la sua condanna al pagamento dell’asserito saldo insoluto di fr. 196'037.95 oltre interessi al 5% dal 16 luglio 2013.

                                         Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta la perizia giudiziaria dell’__________, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 12 aprile 2018, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 129'115.35 oltre interessi al 5% dal 16 luglio 2013, ponendo la tassa di giustizia di fr. 7’000.-, le spese di fr. 6’420.- e le spese giudiziarie (recte: processuali) della procedura di conciliazione di fr. 2’000.- per 1/3 a carico dell’attrice e per 2/3 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 5’220.- a titolo di ripetibili.

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza stabilito che l’attrice, a fronte dei fr. 485'000.- già ricevuti a titolo di acconto, poteva esporre una mercede complessiva di fr. 614'115.35 (fr. 663'779.70 mercede “lorda”./. fr. 15'000.- “direzione lavori di AO 1”./. fr. 29'423.75 regie ./. fr. 7'800.- “canalizzazione Sig. __________” ./. fr. 30'577.80 sconto del 5% + fr. 46'478.25 IVA all’8% ./. fr. 13'341.05 ulteriore sconto per forfait sulle prestazioni oggetto dell’offerta di cui al doc. C1, eseguite effettivamente in misura di soli fr. 170'166.51).

                                   4.   Con l’appello 14 maggio 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 27 giugno 2018, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                   5.   Il Pretore, per quanto qui interessa, ha ritenuto che la fattura dell’attrice (doc. A inc. n. CM.2014.225) - fatte salve le posizioni “direzione lavori di AO 1” (fr. 15'000.-), regie (fr. 29'423.75) e “canalizzazione Sig. __________” (fr. 7'800.-), nonché la mancata deduzione dell’ulteriore sconto per forfait sulle sole prestazioni oggetto dell’offerta di cui al doc. C1 - fosse corretta.

                                         L’istruttoria aveva in effetti permesso di accertare che, salvo quanto si è appena detto, tutte le prestazioni riportate in quel documento (ivi compresa la posizione fatturata in fr. 27'000.- per “direzione lavori opere da giardiniere paesaggista” dell’arch. A__________ __________, prevista per un prezzo “next” - non quantificato - nell’offerta di cui al doc. C1, e ora ritenuta giustificata dal perito giudiziario siccome persino inferiore a quanto fatturabile in base alla norma SIA 102) erano state eseguite, anche laddove non erano più visibili (perizia p. 4 e 18); che i maggiori e/o diversi quantitativi di materiali e di prestazioni erano giustificati dalle aumentate dimensioni dei manufatti eseguiti (perizia p. 10) e dalle “modifiche di ordinazione”, che erano state commissionate di volta in volta dal convenuto nella sua qualità di direttore dei lavori (testi __________ p. 2, __________ p. 3, __________ p. 5 e __________ p. 6; interrogatorio __________ p. 2) o perlomeno erano state da lui ratificate non essendo ragionevolmente tali da essere ignorate; e che i prezzi applicati corrispondevano a quelli offerti a suo tempo, rispettivamente, laddove si trattava di nuove posizioni, erano conformi al mercato (perizia p. 13 e 18). 

                                   6.   Il convenuto, nella prima parte dell’appello, ha sostenuto che dalle pretese dell’attrice dovesse essere dedotta la somma di fr. 27'000.- relativa alla posizione “direzione lavori opere da giardiniere paesaggista”. Dopo aver rilevato che, per tale posta, nel doc. C1 le parti avevano indicato che l’“importo” era “da valutare in base ad importo realizzazione secondo norma SIA” e dunque non avevano quantificato la posizione né avevano precisato a quale norma SIA si riferivano, ha concluso che a seguito dell’avvenuta forfetizzazione dell’offerta di cui al doc. C1 l’importo di fr. 27'000.-, confermato a torto sulla base della norma SIA 102, non poteva essere posto a suo carico. Non è così.

                                         La censura è innanzitutto irricevibile. È in effetti per la prima volta solo in sede conclusionale, e dunque in modo irrito (art. 229 cpv. 1e2e contrario e 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94), che il convenuto ha preteso che la somma di fr. 27'000.- non fosse dovuta siccome non quantificata nel doc. C1 e già compresa nell’accordo forfetario. Ed è per la prima volta solo in questa sede, e così in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che egli ha aggiunto che quella somma neppure era dovuta in quanto nel doc. C1 non era stato precisato quale dovesse essere la norma SIA rilevante, che non corrispondeva alla norma SIA 102.

                                         Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito. Lo stesso convenuto ha in effetti dato atto che con la forfetizzazione dell’offerta di cui al doc. C1 “di fatto le parti si sono accordate sull’applicazione di uno sconto del 7.84% sul totale complessivo offerto, che hanno poi fissato come prezzo totale dell’opera” (appello p. 4), per cui il fatto che nell’offerta, per la posizione in esame, fosse stato indicato che l’“importo”, allora non quantificato ma in seguito da quantificare (di qui la menzione “next”), sarebbe stato “da valutare in base ad importo realizzazione secondo norma SIA”, non ne escludeva la retribuzione, ma faceva solo sì che l’importo che ne sarebbe risultato, diminuito prima dello sconto del 5% e poi aumentato dell’IVA all’8%, doveva quindi essere ulteriormente ridotto del 7.84%. Ed è in manifesta malafede che egli, pur avendo dato atto che nell’offerta era stato concordato che l’“importo” relativo alla posizione sarebbe stato “da valutare in base ad importo realizzazione secondo norma SIA”, ha ora preteso che lo stesso non fosse in realtà dovuto per mancanza di chiarezza circa la norma SIA applicabile, tanto più che, trattandosi nell’occasione della prestazione dell’architetto paesaggista, era implicito che la norma SIA applicabile, non entrandone in considerazione altre, era proprio la n. 102 (perizia p. 5).

                                   7.   Il convenuto, nella seconda e ultima parte dell’appello, ha contestato il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto di poter riconoscere all’attrice anche la mercede per i maggiori e/o diversi quantitativi di materiali e di prestazioni esposti nella fattura.

                               7.1.   Egli, riferendosi a tutti gli aumenti quantitativi e qualitativi ammessi, ha rimproverato al giudice di prime cure di aver generalizzato laddove aveva ritenuto che tutte le “modifiche di ordinazione”, senza alcuna distinzione, sarebbero state da lui ratificate non essendo ragionevolmente tali da essere ignorate.

                                         La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3), visto e considerato che, come si è visto, l’argomentazione pretorile in merito all’avvenuta ratifica per atti concludenti delle “modifiche di ordinazione” era di natura abbondanziale e in questa sede il convenuto non ha provveduto a censurare l’argomentazione pretorile principale, per altro fondata su risultanze istruttorie neppure censurate (testi __________ p. 2, __________ p. 3, __________ p. 5 e __________ p. 6; interrogatorio __________ p. 2) e con ciò condivisa anche da questa Camera, secondo cui tutte le “modifiche di ordinazione” sarebbero state da lui commissionate.

                               7.2.   Con riferimento agli aumenti quantitativi e qualitativi riscontrati nei capitoli “massi da cava - prima e seconda fila” (di fr. 246'210.40), “opere di preparazione alla semina” (di fr. 5'680.-) e “fornitura di materiale terroso” (qui non meglio quantificati, ma indicati nella decisione essere di fr. 31'269.-), egli ha rimproverato al primo giudice di aver ritenuto che le opere supplementari dovessero essere remunerate in virtù dell’art. 374 CO anziché in base a quanto previsto nei doc. C1 e C2, come pure di non aver rilevato che l’attrice non lo aveva mai reso attento degli aumenti che ne sarebbero risultati.

                                         La censura, fondata perlopiù su fatti addotti per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1e2e contrario e 232 CPC), è infondata. Come per altro già rilevato dal Pretore, in effetti, la retribuzione per le opere supplementari andava determinata giusta l’art. 374 CO, ovvero, in assenza di un accordo tra le parti sulla mercede dovuta, secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (Gauch, Le contrat d’entreprise, n. 785 e 905; TF 14 dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 4.1, 27 maggio 2010 4A_183/2010 consid. 3.2, 2 maggio 2018 4A_465/2017 consid. 2), ritenuto che nel caso di specie i prezzi fatturati dall’attrice corrispondevano per l’appunto a quelli preventivati a suo tempo nei doc. C1 e C2, rispettivamente, laddove si trattava di nuove posizioni, erano conformi al mercato. Come pure già rilevato dal Pretore, e diversamente da quanto previsto in caso di presenza, qui non data, di circostanze straordinarie tali da impedire o da rendere oltremodo difficile il compimento dell’opera (art. 373 cpv. 2 CO), il diritto alla mercede supplementare a seguito di una “modifica di ordinazione” non necessitava di una notifica di aumento da parte dell’appaltatore (Gauch, op. cit., ibidem; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3998; TF 17 novembre 2006 4C.16/2006 consid. 6.3).

                               7.3.   Egli ha pure censurato l’assunto pretorile secondo cui per il perito giudiziario tutte le prestazioni riportate nella fattura sarebbero state eseguite, anche laddove non erano più visibili, evidenziando che in realtà l’esperto, per quanto riguardava gli aumenti quantitativi e qualitativi riscontrati nei capitoli “fornitura di materiale terroso” (qui non meglio quantificati, ma indicati nella decisione essere di fr. 31'269.-), “irrigazione manuale intermedia” (qui non meglio quantificati, ma indicati nella decisione essere di fr. 4’000.-) e “fornitura di piante” (qui non meglio quantificati e neppure indicati nella decisione, e già per questo motivo non idonei a riformare il querelato giudizio), si era in realtà espresso in ben altri termini. La censura dev’essere disattesa.

                                         Per quanto riguarda la posizione “fornitura di materiale terroso” si osserva che, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, il perito giudiziario non si è limitato ad affermare che “si tratta di opere per le quali a posteriori non è più possibile determinare con certezza la corretta fatturazione”, ma ha pure aggiunto che “dal materiale fotografico a disposizione (doc. 5 [recte: C5]) e dagli aumenti delle dimensioni dei manufatti eseguiti, in particolare quelle dei muri con massi da cava, è logico e comprensibile che anche questo capitolo abbia subito un importante analogo aumento dei costi (+ 324%)” (perizia p. 10). In tali circostanze, visto che l’esperto ha poi concluso che tutte le opere fatturate erano state eseguite (perizia p. 4, 11 e 18), è a ragione che il giudice di prime cure aveva ritenuto che anche questa prestazione fosse stata regolarmente effettuata.

                                         La censura relativa alla posizione “irrigazione manuale intermedia” non verte tanto sull’esecuzione della relativa prestazione, accertata dal giudice di prime cure e non censurata in questa sede dal convenuto, quanto piuttosto sul fatto di sapere se l’attrice fosse incorsa in un conflitto d’interesse nella misura in cui aveva provveduto a fatturare quel maggior importo “secondo necessità accordate con la DL”, che per il convenuto sarebbe stata svolta proprio da lei. Essa è innanzitutto irricevibile, visto che la contestazione della pretesa per l’esistenza di un possibile conflitto d’interesse in capo all’attrice è stata da lui sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1e2e contrario e 232 CPC). Ma sarebbe stata in ogni caso da respingere, visto e considerato che a suo tempo le parti si erano accordate per il pagamento della prestazione proprio secondo quelle modalità e che comunque quel presunto conflitto d’interesse nemmeno è stato provato, il giudice di prime cure, a cui neppure può essere rimproverato di aver reso una motivazione contraddittoria, avendo ritenuto che l’attività di direttore dei lavori fosse stata svolta per la parte paesaggistica dall’arch. A__________ __________ e per il resto dallo stesso convenuto, rispettivamente non avendo in alcun modo ammesso, e anzi avendolo espressamente escluso (ciò che per altro anche lo stesso convenuto ha ritenuto corretto, cfr. appello p. 7: “a giusto titolo, nella decisione impugnata viene ammessa l’assenza di una direzione lavori svolta dall’attrice”), che l’attrice avesse svolto prestazioni a titolo di direzione lavori per coordinare l’intervento dei terzi, tant’è che ha poi addirittura respinto, proprio per questo motivo, la sua pretesa di fr. 15'000.per “direzione lavori di AO 1”.

                                         La censura relativa alla posizione “fornitura di piante” è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata da respingere, le affermazioni che il convenuto ha qui preteso di attribuire al perito giudiziario dovendo in realtà essere contestualizzate: se in effetti è vero che il perito giudiziario a un certo momento ha affermato che “di conseguenza si può solo difficilmente stabilire una corrispondenza tra i prezzi di capitolato e i prezzi fatturati”, è però altrettanto vero che lo ha fatto dopo aver rilevato che “in pratica, salvo in 3 casi, nessuna delle piante fornite corrisponde a quanto previsto nel capitolato d’offerta: variano semplicemente per dimensioni oppure si sono scelte specie diverse” (perizia p. 10); allo stesso modo, se è vero che egli ha successivamente dichiarato che “in queste condizioni appare difficile, per non dire impossibile, risalire al conteggio esatto delle piante fornite ed effettivamente piantate”, è però altrettanto vero che lo ha fatto dopo aver rilevato che “è peccato che la mancata cura di tutta la parte di giardino a monte degli edifici abbia portato alla scomparsa di varie piante e numerosi fiori, perché seccati o sopraffatti da altra vegetazione spontanea” (perizia p. 10); per il resto il convenuto neppure si è espresso sulla chiara conclusione del perito giudiziario, secondo cui “nell’insieme, basandomi su quanto è ancora ben visibile nelle parti curate e su quanto rimane nelle parti più trascurate, non ho riscontrato elementi per ritenere scorretta la fatturazione del giardiniere”, tanto più che “i costi complessivi del capitolo 9 “fornitura di piante” si sono rivelati inferiori del 11% circa rispetto a quanto preventivato nell’offerta” (perizia p. 10).

                               7.4.   Il convenuto ha infine rimproverato al giudice di prime cure di non essersi chinato sulla questione “legata ai quantitativi dei massi da cava indicati in fattura, rispetto a quelli forniti e posati, i quali non corrispondono”, rilevando che “in effetti nel doc. A dell’incarto richiamato alla voce “massi da cava singoli” viene indicato “fornitura massi da cava, lavorazione grezza, dimensione altezza cm 60-65”, ma il capitolato doc. C1 dell’incarto richiamato prevedeva una “dimensione altezza cm 50-60”. Ciò che non può essere ammesso” (appello p. 9 seg.). La censura è irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), atteso che in sede conclusionale il convenuto, laddove aveva contestato i quantitativi dei massi da cava fatturati, lo aveva fatto ritenendo errato unicamente l’accertamento peritale circa l’altezza di cm 60-65 dei massi posati, quando a suo dire la stessa, alla luce di un documento allestito dall’Ufficio tecnico del Comune di __________, risultava essere mediamente di soli cm 50-52.

                                         Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato che nella fattura l’attrice ha esposto sia i massi da cava di cm 60-65 oggetto del doc. C1 sia i massi da cava di cm 50-60, e che, come si è detto (consid. 7.1), gli aumenti quantitativi e qualitativi erano dovuti alle “modifiche di ordinazione” commissionate dallo stesso convenuto. Anche la contestazione sollevata in sede conclusionale, qui comunque non riproposta, sarebbe stata invero da respingere, e ciò già solo per il fatto che il documento su cui il convenuto si era fondato non era stato poi ammesso agli atti dal primo giudice, senza che quella sua conclusione sia qui stata oggetto di censura.

                                   8.   Ne discende che l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 129'115.35, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 14 maggio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 6’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).