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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.01.2020 12.2018.69

21 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,702 parole·~14 min·5

Riassunto

Riconoscimento di debito - prescrizione

Testo integrale

AP 3

Incarto n. 12.2018.69

Lugano 21 gennaio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.179 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 31 luglio 2015 da

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

  AP 1   AP 2   AP 3 tutti patrocinati dall’  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 132'764.30 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 2009 su fr. 114'619.80 e dal 5 luglio 2010 su fr. 18'144.50, domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;

e ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con la risposta, che il Pretore con decisione 28 marzo 2018 ha respinto;

appellanti i convenuti con appello 8 maggio 2018, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 25 giugno 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.      L’11 luglio 2007 AO 1 (in seguito AO 1) ha inviato a AP 1, AP 2 e AP 3 un’offerta con allegata conferma d’ordine con un prezzo globale fino a 3 mesi di fr. 76'000.- IVA esclusa (pari a fr. 81'776.- IVA al 7.6% inclusa) per il “Montaggio e smontaggio di un ponteggio secondo le norme INSAI, incluso il trasporto e il noleggio fino a 3 mesi”, presso l’immobile denominato “__________ __________” in __________ a __________ (v. doc. C). Se nell’offerta era esposto “ed eventuale noleggio supplementare “globali fr. 6'300.- IVA esc.”, nella conferma d’ordine era indicato “Noleggio per ogni mese supplementare Fr.6'300.00” (v. doc. C, pag. 1 e 3).

                                          Il 23 dicembre 2008 (doc. E) AO 1 ha trasmesso la fattura per i lavori svolti fino al 31 dicembre 2008 che presentava un saldo a suo favore di fr. 114'619.80 (fr. 76'000.- + IVA al 7.6% per fornitura ponteggio e fr. 90'524.- + IVA al 7.6% per noleggio supplementare per 14 mesi e 11 giorni, dedotto l’acconto ricevuto di fr. 64'560.-), e il 1° aprile 2009 (doc. J) l’ulteriore fattura di complessivi fr. 18'144.50 (di cui fr. 14'490.- + IVA all’8% per noleggio dal 1. gennaio al 9 marzo 2009). Il 27 febbraio 2009 (doc. F), il 6 maggio 2009 (doc. G), il 27 ottobre 2009 (doc. H) e il 27 maggio 2010 (“diffida”, doc. I) la società ha poi invano sollecitato il pagamento della fattura di fr. 114'619.80.

2.      Con petizione 31 luglio 2015 AO 1, dopo aver adito il 10 marzo 2015 l’Ufficio di conciliazione ed essersi fatta rilasciare la necessaria autorizzazione ad agire (doc. O), ha convenuto in giudizio AP 1, AP 2 e AP 3 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 132'764.30 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 2009 su fr. 114'619.80 e dal 5 luglio 2010 su fr. 18'144.50, somma relativa alle due fatture (doc. E e J).

                                          I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione, sollevando in limine litis l’eccezione di prescrizione.

3.      Limitato il procedimento all’esame dell’eccezione (art. 125 lett. a CPC), il Pretore, con la decisione 28 marzo 2018 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la sua infondatezza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.-  e le spese di fr. 100.- a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 800.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il fax 5 luglio 2010 dei convenuti (doc. K) costituisse un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO e avesse interrotto il termine di prescrizione di 5 anni applicabile alle pretese dell’attrice (art. 128 n. 1 CO).

4.      Con l’appello 8 maggio 2018, che qui ci occupa, i convenuti, contestando che lo scritto di cui al doc. K costituisse un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione, e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Con risposta 25 giugno 2018 l’attrice, ritenendo corretta la motivazione pretorile e aggiungendo che l’invocazione della prescrizione sarebbe comunque stata abusiva, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili.

5.      Preliminarmente si rileva che nell’appello (p. 2) i convenuti si sono limitati ad affermare che “ci si riserva di chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC”, ma non hanno poi sciolto quella riserva, né hanno formalizzato in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non si può ammettere l’esistenza di una loro richiesta chiara e inequivocabile in tal senso (II CCA 2 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.193, 17 marzo 2016 inc. n. 12.2014.203). Non vi è quindi ragione di effettuare una tale udienza.

6.      È un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 cfr. 1 CO ogni comportamento del debitore dal quale il creditore può dedurre, secondo le norme della buona fede, la conferma dei suoi obblighi giuridici. Ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente che il debitore dichiari che è pronto a effettuare altri pagamenti a certe condizioni e non esclude che un saldo sia dovuto. Il fatto che egli sia nell’incertezza per quanto attiene all’ammontare di questo saldo non importa poiché è sufficiente il riconoscimento del debito nel suo principio, senza necessità di riferirsi a un importo determinato (DTF 134 III 591, consid. 5.2.1; TF 5C.41/2002, 17 giugno 2002, consid. 2.1). Il fatto che l’importo effettivamente dovuto non sia ancora stabilito o sia litigioso non si oppone a un riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione (DTF 134 III 591, consid. 5.2.2). In caso di pagamento di un acconto il debitore esprime che riconosce l’esistenza dell’obbligazione e che è pronto a effettuare versamenti supplementari a certe condizioni, ossia non esclude che un saldo sia dovuto: ciò è sufficiente per interrompere la prescrizione. Eventuali riserve che non portano sul principio dell’obbligo di pagare ma concernono l’ammontare di quanto dovuto non creano ostacolo all’interruzione della prescrizione (DTF 134 III 591, consid. 5.2.3, con rinvio in particolare a DTF 110 II 176, consid. 3 laddove viene precisato che la legge, all’art. 135 cfr. 1 CO, non esige che il riconoscimento porti su un importo determinato). A titolo riassuntivo si può dire che per riconoscimento di debito interruttivo della prescizione occorre intendere il riconoscimento da parte del debitore di avere un debito o il saldo di un debito, poco importando invece l’incertezza riguardo all’importo effettivamente dovuto, che sarà stabilito in una causa di merito.

7.      Ritenuto che gli appellanti contestano che dalla lettera doc. K possa essere desunto un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO, è opportuno riprenderne nel dettaglio il contenuto. Occorre avantutto osservare che nello scritto citato l’estensore AP 1 (v. verbale di udienza 16 marzo 2017, pag. 3 i.f.) confonde la fattura 01.04.2009 – di fr. 18'144.50 (v. doc. J) – con la conferma d’ordine di fr. 81'776.- che è del 4.07.2007 (v. doc. C, fogli 2 e 3). Di questa confusione gli appellanti ne danno peraltro atto al pt. 31 del gravame. AP 1 fa quindi riferimento alla pretesa di fr. 114'619.80 (che tiene in considerazione l’acconto di fr. 64'560.-), oggetto della fattura 23.12.2008 di cui al doc. E. Con un argomento di difficile comprensione, a questo importo di fr. 114'619.80 oppone quello di fr. 81'776.-, che è però come detto relativo alla conferma d’ordine e non a una fattura. In seguito AP 1 avanza una pretesa compensatoria di almeno fr. 30'000.- per un asserito danno a un balcone. A quanto precede l’estensore dello scritto aggiunge la sua opinione riguardante il noleggio supplementare che, a suo dire, in base allo scritto 11.07.2007 (ossia l’offerta doc. C, foglio 1), sarebbe di fr. 6'300.-. Per concludere AP 1 propone di liquidare tutti i reciproci rapporti versando alla ditta AO 1 fr. 80'000.-, così da evitare una lite giudiziaria nella quale tutte le domande suddette dovrebbero essere chiarite (“Zur Vermeidung eines Rechtsstreits, bei dem sämtliche oben genannten Fragen geklärt werden müssten, ...”: v. doc. K, pag. 2). In sintesi. A fronte di due fatture, la prima di fr. 114'619.80 e la seconda di fr. 18'144.50, AP 1 contrappone l’importo di fr. 81'776.-, che concerne la conferma d’ordine (che riprende i termini dell’offerta), e l’importo di fr. 6'300.-, a suo dire dovuto per il noleggio supplementare, quindi avanza una pretesa risarcitoria di almeno fr. 30'000.- e conclude con la formulazione di una proposta transattiva di fr. 80’000.-.

8.      In merito alle censure esposte dagli appellanti si può ora osservare quanto segue.

A giusta ragione essi sostengono che per l’importo di fr. 64'560.-, contrariamente all’opinione del Pretore, il doc. K non contiene un riconoscimento di debito. Si tratta dell’acconto versato nel settembre 2007 (v. doc. E) e in merito serve unicamente osservare che i convenuti riconoscono comunque che un saldo è dovuto, non coprendo esso l’intero credito dell’attrice (in questo senso v. appello, pt. 20). Gli appellanti contestano poi la tesi pretorile secondo cui l’importo offerto a titolo transattivo costituisca un riconoscimento di debito per fr. 80'000.-. La censura è invero irrilevante dal momento che, come si vedrà, dal contenuto del doc. K, secondo la buona fede negli affari, è deducibile un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO per un importo superiore. A questo stadio è sufficiente rilevare che l’offerta transattiva costituice un ulteriore dimostrazione della consapevolezza dei convenuti che un saldo è dovuto. Senza dubbio a ragione gli appellanti affermano che l’importo di fr. 30'000.fatto valere a titolo di risarcimento danni non costituisce un riconoscimento di debito. Non si comprende in effetti per quale ragione un importo avanzato a detto titolo, quindi un credito, concorra a riconoscere un debito.

Gli insorgenti ritengono poi che l’interpretazione sulla base del principio dell’affidamento del doc. K contenuta nel primo giudizio è errata dal momento che la contestazione dell’importo di fr. 114'619.80 è chiara e neppure per l’attrice vi sarebbero dubbi in merito a questa contestazione. Così argomentando, essi misconoscono tuttavia la portata della giurisprudenza federale sopra citata in virtù della quale ciò che conta, ed è sufficiente, è il riconoscimento dell’obbligo di principio di dover effettuare ancora un pagamento, ossia di versare un saldo, mentre eventuali riserve sull’ammontare di quanto dovuto non creano ostacolo all’interruzione della prescrizione. Sempre riprendendo la giurisprudenza, l’incertezza riguardante l’ammontare del saldo è irrilevante, come lo è il fatto che l’importo effettivamente dovuto non sia ancora stabilito e sia litigioso (v. DTF 134 III 591, consid. 5.2.1 e 5.2.2; TF 5C.41/2002, 17 giugno 2002, consid. 2.1; DTF 110 II 176, consid. 3). Nel caso specifico, AP 1 è perfettamente consapevole che l’importo reclamatogli è quello della fattura di fr. 114'619.80 (doc. E) e vi oppone l’importo di una conferma d’ordine. Interpretando questo comportamento secondo il principio dell’affidamento, è chiaro che il senso che un destinatario in buona fede vi può attribuire è un riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione per l’importo della fattura, fermo restando che riserve relative all’ammontare sono irrilevanti.

Da ultimo gli appellanti sostengono che sul tema del noleggio supplementare nel doc. K è fatto riferimento allo scritto della AO 1 dell’11.07.2007 (ossia l’offerta doc. C) ove a loro dire la società potrebbe pretendere unicamente il prezzo globale di fr. 6'300.- ciò che escluderebbe il riconoscimento di un importo superiore. Anche questa censura non è fondata. Occorre premettere che gli appellanti considerano dovuti per il noleggio supplementare fr. 6'300.- “benché la fattura di cui al doc. J non venga nominata nel doc. K” (v. appello, pt. 30). In realtà il costo del noleggio supplementare è inserito per buona parte nella fattura doc. E e in misura minore in quella successiva di cui al doc. J, di modo che a questo punto nemmeno è dato comprendere a quale fattura si riferisca la contestazione. In ogni modo, dal doc. K emerge unicamente che AP 1 si limita a esprimere la sua opinione riguardo a quanto sarebbe dovuto per il noleggio supplementare sulla base di quanto riportato nell’offerta 11.07.2007 (doc. C, foglio 1), ma senza riprendere quanto figura nella conferma d’ordine 4.07.2007 - che gli è perfettamente nota dal momento che cita l’importo di 81.776 SFR alla pagina 1 del suo scritto - in cui è indicato: “Noleggio per ogni mese supplementare Fr. 6'300.-“ (v. doc. C, foglio 3). Del tutto incomprensibile risulta poi l‘affermazione secondo cui “Nachdem bekannt wurde, dass sich die Mietlaufzeit verlängert wird, teilten Sie uns mit Schreiben vom 11.07.2007 mit, dass der Preis für die Verlängerung pauschal 6.300 SFR betrage” (v. doc. K, pag. 2, primo periodo i.f.), dato che il costo del noleggio supplementare era stato indicato in data 4.07.2007 e 11.07.2007 (v. doc. C) mentre la relativa fatturazione è del 23.12.2008, rispettivamente 1.04.2009 (v. doc. E e J). Alla luce di quanto precede, sostenere che “Risulta pertanto evidente sia dalla lettura del testo del doc. K, ma anche per la controparte, la volontà degli appellanti di non riconoscere alcun importo a titolo di noleggio supplementare” (v. appello, pt. 30 i.f.), è pretestuoso. In ogni modo, ai fini del concetto di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO basta qui ripetere che delle riserve più o meno chiare sull’esatto ammontare del saldo dovuto (in casu per il noleggio supplementare) non hanno influenza sull’interruzione della prescrizione.

In conclusione, per i motivi esposti, occorre ammettere un’interruzione della prescrizione per gli importi di fr. 114'619,80 e 18'144.50 di cui ai doc. E, rispettivamente J, ossia per complessivi fr. 132'764.30.

10.    Ne discende che l’appello dei convenuti dev’essere respinto con conseguente conferma del giudizio impugnato ancorché per motivi in parte diversi rispetto a quelli esposti dal Pretore.            Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate sulla base di un valore litigioso di fr. 132'764.30, tenendo conto della natura incidentale del giudizio, quindi in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, rispettivamente 11 e 13 RTar.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.          L’appello 8 maggio 2018 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

II.      Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico degli appellanti in solido. Gli appellanti, sempre in solido, rifonderanno all’appellata fr. 1'300.- a titolo di ripetibili.

III.        Notificazione:

-      -       

                                Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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