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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.09.2019 12.2018.48

23 settembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,265 parole·~26 min·3

Riassunto

Lavoro: differenza tra salario e gratifica

Testo integrale

Incarto n. 12.2018.48

Lugano 23 settembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicencancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.11 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 8 gennaio 2014 da

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

AO 1  patrocinata da  PA 2   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’000.-, con riserva di una più precisa quantificazione a fine istruttoria, oltre interessi al 5% dal 18 luglio 2012. In sede di conclusioni, la pretesa è poi stata quantificata in “un importo non inferiore a fr. 22'126.50 più oneri sociali e più interessi di mora legali al 6% dal 18 luglio 2012”;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la sostanziale reiezione dell’istanza, con il suo accoglimento limitatamente a fr. 154.- e che il Pretore con sentenza 7 febbraio 2018 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3'574.20 oltre interessi al 5% dal 18 luglio 2012, il tutto senza prelevare tassa di giustizia o spese, e con la condanna dell’attore a pagare alla convenuta fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

appellanti entrambe le parti: l’istante, che con appello 20 marzo 2018 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e condannare AO 1 a versargli l’importo di fr. 19'347.25 oltre interessi al 5% dal 18 luglio 2012, protestando spese e ripetibili di primo (quantificate in fr. 2'000.-) e di secondo grado; la convenuta, che con risposta e appello incidentale 23 aprile 2018 ha postulato la reiezione del gravame di controparte e la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 154.- lordi oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2014, pure protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi (quantificate per il primo grado in fr. 2'200.-);

viste la replica spontanea 4 giugno 2018 e la duplica spontanea 18 giugno 2018;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.    Dopo essere stato per molti anni alle dipendenze di AO 1 (già S__________), il 16 luglio 2012 AP 1 è passato al beneficio della pensione con una rendita annua di fr. 29'152.80, oltre a fr. 5'830.- quale rendita annua per ogni figlio.

Oltre a un salario fisso, la retribuzione dell’attore comprendeva un bonus aziendale (bonus garantito) dello 0.25% calcolato sull’utile aziendale, e un ulteriore bonus, pure dello 0.25% nel caso di raggiungimento di obiettivi specifici, che per lui, nel 2011 e pure nel 2012, (non essendo questo fatto, in quanto tale, contestato), consistevano in “1. Margine lordo minimo secondo budget PC1 2'263 KCHF; 2. Rotazione magazzino > 3”.

Per il 2011 la convenuta ha riconosciuto all’istante un bonus aziendale di fr. 4'895.-, calcolato su un utile della ditta di fr. 1'958'000.-, mentre per il 2012 un bonus aziendale di fr. 1'850.-, calcolato su fr. 740'000.- di utile. Per nessuno dei due anni è stato invece attribuito un bonus sui risultati.

2.    Con petizione (istanza) 8 gennaio 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 20’000.- oltre interessi di mora legali dal 18 luglio 2012, con riserva di precisazione dell’importo a fine istruttoria. Cosa poi avvenuta con le conclusioni, ove ha modificato in almeno fr. 22'126.50 più oneri sociali e più interessi di mora legali al 6% dal 18 luglio 2012. Egli, in estrema sintesi, ha rivendicato il pagamento di fr. 4'895.- a titolo di bonus sui risultati per il 2011, fr. 3'574.- quale conguaglio per il bonus garantito 2012, fr. 5'424.75 quale bonus sui risultati 2012, fr. 2'800.- per quote di tredicesima scoperte e fr. 5'432.75 per spese legali preprocessuali e processuali, l’aggiunta delle trattenute di legge, dell’indennità ex art. 339b segg. CO e un’indennità per torto morale non inferiore ai bonus testé elencati, se per denegata ipotesi non dovessero venire riconosciuti, oltre interessi di mora legali al 6% dal 18 luglio 2012.

                                         La convenuta si è opposta all’istanza, eccependo come, non essendo stati raggiunti gli obiettivi prefissati, l’ex dipendente non può vantare alcun diritto al relativo bonus, come per quanto concerne i bonus garantiti in base all’utile aziendale fosse già stato pagato il dovuto e come le ulteriori pretese a titolo di indennità di partenza per lunghi rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 339 segg. CO, rispettivamente le ulteriori pretese, tra le quali quella dell’indennizzo del lamentato torto morale, siano completamente infondate.

3.    Il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2018, ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3'574.20 oltre interessi al 5% dal 18 luglio 2012, il tutto senza prelevare tassa di giustizia o spese, e con il riconoscimento alla convenuta di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

Fondandosi sui risultati della perizia giudiziaria da lui commissionata, il primo giudice ha concluso che il bonus aziendale per il 2012 andava calcolato sul risultato aziendale di tutto l’anno e non solo fino al 16 luglio 2012, sicché il suo ammontare doveva essere portato a complessivi fr. 5'434.75 (e non 2’004.-) cui andavano dedotti i fr. 1'850 già corrisposti, per un saldo ancora scoperto di fr. 3'574.-. Sempre con riferimento alle conclusioni peritali, egli ha invece escluso il raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2011 e 2012 e ha quindi negato il riconoscimento dei relativi bonus.

Neppure riconosciuta è stata la pretesa di fr. 2'800.- per asserite quote di tredicesima rimaste scoperte, che in realtà, come emerge dai certificati di salario e come confermato dal teste Leonard, erano dei rimborsi spese.

La richiesta ex art. 339b seg. CO è stata rigettata, poi, perché la pretesa è stata ampiamente superata dal piano previdenziale di cui ha beneficiato il lavoratore dopo il pensionamento.

Infine, il Pretore ha giudicato fuori luogo, viste queste premesse, la rivendicazione di indennizzo del torto morale, così come quella concernente la rifusione delle spese legali preprocessuali, per le quali è presupposto indispensabile il buon fondamento della domanda principale, cosa qui non data.

                                   4.   La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

                                         Con appello 20 marzo, avversato dalla convenuta con risposta 23 aprile 2018, l’attore, ritenendo fondate tutte le sue pretese, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione condannando la convenuta a versargli fr. 19'347.25 oltre interessi di mora al 5% dal 18 luglio 2012, protestando spese e ripetibili di primo (quantificate in fr. 2'000.-) e di secondo grado.

                                         Con appello incidentale 23 aprile 2018 la convenuta, ritenendo liquidate tutte le pretese tra le parti, ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 154.- lordi oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2014, pure protestando spese e ripetibili di primo (quantificate in fr. 2'200.-) e secondo grado.

                                         Con risposta all’appello incidentale 25 maggio 2018 con “richiesta di rettifica del petitum dell’appello principale”, AP 1, oltre a invocare la reiezione dell’appello incidentale, ha notificato la modifica delle sue rivendicazioni d’appello nel senso di riconoscergli non già l’importo di fr. 19'347.25, ma uno di fr. 29'347.25, sempre oltre interessi al 5% dal 18 luglio 2012. L’aumento è dovuto al fatto che egli, alle sue pretese, ha aggiunto quella di vedersi riconoscere anche un credito pari allo 0.25% dell’utile finanziario di fr. 2'231'000.- del 2011, ovvero fr. 5'577.- arrotondati per difetto a fr. 5'000.-, oltre a un’identica somma a livello di bonus sui risultati per lo stesso anno.

                                         La convenuta ha poi prodotto una replica spontanea, cui ha fatto seguito una duplica spontanea dell’appellante principale.

5.    Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello che la risposta con appello incidentale sono stati introdotti nel pieno rispetto dei termini di legge.

6.    Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (DTF 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1).

Sia l’appello che l’appello incidentale, seppur in maniera molto circoscritta, contengono in alcune loro parti argomentazioni riprese dalle conclusioni e in determinati punti evitano di confrontarsi con la sentenza impugnata, limitandosi a esporre la propria versione dei fatti. Fintanto che sono espresse con queste dinamiche, le contestazioni risultano irricevibili. Qui di seguito, pertanto, verranno trattati soltanto gli argomenti d’appello che sono stati esposti correttamente.

Sull’appello principale

7.    Prima dell’analisi di merito, appare opportuno affrontare la questione della mutazione delle domande d’appello.

Con la risposta all’azione incidentale, l’appellante ha infatti chiesto di “rettificare” il petitum d’appello principale aumentando l’importo che postula essergli riconosciuto con la riforma del giudizio impugnato da fr. 19'347.25 a fr. 29'347.25, oltre interessi.

Egli ha giustificato l’estensione delle pretese poiché “In realtà è emerso solo ora che anche per il bonus garantito 2011 il dipendente sarebbe stato defraudato dei suoi diritti (come in prima istanza è risultato che si era tentato di fare con la prima busta paga che gli era stata sottoposta tramite il dir. Pfister).” (risposta all’appello incidentale, pag. 3).

Di principio le parti devono proporre le loro domande in maniera completa ed esaustiva con i loro allegati d’appello e di risposta, rispettivamente appello incidentale e relativa risposta. Un eventuale secondo scambio di scritti o l’esercizio del diritto di replica non possono essere utilizzati per completare le contestazioni o per aggiungerne di nuove (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4.).

In quest’ottica anche i nova (art. 317 CPC) devono essere proposti già con il primo scambio scritto (ibidem).

Ora, dal doc. 8 emerge chiaramente, anche grazie alla nota manoscritta, che l’utile operativo ammontava a fr. 1'958'000.- e corrispondeva all’utile contabilizzato di fr. 4'189'000.- dedotti fr. 2'231’000.- entrati grazie alla vendita della filiale di Mendrisio, mentre che dal doc. 7 risulta che il bonus aziendale per il 2011 era stato calcolato proprio su tale importo.

La questione del calcolo del bonus aziendale in base al solo utile operativo generato dalla società oppure di quello complessivo, comprensivo anche degli utili finanziari, è stata affrontata poi nel complemento peritale del 4 novembre 2016.

Infine, l’allegato conclusivo 10 febbraio 2017 della parte convenuta specifica esattamente come “anche il bonus aziendale 2011 sia stato per l’appunto espressamente conteggiato sul solo utile operativo di quell’anno, pari a fr. 1'985'000.-, quindi senza alcuna considerazione del relativo utile finanziario, pari a fr. 2'231'000.- ed afferente alla vendita di un immobile a Mendrisio di proprietà della società convenuta” per poi chiedere che anche per il 2012 si usi la stessa base di calcolo contrariamente a quanto proposto dal perito (conclusioni parte convenuta del 10 febbraio 2017, pag. 5).

In base a quanto precede, non trovandoci di fronte a nova ma bensì a fatti noti all’attore sin dalle prime fasi della causa e divenuti tema di discussione, l’estensione del petitum d’appello è inammissibile.

8.    L’appellante contesta innanzitutto la conclusione del Pretore con cui ha giudicato che gli obiettivi fissati per il 2011 e 2012 fossero regolarmente stati stabiliti e comunicati al lavoratore con il doc. 4, che poi non li avrebbe raggiunti. In realtà, a suo avviso, agli atti non sussiste alcuna prova che tale documento sia mai stato consegnato al dipendente, che in effetti, sin dall’inizio della causa, ha sempre sostenuto di non averlo mai visto in precedenza. A fronte di una lacuna probatoria simile, il primo giudice, invece di dedurre che in base ai principi dell’art. 8 CC non fosse stata dimostrata la fissazione tempestiva degli obiettivi da parte del datore di lavoro che ne aveva l’onere e riconoscergli il relativo bonus aziendale, ha ritenuto al contrario che il dipendente dovesse subire le conseguenze di non aver dimostrato la falsità materiale del documento.

Neppure il teste __________ L__________ può essere chiamato a sostanziare le argomentazioni della convenuta poiché non riporta che quanto gli era stato riferito dal direttore __________ P__________ e le deduzioni che ne ha tratto, ma non porta alcun fatto da lui percepito direttamente.

Per il 2012 vale lo stesso discorso ma con l’aggravante che per quell’anno non esiste nemmeno un documento specifico, tanto che il Pretore ha dovuto ricorrere all’applicazione per analogia del doc. 4. Egli chiede quindi che almeno per quell’anno la sentenza impugnata non possa essere tutelata e che gli venga riconosciuto il relativo bonus aziendale.

a.    Nella decisione in disamina il Pretore, fondandosi sulle conclusioni peritali, ha respinto ogni pretesa poiché i risultati stabiliti con il doc. 4 non sono stati ottenuti, né per il 2011, né per il 2012. Per il giudice non sussiste motivo per discostarsi dagli accertamenti del perito, che si è basato sugli obiettivi che la convenuta aveva comunicato all’attore e che questi a torto nega in causa sostenendo, appunto a torto, che non ne sia stata provata l’esistenza. Inoltre è stato escluso che questi bonus costituissero parte integrante del salario, poiché per accordo tra i contraenti essi sono stati espressamente condizionati al volere del datore di lavoro, che fissa unilateralmente gli obiettivi, cioè la condizione necessaria per il loro ottenimento. Anzi, si legge nella sentenza, era piuttosto l’attore che avrebbe dovuto provare la falsità materiale del doc. 4, cosa che non solo non gli è riuscita, ma che è stata addirittura sconfessata dal teste __________ L__________ quando ha dichiarato che __________ N__________ "sapeva che quel budget era un criterio determinante per il calcolo del suo bonus" e che i parametri per calcolarlo "erano fondati sul budget del settore occupato dal sig. N__________", ed era lui stesso a predisporlo.

b.    Il diritto elvetico non prevede alcuna norma che ha come oggetto specifico il bonus. Quest’ultimo può consistere in un versamento di importo in denaro o in una cessione di azioni o opzioni (DTF 141 III 407 consid. 4.1.). Per stabilire quale forma giuridica attribuirgli è necessario stabilire, in base all’interpretazione della manifestazione di volontà delle parti al momento della conclusione del contratto o al loro comportamento durante il rapporto di lavoro (accordo per atti concludenti), se si tratta di un elemento del salario (art. 322 seg. CO) o di una gratificazione (art. 322d CO, DTF 142 III 381 consid. 2.1 e 2.2; DTF 4A_714/2016 consid.3).

Il bonus, quale forma di gratificazione (art. 322d CO) costituisce una retribuzione speciale che il datore di lavoro versa al lavoratore in aggiunta al salario, ad esempio una volta all’anno.

La gratificazione si distingue dal salario ai sensi dell’art. 322 CO, anche da quello eventualmente stabilito solo in forma variabile giusta l’art. 322a CO, per il fatto che la sua corresponsione e/o il suo ammontare dipende almeno parzialmente dalla buona volontà del datore di lavoro (DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2, 136 III 313 consid. 2, 139 III 155 consid. 3.1). Mentre una somma fissa di denaro stabilita preventivamente è connotabile così come salario e non gratificazione (DTF 129 III 276 consid. 2, 136 III 313 consid. 2, 139 III 155 consid. 3.1), per stabilire se eventuali altre prestazioni che non hanno queste caratteristiche costituiscano l’uno o pure l’altra occorre esaminare tutte le circostanze pertinenti del caso (DTF 136 III 313 consid. 2), tenendo soprattutto conto del criterio distintivo generale di cui si è detto. Ritenuto però che la gratifica costituisce per definizione un accessorio, di importanza secondaria, rispetto al salario, è nondimeno chiaro che nel caso in cui la prestazione, specie se fornita con una certa regolarità e non in un’unica occasione, ecceda il salario ci si trova in presenza di un vero e proprio elemento salariale (DTF 129 III 276 consid. 2.1, 131 III 615 consid. 5.2, 139 III 155 consid. 3.2).

Se il versamento di una gratificazione non è stato concordato, espressamente o per atti concludenti (ciò che si verifica segnatamente qualora la prestazione venga corrisposta per almeno 3 anni senza una riserva del carattere non vincolante della corresponsione per gli anni successivi, cfr. DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2), questa prestazione è completamente facoltativa. Se per contro un versamento di questo genere è stato concordato, il datore di lavoro è tenuto a procedervi, ma dispone pur sempre di una certa libertà nella fissazione del relativo importo (DTF 131 III 615 consid. 5.2).

c.    Nella fattispecie le parti hanno concordato, in data 8 agosto 2008 (doc. E), che a integrazione del salario fisso il dipendente avrebbe percepito un bonus suddiviso in due parti distinte in base alle modalità già qui esposte. In tal modo, per quest’ultimo è così sorto un diritto alla gratificazione (art. 322d CO), poiché essa, nemmeno per quanto concerne il bonus sui risultati, dipendeva esclusivamente dal volere del datore di lavoro. Pertanto, diversamente da quanto sembrerebbe aver concluso il Pretore (sentenza impugnata, pag. 2, 2 par.) ci troviamo di fronte a una cosiddetta “unechte Gratification” (DTF 136 III 313 consid. 2.3).

La conferma si trova nel fatto che negli anni precedenti, tra il 2008 e il 2010 compresi, vi è stato un regolare pagamento dei bonus, garantito e sui risultati, cosa mai contestata da AO 1 e che risulta dalla documentazione di cui alla Ia edizione dalla convenuta del 12 giugno 2014.

In un simile contesto il datore di lavoro è tenuto a fissare gli obiettivi in maniera equa, secondo il principio della buona fede, in modo tale che essi non siano a priori impossibili da raggiungere e che si trovino in un certo rapporto di proporzionalità con l’attività svolta. All’interno di questa forchetta è poi pensabile che l’asticella venga posta anche molto in alto, ma a ogni modo ancora a un livello raggiungibile dal dipendente.

Va da sé che la determinazione dei risultati da ottenere non è un atto unilaterale fine a sé stesso, ma deve essere comunicata preventivamente al lavoratore, come d’altronde esplicitamente stabilito nell’accordo dell’8 agosto 2008, in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza delle condizioni per l’ottenimento della gratifica e comportarsi di conseguenza.

Ciò posto, resta quindi da valutare se gli obiettivi per gli anni 2011 e 2012 sono stati resi noti al lavoratore con il dovuto anticipo.

d.    Il doc. 4, nel quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere per l’ottenimento del bonus per l’anno 2011 è una lettera semplice sottoscritta dal direttore __________ P__________, datata 8 novembre 2010, destinata a __________ N__________, ma che non reca, oltre al suo nome, alcun indirizzo postale, né la sua controfirma. A fronte della contestazione di non averne mai preso atto, essa non prova alcunché in merito alla ricezione da parte dell’attore. Al limite costituisce un indizio, ma nulla più.

Il teste __________ L__________ ha dichiarato di non aver allestito il documento e di non averlo nemmeno discusso con il direttore. Egli ha potuto poi precisare che “Il doc. 4 non è il calcolo del bonus a consuntivo bensì il calcolo a preventivo. Da quanto ne so io il dir. P__________ lo trasmetteva al sig. N__________, che ne era dunque a conoscenza” (VI del 12 settembre 2014, pag. 2) e “Ripeto che N__________ faceva il budget per il settore PC1, lo vedeva velocemente con il capo settore e poi lo trasmetteva a P__________. Ripeto che il budget era un criterio determinante per il calcolo del bonus operativo di N__________ e del capo settore. Ripeto che, da quanto io so, N__________ sapeva che quel budget era un criterio determinante per il calcolo del suo bonus. Lo presumo, perché non ero presente ai fatti. Bisogna chiedere al dir. P__________” (ibidem, pag. 4). Nemmeno dalle sue dichiarazioni può essere estrapolata la prova della messa a conoscenza dell’attore dei termini per il calcolo del bonus sui risultati, poiché anch’esse, non facendo riferimento ad alcun fatto personalmente appurato dal teste, raggiungono al limite il livello di indizio.

L’appellata non ha mai chiesto l’audizione del dir. __________ P__________.

Contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, manca dunque la prova che a __________ N__________ siano stati comunicati gli obiettivi da raggiungere per gli anni 2011 e 2012. L’appello su questo punto è quindi da accogliere.

9.    Quale conseguenza della mancata informazione sugli obiettivi, __________ N__________ pretende quindi che, come accennato, gli vengano riconosciuti fr. 4'895.- di bonus aziendale 2011 e fr. 5'424.75 per quello del 2012, sostenendo che ci si trovi in una situazione analoga a quella prevista dall’art. 156 CO, ovvero quella di una condizione che per legge si debba considerare verificata se il suo adempimento è stato impedito da una delle parti in urto con la buona fede.

Il richiamo all’applicazione dell’art. 156 CO è nuovo. Questo tuttavia non vincola la scrivente Camera poiché il tribunale, in applicazione del principio iura novit curia (art. 57 CPC), non è limitato dalle motivazioni giuridiche delle parti e può adottarne di differenti.

A fronte di un accordo sul pagamento di un bonus sui risultati fondato sulla preventiva emanazione e, evidentemente, comunicazione delle condizioni da parte del datore di lavoro (doc. E), il mancato adempimento di questo dovere viola il principio della buona fede e comporta l’obbligo del pagamento della gratifica in applicazione dell’art. 156 CO, poiché in tal modo è stato impedito al lavoratore di poter adempiere la condizione per l’ottenimento del bonus in questione.

Gli importi dovuti corrispondono a quanto riconosciuto per i bonus aziendali nei rispettivi anni, ritenuto che anche per il bonus sui risultati è ovviamente da ammettere solo la quota parte per l’anno 2012.

L’appello, su questo punto, è pertanto accolto entro questi limiti.

                                10.   L’appellante ripropone, poi, di riconoscergli le pretese per l’assistenza legale preprocessuale, quantificate in fr. 5'432.75, nel cui merito il Pretore non è entrato.

In effetti il primo giudice ha respinto come ingiustificata tale richiesta, poiché per giurisprudenza, essa presuppone il buon fondamento della pretesa principale (sentenza impugnata, pag. 2).

La rivendicazione per spese legali preprocessuali non è stata oggetto di sufficiente allegazione da parte dell’attore, che con la petizione si è limitato a rivendicarne il pagamento, senza quantificarle in maniera specifica, nonostante già a quel momento non potevano non essergli note (sicché l’art. 85 CPC non può trovare applicazione). Solo con le conclusioni, egli le ha cifrate in fr. 5'432.75, ma includendovi anche le spese processuali (fr. 3’014.80 di spese preprocessuali e fr. 2'041.20 di spese processuali), facendo riferimento a quanto da lui dichiarato in qualità di teste. Tuttavia, in occasione della sua audizione del 12 settembre 2014, il patrocinatore dell’appellante non ha specificato in alcun modo l’ammontare della sua nota per le prestazioni preprocessuali, per cui da questa nulla si può concludere.

A ciò si aggiunga che lo stesso postulante fa confusione, parlando una volta di spese preprocessuali e basta (appello) e un’altra di spese preprocessuali e processuali (conclusioni), utilizzando sempre la stessa cifra di fr. 5'432.75.

Oltre a ciò, nemmeno è stato sostanziato il bisogno di prestazioni preprocessuali, che per essere riconosciute come degne di risarcimento devono essere necessarie, utili e appropriate (DTF 139 II 190 consid. 4.2; 133 II 361 consid. 4.1; 117 II 101 consid. 6b).

La domanda di indennizzo delle spese preprocessuali - siano esse da trattare come parte delle ripetibili (regola) o in maniera autonoma (eccezione) - nonostante il parziale accoglimento della petizione, deve quindi essere respinta nel merito, in assenza di prove.

Sull’appello incidentale di AO 1

                                11.   Con l’appello incidentale AO 1 eccepisce un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto a opera del Pretore, che ha riconosciuto il bonus aziendale 2012 conteggiato pro rata temporis sull’intero utile aziendale anziché sul solo utile operativo.

A suo dire, le parti hanno sempre e manifestamente inteso fondare il calcolo del bonus fisso solo sull’utile aziendale operativo. In effetti il bonus 2011 è stato conteggiato sul mero utile operativo di quell’anno, ammontante a fr. 1'985'000.-, senza considerazione di quello finanziario pari a 2'231'000.- risultante dalla vendita di un immobile a Mendrisio di proprietà della società. Questo modo di procedere è stato avallato anche dall’appellante principale nella presente causa, non avendo egli ritenuto di contestare le basi di calcolo adottate da AO 1 per l’anno 2011 e fondando le sue richieste per il 2012 sullo stesso ragionamento. Inoltre egli ha ricevuto il bonus aziendale per il 2011, ammontante a fr. 4'985.-, senza sollevare contestazioni di sorta.

Il Pretore avrebbe quindi fatto riferimento ad accertamenti peritali errati e ha pure sbagliato a giudicare mancante la prova degli accordi tra le parti in tal senso.

Il primo giudice avrebbe pure commesso un errore d’applicazione del diritto, considerando che le argomentazioni dell’appellante incidentale non erano di portata tale da consentire di distanziarsi dalle conclusioni del perito. In effetti AP 1 non ha in alcun modo contribuito all’insorgere dell’utile finanziario 2012 poiché questo è da ricondurre alla ripartizione di dividendi derivanti dall’attività della società partecipata D__________ SA.

AP 1, con la risposta all’appello incidentale del 25 maggio 2018 e con la sua duplica spontanea del 18 giugno 2018, ha con forza negato di aver mai saputo che i bonus concessi prima del 2012 erano stati calcolati sul risultato operativo e non su quello aziendale, e quindi su importi inferiori a quelli che avrebbero dovuto fungere da riferimento. Egli non poteva accorgersi di questo prima dell’appello, ritenuto che i documenti che lo attestano sono stati prodotti dalla controparte in busta chiusa e non gli sono stati resi accessibili. Per questi motivi egli ha avanzato la richiesta di estensione delle pretese d’appello di cui già si è detto.

                                   a.   Il Pretore ha considerato non dimostrato che le parti avrebbero inteso fondare il calcolo del bonus aziendale sull’utile aziendale operativo: oltre a mancare la prova, la convenuta si è, a suo modo di vedere, invano riferita agli anni precedenti rispetto al 2011 “già perché l’evento pensionistico dell’attore è avvenuto soltanto in quell’anno e non prima”. Di conseguenza non vi sono elementi a sufficienza per distanziarsi dalle conclusioni peritali, che per il primo giudice sono lineari e condivisibili “anche perché hanno il pregio di generare uguaglianza, fondandosi su un dato unico, ossia il valore a fine anno, da quotizzare in concreto fino al termine del rapporto” (sentenza impugnata, pag. 3).

                                  b.   Nella sua delucidazione e complemento del 4 novembre 2016, il perito giudiziario __________ B__________i, rispondendo alla domanda 1b, ha scritto: “Secondo gli accordi intervenuti tra l’attore e la convenuta (doc. E), l’attore doveva ricevere, oltre allo stipendio, una partecipazione dello 0.25% calcolata sull’utile aziendale ed una ulteriore partecipazione del 0.25% al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo prassi l’utile aziendale si riferisce all’utile complessivo dell’azienda, compreso i ricavi finanziari e straordinari.”.

                                         Posto che effettivamente l’accordo raggiunto tra le parti l’8 agosto 2008 fa riferimento a un generico “utile aziendale” (doc. E), è determinante appurare se dagli atti emergono prove della reale volontà dei contraenti, che innegabilmente avrebbe il sopravvento rispetto a quanto il perito ha sancito in base alla prassi del settore.

                                         Il certificato del 25 luglio 2012 (doc. 7), riporta gli utili aziendali che sono stati presi come base di calcolo per i bonus, e meglio fr. 1'958'000.- per il 2011 e fr. 740'000.- per il 2012, senza tuttavia chiarimenti in merito alla loro natura. Il doc. 8, in fondo, reca la nota manoscritta: “risultato operativo: 1'958'000.-, vendita filiale Mendrisio: 2'231'000.-“ e il totale di 4'189'000.-.

                                         Contrariamente a quanto fatto per i collaboratori di cui è stata prodotta documentazione, l’appellante incidentale non ha presentato alcuno scritto, controfirmato, con il quale era stato spiegato al dipendente che i bonus erano calcolati sulla scorta dell’utile aziendale operativo e con cui era stato chiarito in cosa consistesse quest’ultimo (vedi Ia edizione documenti dalla parte convenuta, plichi concernenti __________ M__________, __________ T__________, __________ L__________, __________ V__________ e __________ M__________).

                                         In base a quanto precede, non si può considerare dimostrato che il dipendente fosse stato messo a conoscenza del fatto che i bonus non venivano calcolati in base all’utile complessivo ma invece in base a quello operativo. Non porta a concludere diversamente il fatto che in occasione dell’udienza di discussione del 10 aprile 2014 __________ N__________ non abbia modificato, aumentandole, le proprie pretese sulla scorta del doc. 8, poiché gli appunti sul doc. 8, da soli, non dovevano indurlo a capire quali erano state le reali modalità di calcolo.

                                         Che non fosse una questione irrilevante lo dimostra il fatto che per tutti gli altri dipendenti AO 1 ha ritenuto necessario precisare per iscritto gli estremi di calcolo e il fatto che a essere determinante era, appunto, l’utile operativo.

                                         Che non sia stata una cosa così scontata ed evidente lo attesta invece il fatto che, in assenza di precisi accordi in merito, si è resa necessaria una perizia giudiziaria e un complemento peritale.

                                         Essendosi, infine, il perito giudiziario determinato unicamente sull’utile aziendale del 2012, è del tutto legittimo concludere che sino alle ammissioni esplicite fatte da AO 1 nella procedura d’appello, non era semplice comprendere quale tipo di utile societario aveva funto da riferimento per la determinazione dei bonus degli anni precedenti (o meglio del 2011, poiché di quanto avvenuto prima nulla si sa se non l’ammontare complessivo dei bonus) ed era del tutto legittimo pensare che a fare stato fosse l’utile complessivo.

                                         Non essendo stato dimostrato che le parti qui in causa abbiano concordato di fondare le gratifiche sull’utile operativo, l’appello incidentale deve essere respinto.

                                12.   In esito a quanto precede, AO 1 deve pertanto essere condannata al pagamento, oltre quanto riconosciuto in prima sede (fr. 3'574.20), di fr. 4'895.- relativi all’anno 2011 e fr. 5'424.75 per il 2012, per complessivi fr. 13'893.75, oltre interessi.

                                13.   Ne discende che l’appello deve essere parzialmente accolto, mentre l’appello incidentale deve respinto; entrambi entro i limiti della loro ricevibilità.

                                         Per il presente giudizio non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di primo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC) parziale della convenuta. Quelle per la procedura di appello, calcolate su un valore di fr. 25'773.- (fr. 29’347.25 - fr. 3'574.-), sono pure, in base allo stesso principio, da accollare in quota parte all’appellante (art. 106 CPC), mentre che per la procedura di appello incidentale AO 1 dovrà corrispondere a AP 1 fr. 500.-, sempre a tale titolo.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 20 marzo 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 febbraio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, la convenuta AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 13'893.75 più interessi al 5% dal 18 luglio 2012.

                                         2.     Non si prelevano tasse e spese. AO 1 dovrà rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali per la procedura di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili per l’appello principale.

                                  III.   L’appello incidentale 23 aprile 2018 di AO 1 è respinto, nei limiti della sua ricevibilità.

                                 IV.   Non si prelevano spese processuali. L’appellante incidentale rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili d’appello incidentale.

                                  V.   Notificazione:

-   ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicencancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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