Incarto n. 12.2018.31
Lugano 19 ottobre 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Giani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° dicembre 2016 da
CO 1 rappr. da PA 2
contro
IS 1 rappr. da PA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta a due PE, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 3 gennaio 2018 ha sostanzialmente accolto;
appellante la convenuta con appello 12 febbraio 2018 (inc. n. 12.2018.30), con cui ha chiesto, previa assunzione di alcune prove, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
e ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d'appello presentata dalla convenuta contestualmente all'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 1° dicembre 2016 CO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, IS 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi fr. 60'000.- oltre interessi e accessori, rilevando che fr. 45'000.- erano domandati a titolo di rimborso di un mutuo e i rimanenti fr. 15'000.- erano chiesti a titolo di provvigioni anticipate nell'ambito di un loro accordo di collaborazione (doc. 2) per il quale la controparte non avrebbe maturato alcun credito nei suoi confronti;
che la convenuta si è opposta alla petizione;
che con decisione 3 gennaio 2018 il Pretore ha accolto la petizione (salvo sulla data di decorrenza degli interessi), ponendo a carico della convenuta le spese processuali e le ripetibili;
che contestualmente all'appello 12 febbraio 2018 (inc. n. 12.2018.30), con cui la convenuta ha chiesto, previa assunzione di alcune prove, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, la stessa ha altresì instato per l'ottenimento del gratuito patrocinio nella procedura di secondo grado;
che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che la situazione di indigenza della convenuta, nei confronti della quale sono in particolare stati rilasciati quattro attestati di carenza beni per complessivi fr. 44'267.85 (cfr. doc. E d'appello), emerge in modo chiaro dalla documentazione da lei prodotta a sostegno dell'istanza in esame, per cui si può senz'altro ammettere che essa, in questa sede, non è verosimilmente in grado di far fronte alle spese processuali (stimabili in fr. 3'000.-) e all'onorario del suo patrocinatore (per un importo stimabile in altrettanti fr. 3'000.-);
che relativamente alle probabilità di successo dell'appello, la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 140 consid. 5.1; v. anche Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589);
che sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid. 5.1; v. anche Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., p. 590);
che nel suo gravame la convenuta ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore, rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime arringhe, le avesse di fatto impedito di provare alcune circostanze da lei a suo tempo allegate, ossia che l'attività da lei svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui al doc. 2 era almeno in parte costitutiva di un contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni per almeno fr. 60'000.-;
che, a un sommario esame, la censura così sollevata non appare palesemente irricevibile o palesemente infondata e merita un esame con latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (cfr. TF 4 febbraio 2013 5A_858/2012 consid. 3.3.1.2); in altri termini, l'eventuale esito (negativo) dell'appello non può dirsi già sin d'ora scontato e le probabilità di successo della convenuta non appaiono più ridotte di quelle di una sua sconfitta;
che la domanda di gratuito patrocinio merita di essere accolta;
che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III 334 consid. 4.2);
che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 60'000.-;
che, una volta passata in giudicato la presente decisione, l'appello sarà notificato all'attrice con l'assegnazione del termine per presentare la risposta.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 e 119 CPC,
decide:
1. L'istanza 12 febbraio 2018 è accolta e IS 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura d'appello inc. n. 12.2018.30.
2. Non si prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federa
le, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).