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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.05.2020 12.2018.151

14 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,324 parole·~17 min·3

Riassunto

Protezione dei dati - invio di dati personali all'estero - interesse degno di protezione - contenzioso fiscale tra USA e banche svizzere

Testo integrale

Incarto n. 12.2018.151

Lugano 14 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.87 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 27 aprile 2015 da

AP 1 

rappr. da PA 1   

contro    

AO 1  rappr. dall’avv.  PA 1     

con cui l’attrice ha chiesto di far divieto alla convenuta, con la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.-, rispettivamente a tutti i collaboratori di quest’ultima, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di trasmettere, di comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d’America, così come ad ogni altra autorità statunitense, con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato, documento riferito alla sua attività e/o ogni informazione e documento che permettessero la sua identificazione, e (ii) di comunicare o di portare alla conoscenza di terze persone - fra le quali l’Indipendent Examiner o lo studio legale statunitense che curava gli interessi della convenuta nel contesto dell’esecuzione del Programma unilaterale statunitense con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione indicante il fatto che essa aveva avviato una causa giudiziaria civile al fine di impedire la trasmissione al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d’America, così come ad ogni altra autorità statunitense, le informazioni e la documentazione di cui al punto (i);

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 17 ottobre 2018 ha accolto;

appellante la convenuta, con appello 21 novembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con risposta 25 gennaio 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 14 febbraio 2019 della convenuta e della duplica spontanea 28 febbraio 2019 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Per porre fine alla nota controversia fiscale fra gli Stati Uniti d’America e le banche svizzere, il 29 agosto 2013 il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti hanno concluso un accordo (denominato “Joint Statement”, doc. D inc. n. CA.2014.495/496), in cui è stata prevista l'instaurazione di un programma (denominato “Program for Non-Prosecution Agreements or Not-Target Letters for Swiss Banks”; in seguito: Programma), che permetteva alle banche svizzere delle categorie 2, 3 e 4 di chiarire la loro situazione con riferimento alle inchieste condotte dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Le banche svizzere nei confronti delle quali era già pendente, al momento dell'instaurazione del Programma, un’inchiesta penale, cioè quelle della categoria 1, erano invece escluse dallo stesso, ma avrebbero potuto concludere, se avessero collaborato con le autorità statunitensi, un accordo di sospensione del procedimento penale (denominato “Deferred Prosecution Agreement”).

                                   2.   Sulla base dell’autorizzazione rilasciatale il 16 luglio 2013 dal Consiglio federale (doc. 15), poi rinnovata a due riprese dal Dipartimento federale delle finanze (doc. 16.1 e 16.2), AP 1, che rientrava nelle banche svizzere della categoria 1, è stata autorizzata a collaborare in tal senso con le autorità statunitensi e il 19 maggio 2014 ha concluso con loro un accordo (denominato “Plea Agreement”, doc. 19), ratificato da un tribunale statunitense, con il quale, previa ammissione della sua colpevolezza in uno scritto annesso (denominato “Statement of facts”, doc. 20) e pagamento di una multa di USD 2'000'000'000.-, le autorità statunitensi hanno dichiarato di rinunciare alla sua messa in stato di accusa. L’accordo era condizionato, tra le altre cose, al suo obbligo di fornire i dati personali dei suoi collaboratori e delle terze persone e/o entità che avevano organizzato, gestito o sorvegliato relazioni d’affari con i suoi clienti statunitensi.

                                   3.   In tale ambito il 16 ottobre 2014 (doc. F inc. n. CA.2014.495/496) AP 1 ha comunicato a AO 1, gestore patrimoniale esterno accreditato presso di lei (doc. 24) che dal 1° agosto 2008 al 20 febbraio 2010 si era occupato del conto di una società la cui beneficiaria economica era domiciliata negli Stati Uniti (doc. 25 e 26), che in assenza di sue obiezioni avrebbe provveduto a trasmettere alle autorità statunitensi, come concordato nel “Plea Agreement”, un estratto della panoramica dei flussi finanziari che la concerneva (“Flow of Funds Chart”), che riportava segnatamente un unico conto (concretamente esposto con il numero codificato “__________”) riconducibile a un cliente statunitense con saldo superiore a $ 50'000.-, il suo nominativo (“AO 1”) e il periodo della sua collaborazione con quel cliente (“01.08.2008 - 20.02.2010”). Il 4 dicembre 2014 (doc. H inc. n. CA.2014.495/496) essa, pur avendo preso atto dell’opposizione formulata il 29 ottobre 2014 da AO 1 (doc. G inc. n. CA.2014.495/496), ha confermato che avrebbe in ogni caso trasmesso, il successivo 15 dicembre 2014, i dati alle autorità statunitensi.

                                   4.   Con petizione 27 aprile 2015 AO 1, a convalida del provvedimento da lei ottenuto in via supercautelare il 12 dicembre 2014 e confermato in via cautelare il 25 marzo 2015 (inc. n. CA.2014.495/496), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, allo scopo di far divieto alla stessa, con la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.-, rispettivamente a tutti i collaboratori di quest’ultima, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di trasmettere, di comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, così come ad ogni altra autorità statunitense, con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato, documento riferito alla sua attività e/o ogni informazione e documento che permettessero la sua identificazione, e (ii) di comunicare o di portare alla conoscenza di terze persone - fra le quali l’Indipendent Examiner o lo studio legale statunitense che curava gli interessi della convenuta nel contesto dell’esecuzione del Programma unilaterale statunitense - con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione indicante il fatto che essa aveva avviato una causa giudiziaria civile al fine di impedire la trasmissione al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, così come ad ogni altra autorità statunitense, le informazioni e la documentazione di cui al punto (i).

                                                                            La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                   5.   Con decisione 17 ottobre 2018 il Pretore ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3’000.a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 10’000.- a titolo di ripetibili.

                                   6.   Con l’appello 21 novembre 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 25 gennaio 2019 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 14 febbraio 2019 e la duplica spontanea 28 febbraio 2019), la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                   7.   L’appello in esame, inoltrato tempestivamente contro una decisione finale resa dal Pretore nell’ambito di una vertenza, non patrimoniale (DTF 142 III 145 consid. 6.5), in materia di protezione dei diritti della personalità, è di principio ricevibile in ordine (art. 308 cpv. 1 e 2 CPC).

                                   8.   Giusta l'art. 6 LPD i dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata (cpv. 1), fermo restando che, se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, i dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se, per quanto è qui di rilievo, la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico (cpv. 2 lett. b), rispettivamente nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia (cpv. 2 lett. d).

                                   9.   In un primo capitolo la convenuta ha preteso che la petizione sarebbe già stata da respingere in ordine per l’assenza di un interesse degno di protezione dell’attrice (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), la quale si sarebbe limitata a prevalersi del pregiudizio in cui avrebbero potuto incorrere i suoi organi.

                                         Il rilievo, evocato per la prima volta solo in questa sede, è infondato. A parte il fatto che negli allegati preliminari l’attrice, oltre a quel pregiudizio (cfr. petizione p. 10 seg.), ne aveva in realtà evocato anche uno proprio, e in particolare quello che le sarebbe potuto derivare dall’eventuale avvio di un procedimento penale negli Stati Uniti a seguito della trasmissione di quei dati (cfr. replica p. 12), occorre in effetti constatare che se alla stessa fosse stato impedito di promuovere un’azione volta a ottenere il divieto di trasmissione dei dati che la concernevano, questi ultimi sarebbero senz’altro stati trasmessi direttamente alle autorità statunitensi dalla convenuta, pacificamente intenzionata a farlo. In tal senso è evidente che essa disponga di un interesse degno di protezione ad agire in giudizio (TF 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 3, 4A_355/2017 del 29 novembre 2017 consid. 3, 4A_88/2017 del 29 novembre 2017 consid. 4).

                                10.   In un secondo capitolo la convenuta ha preteso che la petizione avrebbe dovuto essere respinta siccome l’attrice non aveva mai addotto che i suoi dati personali non avrebbero potuto essere comunicati all’estero per l'assenza, negli Stati Uniti, di una legislazione che assicurasse una loro protezione adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD).

                                         Il rilievo, evocato per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 cpv. 1e2e contrario e 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94) solo in sede conclusionale, è infondato. Negli allegati preliminari l’attrice aveva in effetti sostenuto che la trasmissione dei suoi dati alle autorità statunitensi, oltre ad essere priva di una valida base legale, non era giustificata né da un suo consenso né da un interesse preponderante privato (cfr. petizione p. 9 seg., in cui aveva per altro menzionato l’art. 6 cpv. 2 lett. b LPD), aggiungendo poi, dopo che la controparte aveva osservato che la loro trasmissione era regolata solo dall’art. 6 LPD ed era giustificata da un interesse pubblico o privato (cfr. risposta p. 12 segg.), che non vi erano interessi privati né tanto meno pubblici che potevano giustificarla (cfr. replica p. 10 e 13). In tali circostanze si può dunque ritenere che essa, essendosi oltretutto prevalsa dell’infondatezza dei motivi evocati dalla controparte (consenso e interesse pubblico) che giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. b e d LPD avrebbero giustificato una trasmissione dei suoi dati personali nel caso in cui giusta l’art. 6 cpv. 1 LPD la legislazione estera non avesse assicurato una protezione adeguata, avesse pure implicitamente sostenuto che la trasmissione dei suoi dati personali nemmeno era possibile in base all’art. 6 cpv. 1 LPD, ossia per l’assenza di una protezione adeguata dei suoi dati personali nella legislazione statunitense (circostanza quest’ultima la cui fondatezza è già stata riconosciuta anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cfr. Baeriswyl/Blonski, Datenschutzgesetz, n, 15 ad art. 6; TF 4A_50/2019 del 28 maggio 2019 consid. 6.6.3.3, 4A_568/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.1.2).

                                11.   Nel terzo capitolo la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto, facendo per altro erroneamente riferimento all’ampia giurisprudenza resa dal Tribunale federale per le banche svizzere della categoria 2, che essa non avesse dimostrato di disporre di un interesse pubblico, attuale e preponderante rispetto a quello privato fatto valere dall’attrice, alla trasmissione dei dati personali di quest’ultima all’estero. In realtà, visto che essa non solo era una banca svizzera della categoria 1 ma soprattutto era di rilevanza sistemica, sicché la sua esistenza era vitale per la piazza finanziaria svizzera ed era costitutiva di un interesse pubblico, che l’interesse pubblico in tal senso era di gran lunga preponderante rispetto all’interesse privato dell’attrice a veder tutelati i suoi dati, e che la consegna di questi ultimi agli Stati Uniti era indispensabile per rispettare gli impegni concordati nel “Plea Agreement” (doc. 19), pena la decadenza di quell’accordo e la conseguente sua messa in stato di accusa in quel Paese sulla base delle ammissioni contenute nello “Statement of facts” (doc. 20) e dunque in una situazione assai sfavorevole, le condizioni poste dalla legge per ottenere la trasmissione dei dati dell’attrice erano perfettamente adempiute.

                             11.1.   L'art. 6 cpv. 2 lett. d prima parte LPD sottopone la trasmissione dei dati all'estero a tre condizioni cumulative: (1) un interesse pubblico, (2) un interesse pubblico preponderante e (3) una comunicazione indispensabile per tutelare quest’ultimo interesse (TF 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2, 4A_342/2017 del 16 aprile 2018 consid. 3.2).

                                         Nella decisione 4A_83/2016 il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che cosa si deve intendere con questi tre concetti. L’interesse pubblico, che non è l’interesse privato della banca, è dato se la preservazione della stabilità giuridica ed economica della piazza finanziaria svizzera è in gioco (consid. 3.4.3). L’interesse pubblico deve poi essere preponderante rispetto all’interesse privato del terzo ad impedire la trasmissione all’estero dei suoi dati, il che presuppone una concreta ponderazione dei rispettivi interessi, al momento del giudizio, sulla base di tutte le circostanze del caso (consid. 3.5.1).

                                         La comunicazione dei dati deve infine essere assolutamente necessaria per la salvaguardia dell’interesse pubblico preponderante, nel senso che, senza la loro consegna, il litigio fiscale con gli Stati Uniti si sarebbe intensificato di nuovo, che la piazza finanziaria nel suo insieme ne sarebbe stata toccata e che ciò avrebbe portato pregiudizio alla reputazione della Svizzera quale partner negoziale affidabile (consid. 3.3), fermo restando che è alla banca che incombe l’onere di provare, al momento del giudizio, l’esistenza di questa condizione (consid. 3.3.4).

                             11.2.   Le considerazioni della convenuta, pertinenti, sono sufficienti - come si vedrà - a respingere l’azione dell’attrice volta ad ottenere il divieto di trasmissione dei dati che la concernevano.

                          11.2.1.   Il fatto che la convenuta sia una banca svizzera della categoria 1 di rilevanza sistemica a livello nazionale ai sensi degli art. 7 e 8 LBCR (cfr. comunicato stampa 20 dicembre 2012 della Banca Nazionale Svizzera, doc. 28) - e oltretutto anche a livello mondiale (cfr. lista 6 novembre 2014 delle banche sistemiche globali del Financial Stability Board, doc. 30) - basta in sé per ammettere l’esistenza di un interesse pubblico ai sensi della disposizione (cfr. DTF 137 II 431 consid. 4.3.1, riferito all’analoga posizione della banca svizzera di rilevanza sistemica __________ SA; cfr. pure TF 4A_144/2018 del 21 gennaio 2019 consid. 2.2.2, laddove, in caso di una banca svizzera della categoria 1 non di rilevanza sistemica, era invece stato deciso altrimenti).

                          11.2.2.   A fronte di questo interesse pubblico, decisamente rilevante, l’attrice si è limitata a contrapporre (cfr. supra consid. 9) il pregiudizio, per altro nemmeno suo, in cui avrebbero potuto incorrere i suoi organi, rispettivamente quello, generico, che le sarebbe potuto derivare dall’eventuale avvio di un procedimento penale negli Stati Uniti a seguito della trasmissione dell’estratto della panoramica dei flussi finanziari che la concerneva (“Flow of Funds Chart”), riportante segnatamente il suo nominativo e il breve periodo della sua collaborazione con un unico cliente statunitense. Sennonché, a parte il fatto che questi pochi dati erano oggettivamente assai limitati, si osserva che gli stessi, non fornendo in definitiva alcuna indicazione sull’effettiva attività svolta, sull’importanza quantitativa del conto del cliente, sull’eventuale violazione di normative fiscali statunitensi o sull’eventuale commissione di un qualsiasi reato (doc. F e H inc. n. CA.2014.495/496; testi __________ p. 6 e __________ p. 9 e 12 seg.), non erano tali da comportare un serio rischio di apertura di un procedimento penale in quel Paese nei confronti dell’attrice, anche perché il solo fatto che una persona abbia svolto un’attività professionale con una banca svizzera, anche se collegata con clientela statunitense, non costituiva ancora, per le autorità statunitensi, un motivo di colpevolezza (cfr. comunicato stampa 30 marzo 2015, doc. 32). Se a questo si aggiunge che l’attrice, al di là dei vaghi e generici inconvenienti paventati dal suo presidente e azionista unico con riferimento solo alla sua persona (interrogatorio __________ p. 1 seg.), nemmeno ha preteso di gestire attualmente degli affari negli Stati Uniti o di essere intenzionata a gestirne in futuro, è evidente che il suo interesse privato risulta di gran lunga meno importante rispetto all’interesse pubblico di cui poteva prevalersi la convenuta.

                          11.2.3.   È poi incontestabile che la consegna del nominativo dell’attrice alle autorità statunitensi, previsto dal punto 7B del “Plea Agreement” (doc. 19), era ed è tuttora (teste __________ p. 10) assolutamente necessaria alla convenuta per evitare le gravi conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso (doc. 19, a cui era annesso lo “Statement of facts” di cui al doc. 20).

                                         Il fatto che in caso di mancata consegna dei dati dell’attrice le autorità statunitensi avrebbero potuto chiedere al tribunale competente, automaticamente, ossia senza necessità di una preventiva interpellazione, di revocare unilateralmente il “Plea Agreement” risulta in effetti dallo stesso tenore dell’accordo, e meglio dal suo punto 9B, ed è stato confermato anche dall’istruttoria (memorandum 27 settembre 2014 dello studio legale __________, doc. 23; testi __________ p. 8 e __________ p. 8 e 10), ritenuto che, contrariamente a quanto addotto dall’attrice, a tutt’oggi, vista anche l’imprevedibilità dell’attuale Amministrazione statunitense, non si può certo speculare sul fatto che quelle autorità comunque non faranno uso di tale possibilità e dunque non si assumeranno il rischio di denunciare l’accordo e di destabilizzare nuovamente i mercati finanziari internazionali (cfr. DTF 137 II 431 consid. 4.3.2).

                                         Il fatto che in caso di una messa in stato di accusa in quel Paese conseguente alla revoca unilaterale del “Plea Agreement” la convenuta si troverebbe sprovvista, anche a seguito della sua ammissione di colpevolezza contenuta nello “Statement of facts”, di ogni possibile difesa è pure stato confermato dall’istruttoria (testi __________ p. 8 e __________ p. 8). E che una messa in stato di accusa negli Stati Uniti, a maggior ragione nelle circostanze di cui si è appena detto, sia con ogni verosimiglianza tale da comportare la sua scomparsa è già stato riconosciuto, in un caso analogo, anche dal Tribunale federale (cfr. DTF 137 II 431 consid. 4.3.1, riferito alla posizione della banca svizzera di rilevanza sistemica __________ SA).

                                12.   In tali circostanze non è necessario esaminare se, come preteso dalla convenuta nel quarto e ultimo capitolo, la petizione avrebbe pure dovuto essere respinta siccome la comunicazione dei dati dell’attrice le sarebbe stata indispensabile per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia (art. 6 cpv. 2 lett. d seconda parte LPD), quesito che in ogni caso sarebbe stato da risolvere negativamente, non essendo dato di sapere se e in che modo la trasmissione dei dati dell’attrice auspicata dalla convenuta possa pure essere finalizzata a permetterle di accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

                                13.   Ne discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che la decisione pretorile dev’essere riformata nel senso che la petizione è integralmente respinta.

                                         Le spese giudiziarie di entrambe le sedi (comprese quelle della procedura cautelare, cfr. ICCA 14 luglio 2016 inc. n. 11.2016.41) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 21 novembre 2018 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione 17 ottobre 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

                                     1.    La petizione è respinta.

                                        2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.- nonché le spese giudiziarie della procedura cautelare inc. n. CA.2014.495/496 (tassa di giustizia di fr. 250.- e ripetibili di fr. 1’250.-) sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 10’000.- per ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili.

                                   III.   Notificazione:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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