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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.01.2020 12.2018.123

7 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,782 parole·~24 min·5

Riassunto

Procedura sommaria nei casi manifesti: decisione di irricevibilità - litispendenza

Testo integrale

Incarto n. 12.2018.122 12.2018.123

Lugano 7 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa in procedura ordinaria con petizione da

 AO 1  patrocinato dall’avv.  PA 2 

contro

AP 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'869.40, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 38'824.70, oltre interessi e accessori;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 luglio 2018 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 17'520.90 oltre interessi del 5% dal 16 maggio 2011;

appellanti entrambe le parti: l’attore con appello 14 settembre 2018 (inc. n. 12.2018.122) con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per l’importo di fr. 36'280.30, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta con appello di medesima data (inc. 12.2018.123) con cui chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, pure protestando le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

preso atto delle rispettive risposte con cui le parti postulano la reiezione dei gravami;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 è stato assunto a far tempo dal 1° aprile 2010 dalla AO 1 in qualità di rappresentante, dal 1°gennaio 2011 in qualità di “responsabile rete di vendita”. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva tra altro una retribuzione mensile lorda di fr. 5'500.- per tredici mensilità, il diritto a una provvigione mensile calcolata sull’incassato complessivo del mese precedente di tutti i rappresentanti dell’1.25% fino a fr. 850'000.- e dell’1% oltre tale importo e il pagamento delle rate mensili del leasing del veicolo usato dal lavoratore (doc. C, poi sostituito dal doc. D).

                                         Con scritto raccomandato 16 maggio 2011 la AO 1 ha notificato a AO 1 il suo licenziamento immediato (doc. F), contestato dal dipendente.

                                  B.   Con decisione 4 febbraio 2016, cresciuta in giudicato (inc. SE.2011.307, doc. G), il Pretore ha accertato che la disdetta era ingiustificata e che il licenziamento era avvenuto in tempo inopportuno, poiché notificato durante un periodo di malattia, riconoscendo pertanto il diritto del dipendente a percepire lo stipendio sino alla scadenza del termine di disdetta, prorogato, stante il periodo di malattia del dipendente dal 13 maggio al 17 luglio 2011, a fine settembre 2011. Ritenuto che la pretesa azionata da AO 1 in tale causa era limitata al mese di maggio 2011, il primo giudice gli ha riconosciuto l’importo corrispondente a titolo di stipendio e provvigione.

                                  C.   Con istanza 17 maggio 2016 promossa in procedura sommaria nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC AO 1 ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 36'344.40 a titolo di stipendio e provvigioni per i mesi da giugno a settembre 2011. Con sentenza 13 settembre 2016 (inc. SO.2016.2275, doc. 3) l’istanza è stata dichiarata inammissibile, siccome i presupposti previsti dall’art. 257 cpv. 1 CPC non erano adempiuti.

                                  D.   Con petizione 12 gennaio 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi ridotta con le conclusioni dagli originari fr. 42'869.40 a fr. 38'824.70, oltre interessi e accessori, a titolo di stipendio e provvigioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011, di quota parte della tredicesima mensilità, di rimborso delle rate del leasing e di vacanze non godute. La convenuta si è integralmente opposta alle pretese del lavoratore con risposta 15 febbraio 2017, rilevando in particolare come il dipendente durante il periodo oggetto delle pretese azionate avrebbe svolto attività per terzi in violazione al contratto di lavoro, e ha posto in compensazione l’importo di fr. 1'500.-. In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie pretese, la convenuta sollevando altresì l’eccezione di prescrizione.

                                  E.   Con decisione 30 luglio 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 17'520.90 oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2011, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.- a carico della convenuta per il 45% e per il 55% a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili. Per quanto concerne le pretese azionate a titolo di salario e provvigioni il giudice di prime cure ha riconosciuto unicamente quelle relative ai mesi di giugno e luglio 2011 (fr. 11'000.- per salario e fr. 3'220.90 per provvigioni), mentre ha ritenuto prescritte quelle riferite ai mesi di agosto e settembre 2011. Egli ha inoltre accolto la pretesa di fr. 3'300.- a titolo di vacanze non godute e respinto quella di fr. 2'544.40 quale rimborso delle rate di leasing per il periodo giugno-settembre 2011.

                                  F.   Con due distinti appelli datati 14 settembre 2018 sia l’attore (inc. 12.2018.122) sia la convenuta (inc. 12.2018.123) hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato: il primo nel senso di accogliere la petizione per fr. 36'280.30, protestando le spese e le ripetibili di entrambi i gradi di giudizio, la seconda postulando l’integrale reiezione della petizione, pure con protesta delle spese giudiziarie di prima e seconda sede. Entrambe le parti si sono opposte ai rispettivi gravami con risposte 7 e 12 novembre 2018.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata, negando la sussistenza delle pretese attoree e ponendo dunque fine alla vertenza, va qualificata non come decisione incidentale, ma come decisione finale, in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, gli appelli 14 settembre 2018, tenuto conto delle ferie giudiziarie, sono senz’altro tempestivi, così come lo sono le rispettive risposte. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

                                   2.   In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo grado (cfr. Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3ª ed., n. 6 ad art. 316 CPC; II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220). I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sull'identico oggetto. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                   3.   In relazione all’eccezione di prescrizione sollevata in duplica dalla datrice di lavoro il Pretore, osservato che le pretese derivanti dal rapporto di lavoro in virtù dell’art. 339 cpv. 1 CO diventano immediatamente esigibili con la notifica della disdetta immediata (in concreto avvenuta il 16 maggio 2011), ha ritenuto che il termine di prescrizione di 5 anni fosse iniziato a decorrere il 17 maggio 2011. Egli ha poi rilevato che la prescrizione relativa ai salari e alle provvigioni per i mesi di giugno e luglio 2011 era stata interrotta con l’inoltro dell’istanza di conciliazione del 3 agosto 2011, alla quale aveva fatto seguito l’autorizzazione ad agire del 12 agosto 2011. Considerato che l’attore non aveva fatto valere le pretese entro il termine di tre mesi, che la prescrizione aveva pertanto nuovamente iniziato a decorrere il 17 novembre 2011 (ossia il giorno successivo alla scadenza dell’autorizzazione), e che l’istanza di conciliazione della presente causa era stata inoltrata il 12 ottobre 2016, il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione per le pretese concernenti i salari e le provvigioni per i mesi di giugno e luglio 2011. Egli ha invece ritenuto prescritte le pretese fatte valere a titolo di salari e provvigioni per i mesi di agosto e settembre 2011 poiché non vi era stato alcun atto interruttivo, non potendosi riconoscere tale effetto all’istanza 17 maggio 2016 promossa dall’attore in procedura sommaria nei casi manifesti, l’art. 63 cpv. 2 CPC non essendo applicabile a una decisione di inammissibilità emessa secondo l’art. 257 cpv. 3 CPC. Nel merito il Pretore ha quindi riconosciuto fr. 11'000.- a titolo di salari e fr. 3'220.90 a titolo di provvigioni per il periodo giugno e luglio 2011, oltre a fr. 3'300 a titolo di vacanze non godute, mentre ha respinto la richiesta di rimborso delle rate del leasing relative al periodo giugno-settembre 2011. 

                                         Sull’appello di AP 1

                                   4.   Con la prima censura l’appellante rimprovera il Pretore di avere parzialmente accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la duplica in relazione alle sue pretese derivanti dal contratto di lavoro riferite ai mesi di agosto e settembre 2011.

                                4.1   L’attore rileva dapprima che l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla datrice di lavoro solo con la duplica, sarebbe tardiva.

                                         Per l’art. 142 CO l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata in causa dalla parte che se ne prevale, non potendovi il giudice supplirvi d’ufficio, secondo le disposizioni del diritto processuale. Il Codice di procedura civile svizzero non prevede espressamente che tale eccezione debba essere sollevata con la risposta, l’adduzione di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova essendo possibile senza limitazione fino alla fine della fase dello scambio degli scritti introduttivi, riservata la violazione del principio della buona fede processuale, in concreto nemmeno pretesa (sulla questione vedi Tappy, Commentaire romand – Code de procédure civile, 2aed., 2019, n. 40, 41 ad art. 221 CPC; Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 24 ad art. 222 CPC e n. 14b ad art. 229 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 222 CPC).

                                         Ne discende che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la duplica non è tardiva.

                                4.2   L’appellante lamenta una violazione del diritto e critica il Pretore per avere ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 63 cpv. 2 CPC. A suo dire il meccanismo correttivo previsto da tale norma deve valere anche nel caso in cui un’istanza promossa in procedura sommaria nei casi manifesti viene dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC per assenza di una delle due condizioni richieste per ottenerne tutela.

                                         Il Pretore, dopo avere riassunto le motivazioni delle due opposte correnti dottrinali sulla questione, ha escluso l’applicazione della norma citata, il suo testo essendo chiaro e la legge non potendo recedere da considerazioni d’opportunità.

                             4.2.1   Giusta l’art. 63 cpv. 1 CPC, se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice e dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. Secondo il cpv. 2 della norma lo stesso vale se l’azione è stata proposta in errato tipo di procedura. La disposizione è applicabile all’atto ritirato o dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale, materiale o funzionale del giudice o dell’autorità di conciliazione, rispettivamente se la domanda è stata promossa con un tipo di procedura errato, ad esempio ordinaria invece che semplificata oppure con petizione direttamente al giudice quando la causa sottostà invece al preventivo tentativo di conciliazione obbligatorio. Il Tribunale federale ha precisato che l’art. 63 CPC si applica solo ai casi menzionati, ad esclusione dei casi in cui la domanda è inammissibile per mancanza di altri presupposti processuali o per carenze formali dell’atto (DTF 141 III 481 consid. 3.2.4 pag. 487; decisione del Tribunale federale 4A_520/2018 del 19 ottobre 2018 consid. 3.2.3, 4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid. 2.3; 5A_39/2016 del aprile 2016 consid. 2.2) e riguarda solo gli atti introduttivi di causa ma non quelli ricorsuali (DTF 140 III 636 consid. 3.2; decisione del Tribunale federale 4A_48/2016 del 1° febbraio 2016 consid. 3.2).

                             4.2.2   La questione di sapere se il meccanismo correttivo previsto dall’art. 63 cpv. 2 CPC è applicabile anche nel caso in cui un’istanza promossa in procedura sommaria nei casi manifesti viene dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC per assenza di una delle due condizioni richieste per ottenerne tutela non pare ancora avere ottenuto una risposta nella giurisprudenza del Tribunale federale.

                                         Sulla questione la dottrina è divisa. Alcuni autori negano tale possibilità poiché la decisione di irricevibilità ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC non è dovuta a una scelta errata della procedura, bensì alla mancata realizzazione delle condizioni previste per poter accordare tutela nei casi manifesti. Colui che sceglie di percorrere volontariamente questa via (al posto di quella ordinaria o semplificata) non può pertanto beneficiare della litispendenza retroattiva secondo l’art. 63 CPC (Sutter-Somm/Lötscher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 32 ad art. 257; Sutter-Somm/Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 63; Leuenberger, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart (Art. 63 ZPO), in: SZZP 2/2013, pag. 169 segg.; Berger-Steiger, Berner Kommentar ZPO, n. 25 ad art. 63). Altri autori criticano questa soluzione, poiché renderebbe inaffidabile e poco attrattiva la procedura sommaria nei casi manifesti quando vi sono dei termini di prescrizione o di perenzione da rispettare e ciò in contrasto con lo scopo della norma e con il principio di economia processuale (Hofmann, Basler Kommentar ZPO, n. 28 ad art. 257; Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 26 ad art. 257; Müller-Chen, in: Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 28 ad art. 63; Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed.; n. 15 ad art. 257; Staehlin/Staehlin/Grolimund, Zivilprozzesrecht, 2a ed., §21 n. 58; Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand - Code de procédure civile commenté, n. 3 e 27 ad art. 257; Droese, Unklarheiten um den klaren Fall gemäss Art. 257 ZPO, in: ZBJV 155/2019, pag. 238 segg.; Bergamin, Die Verjährung, Antworten auf brennende Fragen zum alten und neuen Verjährungsrecht, in: HAVE 2018, pag. 187 segg., 198 seg.; Baeckert, Der Rechtsschutz in klaren Fällen – ausgewählte fragen, in: Rivista svizzera di procedura civile e d’esecuzione forzata (PCEF) 30/2013, pag. 140 segg., 141 seg.).

                             4.2.3   Sapere se il meccanismo correttivo dell’art. 63 CPC è applicabile anche nei casi di decisione di irricevibilità ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC è questione d’interpretazione.

                          4.2.3.1   La legge s’interpreta dapprima per sé stessa, esaminandone il testo (interpretazione letterale), il senso e lo scopo (interpretazione teleologica) e i valori che ne stanno alla base, derivanti in particolare dalla relazione con altri disposti (interpretazione sistematica) e dai lavori preparatori (interpretazione storica). L’interprete deve lasciarsi guidare dall’idea che il senso della norma non risulta già dal suo testo, ma solo dalla legge così come intesa e concretizzata nella fattispecie. Quanto ricercato è una decisione materialmente corretta sul piano normativo, finalizzata a un risultato soddisfacente alla luce della ratio legis. Al riguardo, il Tribunale federale s’ispira a un pluralismo metodologico, che non stabilisce a priori una gerarchia degli elementi interpretativi. I materiali legislativi servono come strumento per riconoscere il senso della norma e nell’interpretazione di disposizioni nuove essi occupano una posizione speciale (DTF 141 III 481 consid. 3.2.3).

                          4.2.3.2   Il testo dell’art. 63 cpv. 2 CPC indica che il meccanismo correttivo della litispendenza retroattiva vale, oltre al caso dell’incompetenza, anche quando l’azione è promossa “in errato tipo di procedura”, senza precisare se è inteso unicamente il caso in cui l’atto introduttivo è inoltrato secondo una procedura non prescritta dal CPC (come sembra intendere la versione francese: “selon la procédure prescrite“ al contrario di quella tedesca “nicht im richtigen Verfahren“), oppure se comprende pure i casi in cui l’attore sceglie di far valere la propria pretesa in procedura sommaria nei casi manifesti (di per sé corretta) nell’errata convinzione che siano adempiuti i presupposti specifici di cui all’art. 257 CPC. Anche in quest’ultimo caso la procedura può rivelarsi errata, nel senso che non è la via corretta per far valere in giudizio con successo le proprie pretese. La norma non prevede inoltre alcuna riserva esplicita per quanto attiene alle decisioni di irricevibilità emanate giusta l’art. 257 cpv. 3 CPC, diversamente da quanto invece previsto all’art. 63 cpv. 3 CPC per gli “speciali termini legali d’azione” della LEF. Il testo dell’art 63 cpv. 2 CPC non dà una risposta limpida e non si può pertanto escludere un’applicazione del meccanismo correttivo dell’art. 63 CPC alle decisioni di inammissibilità giusta l’art. 257 cpv. 3 CPC. Quest’ultima interpretazione è peraltro sostenuta dai lavori preparatori, dai quali risulta esplicitamente la volontà del legislatore di applicare l’art. 63 CPC anche ai casi di decisioni di irricevibilità giusta l’art. 257 cpv. 3 CPC. L’avamprogetto della commissione di esperti del giugno 2003 prevedeva già una procedura sommaria “in materia di protezione immediata del diritto” (art. 266-267 AP CPC) con l’emanazione di una decisione di non entrata in materia in caso di assenza delle condizioni per ottenere la protezione immediata del diritto, rispettivamente il medesimo meccanismo di retrodatazione della litispendenza nel caso di promozione dell’azione “in errato tipo di procedura” (art. 207 cpv. 2 AP applicabile in virtù dell’art. 235 AP). Al proposito il Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto precisava che “la perpetuazione della litispendenza è stata ora estesa anche al caso in cui il genere di procedura alla base dell’azione non era corretto (cpv. 2). Si pensi segnatamente all’istanza di protezione immediata del diritto, che ad es. in quanto la situazione giuridica non è stata ritenuta sufficientemente chiara è stata dichiarata irricevibile (art. 267 AP). In questo caso la litispendenza non è compromessa se entro 30 giorni è stata avviata la procedura corretta, ovvero quella ordinaria” (Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto della Commissione peritale, giugno 2003, pag. 102). Le disposizioni citate sono poi state riprese agli artt. 61 cpv. 2 e 253 cpv. 3 del Disegno di legge presentato dal Consiglio federale, salvo qualche piccolo dettaglio redazionale, e il Messaggio ha a sua volta esplicitamente indicato che qualora “la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accolta perché la fattispecie o la situazione giuridica non è chiara…il giudice non respinge l’istanza (nel merito) ma non entra nel merito (cpv. 3). L’attore ha allora la possibilità di far valere il proprio diritto in una procedura completa che prevede, questa volta, un’ampia assunzione delle prove e in cui il giudice ha pieno potere di cognizione. L’articolo 61 (litispendenza retroattiva) è applicabile in questa eventualità” (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero (CPC), FF 2006, pag. 6724).

                                         Da un punto di vista teleologico la “retrodatazione della litispendenza” giusta l’art. 63 CPC mira alla salvaguardia dei termini di prescrizione e di perenzione e quindi a evitare che il richiedente subisca le inique conseguenze della perdita del suo diritto quando è confrontato con una decisione di non entrata nel merito (DTF 141 III 481 consid. 324 e riferimenti; FF 2006, pag. 6648). D’altro lato la procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida ed è intesa come uno strumento di “tutela dei creditori” (FF 2006, pag. 6724). L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa. Se la parte convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni che non possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile, così da poter permettere all’istante di riproporre la pretesa in procedura ordinaria o semplificata (DTF 141 III 23 consid. 3.2). Negare l’applicazione dell’art. 63 CPC in questi casi significherebbe negare la possibilità di proporre questa procedura quando vi è il rischio di decorrenza di un termine di prescrizione, ciò che non è conforme al senso e allo scopo della norma.

                                         Giova osservare che nei casi di decisioni di irricevibilità per carenze formali, per le quali l’art. 63 non è applicabile (DTF 141 III 481 consid. 3.2.4 pag. 485 segg.), l’art. 132 CPC prevede comunque l’assegnazione di un termine suppletorio di 30 giorni per ovviare a tali carenze, senza cessazione della litispendenza in tale lasso di tempo e quindi senza alcun influsso sul termine di prescrizione. Lo stesso meccanismo è dato nel caso di mancato versamento dell’anticipo o della cauzione (art. 101 cpv. 3 CPC). Da un profilo del diritto della prescrizione, istituto di diritto materiale, non si vede alcun motivo plausibile per negare al creditore un termine suppletorio di 30 giorni ai sensi dell’art. 63 CPC per far valere la pretesa in procedura ordinaria o semplificata, dopo una decisione di non entrata in materia ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC per motivi che derivano dal diritto processuale (Droese, op. cit. 238 seg.; Bergamin, op. cit., 198 seg.).

                                         In definitiva, tutti gli elementi interpretativi esaminati concorrono a confermare che il legislatore ha inteso applicare il meccanismo correttivo dell’art. 63 cpv. 2 CPC ai casi in cui l’istanza promossa in procedura sommaria nei casi manifesti venga dichiarata inammissibile per assenza delle condizioni necessarie ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC.

                             4.2.4   Ne discende che l’appellante con l’inoltro dell’istanza 17 maggio 2016 in procedura sommaria nei casi manifesti ha interrotto la prescrizione delle pretese derivanti dal contratto di lavoro divenute esigibili con la disdetta 16 maggio 2011 nel termine di 5 anni previsto dall’art. 128 n. 3 CO. L’eccezione di prescrizione va pertanto respinta integralmente.

                                   5.   L’appellante rimprovera il Pretore per non essersi espresso in relazione alla richiesta concernente la tredicesima mensilità pro - rata per l’anno 2011. Visto l’esito dell’appello della datrice di lavoro (inc. 12.2018.123), alle cui motivazioni si rinvia, la censura è irrilevante. Per i medesimi motivi non occorre determinarsi in merito all’entità delle pretese salariali e a titolo di provvigione ribadite in questa sede dall’attore per i mesi di agosto e settembre 2011 (considerando 7 dell’appello della datrice di lavoro inc. 12.2018.123).

                                         Sull’appello di AO 1

                                   6.   La datrice di lavoro critica il Pretore per avere respinto l’eccezione di prescrizione in relazione alle pretese salariali di giugno e luglio 2011. A suo dire, in caso di mancata presentazione dell’atto di causa entro il termine indicato nell’autorizzazione ad agire, il nuovo termine di prescrizione ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CO comincia a decorrere dal giorno di presentazione dell’istanza di conciliazione o, nella migliore delle ipotesi, dal giorno del rilascio dell’autorizzazione ad agire ma non da quello di scadenza della stessa. La censura è irrilevante, posto che in concreto tutte le pretese fatte valere in causa dall’attore derivanti dal contratto di lavoro non sono prescritte per i motivi esposti al considerando 4, ai quali si rimanda.

                                   7.   La datrice di lavoro rimprovera il Pretore per non avere posto in deduzione quanto guadagnato dall’attore con un altro lavoro nel periodo successivo alla disdetta immediata del contratto di lavoro in applicazione dell’art. 337c cpv. 2 CPC, criticando l’accertamento pretorile secondo cui i fr. 76'000.- guadagnati da AP 1 lavorando per la ditta __________ S.r.l. sono stati da lui conseguiti a far tempo da novembre 2011.

                                7.1   L’appellante critica dapprima il Pretore per avere fondato la propria motivazione su un documento denominato “lettera di incarico 1° novembre 2011”, non acquisito agli atti. La censura è fondata. Tale documento è stato infatti oggetto dell’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova presentata dall’attore il 16 maggio 2017 e respinta dal Pretore con decisione 21 agosto 2017. Ne discende che il giudizio del primo giudice, nella misura in cui poggia su tale “lettera di incarico”, è errato. 

                                7.2   Dall’istruttoria, e meglio dalla dichiarazione di imposta per l’anno 2011 (incarto richiamato Ufficio di tassazione __________), risulta che l’attore ha dichiarato un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 76'000.- (modulo 1, cifra 1.1), allegando il certificato di salario della ditta __________ S.r.l. del 16 gennaio 2012, da cui risulta un compenso di fr. 45'000.- per “marketing e ricerca clienti in Germania e Ucraina”, di fr. 31'000.- per “consulenza per prodotto Vino …Imbottigliamento ed etichettatura packaging design” oltre l’annotazione a mano “N.B: Luogo di lavoro ns uffici siti nel Comune di M__________ __________”. L’attore ha altresì posto in deduzione le spese professionali derivanti dall’utilizzo del veicolo privato per l’intero 2011 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per 220 giorni, dichiarando come luogo di lavoro M__________ __________ e indicando la durata dell’attività professionale come “annuale” (Modulo 4, cifra 1 e 2). Ne discende che le dichiarazioni medesime dell’attore rendono poco credibile la tesi da lui sostenuta in causa di avere iniziato la collaborazione con altre ditte unicamente a partire dal mese di ottobre 2011, ciò a maggior ragione se si considera l’entità dell’importo ricevuto. Considerato che il tipo di lavoro compiuto dall’attore è comparabile con quello precedentemente svolto presso l’appellante, per il quale veniva remunerato con un salario mensile di fr. 5'500.- oltre le provvigioni (in media fr. 1'700.mensili, cfr. doc. 2) appare poco plausibile che per tre soli mesi di lavoro l’attore sia stato remunerato con oltre fr. 25'000.- mensili (fr. 76'000.- diviso tre mesi).

                                         In merito alla quantificazione dell’importo da dedurre ai sensi dell’art. 337c cpv. 2 CO, considerato che l’attore ha lavorato presso l’appellante fino al 16 maggio 2011 con un grado di occupazione del 100% e che il contratto di lavoro prevedeva, oltre a un obbligo di fedeltà, un divieto di concorrenza (doc. D), non si può che dedurne che l’importo di fr. 76'000.- dichiarato quale reddito da attività dipendente conseguito nel 2011 presso la ditta __________ S.r.l. sia stato conseguito dall’attore, nell’ipotesi a lui più favorevole, nel periodo dal 17 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 (7 mesi e ½), pari a una remunerazione media mensile di fr. 10'133.-, per un importo complessivo da porre in deduzione ai sensi dell’art. 337c cpv. 2 CO di fr. 40'533.-, somma ben superiore a quella da lui rivendicata in questa sede a titolo di pretese salariali, provvigioni, tredicesima mensilità e ferie non godute per il periodo giugno – settembre 2011 per un importo complessivo di fr. 36'280.30.

                                         Conclusione

                                   8.   Ne discende che l’appello di AO 1 deve essere respinto mentre l’appello di AO 1 accolto con conseguente riforma della decisione 30 luglio 2018 della Pretura di Lugano, sezione 1, nel senso che la petizione è integralmente respinta.

                                         Le spese giudiziarie di prima e seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura di appello di AO 1 (inc. 12.2018.122) sulla base del valore ancora litigioso di fr. 18'759.- (36'280.30 ./. 17'520.90), mentre per la procedura di appello di AO 1 (inc. 12.2018.123) sulla base del valore litigioso di fr. 17'520.90.

                                         Gli importi ai fini di eventuali ricorsi al Tribunale federale superano i fr. 15'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                      I.   Le cause inc. 12.2018.122 e 12.2018.123 sono congiunte.

                                   II.   L’appello 14 settembre 2018 di AO 1 (inc. 12.2018.122) è respinto.

                                  III.   Gli oneri processuali della procedura di appello (inc. 12.2018.122) di complessivi fr. 2'000.sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                 IV.   L’appello 14 settembre 2018 di AO 1 (inc.12.2018.123) è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 luglio 2018 della Pretura di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1.    La petizione è respinta.

2.    La tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 2'500.- sono poste a carico dell’attore. L’attore è pure condannato a pagare alla convenuta l’importo di CHF 2'500.-.

                                  V.   Gli oneri processuali della procedura di appello (inc.12.2018.123) di complessivi fr. 2'000.- sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                 VI.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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