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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2017 12.2017.89

31 agosto 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,584 parole·~18 min·3

Riassunto

Azione di rivendicazione, tutela giurisdizionale nei casi manifesti, rinvio dello sgombero dell'immobile per motivi umanitari. Richiesta di esecuzione anticipata e misure di esecuzione

Testo integrale

Incarto n. 12.2017.89

Lugano 31 agosto 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2017.2010 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 21 aprile 2017 da

 AO 1  rappr. dall’ RA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui ha chiesto di condannare la convenuta alla liberazione immediata dell’abitazione situata in via __________ a __________ (fondo n. __________ RFD) – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, con l’avvertimento che la trasgressione costituisce un valido titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e con ordine alla Polizia comunale, in via sussidiaria quella cantonale, di prestare man forte nell'esecuzione della decisione a semplice richiesta e in caso di mancato ritiro dei mobili e degli oggetti di depositarli in un luogo indicato dall'istante ponendo le spese a carico della controparte,– nonché di versargli a titolo di indennità per occupazione abusiva fr. 2'900.- mensili dal 14 aprile 2017 fino alla completa liberazione del fondo occupato, così come di dichiarare il pronunciato “eseguibile anticipatamente (art. 336 CPC) e direttamente (art. 337 CPC)”;

richieste che la convenuta ha avversato con osservazioni 15 maggio 2017, postulando in via principale la reiezione dell’istanza, in via sussidiaria aderendo all’azione di rivendicazione ma domandando il rinvio dell’esecuzione effettiva della decisione di espulsione al 1° dicembre 2017 e la fissazione dell’indennità di occupazione a fr. 1'500.- mensili;

sulle quali la Pretora si è pronunciata con decisione 7 giugno 2017, con cui ha accolto parzialmente l’istanza, ordinando alla convenuta la liberazione con effetto immediato dell’abitazione situata sul fondo in questione – sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, con l’avvertimento che in caso contrario l’istante potrà avvalersi di ogni usciere o agente della forza pubblica e che i mobili e gli oggetti saranno depositati a spese della convenuta in un luogo da ella indicato o, in difetto di indicazione, in un posto ritenuto adeguato, nonché che l’inesecuzione della decisione darà titolo all’istante per chiedere il risarcimento dei anni in separata sede – e dichiarando invece irricevibile la domanda di indennità per occupazione abusiva;

appellante la convenuta con appello 12 giugno 2017, con cui afferma di contestare il giudizio querelato e chiede che le sia concesso “un po’ di tempo supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa”;

mentre l’istante con risposta 22 giugno 2017 postula la reiezione del gravame nella misura in cui ricevibile, chiedendo in via preliminare l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata dalla controparte, con protesta di spese processuali e ripetibili di seconda sede;

vista la replica spontanea 6 luglio 2017 dell’appellante, con la quale si conferma nella propria richiesta e chiede che all’appello sia “concesso l’effetto sospensivo”, nel senso che “l’esecuzione della decisione pretorile (sia) sospesa per il termine di 4 mesi dalla data del presente giudizio”, con protesta di spese giudiziarie;

nonché la duplica spontanea 12 luglio 2017, con cui la parte appellata ribadisce la propria posizione;

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 si è aggiudicato il 16 febbraio 2017 ai pubblici incanti la part. n. __________ RFD di __________ (doc. C). Tale bene apparteneva in precedenza ad AP 1 (doc. D). L’iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario è avvenuta il 20 marzo 2017 (doc. B). Il 25 marzo 2017 AO 1 ha chiesto ad AP 1 di consegnargli il fondo entro il 13 aprile successivo (doc. E). Il 12 aprile 2017 AP 1, per il tramite del suo legale avv. RA 1, ha risposto di non essere nello stato psicofisico per poter lasciare l’abitazione a breve (facendo riferimento a un certificato medico allegato) e ha domandato di volerle concedere “un ragionevole tempo affinché possa riprendersi”, proponendo la pattuizione di una “ragionevole” pigione (doc. H).

                                  B.   Il 21 aprile 2017 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché AP 1 fosse condannata – dichiarando il pronunciato “eseguibile anticipatamente (art. 336 CPC) e direttamente (art. 337 CPC)”, nonché sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnargli il fondo summenzionato, con l'avvertenza che la trasgressione dell'ordine avrebbe costituito un valido titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. L'istante ha chiesto inoltre che la Polizia comunale, in via sussidiaria quella cantonale, fosse tenuta a prestare man forte nell'esecuzione della decisione a semplice richiesta e che qualora la convenuta non avesse provveduto a ritirare i mobili e gli oggetti di sua pertinenza, la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante ponendo le spese a carico della convenuta. A titolo di indennità per occupazione abusiva l’istante ha chiesto, altresì, di condannare la controparte al pagamento di fr. 2'900.- mensili dal 14 aprile 2017 fino alla completa liberazione del fondo.

                                  C.   Con osservazioni 15 maggio 2017 la convenuta ha avversato le richieste avversarie: in via principale ha postulato la reiezione dell’istanza; in via sussidiaria ha aderito all’azione di rivendicazione ma ha domandato il rinvio dell’esecuzione effettiva della decisione di espulsione al 1° dicembre 2017 e di fissare l’indennità di occupazione a fr. 1'500.- mensili.

                                  D.   Statuendo il 7 giugno 2017 la Pretora ha accolto parzialmente l’istanza, ordinando alla convenuta la liberazione con effetto immediato dell’abitazione situata sul fondo in questione – sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, con l’avvertimento che in caso contrario l’istante potrà avvalersi di ogni usciere o agente della forza pubblica e che i mobili e gli oggetti saranno depositati a spese della convenuta in un luogo da essa indicato o, in difetto di indicazione, in un luogo ritenuto adeguato, nonché che l’inesecuzione della decisione darà titolo all’istante per chiedere il risarcimento dei danni in separata sede – e dichiarando invece irricevibile la domanda di indennità per occupazione abusiva.

                                  E.   Con appello 12 giugno 2017 AP 1 è insorta contro il giudizio testé menzionato. Essa afferma, in sintesi, di contestare il giudizio querelato e chiede che le sia concesso “un po’ di tempo supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa”. Con risposta 22 giugno 2017 la controparte postula invece la reiezione del gravame nella misura in cui è ricevibile. In via preliminare chiede l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata. Con replica spontanea 6 luglio 2017 l’appellante si è confermata nella propria richiesta e ha chiesto che all’appello sia “concesso l’effetto sospensivo”, nel senso che “l’esecuzione della decisione pretorile (sia) sospesa per il termine di 4 mesi dalla data del presente giudizio”, con protesta di spese giudiziarie. Con duplica spontanea 12 luglio 2017 la parte appellata ha ribadito la propria posizione.

considerato

in diritto:                  1.   Le decisioni prese a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). L’appello e la risposta sono senz’altro tempestivi. Lo stesso dicasi dei memoriali spontanei, pervenuti a questa Camera prima dell’inizio della deliberazione del presente giudizio.

                                   2.   I giudizi pronunciati in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione querelata è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la Pretora ha accertato che il valore litigioso supera l’importo testé menzionato. Le parti non contestano tale accertamento. D’altronde, lo stesso è senz’altro corretto, stante sia l’ammontare dell’indennità per occupazione indicata dall’istante (fr. 2'900.mensili) sia quello riconosciuto in via subordinata dalla convenuta (fr. 1'500.- mensili).

                                   3.   La controversia concerne un’azione di rivendicazione. La circostanza che la convenuta abbia proposto di continuare a occupare il fondo in questione versando un corrispettivo non comporta evidentemente per sé sola la competenza di questa Camera, dato che in discussione è l’esercizio di un diritto reale. A dover trattare il presente gravame sarebbe quindi la prima Camera civile, che giudica in seconda istanza gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti, tra le altre cose, i diritti reali (art. 48 lett. a cfr. 1 LOG). L’incarto qui in esame è stato tuttavia attribuito alla seconda Camera civile. Motivi di economia processuale impongono quindi che l’appello sia evaso da questa Camera.

                                   4.   Dato il rimedio dell’appello, in via preliminare occorre chinarsi sulla questione, sollevata a più riprese dalle parti, dell’effetto sospensivo nonché dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata. In effetti, da un lato l’appellante chiede con il gravame la concessione dell’effetto sospensivo, domanda ribadita con replica spontanea, seppur con la specificazione che “l’esecuzione della decisione pretorile è sospesa per il termine di 4 mesi dalla data del presente giudizio”, dall’altro lato la parte appellata postula in via principale la reiezione della richiesta avversaria, in via subordinata che sia autorizzata l’esecuzione anticipata della decisione impugnata. In relazione alla questione dell’effetto sospensivo, questa Camera si è già pronunciata con scritto 12 giugno 2017. Essa ha spiegato che l’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione querelata (art. 315 cpv. 1 CPC). La richiesta dell’appellante di conferire al gravame tale effetto cade quindi nel vuoto, essendo l’effetto sospensivo dato per legge. Viceversa, l’autorità giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata del giudizio impugnato (art. 315 cpv. 2 prima frase CPC). Competente a emettere una simile autorizzazione è pertanto questa Camera, non l’autorità giudiziaria inferiore, ossia la Pretora. L’emanazione della presente decisione rende tuttavia priva di oggetto la relativa domanda.

                                   5.   In relazione agli aspetti trattati sopra e alla contestazione sollevata dalla parte appellata a pag. 3 in mezzo della risposta, vale la pena precisare che non bisogna incorrere nell’errore di credere che qualora il primo giudice ordini misure d’esecuzione (facoltà concessagli all’art. 236 cpv. 3 CPC) si sia in presenza di un’autorizzazione all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 315 cpv. 2 CPC. Semplicemente, la circostanza che il primo giudice abbia già ordinato simili misure rappresenta un’eccezione alle conseguenze dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata decisa dalla seconda istanza. In altre parole, in virtù dell’art. 315 cpv. 2 prima frase CPC l’autorità di appello può unicamente dichiarare eseguibile la decisione querelata. L’effettiva esecuzione della medesima dipende, infatti, dall’emissione di una decisione del giudice del rigetto (art. 80 seg. LEF) o dell’esecuzione (art. 336 cpv. 1 lett. b e 337 cpv. 1 CPC). Come detto, in relazione a quest’ultimo aspetto sussiste tuttavia un’eccezione quando il primo giudice ha ordinato misure d’esecuzione in virtù dell’art. 236 cpv. 3. In tal caso, infatti, la decisione è suscettibile di esecuzione diretta (art. 337 cpv. 1 CPC) e in presenza di una decisione dell’autorità giudiziaria superiore che autorizza l’esecuzione anticipata non occorre più rivolgersi, a tal fine, al giudice dell’esecuzione. Inoltre, sebbene come evidenziato dall’appellato parte della dottrina (e non la maggioranza) sostenga che dall’art. 236 cpv. 3 CPC e dalle esigenze di celerità alla base del medesimo deriva implicitamente la facoltà per il primo giudice di ordinare l’esecuzione anticipata del suo giudizio senza necessità di attendere una decisione in tal senso dell’autorità giudiziaria superiore (Reetz/Theiler in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3ͣ ediz., Art. 311 N 30; Reetz/Hilber in op. cit., Art. 314 N 5 e Art. 315 N 19 e 23), non si giustifica di elargire al primo giudice una competenza inerente all’autorizzazione all’esecuzione anticipata che il legislatore ha attribuito chiaramente al tribunale di seconda istanza cantonale (art. 315 cpv. 2 CPC). D’altronde, se così non fosse basterebbe alla parte formulare una richiesta ai sensi dell’art. 236 cpv. 3 CPC e al primo giudice darvi seguito per levare all’appello l’effetto sospensivo, che, invece, assurge a regola di tale rimedio di diritto.

                                   6.   L’appellante produce con la replica spontanea il certificato 26 giugno 2017 del medico di famiglia dr. __________ __________. Con scritto 2 agosto 2017, poi, produce un’attestazione non datata della psichiatria e psicoterapeuta __________ __________ __________. Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Tali produzioni non soddisfano la prima condizione del disposto testé menzionato. Infatti, AP 1 avrebbe già potuto produrre entrambi i documenti con l’appello. Per tacere del fatto che l’appellante nemmeno spiega il motivo della loro tardiva produzione. Ne consegue l’inammissibilità di tali documenti. Va precisato che quand’anche fossero ricevibili, per i motivi illustrati di seguito l’esito del presente giudizio non avrebbe miglior sorte. Quanto indicato sopra vale anche per lo scritto 27.7.2017 anch’esso prodotto dal legale dell’appellante in data 2 agosto 2017. Tale missiva è stata redatta da AP 1 all’attenzione del proprio patrocinatore. Si tratta quindi di mere allegazioni di parte – anch’esse tardive per i motivi testé esposti – e sprovviste della benché minima valenza probatoria.

                                   7.   Secondo l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo giurisprudenza un fatto è immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per contrastare gli estremi di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate. Inoltre una situazione giuridica è chiara soltanto se, sulla base di dottrina o giurisprudenza invalse, il diritto invocato risulti applicarsi nel caso specifico e dispieghi i suoi effetti in modo evidente. Ciò non si verifica – almeno di regola – se l'applicazione della norma implica una decisione fondata sull'apprezzamento o sull'equità (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c con rinvii; DTF 141 III 25 consid. 3.2 con rinvii).

                                   8.   L'azione di rivendicazione che l'istante ha promosso nella fatti-specie consente al proprietario di esigere la consegna di una cosa contro chiunque la ritenga senza diritto e di respingere qualsiasi indebita ingerenza (art. 641 cpv. 2 CC). All'attore incombe dimostrare il suo diritto di proprietà (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rimandi). Dandosi rivendicazione di un immobile, il titolare iscritto nel registro fondiario si presume proprietario. Da parte sua il convenuto può opporsi all'azione di rivendicazione dimostrando un suo diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o obbligatoria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.49 del 16 giugno 2015, consid. 4 con riferimenti).

                                   9.   La Pretora ha rilevato che è incontestato che l’istante è proprietario della part. __________ RFD di __________ dal 20 marzo 2017 a seguito di aggiudicazione ai pubblici incanti, così come che la convenuta, precedente proprietaria, continua a occupare l’abitazione senza il suo accordo. La prima giudice ha poi spiegato che i problemi di salute asseriti da AP 1 non assurgono a diritto prevalente di natura reale od obbligatoria atto a contrastare la domanda avversaria. Ne ha così desunto che il caso merita tutela giurisdizionale in procedura sommaria e che all'istante va riconosciuto il diritto di entrare in possesso immediatamente degli immobili occupati dalla convenuta senza valido titolo.

                                10.   L'appellante chiede di dilazionare l'esecutività della sentenza impugnata, sostenendo di trovarsi in difficoltà di salute (allegando un certificato medico) ed economiche. Ella afferma di essersi attivata nella ricerca di un posto dove trasferirsi ma avendo 72 anni e non essendo “proprio in forma” necessita di “un po’ di tempo supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa che dal 1999 è stata la mia dimora”. Con la replica spontanea quantifica tale richiesta in “4 mesi dalla data del presente giudizio” (richiesta di giudizio), rispettivamente “ad almeno quattro mesi” (motivazione, pag. 5 in mezzo).

                             10.1   Come testé detto, l’appellante afferma che l’“esecutività dev’essere sospesa”. Sembra quindi intendere erroneamente – cosa che peraltro emerge dalla richiesta di concedere al gravame l’effetto sospensivo (vedi sopra, consid. 2) – che l’appello non abbia tale effetto già solo a seguito dell’inoltro del gravame. Sia come sia, anche volendo interpretare, invece, tale richiesta come una censura del merito del giudizio querelato, nel senso che è criticata la decisione della prima giudice di ordinare la liberazione con effetto immediato del fondo in questione, la stessa non avrebbe miglior sorte per i motivi seguenti.

                              10.2   AP 1 non contesta di dover rimettere il fondo alla controparte. Nemmeno pretende di occupare con qualche legittimità il medesimo. Insta unicamente affinché le sia accordato un termine più lungo entro cui consegnare la proprietà. In prima sede aveva quantificato tale periodo in “almeno 4/6 mesi”. Nell’appello lo indica in “un po’ di tempo supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa”. Nella replica spontanea lo cifra, nelle richieste di giudizio, in 4 mesi “dalla data del presente giudizio” (lasciando quindi intendere dalla decisione di questa Camera), mentre nelle motivazioni del gravame reputa congrua “una sospensione dell’esecutività della sentenza pretorile (…) ad almeno 4 mesi” (pag. 5 in mezzo) (facendo pertanto dipartire tale termine dalla decisione di prima istanza). A parte il fatto che una quantificazione di tale lasso di tempo con la replica spontanea è tardivo, dato che tale memoriale non può servire a colmare lacune dell’appello, anche le conclusioni, rispettivamente le richieste ivi contenute, sono contraddittorie e tali da non soddisfare i requisiti di ricevibilità (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

                              10.3   Sia come sia, anche qualora l’appellante avesse quantificato la propria richiesta in maniera ricevibile e occorrerebbe quindi vagliare l’esigenza di lasciare un termine di breve durata per eseguire il trasloco alla luce di motivi umanitari, l’appello è destinato all’insuccesso per le ragioni qui di seguito illustrate.

                                         Il Tribunale federale ha spiegato che il giudice dell’esecuzione (nella fattispecie la Pretora che in applicazione della facoltà concessale all’art. 236 cpv. 3 CPC ha emesso le misure d’esecuzione) deve tener conto del principio della proporzionalità (DTF 117 Ia 336). Tale giurisprudenza, emessa sotto l’egida delle procedure cantonali, è stata confermata successivamente all’entrata in vigore del CPC (TF 4A_207/2014 del 19 maggio 2014 consid. 3.1). Secondo l’Alta Corte, qualora lo sgombero concerne un’abitazione, occorre evitare che l’interessato si trovi improvvisamente senza dimora. In particolare, occorre vagliare se dei motivi umanitari impongono un rinvio dello stesso oppure dei seri e concreti indizi permettono di ritenere che l’occupante si trasferirà spontaneamente entro un termine ragionevole. Tuttavia, tale differimento dev’essere relativamente breve (sulla questione, applicata all’ambito locativo, vedi Verda Chiocchetti, Esecuzione di una decisione di espulsione in materia di locazione, in RtiD I-2015, p. 245). Al contrario di quanto affermato dalla parte appellata, che contesta l’applicazione della giurisprudenza summenzionata al di fuori di fattispecie vertenti su rapporti di locazione, il Tribunale federale ha indicato che il giudice dell’esecuzione è in generale tenuto ad applicare il principio della proporzionalità. D’altra parte, non si ravvede alcun motivo per cui la presenza di eventuali motivi umanitari possano essere contemplati in presenza di un ex inquilino e non di un ex proprietario dell’abitazione rivendicata. A nulla muta, al riguardo, che tale giurisprudenza sia stata emessa in fattispecie vertenti sul diritto locativo.

                                         Nel presente caso, malgrado AP 1 abbia affermato di avere problemi finanziari e di salute (e che questi ultimi siano stati certificati dal medico di famiglia dr. __________ __________ e dalla psichiatra e psicoterapeuta __________ __________ __________, documenti comunque irricevibili per i motivi indicati sopra), ha ammesso di essere stata in grado di “appoggiarsi anche a dei conoscenti per poter vagliare più appartamenti possibili” con lo scopo di “velocizzare la cosa”. L’appellante non ha tuttavia prodotto, né in prima sede né dinanzi a questa Camera, alcunché in relazione agli oggetti vagliati e che lasci desumere un suo serio impegno nel cercare in tempi ragionevolmente brevi una nuova sistemazione. Per tacere che nelle more della presente causa ha già potuto beneficiare, di fatto, di quasi quattro mesi per vagliare – come ha affermato aver effettuato tramite l’aiuto di terzi – altre sistemazioni. Se ne conclude che, non fosse irricevibile, l'appello sarebbe destinato in ogni modo all'insuccesso.

                                11.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in cui versa la convenuta si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto possibile le spese processuali.

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimaneva litigioso unicamente il termine fissato dalla Pretora per la restituzione del fondo. Considerati i valori indicati dalle parti quali corrispettivi per la sua occupazione, il valore litigioso non appare raggiungere la soglia di fr. 30'000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 12 giugno 2017 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.negli altri casi. . Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).