Incarto n. 12.2017.78 12.2017.79
Lugano 6 luglio 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.37 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 17 febbraio 2015 da
AO 1 rappr. dall' RA 1
contro
AP 1
che, con sentenza 21 aprile 2017, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto, accertando l'inesistenza del credito di fr. 200'000.- oltre interessi vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore attraverso 16 precetti esecutivi dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, fatti spiccare annualmente (tranne nel 2013), per tale importo, tra il 3 novembre 2000 e il 26 gennaio 2016, annullando inoltre i precetti in rassegna, ordinando all'Ufficio esecuzioni di Lugano di non dar notizia a terzi delle esecuzioni suddette, facendo divieto alla convenuta di reiterare l'esecuzione nei confronti dell'attore con la comminatoria penale dell'art. 292 CP e respingendo in pari tempo la domanda riconvenzionale con cui la convenuta aveva chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 10'000.-;
appellante AP 1, che, con appello 23 maggio 2017, chiede di annullare il querelato giudizio, di respingere la petizione, di accertare l'esistenza del credito di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 21 aprile 1997, di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio e chiedendo altresì di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, constatato come l'atto d'appello in oggetto risultasse molto sconveniente, per i termini gratuitamente (molto) offensivi utilizzati nel definire la controparte ed altri professionisti, e fosse, altresì, estremamente prolisso e ripetitivo, con decisione 6 giugno 2017 il presidente della Camera ha fissato all'appellante un termine fino al 30 giugno 2017 per ripresentare una memoria d'appello, in 3 copie, che fosse ossequiosa dell'art. 132 cpv. 1 e 2 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), secondo cui gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi devono essere sanati entro il termine fissato dal giudice, altrimenti l'atto verrà considerato come non presentato; il presidente ha anche rammentato all'appellante che l'obbligo di motivare l'appello ancorato all'art. 311 cpv. 1 CPC significa che l'appellante deve confrontarsi criticamente con i considerandi del giudizio impugnato;
che, con allegato datato 29 maggio (recte: giugno) 2017, l'appellante ha ripresentato la memoria d'appello;
che l'atto contiene ora solo due affermazioni offensive nei confronti di controparte, comunque sia perfettamente ininfluenti ai fini del giudizio; ma soprattutto, in luogo delle 39 pagine della memoria 23 maggio 2017, quella del 29 giugno 2017 ne conta 48, scritte in modo fitto (oltre 55 righe per pagina) e che contengono per decine (e decine) di volte le stesse, ripetitive affermazioni, talora sino a due o tre volte per pagina; affermazioni che, sia detto per inciso, non sono minimamente atte a rimettere in forse gli argomenti addotti dal giudice di prima istanza;
che si è dunque palesemente in presenza di un atto prolisso ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 CPC ed, in subordine sconveniente a tenore della stessa disposizione e immotivato giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC;
che, conformemente alla comminatoria di cui all'art. 132 cpv. 1 2ª frase CPC, l'atto dev'essere ritenuto come non presentato; questo implica, quando si tratta di un atto d'appello, che quest'ultimo dev'essere dichiarato irricevibile (Peter Reetz/Stephanie Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO, 3ª edizione, 2016, n. 33 ad art. 311);
che la domanda di assistenza giudiziaria va, di conseguenza, respinta (art. 117 CPC);
che, ferme queste premesse, non è nemmeno necessario intimare il ricorso alla controparte per la presentazione di una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che la tassa di giudizio, simbolica, calcolata a tenore degli art. 2 cpv. 2 e 13 LTG, dev'essere posta a carico dell'insorgente; alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 23 maggio 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia, di fr. 100.-, è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-; -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).