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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.08.2017 12.2017.47

14 agosto 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,665 parole·~8 min·2

Riassunto

Reclamo contro il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 12.2017.47

Lugano 14 agosto 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.124 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 maggio 2015 da

CO 1 rappr. dallo RA 1  

contro

RE 1  

con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 169'314.- e l’annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione integrale della petizione e, con azione riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di € 200'205.-, e formulato due domande subordinate;

nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, preso atto dello scritto 4 gennaio 2016 sottoscritto da entrambe le parti, con il quale hanno comunicato di avere raggiunto un accordo extragiudiziario e chiesto lo stralcio della procedura (principale e riconvenzionale) con compensazione delle ripetibili, con decisione 12 gennaio 2017 ha stralciato la causa dai ruoli, caricando le spese processuali già corrisposte alla parte che le ha anticipate, compensando le ripetibili;

reclamante il convenuto con reclamo 15 febbraio 2017, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre di almeno fr. 3'500.- le spese processuali poste a suo carico;

preso atto che il reclamo non è stato notificato all’attore;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con petizione 26 maggio 2015 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 2, RE 1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 169'314.oltre interessi di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ e il conseguente annullamento dell’esecuzione;

                                         che il convenuto con risposta 28 giugno 2012 si è opposto alla petizione e con azione riconvenzionale di medesima data ha chiesto, in via principale, la condanna dell’attore al pagamento di € 200'205.- oltre interessi e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo menzionato, formulando inoltre altre due domande subordinate;

                                         che l’attore con replica 22 dicembre 2015 ha riproposto la propria posizione e con contestuale risposta riconvenzionale si è opposto alla pretesa; nel successivo scambio di allegati introduttivi le parti hanno confermato i loro argomenti e le loro domande; 

                                         che al dibattimento del 16 maggio 2016 le parti hanno ribadito le loro antitetiche posizioni e notificato le prove; quelle non contestate sono state ammesse dal Pretore aggiunto seduta stante e il 13 luglio successivo sono stati escussi due testi;

                                         che, nel frattempo, il convenuto ha versato i due anticipi richiesti in base al valore di causa a copertura delle presumibili spese processuali per l’azione riconvenzionale di complessivi fr. 6'000.- (fr. 2'500.-, rispettivamente fr. 3'500.-), mentre l’attore ha versato un primo acconto di fr. 1'500.- e con scritto 27 giugno 2016 ha chiesto una proroga del termine di 30 giorni fissato dal Pretore aggiunto il 25 maggio 2016 per il pagamento del secondo anticipo di fr. 2'500.-, ritenuta l’intenzione delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza;

                                         che il Pretore aggiunto il 28 giugno 2016 ha prorogato di 30 giorni il termine per il versamento del secondo anticipo richiesto all’attore;

                                         che il 5 settembre 2016, su richiesta congiunta delle parti, il Pretore aggiunto ha sospeso la causa ai sensi dell’art. 126 CPC;

                                         che, con scritto 4 gennaio 2017, entrambe le parti hanno comunicato di avere trovato un accordo extragiudiziale e chiesto lo stralcio dell’azione principale e di quella riconvenzionale, con compensazione delle ripetibili;

                                         che il Pretore aggiunto con decisione 12 gennaio 2017 ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali già corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate, compensate le ripetibili;

                                         che, con reclamo 15 febbraio 2017, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre le spese processuali a suo carico di almeno fr. 3'500.- (pari al secondo anticipo da lui versato), adducendo che l’importo da lui corrisposto a tale titolo, pari a fr. 6'000.-, sarebbe sproporzionato rispetto agli atti compiuti e iniquo rispetto a quanto versato dalla controparte per l’azione principale;

                                         che il reclamo non è stato notificato all’attore per la presentazione della risposta;

                                         che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, Commentario CPC, p. 447);

                                         che nel caso concreto è stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili e il reclamo, inoltrato tempestivamente, è senz’altro ricevibile;

                                         che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);

                                         che il ritiro della causa configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno indotto l’interessato a recedere dalla lite; che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); in tal caso le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base ai dettami della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG);

                                         che il convenuto procedeva in causa per un importo di € 200'205.- (pari a fr. 228'233.- al cambio odierno di 1 € = fr. 1.14);

                                         che l’art. 7 cpv. 1 LTG prevede per una causa con un valore tra i fr. 200'000.- e i fr. 500'000.- una tassa di giustizia tra fr. 8'000.- e fr. 12'000.-;

                                         che in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG il giudice può derogare ai limiti imposti dalla legge nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa prevista;

                                         che questo principio è concretizzato dall’art. 21 LTG, secondo cui in caso di transazione, acquiescenza o desistenza la tassa di giustizia è fissata in proporzione degli atti compiuti;  

                                         che, in concreto, il Pretore aggiunto con decisione 12 gennaio 2017, qui oggetto d’impugnativa, preso atto della richiesta di stralcio formulata da entrambe le parti per l’azione principale e per quella riconvenzionale, ha stralciato la causa dai ruoli, caricando le spese processuali “già corrisposte … alla parte che le ha anticipate” (dispositivo n. 2), senza motivare la sua decisione in merito alla determinazione delle stesse;

                                         che la causa potrebbe essergli rinviata per nuovo giudizio in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC, ma motivi di economia processuale inducono questa Camera a statuire essa stessa;

                                         che l’importo anticipato dal convenuto a copertura delle presumibili spese processuali, pari a fr. 6'000.-, pur rientrando nei limiti dell’art. 7 cpv. 1 LTG, è sproporzionato tenuto conto che in concreto la causa è stata stralciata dai ruoli all’inizio della fase di assunzione delle prove, dopo aver proceduto all’udienza di prime arringhe e aver proceduto all’audizione di due testi;

                                         che, già per questo motivo, in applicazione dell’art. 21 LTG, si giustifica di ridurre l’importo delle spese processuali da porre a carico del reclamante di fr. 3'500.-, fissandole così a fr. 2'500.-,

                                         così come richiesto;

                                         che questa soluzione si impone anche per motivi di parità di trattamento, non essendoci motivo di applicare una proporzione diversa da quella applicata dal Pretore aggiunto alla controparte sulla base del rispettivo valore di causa;

                                         che il reclamo deve pertanto essere accolto;

                                         che motivi di equità impongono che le spese processuali di questa sede, pari a fr. 100.-, siano poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non vengono assegnate ripetibili all’attore, che non è stato invitato a presentare una risposta al reclamo.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96, 106, 107 CPC, la LTG,

decide:                     1.   Il reclamo 15 febbraio 2017 di RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 12 gennaio 2017 della Pretura di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         2. Le spese processuali dell’azione principale di fr. 1'500.-, già anticipate da CO 1, restano a suo carico. Le spese processuali dell’azione riconvenzionale di fr. 2'500.- sono poste a carico di RE 1, a cui viene restituita la differenza con quanto anticipato. Le ripetibili sono compensate.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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