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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2019 12.2017.45

29 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,209 parole·~11 min·5

Riassunto

Diritto di essere sentito: esigenze di motivazione della sentenza

Testo integrale

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'634'893.-, oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2011, a titolo di risarcimento del danno cagionato da un incidente sul lavoro;

domanda avversata dalla convenuta con la risposta, con cui ha pure denunciato la lite a LI 1 e a LI 2, le quali non hanno dato seguito alle relative denunce;

richiesta sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 16 febbraio 2017, con cui ha respinto integralmente la petizione, ponendo le spese giudiziarie a carico dell’attore;

appellante l’attore con appello 21 marzo 2017, con cui ha chiesto, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e rinviare la causa ad altra autorità giudiziaria di primo grado per l'emanazione di una nuova decisione e, in via subordinata, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 16 ottobre 2017 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

richiamate la decisione 14 giugno 2017 con cui questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio (inc. 12.2017.46), la decisione del Tribunale federale del 20 luglio 2017 inc. 4A_367/2017 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’appellante e la decisione 31 agosto 2017, con cui questa Camera ha ritenuto irricevibile la nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante (inc. n. 12.2017.129);

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Contestualmente ai lavori per la realizzazione del tunnel di base del San Gottardo la A__________ AG, con contratto d’appalto 4 aprile 2000, ha assegnato l’esecuzione dei lavori del “lotto 552” al Consorzio “__________” formato originariamente dalle ditte B__________ AG (rilevata in seguito dalla AO 1), LI 1 e B__________ + B__________ B__________ AG (poi ripresa dalla ditta LI 2) (doc. richiamato XVIII). A sua volta quest’ultimo Consorzio ha subappaltato le opere di impermeabilizzazione preliminare (Vorabdichtung) e di esecuzione del calcestruzzo spruzzato (Ausgleichspritzbeton) alla ditta L__________ SA, nel frattempo fallita (doc. 4).

                                  B.   Il 6 dicembre 2001 AP 1, dipendente della ditta L__________ SA, ha subito un infortunio sul cantiere del “__________”. Egli è caduto da un ponteggio mobile da un’altezza di 4 – 5 metri mentre stava spruzzando il cemento con una lancia contro la parete del tunnel. L’incidente gli ha provocato diverse fratture e comportato un’incapacità lavorativa in ragione del 100% dal 9 dicembre 2001, del 50% dal 1° dicembre 2003 e del 41% dal 1° febbraio 2006. Dal 1° dicembre 2002 l’AI ha riconosciuto a AP 1 il diritto a una rendita invalidità intera e dal 1° aprile 2004 una rendita del 75% con grado AI del 60% (doc. C). 

                                  C.   Con petizione 25 aprile 2012 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento dell’importo di fr. 1'634'893.-, oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2011, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’infortunio. A suo dire, la convenuta avrebbe violato il suo dovere di diligenza e l’obbligo di garantire la sicurezza sul cantiere, in particolare non avrebbe controllato se il ponteggio su cui stava lavorando l’attore era conforme alle norme di sicurezza. Con risposta 8 ottobre 2012 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, rilevando come l’attore avrebbe dovuto chiamare in causa tutti i membri del Consorzio “__________”. Essa contesta una sua responsabilità, evidenziando come l’attore fosse legato contrattualmente alla __________ SA, a cui incombeva pertanto l’obbligo di protezione dei suoi lavoratori, e contestando un suo obbligo di sorveglianza sull’operato della ditta __________ SA, essendo legata alla stessa da un contratto di subappalto. Essa ha rilevato come non le incombesse nemmeno la direzione lavori, delegata dal Consorzio alla L__________ SA __________. La convenuta ha ad ogni modo contestato una qualsiasi violazione delle norme di sicurezza e rilevato come l’infortunio sarebbe accaduto a causa di un comportamento negligente dell’attore. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni.

                                  D.   Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta una perizia giudiziaria con relativo complemento, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 16 febbraio 2017, ha integralmente respinto la petizione, ritenendo, in sintesi, che non fosse ravvisabile una violazione delle norme di sicurezza in vigore al momento dell’incidente.

                                  E.   Con appello 21 marzo 2017 AP 1 ha chiesto, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e rinviare la causa ad altra autorità giudiziaria di primo grado per l'emanazione di una nuova decisione e, in via subordinata, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. In sintesi, egli rimprovera al Pretore una carenza di motivazione della sentenza, oltre a un errato accertamento dei fatti, un apprezzamento arbitrario delle prove e una violazione del diritto, per avere escluso una responsabilità della convenuta unicamente fondandosi sulla perizia giudiziaria, che sarebbe inconcludente e lacunosa.

                                         Con risposta 16 ottobre 2017 AO 1 si è opposta integralmente al gravame, protestando spese processuali e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 marzo 2017 è tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore, senza esaminare la questione del ruolo avuto dalla convenuta rispetto alle altre imprese presenti sul cantiere “Alptransit __________” in relazione alla garanzia delle norme di sicurezza, ha escluso una sua responsabilità sulla base di alcune conclusioni peritali, parzialmente riprodotte nel giudizio impugnato, secondo cui “i macchinari impiegati e le misure di protezione” potevano “essere considerati adeguati nel periodo di riferimento”, i controlli degli stessi potevano essere considerati “accettabili” e la protezione del ponteggio da cui è caduto l’attore “era rispettosa delle normative del momento” (sentenza impugnata ad 9, pag. 5 con riferimento al referto peritale, pag. 14). Il primo giudice ha pertanto concluso che AO 1 aveva “rispettato le norme di sicurezza all’epoca in vigore (SUVA, OLCostr e altri)” e respinto la petizione.

                                   3.   L’appellante rimprovera al Pretore una carenza di motivazione della sentenza, rilevando come egli non abbia spiegato in maniera sufficientemente chiara per quali ragioni di fatto e di diritto ha escluso una responsabilità della convenuta in merito al pregiudizio subito dall’attore, evidenziando in particolare come nella decisione impugnata non vi sia alcuna considerazione in merito alle norme di sicurezza applicabili alla fattispecie.

                                3.1   L’obbligo del giudice di motivare la sua decisione rappresenta una componente del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Esso esige che l’autorità giudicante indichi le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Il giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il giudizio. Entro questo perimetro la motivazione della sentenza deve tuttavia considerare le norme di diritto e la massima applicabile al singolo procedimento, i fatti allegati e risultanti dal procedimento, il risultato dell’amministrazione dei mezzi di prova, da eseguire alla luce dell’onere probatorio e del libero apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 2c; Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIa ed., Vol. 2, n. 42 ad art. 238 CPC con riferimenti).

                                3.2   In concreto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non adempie le condizioni minime poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul tema. Essa è largamente insufficiente laddove, sulla base di alcuni passaggi del referto peritale, parzialmente riprodotti dal giudice di prime cure senza contestualizzarli, ha concluso che la convenuta aveva “rispettato le norme di sicurezza all’epoca in vigore (SUVA, OLCostr e altri)” (sentenza impugnata, ad 9, pag. 6). Non è in effetti dato a sapere a quali norme egli faccia riferimento e per quali ragioni di fatto abbia ritenuto che la convenuta le avesse rispettate. La decisione è infatti silente in merito a quali prescrizioni di sicurezza si imponevano in concreto con riferimento al tipo di lavoro svolto dall’attore, quali misure erano state adottate sul cantiere, rispettivamente se il particolare lavoro svolto dall’attore comportava un rischio accresciuto tale da imporre provvedimenti più incisivi di protezione dei lavoratori rispetto alle usuali norme di sicurezza.

                                3.3   Ma, soprattutto, il Pretore non ha preso posizione in merito alle critiche sollevate dall’attore (istanza 16 febbraio 2016, act. 81, conclusioni, pag. 4) sulle conclusioni del perito. A suo dire, le emergenze peritali risultavano dubbie su dei punti essenziali, in particolare in merito alle norme di sicurezza in vigore all’epoca dell’infortunio, ritenuto che quanto espresso dal perito era in contraddizione con quanto contenuto nella presa di posizione del 2003 della SUVA in merito all’incidente (documentazione acquisita agli atti dal perito stesso: perizia pag. 29, ordinanza prove 8 giugno 2015, act. XXVII) e che il perito si era riferito a delle disposizioni non ancora in vigore. A fronte di una perizia giudiziaria le cui risultanze sono state parzialmente criticate da una parte, il primo giudice non poteva esimersi dal procedere con un apprezzamento complessivo del referto e delle altre risultanze istruttorie, esprimendo i motivi che l’avevano indotto a riconoscergli forza probatoria.

                                3.4   Si osserva infine che il giudice di prime cure non ha espresso alcuna considerazione in fatto e in diritto sul ruolo della convenuta, rispettivamente delle altre imprese presenti sul cantiere, in relazione all’obbligo di protezione dei lavoratori malgrado le esplicite contestazioni della parte convenuta formulate in sede di risposta. Tale questione è infatti rilevante per determinare il titolo giuridico su cui fondare la responsabilità civile (art. 41 CO, 55 CO) e conseguentemente per stabilire a chi incombeva l’onere della prova in merito alle circostanze rilevanti.

                                   4.   La decisione impugnata, insufficientemente motivata rispettivamente priva di motivazione in tutta una serie di punti e con ciò resa in manifesta violazione del diritto di essere sentito, deve pertanto essere annullata e la causa va rinviata al primo giudice (cfr. Reetz / Hilber, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art. 318; in tal senso pure I CCA 29 gennaio 2014 inc. n. 11.2011.181, 11 giugno 2015 inc. n. 11.2013.31, secondo cui non è possibile un giudizio diretto ad opera di questa Camera che sottrarrebbe le parti al loro giudice naturale e toglierebbe loro un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo nell’accertamento dei fatti) affinché, previo accertamento dei fatti rilevanti, provveda all’emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi precedenti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; II CCA 1° settembre 2014 inc. n. 12.2012.197, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Tenuto conto delle critiche formulate dall’appellante già in prima sede e degli altri mezzi di prova, il Pretore, nel suo apprezzamento, dovrà in particolare spiegare i motivi per i quali aderisce o no alle conclusioni contenute nel referto peritale e nel relativo complemento, verificando se alle stesse può essere riconosciuta forza probatoria.

                                   5.   L’appello dell’attore deve così essere evaso nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'634'893.-, sono da commisurarsi in considerazione dell’esito della lite (art. 2 LTG, art. 11 cpv. 3 e 5 RTar) e seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                      I.   L’appello 21 marzo 2017 di AP 1 è evaso nel senso che la sentenza 16 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   II.   Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3’000.- sono posti a carico dell’appellata che rifonderà all’appellante fr. 3’000.- per ripetibili d’appello.

                                  III.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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