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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.04.2017 12.2017.43

26 aprile 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·823 parole·~4 min·3

Riassunto

Locazione - risarcimento danni - appello irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 12.2017.43

Lugano 26 aprile 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.396 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 9 novembre 2016 da

AP 1 AP 2  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 14'000.- a titolo di risarcimento danni, alla quale questa si è opposta e che il Pretore ha respinto con decisione 23 febbraio 2017;

            appellanti gli attori che con scritto 6 marzo 2017 dichiarano di opporsi al primo giudizio;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che a partire dal 1° agosto 2013 AP 1 e AP 2 hanno condotto in locazione 5 locali a uso abitativo e un posteggio coperto nello stabile in Via __________ S__________, per una pigione mensile di fr. 2'130,55;

                                  che il 18 novembre 2015 il locatore, tramite il suo rappresentante, ha diffidato i conduttori a voler versare il saldo scoperto per le pigioni, prospettando la disdetta del contratto per mora;

                                  che il locatore, nuovamente tramite il suo rappresentante, ha notificato ai conduttori in data 21 dicembre 2015, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 gennaio 2016 per mora nel pagamento delle pigioni;

                                  che la riconsegna dell’appartamento è avvenuta il 15 aprile 2016 in esito alla pronuncia della decisione di sfratto 9 marzo 2016 (inc. n. SO.2016.770);

                                  che con petizione 9 novembre 2016 AP 1 e AP 2 hanno postulato la condanna della AO 1 al risarcimento dei danni di fr. 14'000.-, causati a loro dire dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento;

                                  che la parte convenuta si è integralmente opposta alla petizione, chiedendone la reiezione e adducendo che agli ex conduttori era già stato riconosciuto un importo di fr. 3'000.- per i disagi subiti a causa dei lavori di ristrutturazione;

                                  che con sentenza 23 febbraio 2017 il Pretore ha respinto la petizione, concludendo in sostanza che la parte attrice non aveva fornito nessun mezzo di prova al riguardo del danno nella misura di fr. 14'000.-;

                                  che con scritto 6 marzo 2017 AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di opporsi al giudizio pretorile;

                                  che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

                                  che nel caso concreto l’atto presentato non presenta alcuna motivazione critica al riguardo della sentenza del Pretore;

                                  che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC;

                                  che in ogni modo si può precisare che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice appaiono corrette, avendo egli preso in considerazione che la pigione era già stata ridotta dal locatore in misura del 35,3% per il periodo durante il quale si sono svolti i lavori di ristrutturazione;

                                  che inoltre il Pretore ha giustamente ricordato che spetta al conduttore di dimostrare di aver subito un danno mentre nella fattispecie nessun mezzo di prova è stato prodotto al riguardo del presunto danno di fr. 14'000.-;

                                  che anche per questi motivi la sentenza impugnata merita conferma;

                                  che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 8 cpv. 2 LTG; il valore litigioso della procedura di appello ammonta a fr. 14'000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:

                             1.  L’appello 6 marzo 2017 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 50.- sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- - -   

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente               

A. Fiscalini

Rimedi giuridici: pagina seguente

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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