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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.04.2017 12.2017.33

7 aprile 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·887 parole·~4 min·2

Riassunto

Espulsione - appello irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 12.2017.33

Lugano 7 aprile 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.465 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 1° febbraio 2017 da

AO 1 AO 2 RA 1  

contro

AP 1  

chiedente l’espulsione immediata della convenuta, domanda alla quale questa si è opposta e che il Pretore ha accolto con decisione 16 febbraio 2017;

appellante la convenuta che con appello del 18 febbraio 2017 chiede “che la sentenza di sfratto venga annullata o posticipata”;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che a partire dal 1° novembre 2012 AP 1 conduce in locazione locali adibiti ad uso commerciale nello stabile in via V 2 ad A, per una pigione mensile di fr. 3’000.- (doc. A);

che il 13 ottobre 2016 le locatrici AO 1 e AO 2 hanno diffidato la conduttrice a voler versare il saldo scoperto per le pigioni, prospettando la disdetta del contratto per mora (doc. B);

                                  che con raccomandata 6 dicembre 2016 la locatrice ha notificato, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 gennaio 2017 (doc. C);

                                  che, non avendo la conduttrice provveduto alla riconsegna dei locali entro la data fissata, con istanza 1° febbraio 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, le locatrici hanno chiesto alla Pretura di ordinarne l’espulsione;

che con giudizio 16 febbraio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione della conduttrice entro dieci giorni, con le comminatorie di rito;

                                  che con appello 18 febbraio 2017 la convenuta insorge contro il giudizio pretorile chiedendo “che la sentenza di sfratto venga annullata o posticipata”, siccome intenzionata a far fronte al pagamento delle pigioni scoperte entro breve, non appena risolto l’inconveniente che ha causato la mancanza di liquidità e il conseguente ritardo;

che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv 1 lett. b cfr. 3 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto l’appellante ha presentato un breve testo di appello, con il quale peraltro riconosce le circostanze poste alla base della decisione appellata, limitandosi a esporre i motivi che hanno condotto alla mancanza di liquidità e alla conseguente difficoltà di pagamento, ribadendo altresì l’intenzione di fare fronte agli obblighi contrattuali nella convinzione che la descritta situazione critica possa risolversi entro un paio di mesi, ciò che giustificherebbe che la decisione pretorile “venga annullata o posticipata”;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il giudizio impugnato;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che al lato pratico la procedura d’appello, a prescindere dall’irricevibilità dell’atto, ha comunque sostanzialmente scaturito almeno in parte il risultato auspicato, senza peraltro che il tempo trascorso abbia concretamente prodotto gli effetti preannunciati, nulla essendo stato comunicato al proposito;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 108’000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello 18 febbraio 2017 di AP 1 è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione:

-, -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente              

D. Bozzini

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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