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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.05.2018 12.2017.202

11 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,927 parole·~10 min·2

Riassunto

Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - procedura sommaria - procedura di rigetto definitivo dell'opposizione

Testo integrale

Incarto n. 12.2017.202

Lugano 11 maggio 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.5483 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 24 ottobre 2017 da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. dall’ PA 1  

con cui l'attrice chiede la condanna della controparte al pagamento di fr. 44'251.60 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Losanna;

richiesta avversata dal convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha accolto con sentenza del 6 dicembre 2017;

appellante il convenuto con atto di appello del 21 dicembre 2017 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre l’attrice con osservazioni (corretto: risposta) del 25 gennaio 2018 postula la reiezione dell’appello pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:                     A.   Il 30 giugno 1995 AO 1 ha rilasciato alla società __________ Sàrl una carta di credito aziendale Visa n. 4135-9901-8363-1292. La richiesta è stata altresì sottoscritta da AP 1, socio e gerente con firma individuale della ditta, il quale ha così riconosciuto di aver ricevuto, compreso e accettato le relative condizioni generali, e meglio, di aver preso conoscenza e di accettare la clausola di solidarietà espressamente menzionata nella domanda di carta di credito come pure al punto 9 del regolamento per la carta Visa Classic Card (doc. A e B).

                                B.     Con scritto di data 6 dicembre 2002 AO 1 ha preteso da AP 1, nella sua veste di debitore solidale, il pagamento dello scoperto risultante dall’utilizzo di predetta carta, assommante in quel momento a complessivi fr. 22'717.55, compresi gli interessi (doc. C, D e E). AP 1 si è trasferito in Italia e non ha dato seguito alla richiesta.

                                         Dopo avere scoperto che questi aveva fatto ritorno in Svizzera (doc. F), AO 1 gli ha scritto il 7 febbraio 2005 una raccomandata esigendo il pagamento di fr. 30'131.30, importo corrispondente al suo debito sino a tale data (doc. G). Non avendo ottenuto alcun pagamento, AO 1 l’ha escusso e gli ha comminato il fallimento, anticipando le spese esecutive (doc. H).  Il fallimento di AP 1 è stato pronunciato in data 8 dicembre 2005 e poi chiuso per mancanza di attivi. Anche in questo frangente la banca ha dovuto anticipare le spese giudiziarie (doc. I) e le spese di fallimento (doc. J).

                                         In seguito, AO 1 ha promosso una nuova esecuzione contro la quale il debitore  ha interposto in data 7 maggio 2009 opposizione (doc. K). Nel frattempo, in data 4 dicembre 2008, è stato aperto un nuovo fallimento di AP 1 (doc. L), nel quale AO 1 ha insinuato il proprio credito pari a complessivi fr. 44'292.60 (doc. M). La banca ha quindi ricevuto in data 27 ottobre 2010 l’attestato di carenza di beni per l’importo totale di fr. 44'252.60, somma che il fallito non ha riconosciuto (doc. N).

                                         AO 1 ha quindi fatto spiccare contro AP 1 in data 31 marzo 2016 il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Losanna, avverso il quale l’escusso ha interposto opposizione (doc. O).

                                  C.   Con istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti del 24 ottobre 2017 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare AP 1 al pagamento di fr. 44'251.60, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE per pari importo, facendo valere in sintesi, la sua  responsabilità solidale per il debito rimasto scoperto. La parte convenuta, benché regolarmente citata al dibattimento, non è comparsa rimanendo preclusa.

                                  D.   Statuendo il 6 dicembre 2017 il Pretore ha accolto l'istanza e ha  obbligato AP 1 a versare all'istituto bancario fr. 44'251.60, rigettando, nel contempo, in via definitiva per pari importo l'opposizione interposta al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 350.- a carico del convenuto.

                                E.     Con appello del 21 dicembre 2017 AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione mentre la controparte con osservazioni (corretto: risposta) del 25 gennaio 2018 postula la reiezione del gravame. 

Considerando

in diritto:                  1.   Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è superiore a fr. 10'000.-, come nella fattispecie, è dato il rimedio dell'appello, da presentare entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 CPC). Introdotto entro tale termine, l'appello in esame è tempestivo.

                                   2.   Giusta l'art. 257 CPC il giudice, salvo casi estranei alla fattispecie (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che, se queste condizioni non sono date, non entra nel merito (cpv. 3). I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l'istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che pos­sono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l'approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l'avvenuta dimostrazione della pretesa dell'istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 con­sid. 5.1.1).  

                                         Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurispru­denza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; II CCA sentenze inc. n. 12.2012.190 e inc. n. 12.2012.168 del 13 dicembre 2012).

                                   3.   In concreto, con la sentenza impugnata, il Pretore ha accolto l'istanza di AO 1 giudicando che con la sottoscrizione del formulario per la richiesta della carta di credito aziendale e delle relative condizioni generali AP 1 si sia impegnato nei confronti della banca a onorare le obbligazioni sorte per l'uso della carta solidalmente con la ditta. Egli ha, inoltre, considerato che l’estratto conto di fr. 22'717.55 inviato il 15 novembre 2002 al convenuto e alla ditta non è stato contestato, con la conseguenza che essi hanno tacitamente riconosciuto il loro corrispondente debito solidale nei confronti della banca. 

                                   4.   Con l’appello AP 1 contesta, in maniera invero piuttosto confusa e senza approfondire le proprie argomentazioni, la procedura seguita dal Pretore, nega che i fatti siano incontestati e che la situazione giuridica sia chiara; egli lamenta, inoltre, la tardività della domanda di rigetto dell’opposizione e  contesta l’esistenza di un valido titolo di rigetto. L’appellante non solleva di contro alcuna contestazione in relazione alla qualifica di debitore solidale.

                                   5.   Nel caso in esame, contrariamente a quanto cerca di sostenere l’appellante, la situazione giuridica emerge in maniera chiara dagli atti (cfr. consid. 2). Sottoscrivendo il formulario di richiesta di una carta di credito aziendale e accettando le relative condizioni generali, __________ Sarl e AP 1 si sono impegnati solidalmente nei confronti dell’istituto di credito delle obbligazioni sorte dall’uso di predetta carta (doc. A). L’estratto conto trasmesso da AO 1 agli stessi in data 15 novembre 2002 e rimasto incontestato, attesta uno scoperto di fr. 22'717.55 (doc. C), importo che, di fatto, è stato tacitamente riconosciuto dal qui appellante e dalla ditta come previsto al punto 7 del regolamento per la Visa Classic Card (cfr. doc A, condizioni generali / regolamento).  A detto importo vanno poi aggiunti gli interessi di ritardo e le spese esecutive e giudiziarie anticipate dall’istante (cfr. anche doc. A, condizioni generali/ regolamento punto 11 e doc. C), per complessivi fr. 44'251.60.  La contestazione di AP 1 non può pertanto trovare accoglimento.

                                         Prive di qualsiasi fondamento si rivelano pure le censure appellatorie relative alla procedura seguita dal Pretore e all’errata concessione del rigetto definitivo. Nel caso specifico, l’azione avviata da AO 1 è un’azione di merito fondata sull’art. 79 LEF e retta dalle disposizioni della procedura sommaria. A questo proposito è utile ricordare all’appellante che colui che, in seguito ad opposizione all’esecuzione da lui promossa, ha fatto riconoscere i proprio diritti conformemente all’art. 79 LEF, ha la facoltà di chiedere direttamente la continuazione dell’esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell’opposizione prevista dall’art. 80 LEF. In tal caso il dispositivo del giudizio civile dovrà riferirsi con precisione all’esecuzione in corso e rigettare formalmente l’opposizione.

                                         Se ne deduce pertanto che, anche sotto questo aspetto, la sentenza di prima sede, in cui il Pretore, dopo aver accertato l’obbligo di pagamento di AP 1 per complessivi fr. 44'251.60, ha rigettato definitivamente l’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Losanna,  per pari importo, è corretta.

                                   6.   Così stando le cose si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate dall’appellante.

                                   7.   Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Alla parte appellata, non patrocinata, non si assegnano né ripetibili né un’indennità per inconvenienti, quest’ultima, peraltro, neppure esplicitamente richiesta e motivata. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                     1.   L’appello 21 dicembre 2017 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante. Il maggiore anticipo sarà restituito. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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