Incarto n. 12.2017.198
Lugano 17 aprile 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Bozzini, vicepresidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.67 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 aprile 2015 da
AO 1 ora __________ AG, rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'296.oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del distretto di __________ (__________);
domanda avversata dal convenuto, che ha chiesto la reiezione della petizione, e che il
Pretore ha accolto integralmente con decisione 6 novembre 2017;
appellante il convenuto con appello 11 dicembre 2017, con cui ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con risposta 26 gennaio 2018, ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Previo infruttuoso tentativo di conciliazione, con petizione 14 aprile 2015 AO 1, ora __________ AG, ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 55'296.- oltre interessi del 5% dal 3 giugno 2014 quale onorario derivante da un mandato di intermediazione immobiliare datato 2 settembre 2010 per la vendita di immobili di proprietà del convenuto, ovvero le part. n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ (doc. A). A mente dell’attrice, essa nel 2014 aveva trovato e proposto al convenuto un acquirente, ciò che fonderebbe il suo diritto a pretendere la dovuta provvigione, malgrado il convenuto si fosse infine rifiutato di vendere gli immobili.
B. Con risposta 30 luglio 2015, il convenuto si è opposto alla petizione, contestando l’autenticità e la validità del contratto, asserendo in particolare di non averlo mai firmato, rispettivamente di non ricordare di averlo fatto, e ciò in particolare a fronte di un grave incidente aereo occorsogli il __________ che gli avrebbe causato gravi danni alla salute e lo avrebbe reso incapace di discernimento. Egli per i medesimi motivi ha contestato pure il rinnovo tacito del contratto così come previsto da una clausola ivi contenuta, peraltro ritenuta abusiva. Pertanto, in ogni caso, il contratto non sarebbe stato più in vigore. Quale mezzo di prova, il convenuto ha in particolare chiesto una perizia sull’autenticità della firma, da effettuarsi sul documento originale, essendo il doc. A una semplice fotocopia.
C. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle proprie antitetiche posizioni. Nell’ambito dell’istruttoria è stata effettuata la richiesta perizia calligrafica, tuttavia non sul documento originale, che non è stato prodotto, ma sulla fotocopia già agli atti (doc. A). Previa rinuncia delle parti a comparire al dibattimento finale e produzione, da parte dell’attrice, di un allegato conclusivo, con decisione 6 novembre 2017 il Pretore ha accolto integralmente la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 55'296.- oltre interessi, pronunciando il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del distretto di __________ e ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 2'600.-, condannandolo altresì a rifondere alla controparte fr. 6'500.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il Pretore ha accertato che il contratto doc. A era stato validamente stipulato e che la relativa provvigione era dovuta.
D. Con appello 11 dicembre 2017 il convenuto è insorto contro tale decisione chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 26 gennaio 2018 l’attrice ha postulato la reiezione dell’appello, chiedendo contestualmente l’assunzione del doc. S quale nuovo mezzo di prova. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.
E. Il __________ la AO 1, in seguito a una fusione, è stata radiata dal Registro di Commercio. Gli attivi e passivi societari sono stati ripresi da __________ AG, __________ (CHE-__________).
E considerato
in diritto:
1. Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 6 novembre 2017 è stata notificata all’appellante l’8 novembre 2017, per cui l’appello 11 dicembre 2017 è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera, tenuto conto delle ferie giudiziarie. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
2. Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (DTF 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1). A tal proposito, si osserva preliminarmente che il gravame in vari punti non contiene una critica puntuale al querelato giudizio, limitandosi a riproporre le motivazioni addotte in prima sede e a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non rispettano i principi sopraindicati.
3. Nella sua decisione, il Pretore ha accertato l’autenticità della firma apposta sul contratto doc. A, e ciò in considerazione della perizia calligrafica 11 novembre 2016 della perita __________ la quale, malgrado non abbia potuto esaminare il documento originale, bensì solo una fotocopia, ha ritenuto la firma verosimilmente autentica e non ha riscontrato alcun elemento concreto a sostegno di una contraffazione. Il primo giudice ha in seguito osservato che la capacità di discernimento è presunta e dipendente dalla difficoltà e dalla portata di un determinato atto, ed ha accertato la capacità di discernimento del convenuto sia al momento della stipulazione del contratto, sia nel periodo successivo, non essendo le implicazioni dovute all’incidente di tale gravità da sovvertire la citata presunzione. Difatti, dai documenti agli atti (in particolare il doc. 1, esame psichiatrico del 14 gennaio 2013, e il doc. 2, perizia neuropsicologica del 5 ottobre 2012) e dalle deposizioni dei testi (in particolare quella del dr. __________ del 6 ottobre 2016), è emerso che dopo l’incidente il convenuto ha manifestato dei disturbi medio-leggeri della memoria a lungo termine, alcune difficoltà di concentrazione e di gestione contemporanea di più attività e carenze solo minime della capacità di esprimersi, scrivere e calcolare, subendo le maggiori conseguenze a livello caratteriale (maggiore irritabilità e tratti comportamentali alterati), disturbi in seguito notevolmente migliorati. Al contrario, non è stata dimostrata una compromissione delle sue facoltà cognitive. Il primo giudice ha infine osservato che anche il comportamento avuto dal convenuto dimostra la sua volontà di vendere gli immobili in questione e la sua consapevolezza dell’esistenza del contratto.
4. L’appellante critica il primo giudice per avere ammesso l’autenticità della firma apposta in calce al doc. A e l’esistenza di un valido contratto. Ribadisce di avere subito, a seguito dell’incidente, gravi ripercussioni a livello fisico, psicologico ed emotivo, più accentuate nei momenti immediatamente successivi all’evento, avvenuto meno di un anno prima della contestata stipulazione del contratto. Riafferma di non avere mai firmato tale documento né di ricordare di averlo fatto, e di avere conseguentemente eccepito la falsità dello stesso. Peraltro, osserva che la perita non ha potuto trarre delle conclusioni certe. Inoltre, il fatto che ella propenda per l’autenticità della firma ancora non significa che questa sia stata apposta in calce al documento originale, che non ha potuto essere esaminato al fine di accertare eventuali illecite manipolazioni. A fronte di queste contestazioni, l’attrice avrebbe dovuto dimostrare l’autenticità del documento ai sensi dell’art. 178 CPC e dell’art. 8 CC, in particolare producendo il documento originale o una copia certificata autentica dello stesso (art. 180 CPC), come peraltro le era stato richiesto. Non avendolo fatto, quest’ultima non avrebbe dimostrato l’esistenza del contratto e dunque ossequiato il proprio onere probatorio (art. 8 CC), contrariamente a quanto accertato dal Pretore.
5. Il valore probatorio di un documento prodotto in causa a sostegno di un’allegazione dipende dalla sua autenticità. Giusta l’art. 178 CPC e conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, l’autenticità di un documento dev’essere dimostrata qualora la controparte la contesti con sufficiente motivazione. Conseguentemente, la parte che si avvale di un documento beneficia di una facilitazione probatoria nel senso che vige una presunzione di fatto sull’autenticità di un documento apparentemente autentico, ovvero che non mostra segni apparenti di falsità o falsificazione. In caso contrario, ovvero in presenza di un documento apparentemente falso o falsificato, la parte che lo ha prodotto ha l’obbligo di provarne pienamente l’autenticità, senza alcuna facilitazione probatoria o obbligo della controparte di sollevare specifiche e motivate contestazioni. Lo stesso vale per l’autenticità o la falsità di una firma. Quanto all’onere di contestazione della controparte, ella non può limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso: deve piuttosto addurre controprove o risultanze contrarie sufficientemente specifiche, concrete e motivate, atte a far sorgere nel giudice dei seri dubbi sull’autenticità del documento e a far dunque decadere la presunzione di fatto (ad esempio una scarsa leggibilità o concreti elementi che suggeriscono una contraffazione, come il sospetto di aggiunte o cancellazioni successive). Se vi riesce, allora la parte che si prevale del documento dovrà dimostrare che lo stesso è autentico con tutti gli opportuni strumenti probatori, quali perizie, testimoni o ulteriori documenti (cfr. art. 168 CPC), sottoposti al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 157 CPC (IICCA del 14 aprile 2016, inc. 12.2013.134, consid. 6.3; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed. 2017, Vol. 1, n. 1 seg. ad art. 178 CPC; Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero [CPC] del 28 giugno 2006 in FF 2006, p. 6694 seg.; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., 2016, n. 3 seg. ad art. 178 CPC).
6. Un documento può essere prodotto sia in originale, sia in fotocopia. Anche la fotocopia ha dunque qualità di mezzo di prova. Il suo valore probatorio va valutato nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Se vi è motivo di dubitare della sua autenticità, il giudice o la controparte possono esigere la produzione dell’originale (art. 180 cpv. 1 CPC). Il giudice può agire d’ufficio oppure su istanza di una parte, la quale deve addurre motivazioni fondate e concrete, laddove il motivo di dubbio può risiedere nel documento in sé o nel comportamento della parte che se ne avvale. Ella non ha dunque una pretesa incondizionata alla produzione dell’originale. La relativa decisione incombe al giudice, che dispone al riguardo di un ampio margine di apprezzamento. Il rifiuto della parte richiesta di produrre l’originale va considerato nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, tenuto conto delle motivazioni addotte, ai sensi dell’art. 164 CPC (IICCA del 14 aprile 2016, inc. 12.2013.134, consid. 6.3; Trezzini, op. cit., n. 7 seg. ad art. 180 CPC; Weibel, op. cit., n. 8 ad art. 180 CPC; Rüetschi, in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 5 seg. ad art. 180 CPC; Dolge in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ed., 2017, n. 7 ad art. 180 CPC; Messaggio, op. cit., p. 6695).
7. Nella fattispecie, come detto, l’appellante concentra il suo gravame sulla mancata dimostrazione dell’autenticità del contratto. In primis occorre rilevare che il doc. A è una fotocopia e che lo stesso risulta apparentemente autentico, ovvero non mostra segni di contraffazione, né l’appellante afferma il contrario o spiega quali elementi dello stesso appaiano insoliti o sospetti. Ai sensi degli art. 178 e 180 CPC, incombeva dunque al convenuto addurre delle contestazioni motivate al fine di imporre all’attrice l’onere della prova dell’autenticità.
7.1 L’appellante argomenta dapprima sulle conseguenze subite in seguito all’incidente aereo. La questione attiene invero più all’incapacità di discernimento che all’autenticità del documento. In ogni caso, limitandosi a elencare i disturbi già menzionati dal Pretore, e affermando che essi sarebbero stati gravi, soprattutto in prossimità temporale dell’incidente, egli non oppone contestazioni sufficientemente puntuali all’accertamento pretorile, in particolare in relazione alla mancata dimostrazione di una compromissione delle facoltà cognitive, limitandosi a contrapporvi una propria tesi, ciò che rende la censura irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC). Peraltro, egli nemmeno pretende che il negozio giuridico in questione avesse particolare complessità o portata rispetto alle sue facoltà di comprensione. Il fatto poi che egli affermi, nel suo appello, senza fornire concreti riferimenti, che gli stralci peritali dimostrerebbero un’incapacità di discernimento quantomeno episodica, oppure che egli “non era nelle condizioni psicofisiche migliori” e che “nel mese di settembre 2010 era degente in ospedale”, senza ricordarsi quale (p. 4 appello), costituisce una critica generica per nulla puntuale, pure inammissibile. L’accertamento pretorile relativo alla capacità di discernimento dell’appellante alla data riportata sul contratto deve pertanto essere confermato. Allo stesso modo, l’argomentazione non è sufficiente per sovvertire la presunzione di autenticità del documento ai sensi dell’art. 178 CPC.
7.2 Per quanto concerne la perizia, vi è innanzitutto da osservare che la stessa, secondo quanto stabilito dal Pretore con ordinanza istruttoria 22 aprile 2016, avrebbe dovuto essere effettuata sul documento originale, la cui produzione era stata richiesta all’attrice. Quest’ultima ha tuttavia comunicato di non potere adempiere alla richiesta, avendo consegnato tale documento al convenuto, il quale a sua volta ha negato di esserne in possesso. A tali comunicazioni sono seguite le prese di posizione delle parti e della perita, che ha indicato di poter comunque trarre delle indicazioni utili anche dall’esame della fotocopia. La perizia calligrafica è stata dunque espletata. La perita ha innanzitutto premesso che l’esame sulla fotocopia non permetteva di valutare il tipo di carta e di penna utilizzate né la presenza di eventuali manipolazioni dell’originale, e dunque di stabilire se si fosse in presenza di un falso materiale. Ha pure osservato di non aver potuto esaminare al microscopio la firma per accertare la presenza di aggiunte o cancellature indiziarie di una falsificazione per ricalco o imitazione. Presupponendo tuttavia che la fotocopia fosse conforme all’originale ha tuttavia potuto effettuare un esame dei tratti, della forma, del modo di redazione e di altre caratteristiche generali e particolari della firma, confrontandola con quelle autentiche prodotte dal convenuto, concludendo che la firma apposta sul doc. A, posizionata in modo del tutto consueto in calce al documento, tracciata con spontaneità e scioltezza, senza esitazione, tremolii, correzioni o riprese, non palesava alcun indizio di falsificazione. Essa era del resto comparabile alle ulteriori firme prodotte dal convenuto, per cui si poteva concludere la verosimile autenticità della medesima.
7.3 L’appellante non contesta le risultanze della perizia calligrafica, nel senso che non evidenzia motivi per cui le considerazioni ivi contenute siano errate. Egli sembra pure ammettere l’ipotesi che la firma possa essere autentica. Egli contesta piuttosto il valore probatorio della perizia, che non è potuta giungere a risultati certi, rispettivamente che per colpa dell’attrice non ha potuto esaminare l’originale e accertare eventuali manipolazioni (appello, p. 4). In effetti, l’appellante non sostiene che il contenuto del documento sia stato modificato, quanto piuttosto suggerisce che la firma o è falsa, o è stata indebitamente apposta tramite manipolazione sulla fotocopia.
7.4 Già di primo acchito è evidente come queste contestazioni siano del tutto generiche. L’asserita contraffazione è infatti una semplice ipotesi non supportata da elementi concreti. Dell’asserita incapacità di discernimento si è già detto (consid. 7.1). Indizi di contraffazione della firma non ve ne sono, la perizia ne ha accertato la verosimile autenticità e l’assenza di sospetti relativi al suo posizionamento all’interno del documento. È pur vero che l’attrice non ha prodotto il documento originale, affermando di non esserne in possesso. Che ciò basti per sovvertire la presunzione di autenticità del documento è quantomeno dubbio. Ad ogni modo, spettava al Pretore valutare tutte le circostanze del caso specifico facendo uso del proprio potere di apprezzamento, ricordato che anche una fotocopia può valere come mezzo di prova e che tutte le prove disponibili vanno considerate e apprezzate nel loro insieme.
7.5 In effetti, nell’istruttoria sono emersi ulteriori elementi a comprova della validità della pattuizione, elementi elencati dal primo giudice nell’impugnata decisione e posti alla base della medesima e con i quali l’appellante non si è minimamente confrontato, malgrado l’onere di motivazione a lui incombente (art. 310 e 311 CPC). Il Pretore, con accertamenti non più contestati in questa sede, ha rilevato che determinati documenti e deposizioni testimoniali dimostrano come l’appellante abbia sempre agito coerentemente con il conferimento del mandato, da cui non ha mai preso le distanze sino al momento in cui gli è stata chiesta la provvigione, e dunque la sua consapevolezza dell’esistenza del contratto e la sua volontà di vendere gli immobili in questione (cfr. decisione impugnata, p. 5-6): trattasi in particolare dei doc. O e P, della deposizione del 6 ottobre 2016 di __________ (ovvero l’acquirente reperito dall’attrice) e della deposizione del 21 settembre 2016 dell’avv. __________ (coinvolto nelle trattative di vendita fra il convenuto e __________). Pertanto, in considerazione di tutte le prove a sua disposizione, la decisione del Pretore di ritenere dimostrata l’autenticità del documento resiste alla critica e merita conferma.
8. Parimenti, gli accertamenti pretorili relativi alla capacità di discernimento del convenuto negli anni successivi all’incidente, alla validità della clausola di rinnovo tacito del contratto e all’assenza di una disdetta del medesimo, come pure relativi al buon fondamento della pretesa attorea di pagamento della prevista provvigione, non sono più contestati in questa sede.
9. Per tutti questi motivi l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile. L’appellata, con la sua risposta, aveva chiesto l’assunzione di un nuovo mezzo di prova (doc. S), non ammesso dal Pretore in prima sede poiché giudicato tardivo (la causa essendo già matura per il giudizio) rispettivamente irrilevante. In effetti detto documento, attestante l’effettivo acquisto dei fondi del convenuto da parte di __________ in data 24 maggio 2017 e proponibile in questa sede secondo i dettami dell’art. 317 CPC, non è determinante per il giudizio, potendo bastare le considerazioni sopra esposte e i mezzi di prova già citati.
10. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 55'296.-, seguono la soccombenza dell’appellante, e sono calcolate in base agli art. 7 e 13 LTG e all’art. 11 RTar.
11. Non ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3'800.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 3’500.per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).