Incarto n. 12.2017.196
Lugano 13 maggio 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.128 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 27 giugno 2016 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 43'100.- al netto dell’IVA all’8%, oltre interessi e accessori;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 3 novembre 2017 ha respinto;
appellante l’attrice con appello 7 dicembre 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 7 febbraio 2018 postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 16 maggio 2014 AP 1, per il tramite del suo amministratore unico __________ A__________ (doc. B), ha sottoscritto con CO 1 un contratto di assicurazione veicoli a motore avente per oggetto l’autovettura __________ __________, targata TI __________ (doc. 8). La polizza indicava quale conducente abituale __________ A__________ e prevedeva la copertura di responsabilità civile, casco totale e parziale per il rischio, tra l’altro, di furto, e infortuni (doc. 8). Proprietaria del veicolo era la società __________ Leasing (sezione di __________ Svizzera SA), __________ e prenditore del leasing la società AP 1 (doc. D).
B. L’8 maggio 2015 l’autovettura menzionata è stata rubata nei pressi dell’abitazione di __________ A__________ a __________ __________ (Italia). Il medesimo giorno quest’ultimo ha denunciato il furto alla stazione dei carabinieri di __________ (I) (doc. E) e iI 12 maggio successivo alla Polizia cantonale (doc. F). Il 19 maggio 2015 __________ A__________, nel frattempo divenuto presidente di AP 1 (doc. B), è stato convocato da CO 1 per la raccolta preliminare d’informazioni a seguito dell’annuncio del sinistro (doc. G).
C. Con scritto 15 giugno 2015 CO 1 ha comunicato a AP 1 la rescissione del contratto di assicurazione e il rifiuto della copertura assicurativa per il furto del veicolo oggetto della polizza per reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA, per non avere dichiarato che __________ A__________, conducente abituale, in passato era già stato vittima di due distinti furti di autoveicoli e di sette furti di oggetti dall’abitacolo dell’autovettura, sebbene gli fosse stato chiesto nell’ambito della sottoscrizione della proposta di assicurazione se egli avesse subito dei danni negli ultimi cinque anni (doc. H). AP 1, per il tramite del suo legale, con scritto 3 luglio 2015 ha contestato la reticenza, sostenendo che __________ A__________ aveva in buona fede ritenuto di non dovere riferire di “tentati furti”, per i quali non aveva ricevuto alcun risarcimento (doc. I).
D. Ottenuta il 18 maggio 2016 la necessaria autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2016.198), con petizione 27 giugno 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 43'100.-, oltre interessi al 5% dall’8 maggio 2015, pari al valore venale maggiorato del veicolo assicurato secondo le condizioni generali di assicurazione (CGA), cui il contratto rinviava.
E. Con risposta 17 ottobre 2016 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, chiedendo di respingerla, sollevando l’eccezione di mancanza di legittimazione attiva e l’irricevibilità della petizione per assenza d’identità fra le domande di giudizio della causa e quelle contenute nell’autorizzazione ad agire.
F. Con replica e duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro antitetiche allegazioni, l’attrice precisando la sua domanda nel senso di condannare la convenuta al pagamento dell’importo di fr. 39'907.40, cui va aggiunta l’IVA all’8% (pari a un importo complessivo di fr. 43'100.- IVA inclusa).
G. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 3 novembre 2017 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 2'750.- a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di versare alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. Egli, in estrema sintesi e per quanto in questa sede ancora d’interesse, ha ritenuto legittimo il rifiuto della compagnia di assicurazione di erogare la prestazione per reticenza nella conclusione del contratto, sussistendo in concreto un nesso causale tra l’informazione omessa e il rischio poi realizzatosi.
H. Con appello 7 dicembre 2017 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 7 febbraio 2018 la convenuta si è opposta integralmente al gravame, protestando le spese giudiziarie di appello.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata, negando la sussistenza delle pretese attoree e ponendo dunque fine alla vertenza, è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la risposta sono tempestivi. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
2. Nella decisione impugnata il Pretore ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice per rapporto alla società finanziaria proprietaria del veicolo concesso in leasing, ritenendo la cessione di cui al doc. R una valida retrocessione. Il primo giudice ha altresì respinto l’eccezione d’irricevibilità dell’azione per difetto del presupposto processuale dell’identità delle domande di causa sollevata dalla convenuta. Richiamate le norme legali applicabili, egli ha poi ritenuto costitutivo di reticenza l’aver risposto negativamente alla domanda contenuta nella proposta di assicurazione sottoscritta il 16 maggio 2014 da __________ A__________, all’epoca amministratore unico dell’attrice e indicato come conducente abituale dell’autoveicolo assicurato, intesa a sapere se negli ultimi 5 anni il conducente abituale aveva subito “un danno dovuto a collisione superiore a CHF 1'000.-, un danno di parcheggio o il furto di veicoli da lui guidati o a lui appartenenti” (doc. 7), ritenuto come in realtà quest’ultimo tra il 2010 e il 2013 aveva subito due distinti furti di veicoli e 7 furti di oggetti dall’abitacolo dell’autovettura, come da lui dichiarato contestualmente alla denuncia del sinistro (doc. F, doc. G). Il primo giudice, sulla base del chiaro tenore del quesito e delle risultanze istruttorie, ha in particolare ritenuto non provata la tesi dell’attrice, secondo cui il consulente della compagnia di assicurazione gli avrebbe spiegato che il quesito non riguardava furti o danni precedenti avvenuti in Italia. Il Pretore ha pertanto concluso che __________ A__________ aveva fornito un’informazione oggettivamente e soggettivamente inesatta su un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio, ciò che permetteva alla compagnia di assicurazione di recedere dal contratto. Il Pretore ha infine giudicato legittimo il rifiuto della convenuta di riconoscere la copertura assicurativa per il furto denunciato, ritenendo in concreto sussistere un nesso causale tra il rischio insito nell’informazione omessa e quello realizzatosi.
3. Nella risposta all’appello CO 1 contesta preliminarmente la legittimazione attiva di AP 1, poiché in concreto difetterebbe l’esistenza di una valida retrocessione, nonché la ricevibilità dell’azione per difetto del presupposto processuale dell’identità della domanda di causa. In concreto entrambe le contestazioni possono restare indecise, dovendo comunque l’appello e conseguentemente la petizione essere respinti per i motivi di cui si dirà in seguito.
4. Con l’appello AP 1 censura la conclusione pretorile secondo cui l’aver sottaciuto i furti e i danni precedenti possa costituire un caso di reticenza. L’appellante propone una valutazione soggettiva “secondo logica” sulla base del comportamento avuto da __________ A__________ al momento dell’annuncio del sinistro, quando ha dichiarato “immediatamente e spontaneamente” l’esistenza dei furti precedenti “offrendosi per di più di produrre ogni documentazione disponibile” (appello, ad 4). A suo dire, un simile comportamento sarebbe illogico e dimostrerebbe la sua buona fede al momento della conclusione della polizza assicurativa, escludendo un caso di reticenza.
5. L’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare, ritenuto che un semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi contenute non è sufficiente (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). In concreto l’appellante, a sostegno della sua buona fede al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa, si limita a proporre una valutazione soggettiva delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni espresse dal primo giudice. La valutazione “secondo logica” proposta dall’appellante in questa sede è pertanto irricevibile, non adempiendo i presupposti di motivazione dell’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Le argomentazioni espresse al proposito dall’appellante sono comunque infondate, come si vedrà nei prossimi considerandi.
6. Litigiosa in concreto è la questione a sapere se il fatto di avere sottaciuto l’esistenza di furti e danni precedenti avvenuti in Italia contestualmente alla conclusione del contratto d’assicurazione sia costitutivo di un caso di reticenza.
6.1 In virtù dell’art. 6 cpv. 1 LCA l’assicuratore può recedere dal contratto, in forma scritta, se al momento della sua conclusione il proponente ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto. La reticenza si riferisce alle dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 4 LCA. Secondo tale norma, il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sia noto o debbano essergli noti alla conclusione del contratto (cpv.1). Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto od a concluderlo alle condizioni convenute (cpv. 2). Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche (cpv. 3).
6.2 Secondo costante giurisprudenza, il proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere e che non poteva ignorare se avesse riflettuto seriamente alla domanda (DTF 136 III 334 consid. 2.3, pag. 337). Sono considerati fatti ai sensi dell'art. 4 LCA tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione per l'apprezzamento del rischio e tutte le circostanze che permettono di concludere all'esistenza di fattori di rischio (DTF 134 III 511 consid. 3.3.2 pag. 513; 118 II 333 consid. 2a p. 336). Si tratta dunque dell'insieme dei fatti che sono di natura ad influenzare, nel caso particolare, il sopraggiungere, l'intensità e l'importanza del rischio, quindi non soltanto i fatti che fanno nascere il rischio, ma anche tutti quelli che permettono di dedurre retrospettivamente l'esistenza di un rischio (Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), n. 12 ad art. 4 LCA). Il proponente deve pertanto menzionare non solo i fatti importanti per l’apprezzamento del rischio ma anche quelli che permettono di supporre l’esistenza di una causa di rischio. Egli non è tuttavia tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta e nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 134 III 511 consid. 3.3.2, pag. 513). Le domande scritte poste devono essere precise e non equivoche. Spetta all’assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi deve dichiararli. Il proponente è tenuto a rispondere in modo veritiero alle domande così come poteva comprenderle in buona fede; se le domande sono imprecise o equivoche, il proponente non commette una reticenza e la risposta appare veritiera nel senso che poteva essere attribuito in buona fede alla domanda dal proponente (DTF 136 III 334 consid. 2.3, pag. 336 seg.). Decisivo è determinare se ed in quale misura il proponente poteva dare in buona fede una risposta inesatta all'assicuratore tenuto conto delle circostanze concrete e secondo la conoscenza personale che aveva della situazione. Il proponente deve domandarsi seriamente se esiste un fatto che rientra nelle domande dell'assicuratore; egli adempie al suo obbligo se dichiara, oltre ai fatti che conosce senza pensarci, quelli che non possono sfuggirgli se riflette accuratamente ai quesiti postigli (DTF 136 III 334 consid. 2.3, pag. 337).
6.3 In concreto è pacifico che __________ A__________, al momento della conclusione del contratto, ha risposto negativamente alla domanda concernente il tema dei danni e dei furti pregressi dal seguente tenore: “Negli ultimi 5 anni il conducente abituale ha subito un danno dovuto a collisione superiore a CHF 1'000.-, un danno di parcheggio o il furto di veicoli da lui guidati o a lui appartenuti?” (doc. 7). Pacifica pure la circostanza che egli ha subito tra il 2010 e il 2013 due furti distinti di autoveicoli, oltre 7 furti di oggetti dall’abitacolo di sue autovetture, come da lui dichiarato contestualmente alla raccolta d’informazioni dell’assicurazione per la trattazione del sinistro denunciato nel maggio 2015 (doc. G, domanda 18). In questa sede sono pure restate incontestate le conclusioni pretorili, secondo cui la formulazione del quesito in esame era chiara, precisa e non poteva “essere equivocata da __________ A__________, imprenditore e consulente aziendale, che in passato aveva già stipulato diverse altre polizze assicurative per conto delle società da lui gestite” (sentenza impugnata, pag. 5). Litigiosa è per contro la questione a sapere se e in che misura il proponente poteva ritenere in buona fede che non dovesse riferire degli eventi pregressi avvenuti in territorio italiano.
6.4 L’appellante rimprovera il Pretore per avere ritenuto non provata la sua tesi, secondo cui __________ A__________ avrebbe dato una risposta negativa poiché così indotto dal “consulente” della convenuta (in realtà agente generale dell’agenzia di __________), __________ C__________, il quale gli avrebbe detto che il quesito non riguardava furti avvenuti all’estero. Al proposito l’attrice critica il primo giudice per essersi basato unicamente sulla testimonianza del “consulente” della compagnia di assicurazione, la cui credibilità sarebbe dubbiosa. A suo dire tra __________ C__________ e il garagista presso il quale __________ A__________ aveva preso l’autovettura, ci sarebbe stato un rapporto di collaborazione commerciale, in altre parole di “scambio di clienti” e ciò avrebbe “influito in maniera determinante sulla leggerezza e sbrigatività…con cui è stata conclusa la pratica” (appello, ad 4).
La censura è irricevibile, la circostanza secondo cui la pratica sarebbe stata evasa con leggerezza e sbrigatività essendo stata sollevata irritualmente solo in questa sede e non avendo mai l’appellante in sede pretorile sollevato obiezioni in relazione alla correttezza e alla credibilità del teste __________ C__________ (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto, la deduzione che l’appellante vorrebbe trarre dall’esistenza di questo rapporto di collaborazione commerciale, oltre a non essere suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti, appare poco verosimile oltre che temeraria. Si rileva inoltre che a fronte della chiara, precisa e inequivocabile formulazione della domanda, la questione a sapere se __________ A__________ sia stato indotto o no a rispondere in modo inveritiero è a ben vedere irrilevante, avendo quest’ultimo sottoscritto la proposta e dovendo pertanto lasciarsi opporre il contenuto (Nef, op. cit, n. 18 ad art. 8 LCA e n. 29 ad art. 4 LCA).
6.5 A nulla servono le ulteriori critiche dell’appellante in merito all’apprezzamento delle prove del Pretore, in particolare al fatto di avere basato la sua conclusione su quanto dichiarato da __________ C__________, il quale sarebbe stato contraddetto da __________ A__________.
Al riguardo si rileva che quest’ultimo, già amministratore unico e già presidente dell’attrice, è direttamente e personalmente interessato all’esito della lite, come da lui stesso affermato visto che ha assunto la responsabilità della causa (verbale di audizione 18 maggio 2017, pag. 8). Al contrario la testimonianza di __________ C__________, responsabile dell’agenzia CO 1 di __________, è lineare e non presenta divergenze con altri elementi istruttori (evenienza quest’ultima nemmeno asserita in questa sede dall‘appellante). Non vi è dunque motivo di mettere in dubbio quanto riferito da __________ C__________ e la decisione del Pretore, che ha ritenuto non provata la tesi attorea, merita conferma.
6.6 Di transenna giova rilevare che in concreto, a fronte della chiara formulazione della domanda (ciò che per altro non è contestato) __________ A__________, imprenditore e consulente aziendale, in quegli anni amministratore unico di una società svizzera, cognito in materia assicurativa, di lingua madre italiana, non poteva in buona fede ritenere che la domanda si riferisse solo a furti avvenuti sul territorio svizzero. In ambito di assicurazione RC e casco per veicoli a motore è evidente che per la valutazione del rischio è importante sapere se il proponente ha già subito dei furti e ciò indipendentemente da una limitazione territoriale. Tutte le domande poste contestualmente alla conclusione del contratto miravano a chiarire il comportamento del conducente abituale, rispettivamente a raccogliere informazioni in merito all’esistenza di antecedenti connessi ad autoveicoli guidati o appartenuti al conducente abituale. L’allora amministratore unico dell’attrice non poteva in buona fede ritenere che la domanda si riferisse unicamente a eventi avvenuti in Svizzera, tanto più che la proposta assicurativa non aveva una limitazione territoriale ma era valevole per qualsiasi rischio assicurato che si fosse verificato in Europa, come evidenziato in maniera chiara nelle CGA (doc. Q) ricevute da __________ A__________ contestualmente alla sottoscrizione della proposta assicurativa (doc. 8 ultima pagina).
Ne discende che in concreto la risposta negativa in merito ai furti e ai danni pregressi costituisce un caso di reticenza ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 e 4 cpv. 1 LCA.
7. In questa sede l’appellante non censura le ulteriori conclusioni del Pretore, secondo cui la domanda posta era chiara e inequivocabile, che l’informazione omessa verteva su un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (art. 4 LCA) e tra l’informazione omessa e il rischio verificatosi sussisteva un nesso causale (art. 6 cpv. 3 LCA). Di conseguenza la decisione impugnata, con cui il Pretore ha ammesso un caso di reticenza e di riflesso ha ritenuto legittima la rescissione del contratto d’assicurazione e giustificato il rifiuto di coprire il danno relativo al furto dell’8 maggio 2015, deve essere confermata.
8. Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese per la procedura d’appello sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).
L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 7 dicembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 3 novembre 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).