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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.03.2019 12.2017.192

27 marzo 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,732 parole·~14 min·2

Riassunto

Reclamo indipendente in materia di ripetibili; calcolo delle ripetibili in caso di desistenza

Testo integrale

Incarto n. 12.2017.192

Lugano 27 marzo 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Bozzini, vicepresidente

vicecancelliera:

Bellotti

visto il reclamo 29 novembre 2017 presentato da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1 e dall’avv. __________ __________, 

  contro la decisione 27 ottobre 2017 nella causa - inc. n. OR.2017.8 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - da lui promossa con petizione 6 marzo 2017 nei confronti di  

 CO 1  rappr. dall’  PA 2    CO 2  rappr. dall’  PA 3   

con cui l’attore ha chiesto che CO 1, in via subordinata CO 2

, e in via ancora più subordinata entrambi i convenuti in solido, fossero

condannati a versargli fr. 446'000.- oltre interessi;

domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della

petizione;

causa che il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli per desistenza con decisione 27

ottobre 2017, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 3’250.a carico dell’attore

e condannandolo a rifondere a ciascuna controparte fr. 12'110.- a titolo di ripetibili;

reclamante l’attore che, con reclamo 29 novembre 2017, chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di attribuire a ciascuno dei convenuti un massimo di fr. 8'483.per ripetibili, protestando spese e ripetibili di secondo grado;

mentre i convenuti, con rispettive risposte del 15 dicembre 2017 e del 25 gennaio 2018,

postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.         Con petizione 6 marzo 2017 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud chiedendo che la prima, subordinatamente il secondo e ancora più subordinatamente entrambi in solido fossero condannati a versargli fr. 446'000.- oltre interessi a fronte di un accordo di collaborazione dell’attore con la suddetta clinica.

2.         Con rispettive risposte 8 maggio 2017 e 15 maggio 2017, i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione. Con replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, ritenuto che l’attore con la sua replica ha modificato il petitum limitandosi a chiedere la condanna in solido dei due convenuti, senza alcuna richiesta subordinata.

3.         All’udienza dibattimentale di prime arringhe, le parti hanno notificato le rispettive prove. Contestualmente, l’attore ha formulato una proposta transattiva, che i convenuti hanno tuttavia rifiutato con successive comunicazioni 12 e 16 ottobre 2017. Con disposizione ordinatoria 20 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha chiesto all’attore il versamento di fr. 15'000.quale anticipo delle spese processuali. Con comunicazione 26 ottobre 2017, l’attore ha comunicato al primo giudice il ritiro dell’azione.

4.         Con decisione 27 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza dell’attore, ponendo a suo carico, quale parte soccombente, le spese processuali di complessivi fr. 3’250.- e condannandolo a rifondere a ciascuna controparte fr. 12'110.- a titolo di ripetibili.

5.         Con reclamo 29 novembre 2017, RE 1 si è aggravato contro tale decisione limitatamente all’ammontare delle ripetibili da rifondere alla parte avversa, chiedendone la riduzione. Con rispettive risposte 15 dicembre 2017 e 25 gennaio 2018, CO 1 e CO 2 hanno chiesto la reiezione integrale del gravame.

6.         La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art.308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.

7.         Nel caso concreto è stato impugnato a titolo indipendente, mediante reclamo, il solo dispositivo pretorile in materia di ripetibili. Il reclamo, inoltrato tempestivamente, è senz’altro ricevibile.

8.         Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Peraltro, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; IICCA del 14 maggio 2013, inc. 12.2012.181), ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (IICCA dell’11 marzo 2014, inc. 12.2013.88, consid. 11; IICCA del 25 novembre 2014, inc. 12.2014.121).

9.         In concreto, è litigiosa l’indennità ripetibile di fr. 12'110.- che il Pretore aggiunto ha assegnato a ciascuna parte convenuta in base alla soccombenza dell’attore. A tal proposito il primo giudice ha osservato che, essendovi desistenza, si giustificava di ammettere una riduzione delle ripetibili ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, e meglio “sulla base della formula con cui l’onorario ad valorem (OV) viene mediato con quello ad horam (OH) nel modo seguente: (2 x OV x OH) / (OV + OH)” (decisione impugnata, p. 2). Il primo giudice ha conseguentemente determinato l’onorario ad valorem (fr. 31'220.-) sulla base di un valore di causa di fr. 446'000.- e di un’aliquota del 7%, laddove l’art. 11 cpv. 1 RTar prevedeva, per tale valore litigioso, un’aliquota compresa fra il 6% e il 9%. Ha poi calcolato l’onorario ad horam (fr. 6'160.-) sulla base di un impegno orario, per un patrocinatore mediamente diligente, di 22 ore, a una tariffa oraria di fr. 280.-/ora (art. 12 RTar), applicando infine la suddetta formula per determinare un importo di fr. 10'289.75, al quale ha aggiunto l’IVA all’8% e le presumibili spese vive pari a fr. 1'000.-, per un importo complessivo arrotondato di fr. 12'110.-.

10.      Nella fattispecie il reclamante non contesta la propria desistenza e la conseguente soccombenza (art. 241 e 106 cpv. 1 CPC), né che le spese debbano essere poste a suo carico, né il metodo di calcolo utilizzato dal Pretore aggiunto. Egli gli contesta invece l’aliquota utilizzata per determinare l’onorario ad valorem, da ridurre al 6%, e l’eccessivo dispendio orario, da ridurre a un massimo di 18 ore. In base a questi valori modificati e in applicazione della citata formula, le ripetibili assegnate alle parti avverse, del tutto sproporzionate, dovrebbero essere ridotte a un massimo di fr. 8'483.-, tenuto pure conto dell’art. 107 CPC e della sua buona fede nell’avanzare le proprie richieste di merito.

11.      Per il calcolo dell’onorario ad valorem, l’art. 11 cpv. 5 RTar prevede che le ripetibili si determinano, entro i limiti stabiliti dai precedenti capoversi, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. Il primo giudice, in applicazione della suddetta norma, ha stabilito un’aliquota del 7%, a fronte dello svolgimento della causa e della procedura non particolarmente complessa (p. 2 del giudizio impugnato).

11.1  Il reclamante contesta l’aliquota utilizzata dal primo giudice, che invece di ridurre le indennità per ripetibili le avrebbe aumentate applicando un’aliquota superiore al minimo, sostenendo che un’aliquota maggiore al 6% non sarebbe giustificata né dalla complessità della causa, né dall’entità dell’attività professionale svolta, osservando che la causa non ha necessitato di un dispendio di tempo particolare, l’unico atto che ha richiesto un attento studio essendo stato l’allegato di risposta, rispettivamente rinviando alla sentenza IICCA del 25 novembre 2014 (inc. 12.2014.121), in cui è stata applicata l’aliquota minima del 6%.

11.2  La censura, la quale più che contestare puntualmente la motivazione pretorile sembra contrapporvi una propria tesi, non può essere ammessa, ritenuto l’ampio margine di apprezzamento del primo giudice e osservato che lo stesso è pur sempre rimasto nei margini inferiori dei limiti previsti dal RTar (7% a fronte di una “forchetta” fra il 6% e il 9%). Oltretutto, la riduzione prevista dall’art. 13 cpv. 2 RTar, che rimane pur sempre una facoltà, e non un obbligo del giudice, può essere applicata in vari modi. La modalità scelta dal primo giudice è stata quella di applicare la formula secondo la quale l’onorario ad valorem viene mediato con l’onorario ad horam, seguendo una costante prassi dei tribunali ticinesi giudicata ammissibile dal Tribunale federale (DTF 4A_602/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 6.1), per cui non si vede il motivo di imporgli anche di utilizzare forzatamente l’aliquota minima possibile per la determinazione dell’onorario ad valorem. Peraltro, la decisione citata dal reclamante si limita a confermare l’utilizzo di un’aliquota del 6%, senza indicare che l’utilizzo dell’aliquota minima fosse obbligatorio. Infatti, ulteriori decisioni di questa Camera hanno confermato, nell’applicazione della suddetta formula, l’utilizzo di aliquote che si discostavano dal minimo previsto (IICCA del 28 ottobre 2013, inc. 12.2013.3; IICCA del 19 agosto 2013, inc. 12.2013.115; IICCA del 2 settembre 2011, inc. 12.2010.121; IICCA del 24 novembre 2010, inc. 12.2010.139).

11.3  Ne consegue che il Pretore aggiunto, nell’applicare un’aliquota del 7%, è rimasto ampiamente nei limiti della tariffa applicabile e ha correttamente esercitato il suo potere di apprezzamento.

12.      Il reclamante critica il primo giudice anche per avere stimato l’impegno orario di un patrocinatore mediamente diligente, in base all’estensione del mandato, al lavoro profuso e alla difficoltà della causa, in 22 ore, ritenuto eccessivo e da ridurre a un massimo di 18 ore, l’operato dei patrocinatori dei convenuti essendosi limitato all’esame della petizione, corredata da pochi documenti e della replica, all’allestimento della risposta e della duplica e alla partecipazione all’udienza di prime arringhe.

12.1  Non avendo i convenuti prodotto una nota professionale dettagliata con le prestazioni svolte dal rispettivo patrocinatore, la Camera deve pertanto procedere a un apprezzamento delle prestazioni fornite, ritenuto che la questione attiene all’accertamento dei fatti, censurabile con reclamo solo se manifestamente inesatto, rispettivamente che questa Camera deve esercitare riserbo nella sua valutazione (cfr. consid. 8), per cui il presente giudizio non deve determinare quale sia il dispendio orario più adeguato, bensì soltanto se il primo giudice ha abusato del proprio potere di apprezzamento.

12.2  La fattispecie riguarda essenzialmente, a mente dell’attore, la stipulazione di un contratto di lavoro con la CO 1 per lui svantaggioso, con la promessa verbale di ulteriori remunerazioni e di una partecipazione alla società, e una derivante richiesta di risarcimento danni per culpa in contrahendo a fronte del mancato rispetto degli accordi raggiunti. Nelle proprie contestazioni, i convenuti hanno pure sollevato eccezioni quali l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità del litisconsorzio passivo e la prescrizione. Il procedimento è giunto sino all’udienza di prime arringhe, dopodiché l’attore, prima dell’espletamento dell’istruttoria, ha ritirato la petizione. In considerazione di ciò, come pure dello studio della petizione, della replica e dei relativi allegati, dell’allestimento della risposta e della duplica, della preparazione e della partecipazione all’udienza del 4 ottobre 2017, ove è avvenuto in particolare un ampio confronto sulle prove richieste da ciascuna parte, della valutazione della proposta transattiva formulata dall’attore e delle ulteriori incombenze di causa, fra le quali si possono annoverare colloqui con il cliente e allestimento di comunicazioni, il giudizio del Pretore aggiunto, che ha valutato un dispendio di tempo di 22 ore, regge alla critica, alla luce dell’ampio margine di apprezzamento di cui egli gode, osservato pure che la cifra proposta dal reclamante, ovvero 18 ore, nemmeno si discosta in modo sostanziale da tale stima.

13.    Per quanto riguarda il riferimento all’art. 107 CPC, che permette al giudice di ripartire le spese giudiziarie secondo il suo prudente criterio quando il criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto, vi è preliminarmente da osservare che la norma ha carattere potestativo e che il giudice anche in questo caso dispone di un ampio potere di apprezzamento, sia per quanto attiene alle modalità di ripartizione secondo il principio di soccombenza, sia per quanto attiene alla possibilità di derogare a tale principio, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (cfr. consid. 8). Un riparto secondo equità rappresenta pur sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato restrittivamente per non vanificare il principio della soccombenza (cfr. DTF 139 III 358, consid 3).

13.1  Per giustificare l’applicazione di tale deroga, il reclamante adduce una motivazione invero stringata e generica, sottolineando la sua buona fede nell’agire in giudizio e l’ingente investimento di tempo e denaro nel procedimento poi rivelatosi infruttuoso. Detta argomentazione non è tuttavia sufficiente per discostarsi da quanto sopra esposto, sia considerando le esigenze di motivazione che si impongono al reclamante (cfr. consid. 8), da egli non ossequiate, sia considerando che l’eccezione della buona fede trova di regola applicazione qualora un’azione, di per sé giustificata, perda successivamente di fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad esempio a causa di una modifica della giurisprudenza (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 11 seg. ad art. 107 CPC; Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] in: FF 2006, p. 6669). Ora, indipendentemente dal fondamento della causa in questione, che permane incerto, quel che è certo è che qualsiasi parte, agendo in giudizio, e soprattutto in presenza di valori litigiosi elevati, corre il rischio di vedersi addossare costi ingenti in caso di soccombenza, e che l’attore, patrocinato sin dall’inizio della causa, ha deciso autonomamente di ritirare la propria petizione.

13.2  Vi è pure da rilevare che il primo giudice, applicando l’art. 13 cpv. 2 RTar e stabilendo l’importo da riconoscere ai convenuti in fr. 12'110.- al posto di fr. 31'220.- (quest’ultimo onorario determinato sulla base del valore litigioso e di un’aliquota del 7%, ovvero ampiamente nei margini di quanto prescritto dal RTar) ha già applicato un’importante riduzione dell’indennità per ripetibili, pari all’incirca al 2.7% del valore litigioso. Pertanto, l’applicazione dell’art. 107 CPC nel caso concreto non si giustifica.

14.    Si osserva infine che il reclamante non contesta che all’importo determinato con la formula di cui sopra si debbano aggiungere l’IVA e un rimborso per presumibili spese vive, pur omettendo di tener conto dei suddetti valori nel proprio calcolo. Ne discende che anche i relativi importi stabiliti dal primo giudice vanno confermati.

15.    Per tutti questi motivi, visti la fattispecie, il valore litigioso, lo svolgimento del processo, l’ampio potere d’apprezzamento di cui il Pretore aggiunto gode sul tema, il rispetto dei limiti e delle tariffe applicabili e l’importante riduzione già applicata ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, la somma di fr. 12'110.- attribuita dal primo giudice a ciascuna parte convenuta a titolo di ripetibili non è per nulla eccessiva o abusiva, e anzi appare del tutto congrua alle particolarità della lite e merita conferma. Il reclamo deve conseguentemente essere respinto.

16.    Il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.

17.    Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 CPC), e sono calcolate in base a un valore ancora litigioso di fr. 7'254.- [(fr. 12'110 - fr. 8'483.-) x 2], determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguendo i dettami dell’art. 14 LTG e dell’art. 11 RTar.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   Il reclamo 29 novembre 2017 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 1'000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà a ciascuna controparte fr. 800.- per ripetibili di secondo grado.

                                   3.   Notificazione:

-    e avv. __________ __________,

  -       -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera       

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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