Incarto n. 12.2017.177
Lugano 27 novembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4618 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 7 settembre 2017 da
AO 1 AO 2 AO 3 tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
AP 1 AP 2
chiedente l’espulsione immediata dei convenuti, domanda ribadita in occasione dell’udienza del 27 settembre 2017 (alla quale i conduttori non si sono presentati), e che il Pretore ha accolto con decisione 28 settembre 2017;
appellanti i convenuti, con scritto del 16 ottobre 2017, con il quale chiedono la riforma del giudizio impugnato;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1 e AP 2 hanno condotto in locazione l’appartamento, con parcheggio esterno, nello stabile sito in via __________ a __________ (doc. D ed E);
che, previe diffide separate dell’8 giugno 2017 (doc. F e G), in data 20 luglio 2017 i locatori hanno notificato ai conduttori (separatamente e con modulo ufficiale) la disdetta straordinaria del contratto per mora a valere per il 31 agosto 2017 (doc. I e L);
che, con istanza 7 settembre 2017, nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, i locatori hanno chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione dei conduttori, con le comminatorie di rito;
che in occasione dell’udienza del 27 settembre 2017 gli istanti si sono riconfermati nella domanda, mentre i convenuti non sono comparsi benché regolarmente citati;
che con giudizio 28 settembre 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione dei conduttori entro dieci giorni, con le comminatorie di rito;
che con appello 16 ottobre 2017 i convenuti hanno chiesto di riformare la decisione pretorile “nel senso che, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’ordine di liberazione dei locali sia fissato in 20 giorni”;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando con lo stralcio della causa, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG);
che il 31 ottobre 2017 gli appellati hanno infatti comunicato che i conduttori avrebbero nel frattempo provveduto a liberare l’oggetto della locazione, auspicando di conseguenza un’evasione sollecita della procedura d’appello;
che gli appellanti non hanno formulato osservazioni allo scritto in questione;
che per costante giurisprudenza le procedure con cui viene contestata la decisione di espulsione di un conduttore sono da stralciare dai ruoli, siccome divenute prive d’oggetto, se nel frattempo la parte appellante ha lasciato l’ente locato, facendo così venir meno l’interesse giuridico all’esame del rimedio di diritto inoltrato (DTF 131 I 242 consid. 3.3; decreto 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1 con rinvii);
che le spese processuali, fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG e tenuto conto dello stralcio della lite, vanno poste a carico degli appellanti acquiescenti (art. 106 cpv. 1 CPC), le cui censure sono peraltro apparse di primo acchito irricevibili poiché manifestamente carenti nella motivazione (art. 311 cpv. CPC);
che il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, ammonta a fr. 64'800.come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 16 ottobre 2017 di AP 1 e AP 2 è stralciato dai ruoli.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).