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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2017 12.2017.174

6 dicembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·976 parole·~5 min·3

Riassunto

Misure di ripristino della situazione legale nelle more di causa

Testo integrale

Incarto n. 12.2017.174

Lugano 6 dicembre 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4338 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 24 agosto 2017 da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell'organo di revisione (art. 727 segg. CO);

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 27 settembre 2017, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con appello 16 ottobre 2017, con cui ha chiesto di riformare il querelato giudizio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 24 agosto 2017 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva dell’organo di revisione e invano diffidata dapprima con raccomandata del 12 agosto 2017 (doc. B) e successivamente con pubblicazione sul FUSC del 27 aprile 2017 (doc. C) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

                                         che pure il termine di 20 giorni impartito dal Pretore con decisione 25 agosto 2017 affinché convenuta ripristinasse la situazione legale, convocando un’assemblea per designare l’organo di revisione e richiederne l’iscrizione a RC, è trascorso infruttuoso;

che con decisione 27 settembre 2017 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie (recte: processuali) di fr. 300.- (dispositivo n. 2);

                                         che con l’appello 16 ottobre 2017, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza dell’URC prescindendo dal prelievo di tasse e spese, rilevando come la situazione legale fosse stata nel frattempo ripristinata con la nomina del nuovo revisore;

che con osservazioni 30 ottobre 2017 l’AO 1 ha dato atto che i passi intrapresi dall’appellante per sopperire alle carenze organizzative sono idonei a ripristinare la situazione legale;

che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

                                         che nel caso di specie questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 13 ottobre 2017 la convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 il nuovo organo di revisione, nominato in occasione dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti di pari data (cfr. doc. D annesso all’appello con i relativi allegati);

                                         che in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell'organo di revisione, deve ora essere respinta;

                                         che le spese giudiziarie della procedura di appello (come quelle della procedura di primo grado) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

                                         che nel caso concreto ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, respingendo la richiesta dell’appellante di vedersi esonerata dal pagamento di “tasse di giustizia e spese di appello”;

                                         che la presente procedura - come del resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto essere evitata se la convenuta avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

                                         che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG

decide:                       

                                    I.   L’appello 16 ottobre 2017 di Blandis SA è parzialmente accolto.

                                         § Di conseguenza la decisione 27 settembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

                                         1.     L’istanza 24 agosto 2017 dell’AO 1 è respinta.

                                         2.     (invariato)

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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