Incarto n. 12.2017.14
Lugano 13 luglio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.6 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 14 marzo 2012 da
CO 1 rappr. dall’avv. RA 2
contro
RE 1 rappr. dall’avv. RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 32'000.- a titolo di rimborso di un asserito prestito, di fr. 20'000.- “come da contratto societario”, nonché al versamento di due importi non quantificati a titolo di risarcimento del danno e di prelievi non giustificati;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, sollevando in ordine diverse eccezioni preliminari;
sulle quali il Pretore, senza svolgimento di istruttoria, ha statuito con decisione incidentale 21 dicembre 2016, con la quale ha respinto l’eccezione di carenza di preventiva conciliazione in relazione alla richiesta di rimborso di fr. 32'000.-, accogliendola invece per le altre tre pretese dell’attore, ha rinviato la decisione sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva alla decisione sul merito e ha respinto l’eccezione di assenza di oggetto della causa, ponendo le spese processuali di fr. 800.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese ripetibili;
reclamante la convenuta con reclamo 1° febbraio 2017, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di porre le spese processuali di fr. 800.- a carico dell’attore in ragione di 3/5 e di condannarlo al pagamento in suo favore di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili e, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio sul valore di causa e sulle spese ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore con risposta 15 marzo 2017 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 14 marzo 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Locarno-Città RE 1 per ottenere il rimborso di fr. 32'000.- per un asserito prestito, il pagamento di fr. 20'000.- “come da contratto societario”, nonché il versamento di due importi non cifrati a titolo di risarcimento del danno e indebito arricchimento;
che la convenuta con risposta 28 giugno 2012 si è opposta alla petizione sia nel merito sia in ordine, sollevando l’eccezione di mancata conciliazione, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché quella di assenza dell’oggetto di causa;
che il Pretore, preso atto degli scritti 23 settembre 2016 della convenuta e 28 ottobre 2016 dell’attore, con i quali hanno chiesto l’emanazione di una decisione sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta senza svolgimento di istruttoria, ha statuito con decisione incidentale 21 dicembre 2016, qui oggetto di reclamo;
che con tale decisione incidentale il Pretore ha respinto l’eccezione di mancata conciliazione in relazione alla richiesta di pagamento di fr. 32'000.- a titolo di rimborso di un asserito prestito, accogliendola invece per le altre tre pretese fatte valere dall’attore, ha rinviato la decisione sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva alla decisione sul merito e ha respinto l’eccezione di assenza di oggetto della causa, ponendo le spese processuali di fr. 800.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese ripetibili;
che con il reclamo 1° febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 15 marzo 2017, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di porre le spese processuali di fr. 800.- a carico dell’attore in ragione di 3/5 e di condannarlo al pagamento in suo favore di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili e, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio sul valore di causa e sulle spese ripetibili;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, Commentario CPC, p. 447);
che nel caso concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato tempestivamente dalla convenuta è senz’altro ricevibile;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);
che, per quanto concerne la determinazione del grado di soccombenza, la censura della reclamante deve essere respinta, poiché si fonda sull’errato presupposto che il Pretore abbia statuito unicamente sull’eccezione di mancata conciliazione, mentre in realtà egli, con la decisione incidentale impugnata, ha pure respinto l’eccezione di assenza di oggetto della causa e rinviato quella sulla legittimazione attiva e passiva alla decisione finale (decisione impugnata consid. 6e7e dispositivo n. 3);
che, in tali circostanze e tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il Pretore in questo ambito, non vi è motivo di modificare il grado di ripartizione delle spese giudiziarie deciso dal primo giudice in applicazione del principio di soccombenza (art. 106 CPC);
che così stando le cose l’altra censura della reclamante in merito alla mancata determinazione del valore di causa da parte del Pretore risulta ininfluente ai fini di causa;
che ad ogni modo, anche ritenendo per ipotesi un valore litigioso di fr. 280'000.- come proposto dalla reclamante, la sua richiesta di vedersi riconoscere l’importo di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili in applicazione del solo art. 11 cpv. 1 RTar non potrebbe essere accolta nel caso concreto, non essendo il giudice vincolato al solo valore di causa; l’art. 13 cpv. 1 RTar prevede infatti la possibilità di derogare al criterio del valore di causa nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa, rispettivamente nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino; ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar il giudice può inoltre ridurre le ripetibili risultanti dalla tariffa qualora la causa non sia terminata con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza e di irricevibilità, come avvenuto per l’appunto nel presente caso;
che l’entità dell’ammontare delle spese giudiziarie, fissato dal Pretore in fr. 800.-, non è contestato in questa sede;
che il reclamo, infondato, deve pertanto essere respinto;
che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore qui litigioso di fr. 18'080.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 96, 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide: 1. Il reclamo 1° febbraio 2017 di RE 1 è respinto. Di conseguenza la decisione incidentale 21 dicembre 2016 della Pretura di Locarno-Città, è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).