Incarto n. 12.2017.113
Lugano 12 novembre 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3)
visto il ricorso 26 luglio 2017 presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione 28 giugno 2017 dell'Ufficio del registro di commercio di Biasca
ritenuto
in fatto e in diritto: che a far tempo dal 17 marzo 2013 risulta iscritta a Registro di commercio la ditta individuale RI 1, con recapito in___;
che con lettera 9 marzo 2017 (doc. 3) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a RI 1che, sulla base di una segnalazione dell’Ufficio Ispettorato del Lavoro, risultava mancargli un valido permesso per operare in Svizzera quale lavoratore frontaliere, circostanza che avrebbe lasciato dedurre l’intervenuta cessazione dell’attività della ditta, imponendone la radiazione dal Registro di commercio, se del caso d’ufficio ai sensi dell’art. 152 cpv. 1 lett. b ORC, non avendovi provveduto le persone obbligate alla notifica (art. 937 CO e 27 ORC);
che con il medesimo scritto l’Ufficio del registro di commercio ha pertanto assegnato un termine di 30 giorni “entro il quale procedere alla cancellazione della ditta o comprovare che l’iscrizione non è necessaria”, precisando altresì che “se invece dispone di un permesso di lavoro e può quindi continuare l’attività della ditta può inviarne copia”, preannunciando infine una decisione formale: avvertendo della possibilità che venisse inflitta un’ammenda ai sensi dell’art. 943 CO;
che, in assenza di riscontri, con pubblicazione sul FUSC del 27 aprile 2017 (doc. 2), in applicazione dell’art. 152 ORC, è stato assegnato a RI 1 un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, con conseguente diffida alle persone obbligate alla notificazione a notificare l’iscrizione della modifica (ovvero la cancellazione della ditta individuale) o comprovare che questa non fosse necessaria, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo;
che, rilevato come anche quest’ultimo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione o una comunicazione come richiesto con la lettera 9 marzo 2017, con decisione 28 giugno 2017 l’Ufficio del registro di commercio ha disposto l’iscrizione della radiazione della ditta, accertandone la cessazione dell’attività e procedendo alla cancellazione d’ufficio in applicazione dell’art. 152 ORC (dispositivo n. 1), statuendo conseguentemente in merito a spese, tasse e ammenda a carico di RI 1 (dispositivi n. 2-6);
che, con il ricorso 26 luglio 2017, la ditta RI 1 (recte: RI 1) ha impugnato la decisione di radiazione chiedendone l’annullamento: menzionati il cambio di ragione sociale e sede intervenuto il 17 marzo 2016 e la relativa comunicazione all’Ufficio del registro di commercio, l’atto ricorsuale ha indicato che “il signor RI 1 ha provveduto anche al cambio di residenza e permesso B di Lavoro. La registrazione è in itinere presso l’Ufficio della Migrazione Bellinzona”;
che, con risposta 28 agosto 2017, l’Ufficio del registro di commercio ha chiesto di respingere il ricorso sottolineando la correttezza della procedura svolta ai sensi dell’art. 152 ORC; rilevato come il ricorrente non si confronti con le circostanze poste alla base della decisione e neppure dimostri che la radiazione non sia più necessaria, ricordate inoltre le prescrizioni applicabili in merito alla necessità di un permesso di soggiorno e di lavoro per uno straniero titolare di una ditta individuale operante in Svizzera, esso ha tuttavia dichiarato di non opporsi a un’eventuale sospensione della procedura ricorsuale in attesa dell’esito della non meglio precisata procedura che, a detta del ricorrente, sarebbe stata avviata presso l’Ufficio della Migrazione;
che, con replica 18 settembre 2017, il ricorrente ha richiamato alcuni documenti già prodotti, rispettivamente indicato l’intenzione di produrre nuova documentazione; con duplica 11 ottobre 2017 l’Ufficio del registro di commercio ha ribadito la richiesta di respingere il reclamo sottolineando l’assenza di una valida contestazione nel merito della questione oggetto di giudizio e non avendo il ricorrente provato di essere in possesso di un valido permesso di lavoro in Svizzera o perlomeno l’avvio di una procedura per il rilascio presso il competente Ufficio della Migrazione;
che il 10 novembre 2017 questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di trenta giorni per dimostrare l’avvenuto inoltro della richiesta di un permesso all’Ufficio della Migrazione tramite produzione di una dichiarazione o della decisione nel frattempo eventualmente emessa;
che il 4 dicembre 2017 il ricorrente ha prodotto varia documentazione, di cui non occorre indicare i dettagli, e due dichiarazioni datate 7 aprile 2017, rispettivamente 5 ottobre 2017 rilasciate dal Servizio regionale degli stanieri Locarno attestanti entrambe l’avvenuto inoltro di una “domanda di rilascio di un permesso B UE/AELS”;
che l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 8 gennaio 2018, ha rilevato come dalle dichiarazioni prodotte dal ricorrente risulti unicamente l’entrata in Svizzera il 20 marzo 2017 e l’avvio di una procedura per il rilascio di un permesso di dimora, ma che nessuna prova è stata da lui apportata per dimostrare che disponesse di un permesso al momento dell’inizio della procedura che ha condotto alla decisione impugnata, così come non sarebbe mai stato comunicato il nuovo indirizzo, circostanze che impongono di ritenere corretta la decisione di procedere in applicazione dell’art. 152 ORC; rilevato come il termine di ammissione provvisoria sia oramai scaduto e che pertanto il ricorrente deve essere in grado di produrre una conseguente decisione di rilascio o di diniego del permesso, esso ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso, postulando subordinatamente di accoglierlo parzialmente a condizione che il ricorrente produca tale permesso e chieda contemporaneamente un’iscrizione della modifica dei suoi dati personali;
che, trascorsi oramai dieci mesi, nessuna reazione ha fatto seguito, così come non vi è stata comunicazione alcuna a questa Camera da parte del ricorrente in merito all’esito della procedura di rilascio di un permesso di dimora o ad altre eventuali circostanze rilevanti; che la decisione impugnata merita pertanto conferma, il reclamante non avendo saputo apportare prove a sostegno delle circostanze invocate per criticare la procedura avviata dall’Ufficio del registro di commercio e per contestarne il suo esito;
che il ricorrente neppure ha saputo cogliere, come auspicato dallo stesso Ufficio del registro di commercio e come invitato a fare da questa Camera, l’opportunità di sanare nel corso di procedura le lacune rilevate, nessuna prova essendo stata prodotta in merito all’ottenimento di un permesso di dimora e all’avvenuto inoltro della necessaria richiesta di modifica delle iscrizioni a registro;
che il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC); all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
decide 1. Il ricorso 26 luglio 2017 presentato da RI 1 è respinto.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).