Incarto n. 12.2017.109
Lugano 10 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.2925 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 12 giugno 2017 da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
chiedente l’espulsione immediata del convenuto, domanda alla quale il conduttore si è opposto e che il Pretore ha accolto con decisione 6 luglio 2017;
appellante il convenuto, con appello del 12 luglio 2017, con il quale chiede di annullare il giudizio impugnato, subordinatamente di concedere una proroga di tre mesi al termine impartitogli per la riconsegna del bene locato;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a partire dal 1° marzo 2010 AP 1 conduce in locazione l’appartamento di 3,5 locali all’interno dell’immobile sito in via __________ a __________, per una pigione annua di fr. 15'600.- pagabile in rate semestrali (doc. A);
che, previa diffida del 17 gennaio 2017 (doc. B), il locatore AO 1 ha notificato al conduttore in data 7 aprile 2017, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 maggio 2017 (doc. D);
che, avendo il conduttore contestato la disdetta e omesso di riconsegnare l’ente locato, con istanza 12 giugno 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti il locatore ha chiesto alla Pretura di ordinarne l’espulsione, postulando di assortire la decisione con una serie di comminatorie e ordini atti a garantirne l’esecuzione e in particolare lo sgombero dei luoghi;
che in occasione dell’udienza del 5 luglio 2017 (atto III) il convenuto ha indicato di essere in mora con il pagamento della pigione a causa di seri problemi finanziari e di salute con i quali è stato confrontato, chiedendo quindi di poter rimanere nell’appartamento con l’impegno a saldare gli arretrati, tenuto conto delle prestazioni sociali riconosciutegli dal febbraio 2017;
che con giudizio 6 luglio 2017 il Pretore ha sostanzialmente accolto l’istanza e ordinato l’espulsione del conduttore entro dieci giorni, con le comminatorie di rito;
che con appello del 12 luglio 2017 il convenuto chiede l’annullamento della decisione impugnata, subordinatamente di poter beneficiare di ulteriori tre mesi per lasciare i locali;
che l’atto non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto l’appellante ha accompagnato la richiesta di giudizio con succinte considerazioni di ordine pratico, secondo le quali non sarebbe in grado di attenersi al breve termine impartitogli non disponendo di altra sistemazione malgrado lo sforzo profuso in tal senso, illustrando altresì la sua precaria situazione economica e dichiarando l’intenzione di voler far fronte al pagamento dei canoni scoperti in tempi adeguati, senza peraltro alcun riscontro probatorio in merito;
che ai sensi dell’art. 311 CPC una simile censura risulta manifestamente inammissibile per carente motivazione, mancando ogni confronto con il giudizio impugnato;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG, tenuto conto delle particolari circostanze; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 46’800.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 12 luglio 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).