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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.04.2017 12.2016.7

11 aprile 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,316 parole·~17 min·3

Riassunto

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Prelievo di averi bancari

Testo integrale

Incarto n. 12.2016.7

Lugano 11 aprile 2017/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

A. Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.3134 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza22 ottobre 2015 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2 e dall’,  

con cui l’istante ha chiesto di condannare la convenuta a dare seguito al suo ordine 10 agosto 2015, chiudendo il conto n. __________ e bonificando il saldo al netto delle spese di liquidazione e di chiusura sulla relazione n. IBAN __________ a egli intestata presso la __________, banca corrispondente in __________, conto n. __________ (SWIFT __________), rif. __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP e della multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno in caso di violazione della suddetta condanna, nonché di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva e da eseguire immediatamente;

domanda a cui si è opposta la controparte e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con decisione 4 gennaio 2016;

appellante l’istante che con appello 15 gennaio 2016 chiede di riformare il giudizio testé menzionato nel senso di accogliere l’istanza, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 15 febbraio 2016 la convenuta postula di respingere il gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 __________, è titolare della relazione n. __________ presso la banca AO 1 a partire dal 12 gennaio 2015 (doc. B), che in data 16 ottobre 2015 presentava un saldo di € 4'017'854.46 (doc. L). Nella documentazione di apertura del conto vi è una clausola del tenore seguente: “I. Condizioni generali – I rapporti tra la Banca e il Cliente saranno regolati dalle CG di quest’ultima (delle quali il Cliente conferma di aver ricevuto una copia, di averla letta, compresa e di averne accettato il contenuto) e relativi aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda il diritto applicabile e il foro” (doc. 3). Il cliente ha altresì sottoscritto di aver ricevuto un esemplate delle CG (versione maggio 2014) e di averle espressamente lette, comprese e approvate, in particolare quelle relativa alla sua responsabilità in materia fiscale (doc. 4).

                            B.  Il 10 agosto 2015 il cliente ha trasmesso alla banca l’istruzione di chiudere la relazione, trasferendone il saldo (al netto delle spese) entro il 17 agosto 2015 su un conto a lui intestato presso la __________ (doc. C). L’ordine non è stato eseguito, sicché con scritto 9 settembre 2015 è stato reiterato (doc. D).

                            C.  Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 22 ottobre 2015 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la banca AO 1, a dare seguito al suo ordine 10 agosto 2015, chiudendo il conto n. __________ e bonificando il saldo al netto delle spese di liquidazione e di chiusura sulla relazione n. IBAN __________ a egli intestata presso la __________, banca corrispondente in __________, conto n. __________ (SWIFT __________), rif. __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP e della multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno in caso di violazione della suddetta condanna, nonché di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva e da eseguire immediatamente. Con osservazioni 25 novembre 2015 la banca si è opposta a tale richiesta, chiedendo, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza e, nel merito, di respingerla. Con decisione 4 gennaio 2016 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza.

                            D.  Con appello 15 gennaio 2016 l’istante è insorto contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’istanza. Con risposta 15 febbraio 2016 la convenuta postula invece la reiezione del gravame. Nel gennaio 2016 è stata modificata a Registro di commercio la ragione sociale della convenuta in: AO 1.

considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono tempestive.

                             2.  Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, con rif.). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto TF 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto straniero (TF 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7; cfr. anche TF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4).

                             3.  Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che la documentazione fiscale richiesta all’istante da parte della Banca rientrava palesemente tra quelle coperte dalle CG sottoscritte dal cliente al momento dell’apertura del conto, mentre le sue obiezioni erano inconsistenti. Di conseguenza, ha rilevato che la fattispecie non appariva manifesta e gli argomenti difensivi sollevati dalla banca non erano per nulla pretestuosi o malfondati. Da qui, l’inapplicabilità della procedura prevista all’art. 257 CPC.

                             4.  L’appellante critica il Pretore per aver applicato al caso concreto l’art. 7.1 e 7.2 delle CG, a suo dire non attinenti alle operazioni di chiusura, bensì a quelle di apertura e alla susseguente operatività sul conto. Egli reputa che occorreva invece applicare unicamente l’art. 7.29 (appello, pag. 5 segg. e 24). Secondo l’art. 7.1 delle CG, “All’apertura del conto e nel corso della relazione di conto, il cliente è tenuto a giustificare in qualsiasi momento il proprio stato, la propria situazione personale, ivi compresa quella fiscale, e la propria capacità giuridica ed eventualmente quelli dell’avente diritto economico secondo le norme di diritto applicabili e le esigenze della Banca e a notificare immediatamente per iscritto alla Banca qualsiasi cambiamento a essi relativo (…). In tale ambito, il cliente si impegna a fornire alla Banca qualsiasi documento e informazione che la Banca possa ritenere utile e necessario(a), secondo la sua libera discrezione, al buon svolgimento della relazione di conto e permettendole di ottemperare ai propri obblighi legali e regolamentari. Il cliente si impegna segnatamente a fornire alla Banca, su semplice domanda, qualsiasi documento che giustifichi il proprio stato fiscale ed, eventualmente, quello dell’avente diritto economico e che attesti il corretto adempimento di qualsiasi obbligo a tal riguardo. La Banca può rifiutare o sospendere l’esecuzione di qualsiasi operazione, ivi comprese le operazioni di cassa e di ritiro di contanti, sino a che non le siano stati forniti, a sua richiesta, i documenti e i giustificativi ufficiali (…)” (doc. 5). L’art. 7.2 stabilisce che “(…) Il cliente, per altro, comprende e accetta che in applicazione del regolamento che impone a tutti gli istituti bancari di ottenere dai propri clienti informazioni e giustificativi relativi al loro status personale, in particolare fiscale, se sullo sfondo economico di tutte le operazioni, la Banca possa essere portata a rifiutare qualsiasi entrata e/o uscita di fondi, ivi compresi di contanti, sotto forma di titoli o di valori o ancora a rifiutare o a sospendere l’esecuzione di qualsiasi operazione, fintantoché non le saranno stati forniti i documenti e i giustificativi che ritenga necessari a sua libera discrezione o per qualsivoglia altra ragione (…)”. Anche l’art. 7.7 delle CG è retto dalla medesima logica di conformità fiscale degli averi del cliente. Alla luce del chiaro testo delle CG in questione, l’argomento dell’appellante è pretestuoso. Infatti, è evidente che la regolamentazione suesposta si applica anche al presente caso. Non vi è alcuna esclusione della medesima nell’ipotesi che il cliente decida di chiudere la relazione. Nemmeno si comprende perché l’art. 7.7 non si applicherebbe, come invece affermato dall’appellante, all’accertamento della situazione fiscale del cliente. D’altra parte, lo stesso art. 7.29 delle CG invocato dall’istante specifica che “Per il resto sono applicabili le disposizioni delle presenti CG e di tutti gli altri accordi fra le parti fino alla liquidazione completa di tutte le operazioni e di tutti gli impegni (…)”.

                             5.  Secondo l’appellante anche nell’ipotesi in cui gli art. 7.1, 7.2 e 7.7 delle CG fossero applicabili al presente caso, la banca avrebbe a torto rifiutato di eseguire l’ordine.

                           5.1  Egli rileva, anzitutto, che l’art. 7.1 delle CG non precisa quali informazioni devono essere fornite dal cliente per giustificare la propria situazione personale, compresa quella fiscale. A suo dire fintanto che non vi è una specifica richiesta in tal senso da parte della banca, non sussiste alcun diritto di quest’ultima sgorgante dalla norma in questione. Inoltre, le informazioni e i documenti richiesti devono essere utili e necessari al buon svolgimento della relazione bancaria nonché a ottemperare gli obblighi legali e regolamentari della banca. In altre parole, non ogni e qualsiasi richiesta di informazione giustifica l’omessa esecuzione di un ordine del cliente. L’appellante critica il Pretore per non aver, a suo dire, vagliato tali quattro condizioni cumulative (memoriale, pag. 8 seg.). L’appellante fonda tuttavia il proprio ragionamento sulla prima frase del paragrafo 2 dell’articolo in questione, tralasciando la seconda frase e il terzo paragrafo, che hanno il tenore seguente: “Il cliente si impegna segnatamente a fornire alla Banca, su semplice domanda, qualsiasi documento che giustifichi il proprio stato fiscale ed, eventualmente, quello dell’avente diritto economico e che attesti il corretto adempimento di qualsiasi obbligo a tal riguardo. La Banca può rifiutare o sospendere l’esecuzione di qualsiasi operazione, ivi comprese le operazioni di cassa e di ritiro di contanti, sino a che non le siano stati forniti, a sua richiesta, i documenti ed i giustificativi ufficiali”. Non si intravvede, pertanto, dove risiedano le condizioni menzionate sopra, salvo quella che, evidentemente, presuppone un agire della banca. Al riguardo, il Pretore ha spiegato che perlomeno nel procedimento di prima istanza la convenuta ha più volte chiesto di dimostrare l’adempimento degli obblighi fiscali in questione (decisione impugnata, pag. 3 in mezzo). L’appellante si confronta con tale aspetto a pag. 12 seg. del proprio gravame. A suo dire, negli allegati di causa la banca non avrebbe mai chiesto la trasmissione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi fiscali. Essa avrebbe più volte semplicemente menzionato la sua facoltà di subordinare l’esecuzione dell’ordine alla consegna di tale documentazione, mentre non risulterebbe nemmeno che la banca abbia fondato il suo diniego sul fatto che all’appellante siano state richieste delle informazioni e che questi non le abbia fornite. A torto. Dalle osservazioni di prima istanza 25 novembre 2015 emerge chiaramente, come pure rilevato dal Pretore, che la convenuta ha, perlomeno nel procedimento sub iudice, richiesto la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali. Basti, al riguardo, rinviare al passaggio ove è indicato che “non può non apparire manifesto [alla luce delle CG] come al momento in cui il sig. AP 1 ha conferito l’ordine di chiusura (doc. C) della relazione, ovvero il 10 agosto 2015, lo stesso fosse pienamente consapevole che l’operazione richiesta avrebbe potuto essere eseguita unicamente previa presentazione della documentazione attestante la conformità fiscale e che il cliente aveva espressamente accettato di fornire, riconoscendo in modo esplicito la facoltà della banca di rifiutare l’esecuzione di ogni operazione in assenza di tali atti” (osservazioni 25 novembre 2015, pag. 4 in basso). Sebbene la convenuta utilizzi il termine “facoltà”, risulta evidente che la banca subordina l’esecuzione dell’ordine alla trasmissione della documentazione in questione. Nemmeno si comprende il motivo per cui la banca non possa esprimere tale esigenza solo in corso di causa. Nel farlo non vi è infatti alcuna violazione della buona fede da parte sua. Nella fattispecie la corrispondenza preprocessuale delle parti si è incentrata sulla questione della procura del patrocinatore dell’istante (doc. E-H). L’ultima missiva della banca in tal senso è datata 19 ottobre 2015 (doc. H). Avendo il cliente introdotto l’istanza solo tre giorni dopo, a ben vedere la banca non era stata nemmeno messa nella condizione di poter sostanziare precedentemente (ossia prima della causa) il proprio diniego all’esecuzione dell’ordine. Nemmeno è condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui la decisione querelata violerebbe, su questo punto, il principio della buona fede e che l’appellata commetterebbe abuso di diritto, invocando “un’inadempienza successiva dell’appellante, a maggior ragione considerando che l’invocazione di questa inadempienza risulta successiva alla disdetta del contratto di cui al doc. C” (appello, pag. 15). L’appellante misconosce, invero, che l’esercizio di un diritto formatore, quale è la disdetta di un contratto, non comporta necessariamente in maniera automatica e immediata la fine del medesimo e di conseguenza l’inapplicabilità della regolamentazione prevista dalle parti. Tant’è che, come detto, l’art. 7.29 invocato dallo stesso istante precisa che “Per il resto sono applicabili le disposizioni delle presenti CG e di tutti gli altri accordi fra le parti fino alla liquidazione completa di tutte le operazioni e di tutti gli impegni (…)”.

                           5.2  Secondo l’appellante, poi, quand’anche si partisse dal presupposto che la banca abbia effettivamente richiesto la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi fiscali, egli avrebbe adempiuto a tale esigenza sottoscrivendo, il 12 maggio 2015, l’“autorizzazione di divulgazione volontaria relazione «persone fisiche» (rinuncia al segreto bancario)” (doc. 7). Al riguardo l’istante rinvia allo scritto 30 giugno 2013 (doc. N), con il quale la banca si è riservata unicamente in casi eccezionali di “prendere in considerazione ulteriori elementi che dimostrano la correttezza” della situazione fiscale dichiarata o “in funzione degli elementi che caratterizzano il Suo conto, chiederLe ulteriori elementi giustificativi” (appello, pag. 15 seg.). Tuttavia, l’appellante non si accorge che proprio l’esistenza di tale riserva (“casi eccezionali”) rende inapplicabile la procedura in questione (art. 257 CPC), della quale egli si è avvalso, poiché la situazione non si palesa in maniera evidente e comporta un apprezzamento da parte dell’autorità giudicante. Non è infatti manifesto, come invece sembra credere l’appellante, che il presente caso non rivesta l’eccezionalità in questione. Secondo l’attore vi sarebbe altresì un manifesto abuso di diritto da parte della banca nell’invocare solo ora la regolamentazione prevista nelle CG ed essendosi invece disinteressata completamente della questione al momento dell’apertura del conto, ove si è limitata a chiedere la sottoscrizione dell’autocertificazione (doc. N; appello, pag. 17 seg.). Il primo giudice ha spiegato, al riguardo, che il fatto che la relazione bancaria in esame sia stata aperta in base a una simile certificazione proveniente dal cliente medesimo, nulla tange alla validità dell’impegno contrattuale assunto da quest’ultimo sottoscrivendo le CG in questione (decisione impugnata, pag. 3 in mezzo; vedi anche pag. 4 in alto). A ragione. Infatti, nelle CG non è indicato che in presenza di una simile autocertificazione la banca non avrebbe più potuto richiedere ulteriori informazioni e documentazione. Anzi, come già evidenziato risulta in maniera chiara che con le medesime la banca si è riservata – con l’accordo del cliente che le ha sottoscritte – di non eseguire istruzioni fintanto che non fosse stata dimostrata la regolarità fiscale degli averi presenti sul conto. L’istante non può quindi dirsi ignaro di tali obblighi, che lui stesso ha sottoscritto. Ne consegue che, semmai, è il cliente a commettere un abuso di diritto nel tentare, ora, di depauperare del loro contenuto le CG per il fatto di aver sottoscritto un’autocertificazione di conformità fiscale.

                           5.3  L’attore si china, poi, sull’art. 7.2 delle CG, ribadendo la necessità di una richiesta specifica di informazioni da parte della banca (appello, pag. 9 seg.). Al riguardo si rinvia a quanto testé illustrato (sopra, consid. 5.1). Egli prosegue sottolineando che il rifiuto della banca deve trovare il proprio fondamento “nel non meglio precisato regolamento”, senza tuttavia trarre conclusioni dal proprio asserto. In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui con la sua argomentazione l’attore voglia affermare che non vi è agli atti alcun regolamento e, quindi, il rifiuto della banca non può essere sostanziato mediante il contenuto del medesimo, va rilevato che l’art. 7.2 delle CG spiega esplicitamente che cosa impone il regolamento menzionato. L’appellante contesta anche l’applicazione dell’art. 7.7 delle CG. Egli ribadisce nuovamente la necessità di un’esplicita domanda della banca. Anche su questo punto si rinvia al consid. 5.1. Per il resto, l’appellante sostiene che il disposto testé menzionato concerne particolari transazioni (vedi anche appello pag. 24 in mezzo), non la persona del cliente né tanto meno la conformità fiscale dei suoi averi. A torto. In primo luogo, la questione fiscale può rientrare nel concetto più ampio di riciclaggio di denaro. Inoltre, non si intravvedono i motivi per cui un ordine di chiusura di un conto e di trasferimento del saldo non possa assurgere a particolare transazione ai sensi delle CG in questione.

                           5.4  L’appellante sostiene che il Pretore non avrebbe, a torto, vagliato l’esistenza delle condizioni poste agli art. 7.1, 7.2 e 7.7 delle CG (appello, pag. 18 seg.). L’argomentazione non può essere condivisa per i motivi già illustrati (in relazione alle condizioni asserite dall’istante) ai considerandi precedenti, ai quali si rinvia. Egli procede, infine, alla disamina di argomenti sollevati in prima sede dalla controparte a titolo abbondanziale per giustificare la mancata esecuzione dell’istruzione di chiusura del conto e trasferimento del saldo (appello, pag. 19 segg.). Tali argomenti sono infatti superati dalle CG accettate dal cliente.

                             6.  In definitiva, come spiegato dal Pretore la fattispecie non appare manifesta ai sensi dell’art. 257 CPC e le obiezioni difensive della banca non sono per nulla pretestuose o malfondate. Ne consegue che al caso concreto non può essere applicata la procedura in questione. A ragione il primo giudice ha quindi dichiarato l’istanza irricevibile.

                             7.  L’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di € 4'017'854.46.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:                 1.  L’appello 15 gennaio 2016 di AP 1 __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             2.  Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 5'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a titolo di ripetibili.

                                  Il maggior anticipo delle spese processuali, verrà restituito dalle spese.

                             3.  Notificazione:

-,; - e,; .

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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