Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.04.2016 12.2016.28

27 aprile 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,491 parole·~7 min·4

Riassunto

Domanda di revisione - reclamo

Testo integrale

Incarto n. 12.2016.28

Lugano 27 aprile 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.3474 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 7 agosto 2015 da

CO 1  

contro

RE 1  

con cui è stata chiesta l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di rappresentanza in Svizzera a seguito della partenza per una destinazione sconosciuta del suo amministratore unico, domanda che il Pretore con decisione 11 agosto 2015 ha accolto pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

ed ora, avendo il Pretore respinto con decisione 25 gennaio 2016 (inc. n. SO.2016.45) l’istanza di revisione 5 gennaio 2016 della convenuta volta ad annullare la decisione 11 agosto 2015 e a revocare il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione facendo ordine all’CO 1 di ripristinare la situazione iniziale e di procedere all’iscrizione del nuovo amministratore unico e del nuovo recapito, sul reclamo 5 febbraio 2016 con cui la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di revisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che con istanza 7 agosto 2015 (inc. n. SO.2015.3474) AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società RE 1, chiedendo che nei confronti della medesima, priva di rappresentanza in Svizzera a seguito della partenza per una destinazione sconosciuta del suo amministratore unico (art. 718 cpv. 4 CO) e invano diffidata sia per raccomandata sia tramite pubblicazione sul FUSC a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

                                  che con decisione 11 agosto 2015 (doc. A) il Pretore, preso atto che la convenuta era priva di rappresentanza in Svizzera e non disponeva di un valido recapito, ha accolto l’istanza, pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le norme applicabili al fallimento;

                                  che con istanza di revisione 5 gennaio 2016 (inc. n. SO.2016.45), avversata dalla controparte con osservazioni 18 gennaio 2016, la convenuta ha chiesto di annullare la decisione 11 agosto 2015 e di revocare il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione facendo ordine all’CO 1 di ripristinare la situazione iniziale e di procedere all’iscrizione del nuovo amministratore unico e del nuovo recapito;

                                  che il Pretore, con la decisione 25 gennaio 2016 qui oggetto di impugnativa, ha respinto l’istanza di revisione, rilevando in sostanza che i fatti allegati dalla convenuta non erano tali da giustificare una revisione della sua precedente pronuncia, visto e considerato che si fondavano su documentazione che era già a disposizione prima della decisione impugnata e che non costituiva dei “fatti nuovi”, il tutto senza contare che la stessa non scalfiva quanto attestato dal Comune di __________ con la dichiarazione 29 maggio 2015 (doc. D inc. n. SO.2015.3474) ovvero che l’amministratore unico della società era partito il 22 maggio 2010 per destinazione ignota e che la società era stata lasciata senza rappresentante in Svizzera per oltre 5 anni;

                                  che con il reclamo 5 febbraio 2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di revisione, ribadendo che dai fatti e dalle prove da lei presentati in Pretura si evincerebbe che il suo amministratore unico non era mai stato assente dalla Svizzera e che dunque la decisione 11 agosto 2015 era errata;

                                  che l’istanza di revisione è stata giustamente disattesa dal giudice di prime cure;

                                  che giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può in effetti chiedere la revisione di una decisione passata in giudicato, per quanto qui interessa, solo se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione ossia i cosiddetti “nova autentici” (II CCA 21 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.21);

                                  che la norma presuppone da una parte che alla parte interessata che non ha allegato i fatti o prodotto i mezzi di prova (e meglio i soli “nova non autentici”) da lei poi addotti o offerti con l’istanza di revisione non potesse a suo tempo essere ascritta una negligente conduzione processuale (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 17 segg. ad art. 328 CPC; Herzog, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 50 seg. ad art. 328 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 328 CPC): sennonché nel caso di specie alla convenuta può senz’altro essere rimproverata una negligente conduzione della procedura che aveva dato luogo alla decisione di cui è ora chiesta la revisione, dato che essa avrebbe potuto produrre i fatti e i documenti di cui oggi si è prevalsa (tutti già in suo possesso dalla data del loro allestimento [non essendo del resto mai stato preteso il contrario] e risalenti a un’epoca precedente a quella procedura - dunque “nova non autentici” - e meglio al 27 giugno 2007 [doc. C], al 30 novembre 2011 [doc. D], al 9 marzo 2013 [doc. E], al 12 giugno 2013 [doc. F], rispettivamente al periodo che andava dal 14 agosto 2010 al 10 luglio 2013 [doc. G]; gli altri documenti e meglio i doc. B e H-L nonché il verbale assembleare 4 gennaio 2016, successivi alla decisione dunque “nova autentici” - e comunque irrilevanti per il tema, sono invece stati prodotti a sostegno di altre circostanze) se non già innanzi al Pretore allora adito almeno innanzi a questa Camera nell’ambito di un eventuale appello contro la pronuncia 11 agosto 2015, i motivi di salute che a suo dire avrebbero invece impedito al suo amministratore unico di agire in tal senso non essendo tali da giustificare la sua inazione già solo per il fatto che si riferivano in realtà ad affezioni risoltesi in epoca assai precedente (cfr. plico doc. G);

                                  che la disposizione esige d’altra parte che i fatti o le prove di cui la parte interessata si è prevalsa siano rilevanti rispettivamente decisivi, ossia che, se considerati nel precedente procedimento, fossero tali da provocare una decisione favorevole alla stessa (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 16 ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit., n. 37 e 40 ad art. 328 CPC; Sterchi, op. cit., n. 15 ad art. 328 CPC): sennonché nel caso concreto i fatti addotti e le prove offerte non sono tali da sconfessare la tesi dell’istante, poi fatta propria dal Pretore con la decisione 11 agosto 2015, secondo cui l’amministratore unico della convenuta, il 22 maggio 2010, avesse lasciato il Comune di __________ per una destinazione ignota (cfr. doc. D inc. n. SO.2015.3474; la circostanza è per altro stata ammessa anche dalla convenuta, che a p. 3 dell’istanza di revisione rammentava come il suo amministratore unico avesse dimenticato di notificare la sua partenza al Comune), rimasta sconosciuta all’Ufficio del registro di commercio e alla Pretura (ai quali nessun nuovo domicilio era stato comunicato o comunque era noto), poco importando se altre autorità cantonali, segnatamente il Servizio generale degli stranieri il 12 giugno 2013 (doc. F), avessero rilasciato una dichiarazione da cui risultava che l’amministratore unico aveva un indirizzo a __________, tanto più che la validità di quella dichiarazione era limitata a soli 90 giorni, nel frattempo ormai trascorsi, e non era stato provato che quell’indirizzo fosse stato mantenuto anche al momento dell’inoltro dell’istanza 7 agosto 2015 o della sua evasione in data 11 agosto 2015;

                                  che in tali circostanze il reclamo della convenuta deve pertanto essere respinto;  

                                  che le spese processuali del presente giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale azionario della convenuta (doc. B; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 pubbl. in SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

                             1.  Il reclamo 5 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1’250.- sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

12.2016.28 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.04.2016 12.2016.28 — Swissrulings